Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 29 novembre 2012, n. 21269 - Azione di regresso e prescrizione




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Presidente

Dott. LA TERZA Maura - Consigliere

Dott. VENUTI Pietro - Consigliere

Dott. MANNA Antonio - Consigliere

Dott. BERRINO Umberto - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso 26070-2007 proposto da:

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati (Omissis) e (Omissis) che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

(Omissis) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato (Omissis), rappresentata e difesa dall'avvocato (Omissis) e (Omissis)(giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1907/2006 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 16/01/2007 r.g.n. 1679/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/2012 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l'Avvocato (Omissis);

udito l'Avvocato (Omissis) per delega (Omissis),

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto



Con sentenza del 5/12/06 - 16/1/07 la Corte d'appello di Torino ha rigettato l'impugnazione proposta dall'Inail avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale dello stesso capoluogo che gli aveva respinto la domanda di regresso esperita nei confronti della (Omissis) s.p.a. per la condanna di quest'ultima al pagamento della somma di euro 135.111,23 a titolo di recupero dell'indennità corrisposta ai superstiti di (Omissis), già dipendente della convenuta società.

Ha spiegato la Corte che si era rivelata corretta la decisione dei primo giudice di accogliere l'eccezione di prescrizione triennale, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 112, comma 5, sollevata dalla società appellata.

Invero, secondo la Corte, l'unico atto interruttivo posto in essere dall'Inail, vale a dire la lettera del 23/11/04, era tardivo rispetto allo spirare del suddetto termine di prescrizione maturato nel corso del 2002, allorquando erano decorsi tre anni dal passaggio in giudicato, in data 2/5/99, della sentenza penale di applicazione della pena nei confronti dei rappresentanti della (Omissis) spa per i reati di cui agli articoli 589 e 590 c.p. in relazione ad omissioni di misure di prevenzione in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

Pertanto, ha concluso la Corte, appariva irrilevante la circostanza che tale procedimento si fosse concluso ancor prima di quello amministrativo diretto al riconoscimento, in capo ai superstiti del lavoratore deceduto, della predetta indennità, tanto più che l'istituto assicuratore era stato messo in grado, attraverso la conoscenza della domanda amministrativa risalente al 1996, di porre in essere gli atti idonei ad interrompere il corso della suddetta prescrizione, indipendentemente dal fatto che non gli fosse ancora noto l'esatto importo della rendita da erogare.

Infine, la Corte ha rilevato che ancor prima che maturasse il termine di prescrizione triennale di cui sopra si era conclusa, con verbale di conciliazione del 9/4/02, la vertenza giudiziaria intentata dagli eredi di (Omissis) per il conseguimento della rendita, attraverso il riconoscimento da parte dell'Inail dell'indennità spettante a questi ultimi, per cui anche in tale circostanza l'ente assicuratore si era trovato nelle condizioni per poter validamente interrompere il corso della prescrizione di cui ora si duole.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso l'Inail che affida l'impugnazione ad un solo motivo di censura.

Resiste con controricorso la società per azioni (Omissis).

Entrambe le parti depositano memoria ai sensi dell'articolo 378 c.p.c..

 

Diritto



Con un solo motivo l'Inail censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articoli 10, 11 e 112, oltre che dell'art. 2935 c.c., il tutto in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3, dolendosi del fatto che la Corte d'appello, nel ritenere che l'azione di regresso di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 11 si era in ogni caso prescritta allo scadere dei tre anni dalla data del 2 maggio 1999, in cui era divenuta irrevocabile la sentenza penale con la quale era stata applicata la pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. nei confronti dei responsabili della società (Omissis), aveva finito per trascurare il dato di fondo rappresentato dalla considerazione che ai fini della decorrenza della prescrizione, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 112, il giudicante non avrebbe potuto prescindere dalla verifica dell'avvenuta erogazione della prestazione in esame, circostanza, questa, che nella fattispecie si era realizzata solo all'esito dell'accordo conciliativo del 9 aprile 2002 raggiunto con gli eredi superstiti del lavoratore deceduto (Omissis).

Quindi, secondo l'istituto assicuratore, l'azione di regresso doveva ritenersi subordinata non solo all'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, ma anche alla condizione dell'avvenuto pagamento dell'indennità, perchè solo in quel momento il suo credito diveniva esigibile ai fini del suo recupero.

A conclusione del ricorso la difesa dell'ente formula il seguente quesito di diritto: "Dica codesta suprema Corte se l'Inail possa agire in regresso prima di aver corrisposto le indennità di legge e se il termine triennale di prescrizione dell'azione di regresso dell'Inail nei confronti del datore di lavoro, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 112, nell'ipotesi in cui la sentenza penale di condanna o di patteggiamento sia divenuta irrevocabile prima dell'erogazione delle prestazioni previdenziali, decorra comunque dal giorno in cui sono state corrisposte le indennità previste dalla legge e non dal passaggio in giudicato della sentenza penale".

Osserva la Corte che il ricorso è fondato.

Invero, va rilevato che l'ultimo inciso del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 112, comma 5, nello stabilire che l'azione di regresso si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale è divenuta irrevocabile, richiama esplicitamente l'azione di regresso di cui all'ari 11 dello stesso testo unico che, a sua volta, prevede che il diritto di regresso può essere esercitato dall'istituto assicuratore per le somme pagate a titolo di indennità e di spese accessorie contro le persone civilmente responsabili. Dalla stessa norma si ricava, quindi, che il presupposto per l'esercizio dell'azione di regresso è rappresentato dall'avvenuto pagamento di somme di denaro e non certamente dall'esistenza di un debito assicurativo ancora insoluto nei confronti dell'assicurato o dei suoi superstiti.

D'altro canto, non si vede quale potrebbe mai essere l'oggetto di una domanda di regresso rivolta dall'Inail al soggetto responsabile dell'infortunio prima ancora che, materialmente, l'istituto abbia versato alcunchè al beneficiario della rendita. Orbene, nella fattispecie se, per un verso, è vero che il giudizio penale si concluse con sentenza penale divenuta irrevocabile in data 2 maggio 1999, per altro verso, è altresì certo che fino al 9 aprile 2002, data dell'accordo conciliativo tra l'Inail e gli eredi superstiti di (Omissis), i debito assicurativo dell'istituto era rimasto insoluto, non essendo stato fino ad allora accertato se ed in qual misura spettava la predetta rendita, per cui solo per effetto del pagamento successivo a quell'accordo veniva a concretizzarsi per la prima volta l'elemento costitutivo della domanda di regresso.

Ne consegue, pertanto, che solo dal momento del pagamento poteva iniziare a decorrere la prescrizione triennale prevista dall'articolo 112 stesso testo unico, a nulla potendo rilevare la circostanza che ancor prima del predetto pagamento fosse stata emessa la sentenza penale divenuta irrevocabile il 2/5/99, atteso che a quest'ultima data non si era ancora concretizzato l'elemento costitutivo presupposto dalla domanda di regresso, vale a dire il pagamento della prestazione.

In pratica l'Inail, agendo autonomamente con l'azione di regresso prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articoli 10 e 11 contro il datore di lavoro dell'assicurato infortunato, senza dover necessariamente attendere l'instaurazione o l'esito del procedimento penale per il fatto da cui è derivato l'infortunio (v. in tal senso Cass. sez. lav. n. 9601 del 14/7/2001), fa valere in giudizio un diritto proprio, nascente direttamente dal rapporto assicurativo (v. ad esempio Cass. sez. 3 n. 4015/1992 e Cass. sez. lav. n. 8467/1994). In tal modo, l'istituto spiega un'azione nei confronti del datore di lavoro, che ha violato la normativa sulla sicurezza sul lavoro, in qualche misura assimilabile ad un'azione di risarcimento danni promossa dall'infortunato, tanto che il diritto viene esercitato nei confronti dei datore di lavoro entro i limiti del complessivo danno civilistico, consentendo contestualmente all'Istituto assicuratore di recuperare quanto corrisposto al danneggiato (v. Cass. sez. lav. n. 13598/2009).

D'altra parte, la previsione della decorrenza della prescrizione triennale, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 112, comma 5, ultimo periodo, presuppone che il fatto costitutivo del diritto si sia già realizzato, in quanto fa esplicito riferimento all'azione di regresso di cui all'articolo 11 dello stesso testo unico, il cui esercizio non può prescindere dall'avvenuto pagamento della prestazione, per cui la suddetta norma non comporta una deroga al principio generale dettato in tema di prescrizione dall'articolo 2935 cod. civ., in base al quale questa comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, nè alle regole sulla interruzione della prescrizione da parte del titolare, di cui all'articolo 2943 cod. civ..

Il ricorso va, quindi, accolto.

Conseguentemente, la sentenza impugnata va cassata ed il procedimento va rinviato ad altra Corte d'appello, che si individua in quella di Genova, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.



La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia il procedimento alla Corte d'appello di Genova che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.