Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 30 novembre 2012, n. 46448 - Attività di riparazione di grandi pneumatici e mancanza di presidi atti ad evitarne lo scoppio


 

 

 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente

Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere

Dott. IZZO Fausto - Consigliere

Dott. BLAIOTTA Rocco Mar - rel. Consigliere

Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA


sul ricorso proposto da:

1) (Omissis) N. IL (Omissis);

avverso la sentenza n. 4646/2009 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 19/01/2012;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Geraci Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito, per la parte civile, l'Avv. (Omissis), che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso; o il rigetto con conferma delle statuizioni civili.

FattoDiritto



1. Il Tribunale di Venezia ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in epigrafe in ordine al reato di lesioni personali colpose commesso con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro in danno del dipendente (Omissis); e lo ha altresì condannato al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili. La sentenza è stata confermata dalla Corte d'appello di Venezia.

Secondo quanto ritenuto dei giudici di merito, il lavoratore era addetto alle operazioni di smontaggio e rimontaggio di grandi pneumatici industriali. Egli stata rimontando, dopo la riparazione, uno pneumatico industriale di rilevanti dimensioni quando, mentre eseguiva le operazioni di gonfiaggio a circa 7,5 atmosfere, determinava la anomala, violenta espulsione di due anelli metallici posti all'interno della gomma. Tali oggetti colpivano violentemente il lavoratore cagionandogli gravi lesioni. All'imputato, nella veste di amministratore delegato della (Omissis) Srl e di responsabile per la sicurezza, è stato mosso l'addebito di non aver valutato i rischi, di non aver formato ed informato il lavoratore, di non averlo munito di adeguati apparati di protezione come una gabbia di sicurezza o altro dispositivo appropriato; di non aver adeguatamente istruito il lavoratore che, conseguentemente effettuava le operazioni di montaggio in modo pericoloso.

2. Ricorre per cassazione l'imputato deducendo diversi motivi.

2.1 Con il primo motivo si prospetta illogicità della motivazione.

Si è indebitamente trascurato che il lavoratore disponeva di un apparato denominato braccio tallonatore, che avrebbe assicurato adeguata protezione se correttamente posizionato. Dunque, erroneamente si è affermato che mancassero dispositivi di sicurezza.

Si è pure trascurato che non esiste gabbia di protezione tanto grande da contenere lo pneumatico in questione, neppure presso la sede dell'azienda. Una gabbia adeguata non avrebbe potuto essere comunque posizionata all'interno del laboratorio mobile in cui avveniva la riparazione in questione. Si e infine omesso di considerare che il lavoratore ha arbitrariamente commesso alcuni macroscopici errori nell'esecuzione delle operazioni demandategli: eccessiva vicinanza alla gomma, eccessivo gonfiaggio, mancata applicazione del braccio tallonatore.

2.2 Con il secondo motivo si prospetta mancanza di appropriata motivazione in ordine alla pena che avrebbe dovuto essere moderata con la prevalenza delle attenuanti generiche.

2.3 Con il terzo motivo si censurano le statuizione civili. Si argomenta che, considerati il concorso di colpa del lavoratore e gli usuali criteri di calcolo, l'importo della provvisionale avrebbe dovuto essere determinato in misura ben inferiore.

3. Il ricorso è palesemente infondato.

La sentenza impugnata considera che lo svolgimento dell'attività di riparazione di pneumatici di rilevanti dimensioni con una officina mobile si svolgeva in assenza di presidi di sicurezza adeguati contro il rischio di scoppio delle gomme e di proiezione di parti di cerchioni, pericolo tipico della lavorazione. In particolare non esistevano nè gabbia metallica nè catena di contenimento dello pneumatico. Inoltre, il braccio tallonatore non era idoneo perchè avrebbe lasciato campo libero alla proiezione esterna di materiali metallici per una superficie corrispondente alla metà della ruota, come riferito da un operaio di lunga esperienza.

Si argomenta ancora che la dedotta inesistenza di gabbie idonee non è in grado di esonerare da responsabilità, anche in considerazione dell'esistenza di strumenti alternativi utili per il contenimento dei pneumatici. Tali congegni avrebbero dovuto essere presenti nel furgone e congruamente utilizzati. L'assenza di adeguata protezione è del resto dimostrata dal fatto che l'azienda, dopo il fatto, installò nel laboratorio mobile una cancellata di protezione.

L'assenza di qualunque idonea cautela fonda la responsabilità colposa.

è stata altresì escluso il concorso di colpa del lavoratore, attesa la radicale assenza dei dispositivi in questione. In ogni caso è stata esclusa la prova di condotte colpose eziologicamente rilevanti da parte del lavoratore medesimo, considerate le peculiarità del fatto: il gonfiaggio della gomma ad una pressione non eccessiva, l'impossibilità di distanziarsi dalla gomma all'interno del piccolo laboratorio, l'abitualità della procedura imprudente posta in essere, l'assenza di informazioni e di direttive.

Tali valutazioni si sottraggono con tutta evidenza alle censure prospettate. L'affermazione di responsabilità, infatti, si basa sulla constatata assenza di efficaci misure di protezione e sulla concreta possibilità della loro adozione con una condotta diligente, come decisivamente dimostrato dalla efficace installazione di un cancello di protezione all'interno dello stabilimento mobile subito dopo il sinistro. Si tratta di valutazioni palesemente immune da vizi logici e conformi ai principi.

Analogamente è a dirsi per ciò che attiene all'esclusione del concorso di colpa della lavoratore, correttamente argomentato alla luce delle acquisizioni fattuali e soprattutto in considerazione del fatto che costui non disponeva di alcuno strumento efficace per governare il rischio della lavorazione.

3.2 Quanto alla determinazione della sanzione, si esclude la possibilità di operarne una diminuzione o di prevedere la prevalenza delle generiche in considerazione della gravità della colpa. Anche tale apprezzamento costituisce una tipica argomentata valutazione di merito che non può essere sindacata nè riformata nella presente sede di legittimità.

3.3 Infine, per ciò che attiene alla provvisionale, si ritiene che la statuizione non sia esorbitante alla stregua di una accurata analisi del danno. Tale valutazione non può essere sindacata nella presente sede di legittimità, costituendo tipica espressione del potere discrezionale del giudice che, nella specie risultante ampiamente argomentato.

Il gravame è quindi inammissibile. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, non emergendo ragioni di esonero.

L'imputato va pure condannato alla rifusione delle spese di parte civile che appare congruo liquidare come in dispositivo.


P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende; oltre alla rifusione delle spese in favore della parte civile che liquida in complessivi euro 2,500,00 oltre accessori come per legge.