Cassazione Penale, Sez. 4, 30 novembre 2012, n. 46453 - Caduta a terra per il ribaltamento della griglia di calpestio e il cedimento del parapetto: subappalto e mancata partecipazione alle riunioni


 

 

..." anche nei contesti in cui si riscontra l'interazione tra diversi organismi operanti all'interno di uno stabilimento, i garanti del lavoratore assumono un ruolo primario nell'assicurare la sicurezza del dipendente. Al riguardo i giudici di merito hanno riscontrato un atteggiamento trascurato nella gestione del rischio, concretizzatosi nella mancata partecipazione alle riunioni quotidiane tra le aziende operanti all'interno dello stabilimento, al fine di assicurare la corretta interazione nella gestione di plurimi pericoli. Nella presente sede di legittimità si ipotizza un'omessa convocazione alle riunioni che di certo questa Corte non può riscontrare. In ogni caso la questione non è, razionalmente, dirimente. Infatti sono gli stessi ricorrenti che danno conto di riunioni quotidiane, standardizzate, costituenti evidentemente lo strumento per l'integrata risoluzione di tutte le questioni afferenti alla sicurezza, anche negli ambiti caratterizzati dalla cogestione di strutture ed apparati. Correttamente, in conseguenza, il giudice di merito ha reputato che tale disinteresse abbia inibito la conoscenza degli interventi operati (lo smontaggio ed il rimontaggio) e le verifiche in ordine alla perdurante affidabilità delle strutture sulle quali il lavoratore si muoveva.

D'altra parte, come si è già accennato, correttamente, si è enunciato che l'esistenza di altre posizioni di garanzia afferenti alla direzione dello stabilimento non obliterano per nulla quelle primordiali del datore di lavoro e del responsabile per la sicurezza."


 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente

Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere

Dott. BLAIOTTA Rocco Marc - rel. Consigliere

Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere

Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

1) (Omissis) N. IL (Omissis);

2) (Omissis) N. IL (Omissis);

avverso la sentenza n. 296/2011 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del 12/01/2012;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA;

udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Fraticelli Mario, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;

udito il difensore avv. (Omissis), per l'imputato, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi.

 

FattoDiritto



1. Il Tribunale di Cagliari ha affermato la penale responsabilità degli imputati in epigrafe in ordine al reato di lesioni personali commesso il (Omissis) in danno del lavoratore (Omissis); e li ha altresì condannati al risarcimento del danno nei confronti della parte civile. La sentenza è stata parzialmente riformata dalla Corte d'appello di Cagliari, che ha diminuito le pene e l'entità delle provvisionali.

Secondo quanto ritenuto dai giudici di merito, il lavoratore, dipendente della (Omissis) Srl, si trovava su una passerella a circa 6 metri da terra quando cadeva al suolo a causa del ribaltamento della griglia di calpestio e del cedimento del parapetto. Si appurava che la struttura era malamente fissata con due soli bulloni, mentre qualche tempo prima era stata montata a regola d'arte. Si accertava altresì che essa era stata smontata e rimontata in modo erroneo alcuni giorni prima dell'incidente ad opera di ignoti, per dar corso allo smontaggio di un fascio di tubi. A seguito della caduta, il lavoratore ha riportato lesioni personali. L'incidente è occorso nello stabilimento (Omissis) di (Omissis).

La (Omissis) eseguiva in subappalto lavori affidati dalla (Omissis) alla (Omissis), concernenti la manutenzione di uno scambiatore all'interno dello stabilimento.

Agli imputati, nella veste di datore di lavoro ((Omissis)) e di capocantiere ((Omissis)) è stato mosso l'addebito di aver omesso, quali garanti, di assicurarsi dell'affidabilità delle strutture utilizzate dal lavoratore nel corso delle operazioni in questione.

Ricorrono per cassazione gli imputati.

2. (Omissis) espone tre motivi:

2.1 Con il primo motivo si propone l'inutilizzabilità delle dichiarazioni dei testi dipendenti della (Omissis) ed addetti alla sicurezza, che organizzavano all'uopo apposite riunioni sui temi della sicurezza stessa con tutte le aziende coinvolte nelle lavorazioni. Su costoro incombeva responsabilità penale atteso il coinvolgimento della committente nelle attività appaltate.

In conseguenza essi avrebbero dovuto essere escussi alla presenza del difensore ai sensi degli articoli 63 e 191 c.p.p..

Si argomenta ancora che l'obbligo dell'appaltante si affianca a quello dell'appaltatore, come si desume dalla disciplina legale e dalla costante giurisprudenza. Nel caso di specie, la committenza era perfettamente a conoscenza dell'inadempimento, da parte della (Omissis), degli obblighi di collaborazione, testimoniata dalla mancata partecipazione alle riunioni interaziendali in tema di sicurezza.

Dunque, si configurava addebito colposo per omessa vigilanza. In ogni caso le dichiarazioni rese dagli indicati teste si sono rivelate autoindizianti. Dunque l'intero impianto accusatorio si fonda su dichiarazioni inutilizzabili.

2.2 Con il secondo motivo si prospetta vizio della motivazione, essendo stato provato che l'azienda (Omissis) non venne convocata per discutere i piani di sicurezza.

2.3 Con il terzo motivo si deduce che la persona offesa è stata risarcita dall'Inail, sicchè non si configura lo stato di bisogno che giustifica la provvisionale.

3. (Omissis) espone a sua volta tre motivi.

3.1 Con il primo motivo si prospetta contraddittorietà della motivazione. Da un lato si assume che la (Omissis) mai partecipò alle giornaliere riunioni di sicurezza organizzate dalla (Omissis).

Dall'altro si trascura che, come riferito da alcuni testi, l'assenza era dovuta alla mancata convocazione. Tale situazione implica una piena assunzione di responsabilità da parte della (Omissis), incompatibile con il coinvolgimento dell'imputato negli illeciti. Tra l'altro, è risultato provato che l'inizio dei lavori era stato preceduto da assicurazioni sulla sicurezza delle strutture.

3.2 Il secondo motivo è corrispondente al primo motivo presentato da (Omissis).

3.3 Il terzo motivo corrisponde invece al terzo motivo del coimputato.

4. I ricorsi sono infondati. Quanto alla dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali, è sufficiente richiamare la condivisa, consolidata giurisprudenza di questa suprema Corte, secondo cui la questione dell'inutilizzabilità di un atto per violazione del divieto di assumere dichiarazioni, senza le necessarie garanzie difensive, da chi sin dall'inizio doveva essere sentito in qualità di imputato o indagato, non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità se richiede valutazioni di fatto su cui è necessario il previo vaglio, in contraddittorio, da parte del giudice di merito (da ultimo in tal senso Cass. 6, 24 maggio 2011, Rv. 250263) . Tale indirizzo è aderente alla vicenda in esame, che vede prospettata per la prima volta la questione nella sede di legittimità, in una situazione che richiederebbe un apprezzamento di merito in ordine al contenuto delle dichiarazioni ed alla situazione fattuale cui si riferiscono. D'altra parte, ad abundantiam, va rilevato che la questione non appare comunque decisiva, posto che la ricostruzione dei fatti non è stata compiuta solo alla stregua delle indicate deposizioni, ma anche alla luce delle dichiarazioni del Maresciallo (Omissis) che intervenne subito dopo il fatto e riscontrò l'irregolare montaggio della struttura; e dell'ing. (Omissis), che ha riferito in ordine allo smontaggio e rimontaggio del parapetto.

Per il resto, l'apprezzamento del giudice di merito è immune da censure ed aderente alla più consolidata giurisprudenza in materia.

Invero, anche nei contesti in cui si riscontra l'interazione tra diversi organismi operanti all'interno di uno stabilimento, i garanti del lavoratore assumono un ruolo primario nell'assicurare la sicurezza del dipendente. Al riguardo i giudici di merito hanno riscontrato un atteggiamento trascurato nella gestione del rischio, concretizzatosi nella mancata partecipazione alle riunioni quotidiane tra le aziende operanti all'interno dello stabilimento, al fine di assicurare la corretta interazione nella gestione di plurimi pericoli. Nella presente sede di legittimità si ipotizza un'omessa convocazione alle riunioni che di certo questa Corte non può riscontrare. In ogni caso la questione non è, razionalmente, dirimente. Infatti sono gli stessi ricorrenti che danno conto di riunioni quotidiane, standardizzate, costituenti evidentemente lo strumento per l'integrata risoluzione di tutte le questioni afferenti alla sicurezza, anche negli ambiti caratterizzati dalla cogestione di strutture ed apparati. Correttamente, in conseguenza, il giudice di merito ha reputato che tale disinteresse abbia inibito la conoscenza degli interventi operati (lo smontaggio ed il rimontaggio) e le verifiche in ordine alla perdurante affidabilità delle strutture sulle quali il lavoratore si muoveva.

D'altra parte, come si è già accennato, correttamente, si è enunciato che l'esistenza di altre posizioni di garanzia afferenti alla direzione dello stabilimento non obliterano per nulla quelle primordiali del datore di lavoro e del responsabile per la sicurezza.

Quanto alla provvisionale, è sufficiente considerare che la Corte d'appello ha accolto il gravame riducendone l'entità. Impropriamente viene qui prospettato l'intervento dell'Inail che non inficia per nulla la statuizione, che non è subordinata alla constatazione dello "stato di bisogno".

I ricorsi devono essere conseguentemente rigettati.

P.Q.M.



Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.