Tipologia: Contratto collettivo integrativo
Data firma: 24 novembre 1950
Validità: 03.12.1950 - 02.12.1951
Parti: Associazione dei Commercianti di Bolzano, Bressanone e Brunico e Lega Provinciale Panettieri-Filia, Camera Confederale del Lavoro, Libero Sindacato Lavoranti Panettieri-Cisl, Unione Provinciale Sindacale-Cisl
Settori: Agroindustriale, Panettieri, Bolzano, Bressanone e Brunico

Sommario:

Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
Art. 19.
Art. 20.
Art. 21.
Art. 22.
Art. 23.
Art. 24.
Art. 25.
Art. 26.

Contratto collettivo integrativo per i lavoranti panettieri delle circoscrizioni di Bolzano, Bressanone e Brunico, 24 novembre 1950

L’anno 1950, il giorno 24 del mese di novembre in Bolzano, tra l’Associazione dei Commercianti di Bolzano, Bressanone e Brunico [...], dai componenti del Sindacato Panificatori di Bolzano [...] e la Lega Provinciale Panettieri della Filia [...], la Camera Confederale del Lavoro [...], il Libero Sindacato Lavoranti Panettieri [...], aderente alla Cisl, l’Unione Provinciale Sindacale [...], aderenti alla Cisl, si è stipulato il presente contratto integrativo al contratto nazionale di lavoro, stipulato in Roma, l’1 aprile 1948, da valere per le circoscrizioni di Bolzano, Bressanone e Brunico.

Art. 2.
Il quantitativo di farina che ogni operaio potrà panificare nel corso della giornata lavorativa, va da un minimo di kg. 100 ad un massimo di kg. 120.

Art. 3.
Il quantitativo di farina che ogni apprendista potrà panificare nel corso della giornata, in rapporto all’operaio qualificato, non deve superare:
nel 1° anno i kg. 40;
nel 2° anno i kg. 60;
nel 3° anno i kg. 90.

Art. 5.
[...]
Resta convenuto che il lavoro notturno non potrà, per nessuna ragione, essere iniziato prima delle ore 2, salvo per l’impastatore che inizierà in tempo strettamente necessario e, comunque, non prima delle ore 1.

Art. 9.
Apprendisti: in base all’art. 4 del Contratto collettivo nazionale non potranno essere assunti come apprendisti giovani che non abbiano compiuto il 16° anno di età ed oltrepassato il 17°.

Art. 10.
Agli effetti del presente accordo è considerato apprendista solo chi, specificamente, viene assunto per apprendere il mestiere di panettiere e, conseguentemente, l’apprendista non può essere adibito al trasporto del pane. A sua volta il portapane non può essere ammesso per apprendere il mestiere di panettiere.

Art. 11.
Gli apprendisti dovranno essere assunti nella seguente proporzione:
а) 1 apprendista per squadre fino ai 6 operai qualificati (in essa compresi il datore di lavoro e suoi familiari, se prendono parte continua alla lavorazione);
b) 2 apprendisti per squadre superiori a 6 operai (idem come al punto a).

Art. 12.
Ferie: il periodo di ferie è stabilito dal Contratto collettivo nazionale in giorni 12 all’anno. [...]

Art. 13.
È fatto obbligo a tutti i datori di lavoro di approntare in ogni laboratorio un armadio farmaceutico di quanto necessario ai primi soccorsi.

Art. 14.
Eventuali contestazioni in merito al lavoro straordinario saranno deferite alle organizzazioni stipulanti.

Art. 15.
Vitto ed alloggio: Il vitto deve corrispondere alle più scrupolose norme igieniche e avere un potere calorifico sufficiente a soddisfare le esigenze della nutrizione. [...]

Art. 17.
Il datore di lavoro deve fare in modo che, all’atto dell’inizio del lavoro, il personale possa accedere al lavoro senza essere obbligato ad attendere all’esterno e ciò, nell’interesse reciproco.

Art. 19.
Nel caso la produzione di farina giornaliera superasse il limite massimo fissato per ogni operaio, il datore di lavoro è in obbligo di assumere un numero di operai corrispondente a coprire il quantitativo di produzione, in modo da mantenere costante il limite fissato ed assorbire l’eventuale manodopera disoccupata sulla piazza, anche saltuariamente come turnista.

Art. 23.
Lavorazioni a mano nei panifici sprovvisti di macchinario: Qualora il lavoro di panificazione venga eseguito esclusivamente a mano, le tariffe di cui all’articolo 1, saranno maggiorate di L. 200 al quintale di farina.

Art. 25.
Per tutto quanto non è contemplato nel presente accordo, per quanto riguarda le disposizioni di carattere normativo, valgono lei norme del Contratto collettivo stipulato in Roma il 1 aprile 1948. Per quanto riguarda le condizioni di miglior favore, resta inteso che queste restano in vigore e continuano ad avere applicazione.