Tipologia: Contratto collettivo integrativo
Data firma: 20 giugno 1956
Validità: 01.05.1956 - 30.04.1957
Parti: Associazione Commercianti del circondario di Merano e Sindacato Lavoratori Panettieri-Cgil, Libero Sindacato Provinciale Lavoranti Panettieri-Cisl
Settori: Agroindustriale, Panificazione, Merano

Sommario:

Art. 1. - Retribuzione.
Art. 2. - Contingenza.
Art. 3. - Lavoro straordinario.
Art. 4. - Festività nazionali e infrasettimanali.
Art. 5. - Preparazione lieviti.
Art. 6. - Apprendistato.
Art. 7. - Armadio farmaceutico.
Art. 8. - Ferie.
Art. 9. - Vitto e alloggio.
Art. 10. - Commissione paritetica.
Art. 11. - Apertura laboratori.
Art. 12. - Assunzione turnisti.
Art. 13. - Trattamento di malattia.
Art. 14. - Indennità in caso di mancata assunzione.
Art. 15. - Indennità di liquidazione operaio turnista.
Art. 16. - Lavorazione a mano nei panifici sprovvisti di macchinario.
Art. 17. - Assunzione disoccupati per panifici senza mano d’opera.
Art. 18. - Condizioni di miglior favore.
Art. 19. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo integrativo per i lavoranti panettieri del circondario di Merano, 20 giugno 1956

L’anno 1956, il giorno 20 del mese di giugno in Merano, presso la sede dell’Ufficio del Lavoro, in presenza del [...] direttore dell’ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Bolzano [...], tra l’Associazione Commercianti del circondario di Merano [...] e il Sindacato Lavoratori Panettieri aderenti alla Cgil [...], con l’intervento dei lavoratori panettieri [....], nonché il Libero Sindacato Provinciale Lavoranti Panettieri aderente alla Cisl [...], si è stipulato il presente contratto integrativo al Contratto Nazionale di Lavoro 28 aprile 1948, da valere per tutto il territorio del circondario di Merano.

Art. 1. - Retribuzione.
[...]
Il quantitativo di farina che ogni operaio potrà panificare nel corso della giornata lavorativa va da un minimo di kg. 100 ad un massimo di kg. 120.
[...]

Art. 6. - Apprendistato.
Per la disciplina dell’apprendistato, facendo salve tutte le limitazioni e disposizioni contenute nella legge 19 gennaio 1955 n. 25, e con riferimento all’art. 4 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, si conviene:
а) non potranno essere assunti come apprendisti i giovani che non abbiano compiuto il 16° anno di età;
b) agli effetti del presente accordo è considerato apprendista solo chi specificamente viene assunto per apprendere il mestiere di panettiere e conseguentemente l’apprendista non può essere adibito al trasporto del pane. A sua volta il portapane non può essere ammesso per apprendere il mestiere di panettiere;
c) gli apprendisti dovranno essere assunti nelle seguenti proporzioni:
- un apprendista per squadra fino a 6 operai qualificati (in essa compresi il datore di lavoro e i suoi familiari se prendono parte continua alla lavorazione);
- due apprendisti per squadre superiori a 6 operai (idem come sopra).

Art. 7. - Armadio farmaceutico.
È fatto obbligo a tutti i datori di lavoro di apprestare in ogni laboratorio un armadio farmaceutico munito di quanto necessario per i primi soccorsi.

Art. 8. - Ferie.
Il periodo di ferie è stabilito dal Contratto collettivo nazionale di lavoro in 12 giorni all’anno. Gli apprendisti hanno diritto in base alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, a 30 giorni di ferie per i giovani di età non superiore ai 16 anni, a 20 giorni di ferie per i giovani di età superiore ai 16 anni.

Art. 9. - Vitto e alloggio.
Il vitto deve corrispondere alle più scrupolose norme igieniche ed avere il potere calorifico sufficiente a soddisfare le esigenze della nutrizione. [...]

Art. 10. - Commissione paritetica.
Le parti si impegnano a costituire immediatamente una commissione paritetica composta da tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti di lavoratori. La Commissione avrà il compito di esaminare e dirimere le eventuali controversie di lavoro, stabilire le qualifiche, stabilire i turni delle ferie, in caso di mancato accordo tra le parti, creare le condizioni per il mantenimento di normali rapporti tra lavoratori e datori di lavoro, studiare ogni possibilità per sviluppare e migliorare lo spirito di collaborazione tra le parti. La commissione elaborerà un regolamento che ne faciliti il buon funzionamento.

Art. 11. - Apertura laboratori.
Il datore di lavoro deve fare in modo che, all’atto dell’inizio del lavoro il personale possa accedere al lavoro senza essere obbligati ad attendere all’esterno e ciò nell’interesse reciproco.

Art. 12. - Assunzione turnisti.
Nel caso la produzione giornaliera superasse il limite massimi fissato per ogni operaio, il datore di lavoro è obbligato di assumere un numero di operai corrispondenti a coprire il quantitativo di produzione in modo da mantenere costante il limite fissato ed assorbir la eventuale mano d’opera disoccupata sulla piazza, anche saltuariamente come turnista.

Art. 16. - Lavorazione a mano nei panifici sprovvisti di macchinario.
Qualora il lavoro di panificazione venga eseguito a mano le tariffe di cui all’art. 1 saranno maggiorate di L. 200 al quintale di farina panificata.

Art. 18. - Condizioni di miglior favore.
Per tutto quanto non è contemplato nel presente accordo per quanto riguarda le disposizioni di carattere normativo, valgono le norme del Contratto Nazionale stipulato in Roma il 28 aprile 1948. Per quanto riguarda le condizioni di miglior favore resta inteso che queste resteranno in vigore e continueranno ad avere applicazione.