Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 19 dicembre 1956
Validità: 01.01.1957 - 31.12.1957
Parti: Unione Provinciale degli Artigiani di Venezia e Federazione Italiana Lavoratori Poligrafici e Cartai e Federazione Italiana del Libro
Settori: Poligrafici e spettacolo, Aziende grafiche, Artigianato, Venezia

Sommario:

Parte normativa
Premessa
Art. 1. - Decorrenza e durata.
Art. 2. - Nomenclatura.
Art. 3. - Regolamento interno di azienda.
Art. 4. - Documenti.
Art. 5. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Art. 6. - Licenziamenti.
Art. 7. - Indennità in caso di morte.
Art. 8. - Controversie.
Art. 9. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto Trattamento di miglior favore.
Art. 10. - Norme complementari.
Art. 11. - Visita medica.
Art. 12. - Assunzione apprendisti.
Art. 13. - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 14. - Periodo di prova.
Art. 15. - Orario di lavoro.
Art. 16. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 17. - Interruzione di lavoro.
Art. 18. - Recuperi.
Art. 19. - Giorni festivi.
Art. 20. - Riposo settimanale.
Art. 21. - Ferie.
Art. 22. - Assenze.
Art. 23. - Permessi.
Art. 24. - Congedo matrimoniale.
Art. 25. - Gratifica natalizia.
Art. 26. - Malattia e infortunio.
Art. 27. - Tutela della maternità.
Art. 28. - Passaggio di mansioni.
Art. 29. - Donne adibite a mansioni tradizionalmente maschili.
Art. 30. - Corresponsione delle paghe e delle indennità.
Art. 31. - Servizio militare.
Art. 32. - Preavviso.
Art. 33. - Indennità di anzianità.
Art. 34. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 35. - Cessazione, trapasso o trasformazione di azienda.
Art. 36. - Disciplina del lavoro.
Parte tecnica

Premessa.
Art. 1. - Categorie.
Art. 2. - Apprendisti.
Art. 3. - Operai di terza categoria.
Art. 4. - Operai di seconda categoria.
Art. 5. - Operai di prima categoria.
Art. 6. - Mettifoglio.
Norme tecniche speciali
Art. 1. - Compositori a mano.
Art. 2. - Compositori a macchina.
Art. 3. - Impressori.
Art. 4. - Litografi.
Art. 5. - Fotoincisori.
Art. 6. - Legatori.
Parte economica
Tabella dei minimi di retribuzione salariale.

Contratto collettivo per i dipendenti dalle aziende artigiane grafiche ed affini della provincia di Venezia, 19 dicembre 1956

L’anno 1956, addì 19 del mese di dicembre, presso la Sede dell’Ufficio Regionale del Lavoro e della M.O. di Venezia [...], tra l’Unione Provinciale degli Artigiani di Venezia [...] e la Federazione Italiana Lavoratori Poligrafici e Cartai, Sezione di Venezia [...] e la Federazione Italiana del Libro, Sezione di Venezia [...], è stato stipulato il presente contratto collettivo di lavoro valevole per i dipendenti delle aziende artigiane grafiche ed affini della provincia di Venezia.

Parte normativa
Premessa:

L’Unione Provinciale Artigiani afferma il suo pieno diritto di stipulare un contratto collettivo provinciale di lavoro per le aziende artigiane ed affini in virtù del numero e dell’importanza delle aziende rappresentate.

Art. 3. - Regolamento interno di azienda.
Il regolamento interno d’azienda non dovrà contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente contratto.

Art. 5. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Le aziende manterranno i locali di lavoro in condizioni che assicurino l’incolumità e la salubrità del lavoratore, l’igiene dell’ambiente, curandone la aerazione, la pulizia, l’illuminazione, il riscaldamento, e ciò ai sensi di legge.
Per i lavoratori a contatto con sostanze grasse o coloranti la Direzione dovrà procurare per la pulizia delle mani detersivi idonei.

Art. 8. - Controversie.
Le controversie individuali e collettive che sorgessero circa l’applicazione del presente contratto verranno sottoposte all’esame delle competenti organizzazioni degli artigiani e dei lavoratori, ferma restando, in caso di disaccordo, la facoltà di esperire l’azione giudiziaria.

Art. 10. - Norme complementari.
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.

Art. 11. - Visita medica.
L’operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del sanitario fiduciario dell’azienda prima della assunzione in, servizio.
Egualmente potrà essere sottoposto a visita medica allorquando l’operaio contesti la propria idoneità fisica a continuare nell’espletamento delle proprie mansioni o ad espletarne altre che ritenga incompatibili, per la maggior gravità, con la propria idoneità fisica.
Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie, la cui diagnosi sarà resa nota al lavoratore.

Art. 12. - Assunzione apprendisti.
Per l’assunzione degli apprendisti valgono le norme di legge in vigore.

Art. 13. - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
L’ammissione ed il lavoro delle donne e dei fanciulli, sono regolati dalle disposizioni di legge.

Art. 15. - Orario di lavoro.
L’orario di lavoro è di 48 ore settimanali e di 8 giornaliere.
Per le categorie degli addetti alla composizione meccanica l’orario è di 7 ore giornaliere e 42 settimanali.
L'interruzione per la refezione meridiana deve essere compresa tra le ore 12 e le 14, deve avere carattere di continuità e non può essere inferiore a mezz’ora.
Qualora il lavoro si svolga senza la suddetta interruzione la prestazione non potrà superare le 7 ore giornaliere.
In caso di effettuazione di più turni di lavoro, essi verranno così regolati:
- primo turno, 8 ore giornaliere, con la interruzione meridiana, 7 ore se continuative;
- secondo turno, 7 ore giornaliere;
- terzo turno, 6 ore giornaliere.
In ogni caso, ai turni di cui sopra, sarà corrisposta la retribuzione relativa ad 8 ore.
In caso di effettuazione di turni di lavoro degli addetti alla composizione meccanica essi verranno così regolati:
- primo e secondo turno, 7 ore giornaliere (pagate per 7);
- terzo turno, 6 ore giornaliere (pagate per 7).
[...]

Art. 16. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre l’orario normale giornaliero, di cui all’art. 15, salvo il prolungamento, concordato in sede aziendale, per il recupero delle ore lavorate in meno nella giornata di sabato.
Per il lavoro svolgentesi a turno, di cui all’art. 15, lo straordinario si computa dopo l’orario stabilito per ciascun turno.
Le prestazioni di lavoro straordinario debbono essere ripartite il più uniformemente possibile fra tutto il personale della categoria in cui si rendono necessarie e non possono superare il limite previsto dalla legge.
È considerato lavoro notturno quello compreso fra le ore 21 e le ore 7, salvo il caso del lavoro compreso nel secondo e terzo/turno, di cui all’articolo precedente.
È considerato lavoro festivo quello eseguito la domenica, salvo per quello che termina il terzo turno.
[...]

Art. 18. - Recuperi.
È facoltà dell’azienda di fare recuperare le ore perdute a causa di forza maggiore o le soste di lavoro concordate corrispondendo all’operaio la sola retribuzione senza maggiorazione.
[...]

Art. 20. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale coincide di regola con la domenica salvo le eccezioni o deroghe consentite dalla legge (guardiani, custodi e portieri).

Art. 21. - Ferie.
L’operaio che abbia un’anzianità di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda, ha diritto ad ogni anno ad un periodo di ferie di 12 giorni lavorativi di retribuzione calcolata sulla base dell’orario contrattuale (8 ore giornaliere) per tutte le categorie (esclusi gli apprendisti per i quali valgono le norme di legge) e di 7 ore/giornaliere per i linotipisti.
Il suddetto periodo di ferie sarà aumentato a 14 giorni per gli operai con anzianità presso la stessa azienda da 7 a 15 anni compiuti e a 16 giorni per anzianità di 16 anni ed oltre.
È in facoltà della Direzione dell’azienda di commutare in pura retribuzione i giorni di ferie eccedenti i 12: ciò per ragioni tecniche ed organizzative.
[...]

Art. 23. - Permessi.
[...]
Agli apprendisti di ambo i sessi che frequentano scuole professionali saranno concessi i permessi relativi senza operare nessuna trattenuta sulla retribuzione, come previsto dalla legge.

Art. 27. - Tutela della maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamato dal presente articolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate durante il periodo di gestazione accertato da regolare certificato medico fino al termine di interdizione del lavoro, di cui al comma seguente, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
Esse non possono essere adibite al lavoro durante i tre mesi che precedono la data presunta del parto indicata dal certificato medico di gravidanza (e, qualora il parto avvenga dopo tale data, per tutto il periodo successivo che precede il parto) e durante le 8 settimane dopo il parto.
[...]
Le lavoratrici avranno inoltre diritto, a norma di legge, di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di assenza obbligatoria di cui al secondo comma del presente articolo, per un periodo di mesi 6, durante il quale sarà conservato il posto.

Art. 28. - Passaggio di mansioni.
L’operaio in relazione ad esigenze tecniche aziendali, può essere assegnato a mansioni diverse da quelle alle quali è normalmente adibito, compatibilmente con la sua capacità tecnica e idoneità fisica.
[...]

Art. 29. - Donne adibite a mansioni tradizionalmente maschili.
Alle donne che esplicano mansioni tradizionalmente svolte da maestranze maschili, a parità di condizioni di lavoro e di rendimento, deve essere corrisposta la retribuzione spettante agli uomini della categoria.

Art. 36. - Disciplina del lavoro.
Per infrazioni disciplinari la Direzione potrà applicare i seguenti provvedimenti:
- rimprovero verbale o rimprovero scritto;
- multa sino a tre ore di lavoro normale;
- sospensione dal lavoro fino a tre giorni;
- licenziamento senza preavviso ma con indennità di anzianità;
- licenziamento senza preavviso e senza indennità di anzianità.
[...]
Nelle sottoelencate mancanze all’operaio potranno essere inflitti il rimprovero verbale o scritto, nel caso di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva in mancanze già punite con la multa nei sei mesi precedenti. Nel caso che le mancanze tuttavia rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potrà essere direttamente inflitta la multa o la sospensione:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro, senza giustificato motivo;
b) ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegue can negligenza;
d) arrechi per disattenzione anche lievi danni alle macchine o ai materiali in lavorazione; ometta di avvertire tempestivamente il suo capo diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o di evidenti irregolarità nell’andamento del macchinario stesso;
e) sia trovato addormentato;
f) fumi nei locali ove è fatto divieto, o introduca senza autorizzazione bevande alcooliche nello stabilimento;
g) si presenti o si trovi in istato di ubriachezza; in tal caso inoltre l’operaio verrà allontanato;
h) alterchi anche con vie di fatto purché non assumano carattere di rissa;
i) proceda alla lavorazione o costruzione nell’interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti di proprio uso o per conto di terzi, allorché si tratta di lavorazione o costruzione di lieve rilevanza;
l) in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del regolamento interno dell’azienda o commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale e all’igiene.
Potranno essere licenziati senza preavviso, ma con indennità di anzianità operai colpevoli di:
m) lavorazione o costruzione nell’interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione di oggetti per proprio uso e per conto terzi, nei casi non previsti dal precedente comma i), salvo però il diritto della azienda di operare sull’indennità e fino alla concorrenza dell’indennità stessa, le trattenute dovuto a titolo di risarcimento di danni;
n) introduzione nello stabilimento di persone estranee senza regolare permesso della Direzione salvo il caso in cui la mancanza di concreto abbia carattere di minore gravità nella quale ipotesi potranno applicarsi i provvedimenti di cui sopra;
o) recidiva nella medesima mancanza che abbia dato luogo già a sospensione nei sei mesi precedenti, oppure quando si tratti di recidiva nella identica mancanza che abbia già dato luogo a due sospensioni;
[...]
Potranno essere licenziati senza preavviso né indennità di anzianità gli operai colpevoli di:
q) insubordinazione grave verso i superiori;
[...]
s) danneggiamento volontario e con colpa grave dei materiali dello stabilimento o del materiale in lavorazione;
t) risse nello stabilimento;
[...]

Parte tecnica
Premessa.

Le parti affermano in concorde proposito di voler elevare le qualità tecniche e morali dei lavoratori ed il principio che il raggiungimento della massima categoria deve corrispondere al reale merito ed al grado di capacità ed operosità dei lavoratori stessi.
Al fine di un miglioramento qualitativo della maestranza:
а) sarà diritto e dovere del datore di lavoro di accuratamente e severamente selezionare gli apprendisti durante il periodo del loro tirocinio, evitando di adibire l’apprendista a mansioni di fatica o diverse da quelle in cui compie l’apprendistato;
b) sarà cura del datore di lavoro di tenere nella dovuta efficienza gli impianti, il macchinario ed il materiale, la qual cosa rappresenta anche il miglioramento qualitativo e quantitativo della produzione.

Art. 2. - Apprendisti.
La durata dell’apprendistato è fissata nelle norme speciali di ciascuna categoria. Tuttavia agli apprendisti licenziati dalle scuole professionali di specializzazione tecnica sarà accordata non solo la precedenza nell’assunzione, ma i periodi di tirocinio saranno ridotti di due terzi del periodo trascorso nelle scuole tecniche di specializzazione.
[...]

Art. 6. - Mettifoglio.
L’impiego di tale personale, sia maschile che femminile, è meglio precisato nelle norme delle singole specializzazioni.
Alla donna mettifoglio dovrà essere concesso un periodo di riposo di 15 minuti, mediante il cambio, dopo due ore di lavoro continuativo.

Norme tecniche speciali
Art. 1. - Compositori a mano.

Apprendistato
L’apprendista compositore a mano deve avere i requisiti di cui all’art. 12 (parte normativa). Esso deve aver frequentato con esito soddisfacente la scuola di avviamento professionale oppure la scuola media inferiore.
La durata dell’apprendistato è fissata in anni 4 per i giovani che abbiano compiuto il 16° anno di età e in 5 anni per quelli che non l’hanno ancora compiuto.
Il numero degli apprendisti non potrà essere superiore a due apprendisti ogni cinque operai o frazione di cinque.
[...]

Art. 2. - Compositori a macchina.
Linotipista
[...]
Alla linotype non è ammesso personale femminile.

Art. 3. - Impressori.
Apprendistato.
Per esseri ammessi nelle aziende grafiche in qualità di impressori, i giovani debbono, oltre ai requisiti di cui all’art. 12 (parte normativa), aver frequentato, con esito soddisfacente, la scuola di avviamento professionale preferibilmente tipografica.
L’apprendista dopo il periodo di due anni dovrà essere idoneo a mettere il foglio alle macchine piane e platine.
La durata complessiva dell’apprendistato è fissata in anni quattro per i giovani che abbiano compiuto il 16° anno di età e di anni cinque per quelli che non l’hanno ancora compiuto.
Non sono ammessi più di due apprendisti per ogni quattro operai di categoria o frazione.
[...]
Mettifoglio donne.
Le donne mettifoglio non potranno essere adibite al lavoro di avviamento.
Il loro apprendistato ha la durata di tre anni.

Art. 4. - Litografi.
Apprendistato.
L’apprendista, litografo deve avere i requisiti di cui all’art. 12 (parte normativa).
Nei primi due anni gli apprendisti potranno essere adibiti ai diversi rami e reparti ed a tutti i lavori di litografia non vietati dalla legge, sia perché essi prendano cognizione di tutti i processi produttivi, sia per rendere possibile la selezione secondo le attitudini e le preferenze dell’apprendista.
Trascorsi i primi due anni l’apprendista verrà assegnato al reparto per il quale avrà dimostrato maggior attitudine con l’obbligo di iscriversi alle scuole professionali e di frequentarne regolarmente i corsi.
Sono ammessi due apprendisti per i primi 4 operai e, successivamente, uno per ogni 3 o frazione.
La durata dell’apprendistato è fissata in cinque anni.
[...]
Mettifoglio.
La mansione di mettifoglio e levafoglio deve essere di preferenza svolta da persone femminile.
a) Mettifoglio uomini: sono considerati tali gli operai di anni 19 o più; gli altri sono apprendisti;
b) Mettifoglio donne: oltre a mettere il foglio in macchina, dovranno eseguire la cucitura dei rulli bagnatori, lavatura del tessuto gommoso e dei rulli bagnatori. Qualora oltre alle mansioni sopra descritte ne compaiono abitudinariamente altre di pertinenza del mettifoglio uomini e siano di età superiore agli anni 21, avranno diritto alla retribuzione del mettifoglio uomo.

Art. 5. - Fotoincisori.
Apprendistato.
L'apprendista dovrà avere i requisiti di cui all’articolo 12 (parte normativa).
Al termine del periodo di apprendistato, l’interessato dovrà presentare al datore di lavoro il certificato comprovante la frequenza della scuola professionale di categoria o di disegno.
L’apprendista iniziato il tirocinio rimarrà in questa categoria per un periodo di cinque anni. Dopo tale periodo l’interessato passerà alla terza categoria. I passaggi alla seconda e alla prima categoria avverranno con le modalità previste per gli impressori, di cui all’articolo 3 Norme speciali.
Per i torcolieri l’apprendistato ha la durata di cinque anni. Per i montatori e i fresatori l’apprendistato inizia a 17 anni ed ha la durata di tre anni. Per le tre specializzazioni, ultimato il periodo di apprendistato, avviene il passaggio alla categoria unica.
Sono ammessi un apprendista ogni tre operai o frazioni.
Terza, seconda e prima categoria.
[...]
Le donne per nessun motivo devono essere adibite alle taglierine.
[...]

Art. 6. - Legatori.
(Il presente contratto si applica per i legatori dipendenti da aziende grafiche).
Apprendistato.
L’apprendista deve avere i requisiti di cui all’articolo 12 (parte normativa).
Il numero degli apprendisti non potrà superare i seguenti limiti:
2 apprendisti per ogni quattro operai o frazione di 4;
2 apprendiste ogni tre operaie o frazione di tre.
La durata dell’apprendistato è fissata in anni quattro per gli uomini ed in anni tre per le donne.
[...]