Cassazione Penale, Sez. 3,  03 dicembre 2012, n. 46705 - Violazioni in materia di sicurezza e verbalizzazione formale degli accertamenti


 



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRANCO Amedeo - Presidente

Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere

Dott. SAVINO Mariapia - Consigliere

Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro Mar - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

 



sul ricorso proposto da:

(Omissis) nato a (Omissis);

avverso la sentenza del Tribunale di Benevento del 16. 5.2011;

visti il ricorso e il provvedimento impugnato;

sentito il Procuratore Generale dott. Sante Spinaci che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

sentita la relazione del consigliere dott.ssa Mariapia Savino.

Fatto



(Omissis) ha proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza in data 16.5.011 del Tribunale di Benevento, con la quale lo stesso, in qualità di amministratore unico della (Omissis) srl, è stato ritenuto colpevole del reato di cui all'articolo 81 cpv c.p., Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 34 (capo A), del reato di cui all'articolo 81 cpv c.p., Decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, articolo 4 modificato dal Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 33, comma 10, sub 1 e 3 (capo B); del reato di cui all'articolo 81 cpv. Decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, articolo 40, commi 1, 3, 4, modificato dal Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 33, comma 11 e, concesse le attenuanti generiche, ritenuta la continuazione, è stato condannato alla pena di euro 900,00 di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali, con revoca del decreto penale emesso dal GIP del tribunale di Benevento in data 30.9.08.

Con unico motivo la difesa del (Omissis) lamenta, ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., lettera D e E, l'inosservanza ed erronea applicazione degli articolo 495, comma 4 e articolo 507 c.p.p., per mancata assunzione di prova decisiva, e vizio di motivazione della sentenza . Deduce in proposito che il giudice aveva ritenuto superflua l'acquisizione di un verbale di ispezione contenente la verbalizzazione formale degli accertamenti effettuati in relazione alle violazioni delle norme sulla sicurezza del lavoro contestate, peraltro già ammesso, come prova documentale, in sede di richieste istruttorie e non consegnato materialmente dal P.M. che lo avrebbe dovuto custodire nel suo fascicolo; ciò benchè lo stesso giudice ne avesse rilevato la mancanza in un udienza successiva ed avesse invitato il PM a controllare se detto verbale fosse rimasto nel suo fascicolo.

La difesa dell'imputato, avendo interesse all'acquisizione di questo verbale che accertava, a suo dire, infrazioni diverse e meno gravi da quelle contestate nel procedimento penale, aveva avanzato per due volte richiesta formale di acquisizione dello stesso ai sensi dell'articolo 507 c.p.p.

Il Giudice ha respinto la richiesta non ritenendo necessaria l'acquisizione di detto verbale ai fini della decisione.

Il ricorrente censura la sentenza impugnata per la mancata assunzione di una prova decisiva, essendo il verbale di ispezione determinante per l'esito del giudizio in quanto dallo stesso risultava che le violazioni riscontrate in sede di ispezione della USL erano diverse da quelle contestate e per le quali il (Omissis) era stato condannato, nonchè per l'illogicità della motivazione poichè erano state poste a fondamento della decisione le risultanze di detto verbale, in realtà mai materialmente acquisito.

Diritto



Il motivo è infondato.

Vanno innanzitutto ricostruite le sequenze processuali che hanno dato luogo alla dedotta questione.

Al momento della formulazione delle richieste istruttorie, alla prima udienza dibattimentale del 18.1.010, il PM aveva richiesto, oltre all'ammissione del teste ispettore che aveva eseguito l'accertamento, anche l'acquisizione del verbale di ispezione e di prescrizione, prove che erano state ammesse dal giudice, anche se materialmente era stato consegnato solo il verbale di prescrizione, mentre il verbale di ispezione non era stato trasmesso dal PM nel cui fascicolo doveva essere contenuto. Di tale mancanza si era accorto lo stesso giudice alla successiva udienza del 24.1.010, allorchè aveva segnalato alle parti il mancato rinvenimento di esso nel fascicolo del dibattimento chiedendo al PM se fosse rimasto nel suo fascicolo, ottenendo da questi risposta negativa. Alla successiva udienza del 9.5.011, dichiarata la chiusura dell'istruttoria, la difesa dell'imputato, in sede di conclusioni, insisteva per l'acquisizione del verbale di ispezione; il giudice, ritiratosi in camera di consiglio, emetteva ordinanza ex articolo 507c.p.p. con cui disponeva di ufficio ulteriore attività istruttoria (chiedendo l'acquisizione a cura del PM della notifica del verbale di ammissione al pagamento dell'ammenda del 21.5.07) senza pronunciarsi sulla richiesta della difesa dell'imputato. Alla successiva udienza, fissata per l'incombente istruttorio ex articolo 507 c.p.p., il giudice, preso atto dal PM che la documentazione già acquisita riguardava solo il verbale di prescrizioni, raccolta la ulteriore richiesta della difesa di acquisire il verbale di ispezione, la rigettava con ordinanza ex articolo 507 c.p.p. rilevando che "tale richiesta suppletiva non era necessaria ai fini della decisione".

Alla stregua di tale ricostruzione dell'iter processuale, appare evidente che il verbale di ispezione, pur essendo stato ammesso, come prova documentale, su richiesta del P.M., verosimilmente non era stato da questi consegnato al giudice e conseguentemente non era stato inserito nel fascicolo del dibattimento. Si trattava dunque di prova documentale ammessa ma non materialmente acquisita agli atti del dibattimento.

Quando, al termine dell'istruttoria la difesa dell'imputato ne ha chiesto l'acquisizione, ai sensi dell'articolo 507 c.p.p., il giudice, avendo appreso dal P.M. che detto verbale non era presente nel suo fascicolo, avrebbe dovuto disporre eventualmente l'acquisizione materiale del verbale previe ricerche presso il competente ufficio a cura del P.M., o, se riteneva di poterne fare a meno alla luce delle risultanza emerse dall'istruttoria dibattimentale, avrebbe dovuto revocare l'ordinanza ammissiva della prova documentale.

Tuttavia, pur in assenza di detti adempimenti, ritiene questa corte che l'ordinanza con la quale il giudicante ha respinto la richiesta di acquisizione del verbale ex articolo 507 c.p.p. può intendersi come implicita revoca dell'ordinanza ammissiva della prova, ai sensi dell'articolo 431 c.p.p., revoca del tutto plausibile alla stregua della deposizione del teste ispettore della ASL e del verbale di prescrizioni, ritenuti elementi sufficienti ai fini della decisione, tanto più che il predetto teste aveva riferito nel corso della deposizione il contenuto del verbale stesso a sua firma. Conseguentemente non ricorrono i requisiti della decisività della prova proprio perchè, come risulta dalla congruenti argomentazioni della sentenza impugnata, la responsabilità dell'imputato è stata desunta dalla deposizione dell'ispettore (Omissis) dell'ASL, sentito come teste in dibattimento, il quale ha confermato e descritto le risultanze dell'ispezione dal medesimo eseguita, provvedendo a firmare il relativo verbale che documentava le operazione effettuate.

Il ricorso è infondato anche con riguardo al dedotto profilo di illegittimità della motivazione. Si osserva in proposito che, sebbene il giudice non abbia potuto esaminare il verbale di ispezione in quanto mai acquisito materialmente agli atti del dibattimento, tuttavia ha conosciuto il contenuto in esso formalizzato attraverso la deposizione del teste ispettore (Omissis), che, come già rilevato, è colui che ha eseguito l'ispezione ed ha firmato il verbale. Il ricorso deve dunque essere rigettato.

Segue per legge, ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.



Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.