Cassazione Penale, Sez. 4, 13 dicembre 2012, n. 48230 - "Linea produzione pannello in continuo" e responsabilità di un delegato


 

 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente

Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere

Dott. IZZO Fausto - Consigliere

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere

Dott. DELL'UTRI Marco - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

1) (Omissis) N. IL (Omissis);

avverso la sentenza n. 4152/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del 12/12/2011;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCO DELL'UTRI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Geraci Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito il difensore avv. (Omissis), del foro di (Omissis), che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Fatto



1. - Con sentenza resa in data 12.12.2011, la Corte d'appello di Milano ha integralmente confermato la sentenza del Tribunale di Como, sezione distaccata di Cantù, del 2.2.2011, con la quale (Omissis) è stato riconosciuto colpevole del reato previsto e punito dall'articolo 590 c.p., commi 1, 2 e 3, dallo stesso commesso in (Omissis), per avere, in qualità di delegato in materia antinfortunistica (delega del 4.10.2007), cagionato a (Omissis) lesioni personali consistite nell'amputazione totale del 2, 3, 4 e 5 dito della mano sinistra, da cui è derivato una malattia del corpo guarita in 382 giorni, con incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un uguale periodo di tempo, nonchè l'indebolimento permanente dell'organo della prensione sinistro, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, e segnatamente per aver messo a disposizione del lavoratore in questione la macchina denominata "linea produzione pannello in continuo", modello PMEX80/1300/24 PASS.PMD50/1440/12PASS, matricola n. (Omissis), costruttore (Omissis) s.p.a., non idonea ai fini della sicurezza e della salute; in particolare, il componente denominato "pressa doppia in continuo" era privo di sistemi di sicurezza tali da garantire che durante la fase di cambio delle sagome/stampi fossero evitati rischi di origine meccanica dovuti agli organi meccanici in movimento (Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 35, comma 1, ora Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 71, comma 1); nonchè per non aver valutato il rischio derivante dall'esecuzione dell'operazione di cambio delle sagome/stampi sulla citata "pressa doppia in continuo" e per non aver individuato le conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare (Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 4, comma 2, come obbligo indelegabile ai sensi del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 1, comma 4 ter), cosicchè il lavoratore, dovendo eseguire, unitamente ai colleghi (Omissis) e (Omissis), la sostituzione delle sagome/stampi sulla citata macchina "pressa doppia in continuo", con la stessa in moto sulla modalità manuale e velocità del nastro ridotta, nell'atto di afferrare una delle sagome/stampi che stava cadendo, rimaneva con la mano schiacciata tra la stessa e la macchina in moto, che gli procurava le indicate lesioni; fatto aggravato perchè commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Avverso la sentenza d'appello, il difensore dell'imputato ha proposto impugnazione per cassazione, affidato a tre motivi di ricorso.

2.1. - Con il primo motivo d'impugnazione, il ricorrente si duole della mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza d'appello in ordine all'effettivo compimento, da parte del lavoratore, di un'attività comunque rientrante nelle sue attribuzioni e nel segmento di lavoro allo stesso assegnato.

In particolare, lamenta il ricorrente che il giudice a quo abbia fondato il proprio giudizio sul punto muovendo dall'apodittico presupposto dell'inattendibilità della deposizione resa dal lavoratore rimasto infortunato, siccome asseritamente condizionato dal desiderio di scagionare il datore di lavoro dopo esser stato integralmente risarcito e dopo aver continuato a lavorare in azienda nonostante la menomazione subita.

Sul punto, rileva il ricorrente come il lavoratore infortunato avesse tenuto ferme le proprie dichiarazioni sin dalla prima audizione tenuta dinanzi alla polizia giudiziaria nell'immediatezza dell'infortunio e prima di essere risarcito, e sottolinea come, in occasione dell'infortunio de quo, non vi fosse in loco nessun altro testimone oculare capace di smentire quanto dichiarato dal lavoratore infortunato.

In forza di tali premesse, il ricorrente evidenzia come la ricostruzione operata da quest'ultimo fosse tale da asseverare con certezza la riconducibilità dell'evento infortunistico a un comportamento azzardato, abnorme e scriteriato del lavoratore medesimo tenuto in una fase del tutto estranea a quella di lavorazione.

2.2. - Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all'accertamento di elementi di colpa nella condotta del datore di lavoro per violazione delle norme di prevenzione e per non aver posto in essere quegli accorgimenti che dovevano ritenersi necessari a garantire la sicurezza dei lavoratori addetti a quella lavorazione svolta con il macchinario in uso presso l'azienda e a prevenire eventi infortunistici del tipo di quelli verificatisi.

In particolare, il ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia ancorato le proprie vantazioni alle dichiarazioni rese dal tecnico della prevenzione a.s.l., senza tener conto delle congrue e convincenti confutazioni sostenute dal consulente tecnico dello stesso imputato, già ritenuto attendibile in relazione alla verifica della deposizione della persona offesa, e contraddittoriamente smentito in relazione alla valutazione dei margini di sicurezza del processo produttivo oggetto di giudizio.

Al riguardo, il difensore dell'imputato censura l'assoluto difetto di motivazione in ordine alla ritenuta necessità che le operazioni lavorative sottoposte a esame dovessero necessariamente essere eseguite a macchina ferma invece che a velocità ridotta, come adeguatamente argomentato dal consulente tecnico dell'imputato, le cui indicazioni complessive si erano rivelate tali da fornire una coerente conferma del livello di piena sicurezza del processo produttivo cui aveva partecipato il lavoratore infortunato.

2.3. - Con il terzo e ultimo motivo di ricorso, il difensore dell'imputato si duole della mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta omessa valutazione, da parte del datore di lavoro, del rischio derivante dall'esecuzione dell'operazione di cambio sagome.

Al riguardo, il ricorrente sottolineata contraddittorietà che esplicitamente emerge nella sentenza impugnata laddove lo stesso giudice d'appello attesta come "il rischio fosse stato valutato in termini complessivi di stabilimento e attività di reparto".

Allo stesso modo, il ricorrente lamenta che la Corte abbia omesso di considerare le risultanze cui era pervenuto il consulente della difesa, con riguardo all'effettiva e concreta valutazione del rischio lavorativo oggetto di giudizio e delle procedure necessarie a prevenirlo. In particolare, il difensore dell'imputato sottolinea come il consulente della difesa avesse, in sede di esame riferito che, oltre alla valutazione del rischio dovuto ad elementi in movimento, erano state segnalate le condizioni di precauzione corrispondenti a quelle di prassi che avevano in ogni caso reso l'impianto sicuro durante tutta la fase di lavorazione, come anche in passato.

Sul punto, il ricorrente censura l'omessa valutazione, da parte della Corte territoriale, del nesso causale intercorrente tra la contestata mancata valutazione del rischio e la concreta verificazione dell'evento.

Diritto



3.1. - Il primo motivo di ricorso, relativo alla valutazione dell'attendibilità del lavoratore infortunato, non è fondato.

Al di là delle argomentazioni evidenziate dal giudice d'appello, con riguardo alle concrete ragioni per cui il lavoratore infortunato avrebbe reso una versione di comodo in favore del datore di lavoro (perchè già risarcito e perchè mantenuto a lavorare nonostante la menomazione sofferta), la Corte territoriale ha persuasivamente giustificato il giudizio di inattendibilità del lavoratore richiamandosi all'inverosimiglianza della sua deposizione come attestato dallo stesso consulente tecnico della difesa.

In breve, l'ausiliario tecnico della difesa ha attestato la ragionevole impossibilità dell'autonomo distacco delle sagome-stampi dalla macchina, in ragione delle specifiche cautele garantite dalle particolari tecniche utilizzate per rassicurazione dell'aderenza delle sagome-stampi alla macchina medesima (mediante il ricorso alla congiunta azione di numerosi supporti magnetici).

Sul presupposto di tale argomentazione d'indole tecnico-scientifica, il giudizio della Corte d'appello, fermato sull'attendibilità del lavoratore infortunato (contraddetto da un evidentissimo dato scientifico e verosimilmente incline a non contrastare gli interessi del proprio datore di lavoro), deve ritenersi dotato di adeguata linearità e di logica coerenza, tale da sfuggire alle censure sul punto mosse dal ricorrente.

3.2. - Anche il secondo motivo di ricorso, riferito alla circostanza che la corte d'appello abbia fondato la propria decisione sulle dichiarazioni rese dal tecnico della prevenzione della a.s.l., senza tener conto di quanto sostenuto dal consulente tecnico dell'imputato, è privo di fondamento.

Sul punto, la motivazione del giudice d'appello appare puntuale, completa e legata al rilievo di precisi elementi di fatto.

In particolare, deve ritenersi apprezzabile, per la coerente linearità dell'argomentazione, il ragionamento seguito dal giudice d'appello, là dove ha evidenziato come l'adibizione del lavoratore infortunato all'esecuzione della propria prestazione presso una macchina in continuo movimento (sia pure a una ridotta velocità) ha certamente moltiplicato i rischi d'infortunio corsi dal prestatore di lavoro, rispetto all'alternativa, praticabile senza soverchi appesantimenti economici o temporali (e, peraltro, successivamente praticata in concreto, a seguito dell'intervento degli organi amministrativi di controllo), consistente nell'esecuzione delle mansioni de quibus a macchina ferma (e di volta in volta riavviata a seguito del distacco di ciascuna sagoma); ciò che avrebbe garantito un prevedibile ampliamento dei margini di sicurezza, rispetto a quanto effettivamente rivelatosi con la macchina in movimento, avuto altresì riguardo a tutte le prevedibili emergenze connesse al concreto svolgimento delle lavorazioni in esame, che il giudice d'appello ha puntualmente considerato e valutato (maggiori e imprevedibili resistenze dei supporti; scivolamento dalle mani delle sagome o del cacciavite usato per il distacco; età).

3.3. - L'ultimo motivo di ricorso è totalmente privo di fondamento.

Premesso che l'avvenuta valutazione del rischio in termini "complessivi di stabilimento e attività di reparto" deve ritenersi inidonea alla precisa identificazione dei rischi connessi all'uso delle specifiche attrezzature lavorative e delle connesse regole di comportamento precauzionale, deve ritenersi decisamente esclusa l'idoneità di una mera prassi a garantire la certezza della diffusione e della corretta conoscenza e comprensione delle regole del comportamento lavorativo del personale.

Varrà al riguardo il richiamo alle norme di legge dettate in ambito antinfortunistico, secondo le quali la previsione e la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori - così come la predisposizione delle regole e delle misure di protezione collettiva e individuale - costituiscono oggetto di una specifica programmazione cui il datore di lavoro è tenuto a provvedere in termini analitici, anche sotto il profilo delle forme documentali che detta programmazione è chiamata a rivestire (cfr. il Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articoli 17 e 28 e il previgente Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 4).

Proprio l'omessa specificazione formale delle indicate precauzioni è stata individuata dalla corte d'appello all'origine del difetto di comprensione delle stesse da parte del lavoratore infortunato, avendo la corte distrettuale espressamente indicato l'insufficienza, ai fini antinfortunistici, di mere generiche prassi, inidonee a vincere l'incertezza e le difficoltà di accertamento del relativo concreto e specifico contenuto: ciò che vale a sottolineare, con intuitiva evidenza, il riconoscimento, ad opera della corte territoriale, dell'immediato nesso di derivazione causale tra l'omissione delle richiamate specificazioni e l'evento infortunistico nella specie verificatosi.

4. - Al riscontro dell'infondatezza dei motivi di doglianza avanzati dall'imputato segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.



La Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.