Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 3, 17 dicembre 2012, n. 48791 - Omissione di misure necessarie alla prevenzione incendi e alla evacuazione; prescrizione del reato


 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente

Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere

Dott. SAVINO Mariapia G. - Consigliere

Dott. ORILIA Lorenzo - rel. Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro Mar - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

1) (Omissis) N. IL (Omissis);

2) (Omissis) N. IL (Omissis);

avverso la sentenza n. 130/2010 TRIBUNALE di CATANIA, del 12/05/2010;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Spinaci Sante che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

 

Fatto



1. Con sentenza 12.5.2010, il Tribunale di Catania ha ritenuto (Omissis) e (Omissis) colpevoli di concorso nella contravvenzione di cui al Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 4, comma 5, lettera a e articolo 89, comma 3, lettera a in materia di sicurezza e salute dei lavoratori (omessa adozione, in qualità di datori di lavoro, di misure necessarie alla prevenzione incendi e alla evacuazione all'interno della ditta (Omissis) srl, mantenendo un impianto elettrico non a norma, delle uscite di sicurezza inidonee e omettendo di collocare mezzi di estinzione incendi) e li ha condannati alla pena di euro 1.500,00 di ammenda.

2. Il Giudice di merito ha fondato il giudizio di responsabilità sulle dichiarazioni degli Ispettori dei Vigili del Fuoco, da cui era emerso che nella falegnameria di cui gli imputati erano titolari in (Omissis), non erano state adottate le misure di prevenzione incendi e pronta evacuazione.

3. Dolendosi della mancata assoluzione, gli imputati hanno proposto separati appelli. In particolare, il (Omissis) ha rilevato di non avere mai ricoperto la carica di legale rappresentante della società (a cui si riferisce l'ispezione) e quindi di non essere responsabile della violazione, che va addebitata solo ai titolari; il (Omissis) ha rilevato di essere stato già giudicato e condannato per il medesimo fatto con sentenza del Tribunale di Catania n. 3088/08 del 26.11.2008; entrambi hanno dedotto, infine, che la violazione contestata (Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 4, comma 5, lettera a), non consentiva l'applicazione della sanzione penale per cui non poteva procedersi ad alcuna condanna.

Diritto



1. Innanzitutto, le impugnazioni proposte dagli imputati nelle forme dell'appello devono essere qualificate come ricorsi per cassazione, essendo rivolte contro una sentenza di condanna per la quale è stata applicata la sola pena dell'ammenda (cfr. articolo 568, comma 5 e articolo 593 c.p.p., comma 3).

2. Ciò premesso, va rilevato che la non manifesta infondatezza dei ricorsi, quanto meno in ordine alla censura (sollevata da entrambi i ricorrenti) riguardante la violazione di legge sull'individuazione del responsabile del reato comporta la regolare costituzione del rapporto di impugnazione.

Ciò premesso, va rilevato che il reato continuato è prescritto.

Dalla sentenza impugnata risulta, infatti, che la violazione è stata accertata il (Omissis): trattandosi di contravvenzione, e non rilevandosi cause di sospensione, la prescrizione quinquennale è maturata in data 19.4.2011 ex articolo 157, comma 1, e articolo 161 c.p., comma 2.

Devono trovare applicazione i principi di recente ribaditi dalle Sezioni unite (sentenza 28 maggio 2009, Tettamanti), secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'articolo 129 c.p.p., comma 2, soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu oculi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento.

Nel caso di specie non ricorrendo le anzidette condizioni e quindi va senz'altro applicata la causa estintiva.

P.Q.M.



annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.