Categoria: Cassazione civile
Visite: 11437

Cassazione Civile, Sez. 6, Ordinanza 17 dicembre 2012, n. 23257 - Esposizione ad amianto e rivalutazione contributiva





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno - Presidente

Dott. LA TERZA Maura - Consigliere

Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere

Dott. FILABOZZI Antonio - Consigliere

Dott. TRICOMI Irene - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:



ORDINANZA



sul ricorso 6833-2011 proposto da:

(Omissis) (Omissis), elettivamente domiciliato in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato (Omissis), rappresentato e difeso dall'avvocato (Omissis) giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (Omissis), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis);

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 380/2010 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA del 7/7/10, depositata il 28/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/11/2012 dal Consigliere Relatore Dott. IRENE TRICOMI;

udito l'Avvocato (Omissis) difensore del controricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. DEL CORE Sergio che nulla osserva.

FattoDiritto


Atteso che è stata depositata relazione del seguente contenuto.

La Corte d'Appello di Perugia, con la sentenza n. 380 del 2010, pronunciando sull'impugnazione proposta da (Omissis), nei confronti dell'INPS, avverso la sentenza n. 143/08 del Tribunale di Perugia, la rigettava.

Il (Omissis) aveva adito il Tribunale affinchè accertasse la propria esposizione all'amianto per un tempo maggiore di dieci anni, e dichiarasse, nei confronti dell'INPS, il proprio diritto alla rivalutazione della contribuzione, ai sensi della Legge n. 257 del 1992, articolo 13, comma 8, mod. dalla Legge n. 271 del 1993 per il servizio prestato alle dipendenze dell'(Omissis) spa presso la centrale di (Omissis) dal 1 novembre 1962 sino al pensionamento avvenuto il (Omissis).

Per la cassazione della suddetta sentenza ricorre il (Omissis) prospettando due motivi di ricorso.

Il primo motivo di ricorso verte sull'erronea interpretazione e falsa applicazione, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3, degli articoli 2729 e 2697 c.c., degli articoli 62, 115, 116 e 416 e 437 c.p.c., e della Legge n. 257 del 1992, articolo 13 nonchè motivazione carente, illogica e contraddittoria su due punti decisivi della controversia.

Il secondo motivo di ricorso ha ad oggetto sull'erronea interpretazione e falsa applicazione, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3, degli articoli 2729 e 2697 c.c., degli articoli 62, 115, 116 e 416 c.p.c., e della Legge n. 257 del 1992, articolo 13 nonchè motivazione carente, illogica e contraddittoria su due punti decisivi della controversia.

Resiste l'INPS con controricorso.

Con il primo motivo di ricorso il (Omissis) deduce di aver tempestivamente esposto, con l'atto introduttivo del giudizio, di aver lavorato nell'officina della miniera e quali mansioni ivi avesse espletato, circostanze mai contestate, e riproposte con l'atto di appello.

Pertanto, la Corte d'Appello avrebbe dovuto ritenere tempestivamente acquisito al thema decidendum, per la mancanza di contestazioni, la deduzione del fatto concernente l'espletamento delle mansioni in officina, che il CTU in seconda istanza aveva ritenuto utile alla prova della esposizione qualificata al rischio da amianto anche per il periodo 25 settembre 1980- 30 giugno 1985.

Così, da un lato, il giudice dell'appello avrebbe dovuto ritenere insussistente la violazione dell'articolo 437, atteso che il fatto era stato ritualmente allegato in prima istanza e che anche la sua mancata corretta valutazione era stata proposta come motivo di gravame, dall'altro ne avrebbe dovuto considerare processualmente acquisita la prova stante l'assenza di specifica contestazione.

La Corte d'Appello, quantomeno avrebbe dovuto ammettere la prova testimoniale sul punto, poichè ritualmente invocata in primo ed in secondo grado, ed astenersi dal sopravvalutare le risultanze documentali evincibili dalla produzione del curriculum che, comunque, non escludeva che il lavoratore avesse prestato la propria opera in officina. Sussisteva la esposizione al rischio qualificato di esposizione all'amianto per il periodo 24 settembre 1980 - 30 giugno 1985, come osservato nella CTU che avrebbe dovuto costituire fonte oggettiva di prova.

Il motivo non è fondato.

Come questa Corte ha avuto modo di affermare (Cass., n. 16118 del 2005), il disposto della Legge n. 257 del 1992, articolo 13, comma 8 relativo al beneficio previdenziale per i lavoratori del settore amianto, va interpretato - in ragione dei criteri ermeneutici letterale, sistematico e teleologico - nel senso che tale beneficio va attribuito unicamente agli addetti a lavorazioni che presentino valori di rischio per esposizione a polveri d'amianto superiori a quelli consentiti dal Decreto Legislativo n. 277 del 1991, articoli 24 e 31; nell'esame sulla fondatezza della domanda volta ad ottenere tale beneficio, il giudice di merito deve accertare - nel rispetto dei criteri di ripartizione dell'onere probatorio, ex articolo 2697 c.c. - se colui che ha proposto la domanda, oltre ad aver provato la specifica lavorazione praticata e l'ambiente in cui ha svolto per più di dieci anni (inclusi in essi i periodi di assenza dal lavoro per ferie, riposi e festività) tale lavorazione, abbia anche dimostrato che in tale ambiente erano presenti polveri di amianto con valori limite superiori a quelli indicati nel suddetto Decreto Legislativo n. 277 del 1991.

Tanto premesso va osservato che la statuizione della Corte d'Appello oggetto di censura si fonda sulla valutazione di più elementi. Ove il convincimento del giudice di merito si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti, considerati nel loro complesso, il ricorso per cassazione deve evidenziare l'inadeguatezza, l'incongruenza e l'illogicità della motivazione, alla stregua degli elementi complessivamente utilizzati dal giudice, e di eventuali altri elementi di cui dimostri la decisività, onde consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del vizio di motivazione sul "decisum", non potendo limitarsi, in particolare, ad inficiare uno solo degli elementi della complessiva valutazione. (Cass., n. 15156 del 2011).

Nella specie, il ricorrente attribuisce rilievo ad un solo profilo della motivazione. Ed infatti, da un lato la Corte afferma che le deduzioni tratte dal CTU (secondo grado), secondo cui il ricorrente era stato addetto all'officina a tempo pieno dal 25 settembre 1980 non trovavano riscontro nella lettera del 24 settembre 1980 (con cui il datore di lavoro si limitava a revocare l'assegnazione del (Omissis) alla miniera con riserva di specificare i nuovi compiti), riprodotta in sentenza, ma solo dalle dichiarazioni rese al medesimo CTU dall'appellante, costituenti mere allegazione di parte; dall'altro che la circostanza che avrebbe potuto giustificare l'estensione del periodo d'esposizione all'amianto e il conseguente riconoscimento del beneficio, introduce un nuovo thema decidendum, con una modifica inammissibile della causa petendi.

La censura del ricorrente verte su tale ultimo profilo, in ordine al quale si osserva, peraltro, che la motivazione della Corte d'Appello è congrua e logica e conforme alle disposizioni sul riparto dell'onere della prova, laddove afferma che la circostanza che il (Omissis) era stato addetto all'officina a tempo pieno dal 25 settembre 1980, non era stata dedotta nell'esposizione dei fatti e neppure nei capitoli di prova dell'atto introduttivo del giudizio, nè era attestato dal curriculum professionale rilasciato dall'(Omissis) e depositato in uno al ricorso.

Nel ricorso di primo grado, come riprodotto nel ricorso per cassazione (pag. 14, n. 2) si legge "il medesimo sino al 1985 lavorava presso la miniera di (Omissis), successivamente presso la centrale elettrica", i successivi punti 6 e 7 (sempre pag. 14 del ricorso per cassazione) attengono alle attività svolte nell'officina della miniera senza tuttavia alcuna specificazione temporale circa l'assegnazione alla stessa.

Il secondo motivo di ricorso attiene alla statuizione con la quale la Corte d'Appello condivideva, in quanto immuni da vizi logici e tecnicamente corrette, le considerazioni del CTU che estendeva il periodo di esposizione sino al 30 settembre 1992, ritenendo che sei mesi rappresentasse l'inerzia temporale necessaria a per far sì che i provvedimenti attuativi entrino a regime e determinino condizioni di lavoro in sicurezza.

Ad avviso del ricorrente, non può ritenersi esclusa la esposizione qualificata ad amianto, oltre il termine di sei mesi dalla entrata in vigore della Legge n. 257 del 1992, in presenza di prova documentale della bonifica del sito dopo dieci anni, nel 2003, e di allegazioni in fatto, non specificamente contestata, che il ricorrente ha continuato a svolgere nello stesso ambiente di lavoro già qualificato ai sensi della Legge n. 257 del 1992, articolo 13 le stesse mansioni sino al 31 dicembre 1996. I relativi fatti, assume il (Omissis), dovevano ritenersi acquisiti in mancanza di specifica contestazione o, quanto meno, si doveva ammettere prova per testi (espletamento stesse mansioni nello stesso ambiente di lavoro, con uguale esposizione qualificata al rischio amianto dal 1 novembre 1962 al 31 dicembre 1996, dunque anche per il periodo successivo al 1992).

Il motivo non è fondato.

Il contenuto precettivo della Legge n. 257 del 1992, articolo 13, comma 8, come succ. mod. dal Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326: "per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto gestita dall'INAIL è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche per il coefficiente di 1,5" non consente di procedere ad un'interpretazione che estenda in modo illimitato l'applicazione dello stesso.

La motivazione della Corte d'Appello, che lungi dal ritenere un'applicazione del beneficio temporalmente incondizionata, fa riferimento ad un termine minimo "tecnico" avvalorato dalle considerazioni del CTU, è congrua e logica e conforme al dettato della suddetta norma.

Al riguardo può, altresì, osservarsi, che il diritto al beneficio della maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto non richiede lo svolgimento di attività lavorativa alla data di entrata in vigore della legge, per cui spetta anche ai lavoratori che alla data predetta non abbiano definitivamente cessato l'attività lavorativa e versino in uno stato di disoccupazione ovvero siano titolari di pensione o assegno di invalidità (Cass., n. 17519 del 2010).

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il Collegio condivide e fa proprie le considerazioni che precedono che non sono incise dalla memoria depositata dal (Omissis).

In particolare, con riguardo al primo motivo di ricorso, si rileva la correttezza e congruità della sentenza della Corte d'Appello, atteso che non viene indicato il periodo dello svolgimento del lavoro in officina, precisazione necessaria in ragione della molteplicità delle mansioni svolte dal (Omissis) e, nel ricorso d'appello riportato, non si rinviene la richiesta di prova.

Con riguardo al secondo motivo di ricorso si osserva che la Corte d'Appello, con congrua motivazione, rilevava che nel curriculum professionale, rilasciato dall'(Omissis) e depositato in uno al ricorso, non si faceva riferimento alle mansioni di addetto all'officina.

Il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.



La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1050,00 per compenso professionale, oltre euro 40,00 per esborsi, e accessori di legge.