• Datore di Lavoro
  • Cantiere Temporaneo e Mobile
 
Responsabilità  del datore di lavoro per la violazione ex art. 9, comma 1, D.P.R. 164/1956 - Omessa predisposizione di adeguata protezione dei lavoratori in cantiere - Sussiste 


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Papa Enrico - Presidente -
Dott. Petti Ciro - Consigliere -
Dott. Teresi Alfredo - Consigliere -
Dott. Sensini Maria Silvia - Consigliere -
Dott. Gazzara Santi - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A   /  O R D I N A N Z A

sul ricorso proposto da:
M.G. N. IL (omissis);
avverso sentenza del 12/01/2006 Tribunale di Bolzano;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Sensini Maria Silvia;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fraticelli Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

F a t t o  e  D i r i t t o

Con sentenza in data 12/1/2006 il Tribunale di Bolzano dichiarava M.G. colpevole dei reati di cui al D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, art. 9, art. 23, commi 3 e 4, art. 24 (capi a), b), c) e d) della rubrica) e, per l'effetto, riuniti i reati in continuazione, riconosciute le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di Euro 1.000,00 di ammenda.
Mandava assolto il prevenuto dalle restanti violazioni di nome antinfortunistiche (capi e) ed f), nonchè dal reato di omicidio colposo in danno del dipendente S.E. (capo I) "perchè il fatto non sussiste".
In (omissis).
Secondo la ricostruzione fattuale della vicenda, quale emerge dalla sentenza impugnata, il prevenuto era stato ritenuto responsabile delle suddette violazioni perchè - quale titolare della omonima impresa individuale - aveva omesso di costruire presso il cantiere relativo ai lavori di ristrutturazione dell'edificio di proprietà della società Weingut Kossler un solido impalcato a protezione contro la caduta di materiali ed, inoltre, aveva omesso di accostare le tavole del ponteggio del cantiere e di montarle con un distacco inferiore a 20 cm. dalla muratura dell'edificio;
perchè aveva lasciato lungo i correnti e le tavole fermapiede del ponteggio una luce, in senso verticale, maggiore a 60 cm. ed, altresì, aveva omesso di realizzare un ponteggio dotato di robusto parapetto.
Riteneva il Giudicante provata la colpevolezza del M., malgrado l'inesistenza di qualunque nesso di causalità tra le suddette violazione e la morte del dipendente.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il prevenuto a mezzo del proprio difensore, deducendo:
1) inosservanza ed erronea applicazione delle norme D.Lgs. n. 758 del 1994, ex artt. 19, 20 e 22 in quanto le violazioni delle norme antinfortunistiche - per le quali il ricorrente era stato dichiarato responsabile - erano state elevate dall'Ufficio Sicurezza del Lavoro, al quale, tuttavia, il compito di vigilanza in materia di sicurezza ed igiene del lavoro era stato demandato solo fino alla data del 5/5/1999: dopo tale data, le relative funzioni erano state attribuite all'Ufficio Tecnica della Sicurezza. Pertanto, le violazioni erano state rilevate da un organo incompetente, il quale - tra l'altro - avrebbe dovuto darne comunicazione all'organo di vigilanza preposto affinchè procedesse alle relative prescrizioni.
Si era, pertanto, verificata una violazione del diritto di difesa.
2) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione al D.P.R. n. 164 del 1956, art. 9, comma 1, in quanto presupposto di operatività della norma è che i lavori siano effettuati in modo continuativo ed in un posto fisso, laddove - nella specie - il "posto di lavoro" non protetto era rappresentato da una betoniera mobile e spostata a seconda delle necessità in diversi punti del cantiere.
Venivano presentati motivi "aggiunti" con i quali, in particolare, si deduceva la nullità della sentenza per inosservanza del D.Lgs. n. 758 del 1994, artt. 21 e 24 non avendo l'Ispettore del Lavoro messo il prevenuto nelle condizioni di poter estinguere il reato mediante il pagamento della sanzione pecuniaria prevista.
Si insisteva per l'annullamento della sentenza.
Il ricorso va rigettato, essendo destituita di fondamento la doglianza di cui al punto 2) ed inammissibili le censure sollevate al punto 1) del gravame e ribadite nei motivi "aggiunti".
Con riferimento a queste ultime, si osserva che le suddette doglianze non sono state sollevate nella competente sede di merito e non possono essere proposte per la prima volta in Cassazione, presupponendo un'indagine fattuale, incompatibile con il sindacato di legittimità.
La mancata devoluzione di siffatte questioni nella sede naturale preclude ogni successiva doglianza e rende intangibile la decisone formatasi sul punto, poi investito dal ricorso (cfr. Cass. 24/4/1998, Fichera, CED 211441).
E', invece, destituita di fondamento la doglianza di cui al punto 2) del ricorso, relativa all'erronea applicazione della legge penale in relazione al D.P.R. n. 165 del 1984, art. 9, comma 1.
Emerge dalla ricostruzione operata dal Tribunale di Bolzano che il dipendente S.E., operaio edile con funzioni di gruista, sollevava a mezzo della gru un carico di mattoni.
Durante la fase di rotazione del braccio, il carico toccava il camino ubicato sul tetto, dal quale si staccava un pezzo della dimensione di circa cm. 50x 50x40 che, scivolando lungo la falda del tetto, cadeva sul lavoratore, provocandogli lesioni dalle quali derivava la morte.
Tanto premesso in fatto, del tutto correttamente i Giudici del merito hanno ritenuto la sussistenza della violazione ascritta al ricorrente, non potendosi condividere la tesi difensiva secondo cui, presupponendo la norma per la sua operatività che i lavori siano effettuati in modo continuativo ed in un posto fisso, nella specie non poteva ritenersi applicabile il suo precetto in quanto il "posto di lavoro" non protetto era rappresentato da una semplice betoniera spostata a seconda delle necessità.
In realtà, la ratio della norma citata, ad avviso del Collegio, è di ben più ampio spessore ed incisività.
L'interpretazione da dare al D.P.R. n. 164 del 1956, art. 9 ("Protezione dei posti di lavoro") non può essere asettica ed avulsa dal contesto in cui la stessa è inserita (Capo 2^ - Disposizioni di carattere generale) e, soprattutto, non può essere disgiunta dalla lettura del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 30 che, definendo i "luoghi di lavoro" ed escludendo espressamente dall'ambito di operatività delle prescrizioni di sicurezza i cantieri temporanei o mobili (ed il caso in esame non rientra di certo tra questi), ha previsto l'applicazione delle suddette misure con riferimento ad ogni luogo in cui il lavoratore possa accedere, anche a prescindere dalle specifiche incombenze affidategli.
Pertanto, del tutto correttamente il Tribunale ha ritenuto la sussistenza della contravvenzione contestata.
Il ricorso va, pertanto, rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 
P.   Q.   M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2007