Tribunale di Milano, Ufficio del G.i.p., 14 febbraio 2012 - Infortunio mortale con un veicolo durante lo scarico della merce: violazioni al d.lgs. 81 e 231




 


TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA PENA - art. 444 c.p.p. -

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE dr. Andrea Ghinetti



ha pronunciato la seguente sentenza nella causa del Pubblico Ministero


CONTRO


1.C. Filippo, nato a Omissis; - contumace -domicilio eletto in Torino, via Duchessa Iolanda n. 19 presso lo studio associato Catalano difeso di fiducia dall'avv. Carlo BLENGINO, del Foro di Torino, con studio in Torino, via Duchessa Iolanda n. 19 - presente

2.D.G. Paolo, nato a Omissis; - contumace -domicilio dichiarato in Pioltello (MI), via Giambologna n. 1 presso la società "E. S.p.A." difeso di fiducia dall'avv. Francesco MUCCIARELLI, del Foro di Milano, con studio in Milano, via Manin n. 3 - non presente , presente per delega in sostituzione l'avv. Luisa Mazzola del foro di Milano

3.B. Aldo, nato a Omissis; - contumace -domicilio dichiarato in Pioltello (MI), via Giambologna n. 1 presso la società "E. S.p.A." difeso di fiducia dall'avv. Francesco MUCCIARELLI, del Foro di Milano, con studio in Milano, via Manin n. 3 - non presente , presente per delega in sostituzione l'avv. Luisa Mazzola del foro di Milano

4.E. S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore -costituita - domicilio eletto in Milano, via Manin n. 3 presso lo studio del difensore di fiducia avv. Francesco MUCCIARELLI difesa di fiducia dall'avv. Francesco MUCCIARELLI, del Foro di Milano, con studio in Milano, via Manin n. 3 presente

IMPUTATI

CAPO A)
Del reato p. e p. dagli artt. 113 - 589 c.p., perché con condotte colpose tra loro concorrenti, nelle rispettive qualità e in particolare:

D.G. PAOLO, in qualità di Vice Presidente e Legale Rappresentante della E. s.p.a., delegato per la sicurezza ai sensi del verbale di Consiglio di Amministrazione del 5/6/2008;

[Ce. ALFONSO, in qualità di procuratore della società E. S.p.A. e Direttore del Punto Vendita E. sito in Milano, Omissis ai sensi del verbale di conferimento dell'incarico del 8/5/2007;

M. LUIGI e Co. MAURIZIO in qualità, rispettivamente di Direttore Cantieri e di Direttore Tecnico Impianti entrambi con compiti di assicurarsi che qualsiasi nuova opera edile e impiantistica sia realizzata in conformità con la normativa vigente (conferimento di poteri rispettivamente del 20/03/2007 e del 22/10/2008); separatamente giudicati]

B. ALDO in qualità di Responsabile della Direzione Logistica e delegato per la sicurezza in tal senso (conferimento incarico del 22/01/2009)

[F. PAOLO in qualità di Responsabile Trasporti E. S.p.A. e delegato per la sicurezza (conferimento incarico del 29/01/2009) separatamente giudicati]

C. Filippo, in qualità di legale rappresentante della C. AUTOTRASPORTI srl e quindi datore di lavoro;

per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e colpa specifica meglio sotto indicata, non impedivano che Bi. CLAUDIO, nell'atto di richiudere i portelloni del veicolo IVECO tg Omissis all'esito delle operazioni di carico e scarico della merce avvenute all'interno del piazzale carrabile situato sul retro del punto vendita E. di Milano, via Omissis, a causa dell'improvviso scivolamento retrogrado del mezzo dalla posizione in cui era verso la banchina di carico e scarico rimanesse schiacciato tra il mezzo e la predetta banchina riportando emorragia interna incompatibile con la prosecuzione della vita.

Colpa specifica consistita in:

per D.G. PAOLO, B. ALDO, [F. PAOLO e Ce. ALFONSO]

Nel non aver valutato il rischio specifico insito nella conformazione del piazzale di carico situato sul retro del punto vendita E. di Milano, Omissis in questione caratterizzato da una pendenza variabile da 1,3 a 1,8 gradi verso la banchina di carico, con particolare riferimento al rischio meccanico di schiacciamento connesso alla presenza di attrezzature di lavoro mobili su piani inclinati anche in relazione alla zona compresa tra la rampa regolabile di carico su banchina rialzata e il retro del veicolo nonché dei rischi specificatamente connessi con l'operazione di chiusura/sigillatura degli sportelli posteriori dei veicoli di trasporto (in violazione dell'art. 17 D.Lvo n. 81/2008);

Non aver predisposto luoghi di lavoro conformi ai requisiti previsti nell'allegato IV al D.Lvo n. 81/2008, con particolare riguardo al punto 1.3.2. ove viene previsto che i pavimenti debbano essere esenti da inclinazioni pericolose (violazione dell'art. 63 D.lvo n. 81/2008)

Nell'aver fornito ai lavoratori attrezzature inadeguate al lavoro da svolgere in relazione ai rischi concretamente presenti sul luogo di lavoro; in particolare nell'aver fornito la banchina di carico di una rampa a labbro incernierato invece che a labbro telescopico e nell'aver montato respingenti inidonei a creare - in caso di scivolamento del mezzo lungo il piano inclinato - un spazio di rifugio antischiacciamento per il lavoratore (in violazione dell'art. 71 cc. 1 e 2 D.Lvo n. 81/2008)

Nel non aver adottato idonea segnaletica di sicurezza orizzontale e verticale nei pressi della rampa di carico e scarico merci con particolare riguardo a cartellonistica atta a segnalare il pericolo di schiacciamento dell'operatore che si trovasse nello spazio compreso tra il retro del veicolo sulla corsia di carico e la banchina; barratura giallo - nera per segnalare il medesimo pericolo; cartellonistica atta a imporre il divieto di ingresso nella corsia veicolare di carico per i personale a piedi; cartellonistica atta a imporre precisi obblighi operativi a tutela della sicurezza del lavoratore sotto banchina (è obbligatorio inserire il freno a mano; spostare il mezzo fuori dalla corsia prima di chiudere gli sportelli) - in violazione dell'art. 163 D.Lvo n. 81/2008)

[Per M. LUIGI e Co. MAURIZIO:

nell'aver progettato o comunque nell'aver omesso di segnalare che la modifica del piazzale di carico situato sul retro del punto vendita E. di Milano, Omissis, di cui alla Denuncia di Inizio Attività al Comune di Milano p.g. 15894/2009 del 13/01/2009 avrebbe comportato la creazione, lungo la corsia di carico dei veicoli pesanti, di una pendenza variabile da 1,3 a 1,8 gradi verso la banchina da ritenersi pericolosa per la sicurezza dei lavoratori e nell'aver omesso, di assicurarsi che la predetta opera edile e le opere impiantistiche costituite dalla rampa di carico fossero conformi ai requisiti previsti dalla legge con particolare riguardo al rispetto della sicurezza dei lavoratori (art. 22 D.Lvo n. 81/2008)]

per C. Filippo:

nel non aver adeguatamente formato Bi. CLAUDIO in merito al funzionamento del mezzo IVECO dallo stesso utilizzato - peraltro privo del corretto libretto di uso e manutenzione - e nell'aver omesso di informarlo sui rischi per la sicurezza connessi al particolare luogo di lavoro nel quale veniva effettuato lo scarico e segnatamente nell'aver omesso di fornire e illustrare al lavoratore adeguate istruzioni sulle manovre corrette e quelle vietate da eseguirsi sotto banchina tra le quali quella di assicurarsi l'inamovibilità del proprio veicolo e quella di allontanare adeguatamente il veicolo prima di chiuderne gli sportelli posteriori in modo da assicurare l'assenza di qualsivoglia rischio di schiacciamento, omettendo altresì di formare ed addestrare il lavoratore in merito a tali manovre (in violazione degli artt. 15 c. 1 lett. q), 18, 36 e 37 del D.Lvo n. 81/2008)

per D.G. PAOLO, B. ALDO, [F. PAOLO, Ce. ALFONSO], C. Filippo

nell'aver omesso il necessario coordinamento e cooperazione tra il committente e l'appaltante dei lavori di carico e scarico con particolare riferimento alla mancata informazione del rischio specifico presente nella piazzola di carico e la mancata valutazione del rischio di schiacciamento nel Documento di Valutazione dei Rischi di Interferenza (in violazione dell'art. 26 c. 1, 2 3 D.Lvo n. 81/2008).


Con l'aggravante di aver commesso il fatto con violazione della normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
In Milano, il 26 ottobre 2009 CAPO B)

E. S.p.A. in persona del legale rappresentante C. Bernardo, nato a Omissis

Illecito amministrativo di cui agli artt. 5, comma 1, lettera a), 6, 25 septies D.Lvo n. 231/2001, in relazione al delitto presupposto di cui all'art. 589 c.p., descritto nel capo A) che precede, da intendersi integralmente richiamato, commesso nell'interesse e a vantaggio di E. S.p.A. da: D.G. PAOLO, persona in posizione apicale in E. S.p.A.
Ce. ALFONSO M. LUIGI, Co. MAURIZIO, B. ALDO, F. PAOLO persone sottoposte per effetto dell'inosservanza degli obblighi di adozione di modelli organizzativi idonei a prevenire infortuni del tipo di quello indicato a capo A) che precede.
In Milano, il 06.03.2008
in cui esercitano i diritti della persona offesa dal reato:

1.B. Barbara, nata a Omissis, in qualità di moglie di Bi. Claudio - residente in Omissis -presente
2.Bi. Sara, nata a Omissis, in qualità di figlia di Bi. CLAUDIO; - presente
3. Bi. Simone, nato a Omissis, in qualità di figlio di Bi. Claudio - presente
difesi dall'avv. Michele IUDICA, del Foro di Milano, con studio in Milano, viale Piave n. 3 e presso di lui domiciliati ex lege - presente
4.Bi. Giuseppe, nato a Omissis, in qualità di padre di Bi. Claudio - non presente
5.P. Palmina - non presente
6.Bi. Giuliana - non presente
7.Bi. Luigi - non presente
8.Bi. Massimo - non presente

difesi di fiducia dall'avv. Biagio CARTILLONE del Foro di Milano, con studio in Milano, via Besana n. 9 e presso di lui domiciliati ex lege - presente

Diritto


Gli imputati col consenso del Pubblico Ministero hanno chiesto l'applicazione delle seguenti pene.

B.: p.b. mesi 18 reclusione, riconosciute le circostanze attenuanti dell'intervenuto risarcimento del danno e generiche per la condizione soggettiva e il contegno processuale equivalenti all'aggravante, ridotta a un anno per il rito e condizionalmente sospesa.
D.G.: p.b. mesi 18 reclusione, riconosciute le circostanze attenuanti dell'intervenuto risarcimento del danno e generiche per la condizione soggettiva e il contegno processuale equivalenti all'aggravante, ridotta a un anno per il rito e condizionalmente sospesa.
E.: sanzione base 1.000 quote, importo unitario € 1.000, ridotta ex art. 12 co. 2 D. Lgs. 231/01 a quote 334 ed € 334.000, ridotta per il rito ad € 223.000.
C.: p.b. mesi 18 reclusione, riconosciute le circostanze attenuanti dell'intervenuto risarcimento del danno e generiche per la condizione soggettiva e il contegno processuale equivalenti all'aggravante, ridotta a un anno per il rito e condizionalmente sospesa.

Va, anzi tutto, osservato che, sulla base degli atti, non deve essere pronunciata una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'articolo 129 c.p.p., esistendo sufficienti elementi circa la sussistenza del fatto, la corrispondenza del medesimo ad ipotesi di reato e l'attribuibilità dello stesso a chi è imputato e Ente responsabile (con esclusione, quindi, dell'evidenza di prove di innocenza) e non essendo sussistenti, al momento attuale, cause di estinzione del reato o difetti relativi a condizioni di procedibilità.
Le affermazioni di cui sopra si fondano sul contenuto degli atti dell'incartamento processuale e in particolare della C.T. disposta dal P.M. Deve poi riconoscersi, passando all'esame degli ulteriori presupposti delineati dalla disciplina dell'istituto, che sussistono le condizioni di legge. Può ordinarsi, ai sensi dell'art. 163, primo comma, c.p., che l'esecuzione delle pene alle persone fisiche rimanga sospesa per il termine di cinque anni, trattandosi di condanna per delitto. La prognosi favorevole è fondata sulle circostanze ritenute in sede di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (condizione soggettiva, fattiva collaborazione per la messa in sicurezza dei luoghi, collaborazione con l'A.G.).
Quanto alla sanzione inflitta a E., deve convenirsi sulla non applicazione in concreto della messa a disposizione di somma per la confisca, avuto riguardo alle somme ingenti già messe a disposizione dei congiunti della vittima, assorbenti il profitto da reato, né di sanzioni interdittive avendo l'Ente pienamente ottemperato alle prescrizioni previste e sulla applicazione invece delle circostanze di cui all'art. 12 nella massima estensione (minimo vantaggio e risarcimento integrale).

P. Q. M.

visti gli articoli 444 e seguenti c.p.p. su richiesta delle parti
a p p l i c a

a Aldo B. - Paolo D.G. - Filippo C. in relazione al delitto loro ascritto, con le attenuanti generiche e del risarcimento del danno equivalenti all'aggravante speciale, la pena finale di un anno di reclusione

o r d i n a

che l'esecuzione della pena inflitta resti sospesa ai sensi degli articoli 163 ss. c.p. per la durata di anni cinque;

a p p l i c a

a E. S.p.A., applicate le riduzioni di cui all'art. 12 D. Lgs. 231/01 la sanzione finale di € 223.000

M a n d a
alla cancelleria per i successivi adempimenti. Così deciso in Milano il 14 febbraio 2012



IL GIUDICE
(Ghinetti)