Tipologia: CCNL
Data firma: 28 marzo 1958
Validità: 01.04.1958 - 31.03.1960
Parti: Associazione Italiana, tra i Fabbricanti di Carta e Cartoni, Associazione dei Fabbricanti di Carta ed Affini - Confindustria, Intersind e Federazione Italiana Lavoratori Poligrafici e Cartai-Cgil, Federazione Italiana Lavoratori del Libro-Cisl, Federazione Italiana Lavoratori Arte Grafica e Cartaria-Uil e Federazione Italiana Lavoratori Carta e Stampa-Cisnal
Settori: Poligrafici e spettacolo, Carta ecc., Industria

Sommario:

Parte prima Norme generali
Art. 1. - Sfera di applicabilità del contratto.
Art. 2. - Commissioni interne.
Art. 3. - Regolamento interno d’azienda.
Art. 4. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Art. 5. - Cariche sindacali.
Art. 6. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.
Art. 7. - Controversie.
Art. 8. - Disposizioni generali.
Art. 9. - Durata del contratto.
Parte seconda Operai
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Documenti.
Art. 3. - Visita medica.
Art. 4. - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 5. - Periodo di prova.
Art. 6. - Apprendistato.
Art. 7. - Allievi tecnici.
Art. 8. - Orario di lavoro.
Art. 9. - Operai turnisti e addetti al lavoro continuato.
Art. 10. - Cambio delle squadre per lavoro a turni.
Art. 11. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 12. - Interruzioni e sospensioni di lavoro.
Art. 13. - Recuperi.
Art. 14. - Riposo settimanale.
Art. 15. - Giorni festivi.
Art. 16. - Ferie.
Art. 17. - Assenze.
Art. 18. - Permessi.
Art. 19. - Congedo matrimoniale.
Art. 20. - Gratifica natalizia.
Art. 20-bis. - Premi di anzianità.
Art. 21. - Trasferte.
Art. 22. - Trasferimenti.
Art. 23. - Malattia e infortunio.
Art. 24. - Indennità di zona malarica.
Art. 25. - Tutela della maternità.
Art. 26. - Chiamata o richiamo alle armi.
Art. 27. - Raggruppamenti mansioni operaie in categorie.
Art. 28. - Passaggio di mansioni.
Art. 29. - Donne adibite a mansioni tradizionalmente maschili.
Art. 30. - Corresponsione delle paghe.
Art. 31. - Indumenti di lavoro.
Art. 32. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 33. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 34. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 35. - Indennità in caso di morte.
Art. 36. - Liquidazione, trasformazione, cessazione di azienda.
Art. 37. - Trapasso di azienda.
Art. 38. - Disciplina del lavoro.
Art. 39. - Licenziamento disciplinare.
Art. 40. - Istruzione professionale.
Chiarimenti e dichiarazioni a verbale sulla Parte seconda Operai
Art. 9. - Addetti al lavoro continuato.
Art. 11. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 14. - Riposo settimanale.
Art. 16. - Ferie.
Art. 33. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Parte terza Categorie intermedie
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Contratto a termine.
Art. 3. - Richiamo a disposizioni varie contenute nelle norme generali.
Art. 4. - Richiamo a disposizioni della regolamentazione per gli operai.
Art. 5. - Criteri per l’assegnazione alle categorie.
Art. 6. - Periodo di prova.
Art. 7. - Mutamento di mansioni.
Art. 8. - Passaggio da operaio ad intermedio.
Art. 9. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 10. - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione di lavoro.
Art. 11. - Giorni festivi e riposo settimanale.
Art. 12. - Ferie.
Art. 13. - Permessi.
Art. 14. - Corresponsione della paga mensile.
Art. 15. - Scatti Triennali di anzianità.
Art. 16. - Gratifica natalizia.
Art. 17. - Trasferte.
Art. 18. - Trasferimenti.
Art. 19. - Alloggio.
Art. 20. - Indennità di zona malarica.
Art. 21. - Tutela della maternità.
Art. 22. - Malattia e infortunio.
Art. 23. - Servizio militare.
Art. 24. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 25. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 26. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 27. - Richiamo a disposizioni particolari degli accordi interconfederali.
Chiarimenti e dichiarazioni a verbale sulla Parte terza Intermedi
Art. 8. - Passaggio da operaio ad intermedio.
Parte quarta Impiegati
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Contratto a termine.
Art. 3. - Categorie degli impiegati.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Mutamento di mansioni.
Art. 6. - Passaggio da operaio ad impiegato.
Art. 7. - Passaggio da intermedio ad impiegato.
Art. 8. - Orario di lavoro.
Art. 9. - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni.
Art. 10. - Giorni festivi e riposo settimanale.
Art. 11. - Ferie.
Art. 12. - Permessi.
Art. 13. - Retribuzioni.
Art. 14. - Indennità per maneggio di denaro.
Art. 15. - Indennità di contingenza.
Art. 16. - Scatti biennali di anzianità.
Art. 17. - Tredicesima mensilità.
Art. 18. - Trasferte.
Art. 19. - Trasferimenti.
Art. 20. - Alloggio.
Art. 21. - Indennità di zona malarica.
Art. 22. - Tutela della maternità.
Art. 23. - Trattamento di malattia ed infortunio.
Art. 24. - Servizio militare.
Art. 25. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 26. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 27. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 28. - Indennità in caso di morte.
Art. 29. - Previdenza.
Art. 30. - Cessione o trasformazione di azienda.
Art. 31. - Certificato di lavoro.
Art. 32. - Disciplina del lavoro: diritti e doveri delle parti.
Art. 33. - Norme speciali.
Art. 34. - Sostituzione degli usi.
Chiarimenti e dichiarazioni a verbale sulla Parte quarta Impiegati
Art. 3. - Categorie degli impiegati.
Art. 8. - Orario di lavoro.
Parte quinta Raggruppamento per categorie
Chiarimenti e dichiarazioni a verbale sulla Parte quinta Raggruppamento per categorie
Parte VI Categorie degli impiegati amministrativi
Accordo per l’istituzione dei Collegi tecnici provinciali e nazionali per le assegnazioni di categoria degli impiegati amministrativi
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Parte VII Salari e stipendi
Art. 1. - Gruppi territoriali.
Art. 2. - Minimi di paga per gli operai.
• Indennità per lavori disagiati.
Art. 3. - Addetti a lavori discontinui.
Art. 4. - Minimi di retribuzione per le categorie intermedie (già equiparati).
Art. 5. - Minimi di stipendio per gli impiegati.
Tabelle dei minimi di salario e di stipendio per i dipendenti dell’industria cartaria

Contratto collettivo nazionale di lavoro per le aziende esercenti l’industria della carta e cartone, della cellulosa, pasta legno, fibra vulcanizzata e presfibra, 28 marzo 1958

Addì 28 marzo 1938, tra l’Associazione Italiana, tra i Fabbricanti di Carta e Cartoni con sede in Milano [...], l’Associazione dei Fabbricanti di Carta ed Affini, con sede in Roma [...], con l’intervento di una delegazione di industriali e con l’assistenza della Confederazione Generale dell'industria Italiana [...], la Delegazione Sindacale Interaziendale – Intersind [...] e la Federazione Italiana Lavoratori Poligrafici e Cartai [...], con la partecipazione di una delegazione di lavoratori [...] e con l’assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro [...], la Federazione Italiana Lavoratori del Libro [...], con la partecipazione di una delegazione di lavoratori [...] e con l’assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori [...], la Federazione Italiana Lavoratori Arte Grafica e Cartaria [...], con la partecipazione di una delegazione di lavoratori [...] e con l’assistenza dell’Unione Italiana del Lavoro [...]
Addì 28 marzo 1968 in Roma, l’Associazione Italiana dei Fabbricanti di Carta e Cartoni, con sede in Milano [...], l’Associazione dei Fabbricanti di Carta ed Affini, con sede in Roma [...], con l’intervento di una delegazione di Industriali e con l’assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana [...], la Delegazione Sindacale Internazionale – Intersind [...] e la Federazione Italiana Lavoratori Carta e Stampa [...], con l’assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori (Cisnal) [...]
si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per le aziende esercenti l’industria della carta e del cartone, della cellulosa, pasta legno, fibra vulcanizzata e presfibra e per i lavoratori da esse dipendenti.

Parte prima Norme generali
Art. 1. - Sfera di applicabilità del contratto.

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si applica a tutte le aziende esercenti l’industria della carta e cartone, della cellulosa, pasta legno, fibra vulcanizzata e presfibra e per tutti i lavoratori (operai, intermedi ed impiegati) da esse dipendenti.

Art. 2. - Commissioni interne.
I compiti delle Commissioni Interne sono e saranno quelli derivanti dagli accordi interconfederali vigenti per l’industria.

Art. 3. - Regolamento interno d’azienda.
Il regolamento interno di azienda non dovrà contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente contratto.

Art. 4. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Le aziende manterranno i locali di lavoro in condizioni che assicurino la salubrità e l’igiene dell’ambiente curandone l’aereazione, la pulizia, l’illuminazione e, ove possibile, il riscaldamento e ciò ai sensi di legge.

Art. 7. - Controversie.
Le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero nello svolgimento del rapporto di lavoro, in relazione alla applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate con la direzione dell’azienda tramite la commissione interna, verranno sottoposte all’esame delle competenti organizzazioni degli industriali e dei lavoratori, ferma restando in caso di disaccordo, la facoltà di esperire l’azione giudiziaria.
Le controversie collettive sulla interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti organizzazioni territoriali, e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.

Art. 8. - Disposizioni generali.
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le disposizioni di legge e degli accordi interconfederali.

Parte seconda Operai
Art. 1. - Assunzione.

[...]
Le norme previste dal presente contratto si applicano, sino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, salvo quelle norme che presuppongono il contratto a tempo indeterminato (preavviso ecc.).

Art. 3. - Visita medica.
L’operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico fiduciario dell’azienda prima dell’assunzione in servizio in ogni caso e durante il rapporto di lavoro quando se ne presenti la necessità e l’opportunità in relazione ad eventuali pericoli di contagio.
Egualmente potrà essere sottoposto a visita medica allorquando l’operaio contesti la propria idoneità fisica a continuare nell’espletamento delle proprie mansioni o ad espletarne altre che non siano incompatibili, per la maggiore gravosità, con la propria idoneità fisica.

Art. 4. - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
L’ammissione ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge e di eventuali accordi interconfederali.

Art. 6. - Apprendistato.
Il periodo di apprendistato, che è riferito alle categorie di mestiere, ha la durata di tre anni per gli uomini e di due anni per le donne, ed in ogni caso cessa al compimento dei 20 anni di età per gli uomini e dei 18 per le donne.
[...]
I periodi di servizio prestato in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e purché si riferiscano alla stessa attività.
Per quanto non previsto nel presente articolo valgono le norme di legge sull’apprendistato.

Art. 8. - Orario di lavoro.
Per l’orario di lavoro, anche per quanto riguarda gli apprendisti ed il personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, valgono le norme di legge e degli eventuali accordi interconfederali.

Art. 9. - Operai turnisti e addetti al lavoro continuato.
Agli operai che effettuano lavoro tanto in turni avvicendati di 8 ore consecutive quanto in prestazioni non avvicendate (vedi chiarimento a verbale) ma sempre di 8 ore consecutive, in considerazione del disagio inerente alla continuità della prestazione, saranno concesse le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione globale:
5 % per il primo ed il secondo turno ( diurni);
20 % per il terzo turno (notturno).
Per le prestazioni non avvicendate si considera lavoro diurno quello coincidente con il periodo compreso nel primo e secondo turno e lavoro notturno quello coincidente con il periodo del terzo turno.
Nel lavoro che si svolge normalmente per 8 ore consecutive diurne su due turni avvicendati o in prestazioni non avvicendate, qualora le esigenze tecniche consentano di concedere mezz’ora di riposo, questa, anche per le donne, potrà essere applicata a turno individuale, in tal caso i lavoratori decadono dal diritto alla maggiorazione sostitutiva del 5 %.
Il suddetto trattamento è dovuto anche nel caso di lavoro domenicale o festivo.
[...]

Art. 10. - Cambio delle squadre per lavoro a turni.
Nessun operaio addetto alle macchine a lavoro continuo o in collegamento indispensabile con l’attività delle macchine continue, può allontanarsi dal suo posto se non è sostituito dall’operaio che deve dargli il cambio e ciò fino a un massimo di due ore oltre il proprio orario di lavoro, salvo casi di impossibilità di sostituzione.
In tal caso all’operaio che prolunga il suo turno di lavoro deve essere corrisposta la retribuzione relativa al maggior lavoro prestato con la maggiorazione del 25 % per il prolungamento del primo e del terzo turno e del 40 % limitatamente alle suddette due ore per il prolungamento del secondo turno.

Art. 11. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di cui all’art. 8.
Le prestazioni di lavoro straordinario debbono essere, possibilmente, preavvisate il giorno prima e devono essere ripartite il più uniformemente possibile fra tutto il personale della categoria in cui si rendono necessarie.
È considerato lavoro notturno, per gli operai turnisti, quello coincidente con l’orario del terzo turno, e per gli operai giornalieri quello eseguito dalle ore 21 alle ore 7.
È considerato lavoro festivo quello eseguito la domenica, salvo il caso degli operai per i quali, ai sensi di legge, il riposo compensativo cade in altro giorno, nel quale caso è lavoro festivo quello eventualmente compiuto nel giorno di riposo compensativo.
È considerato lavoro domenicale quello compiuto dagli operai aventi il giorno di riposo compensativo, limitatamente al turno la cui durata ricade interamente nella domenica o che ha inizio nella domenica.
[...]

Art. 13. - Recuperi.
È in facoltà dell'azienda di far recuperare le ore perdute a causa di forza maggiore o le soste di lavoro concordate corrispondendo all’operaio la sola retribuzione normale. Per i turnisti, il recupero potrà avvenire anche in giorni festivi, con il pagamento sempre della sola retribuzione normale.
Indipendentemente dal recupero resta fermo in ogni caso per la prima giornata di interruzione il trattamento economico previsto dall’articolo precedente.
I recuperi avverranno entro 30 giorni e per gli operai giornalieri per non più di un’ora al giorno.

Art. 14. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo le eccezioni o deroghe consentite dalla legge.
Per i lavoratori che siano o vengano per l’avvenire adibiti normalmente al lavoro nei giorni di domenica, nei casi consentiti dalla legge, con riposo compensativo in altro giorno della settimana, sarà corrisposta la percentuale di maggiorazione di cui all’art. 11 per il lavoro eseguito di domenica (v. chiarimenti a verbale).

Art. 16. - Ferie.
L’operaio dopo 12 mesi consecutivi di servizio presso la stessa azienda ha diritto, ogni anno, al seguente periodo di riposo compensato con la retribuzione globale di fatto riferita ad otto ore giornaliere:
- 12 giorni lavorativi per anzianità da 1 a 6 anni compiuti;
- 14 giorni lavorativi per anzianità da oltre 6 anni fino a 14 anni compiuti;
- 16 giorni lavorativi per anzianità da oltre 14 anni fino a 20 anni compiuti;
- 18 giorni lavorativi per anzianità oltre i 20 anni.
Per gli apprendisti si applicano le norme di legge sull’apprendistato.
[...]

Art. 23. - Malattia e infortunio.
[...]
L’operaio che in seguito a malattia non sia più idoneo al compimento delle mansioni precedentemente esplicate può essere assegnato a categoria inferiore, con la retribuzione corrispondente a tale categoria inferiore.
[...]
Se però la non idoneità deriva da malattia professionale o infortunio sul lavoro, l’operaio conserverà la propria retribuzione, anche se, in dipendenza di postumi invalidanti, viene assegnato a categoria inferiore.

Art. 24. - Indennità di zona malarica.
Potrà essere stabilito, in accordi integrativi, da stipularsi provincialmente, una indennità per gli operai che da località non malarico vengano destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Tale indennità verrà conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica e spetterà anche all’operaio che, originariamente provenendo da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica.
Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente arti- i colo, saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti Associazioni, sentite le autorità sanitarie locali.

Art. 25. - Tutela della maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamate nel presente articolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate durante il periodo di gestazione accertato da regolare certificato medico fino al termine di interdizione del lavoro, di cui al comma seguente, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino, salve le eccezioni previste dall’art. 3 della legge 26 agosto 1950, n. 860.
Esse non possono essere adibite al lavoro durante i tre mesi che precedono la data presunta del parto indicato nel certificato medico di gravidanza (e, qualora il parto avvenga dopo tale data, per tutto il periodo successivo che precede il parto) e durante le otto settimane dopo il parto.
[...]
Le lavoratrici avranno inoltre diritto, a norma di legge, di assentarsi dal lavoro trascorso il periodo di assenza obbligatoria, di cui al secondo comma del presente articolo, per un periodo di mesi sei, durante il quale sarà loro conservato il posto.

Art. 28. - Passaggio di mansioni.
L’operaio, in relazione ad esigenze tecniche aziendali, può essere assegnato a mansioni diverse da quelle cui è normalmente adibito, compatibilmente con le capacità tecniche e l’idoneità fisica dell’operaio alle nuove mansioni.
[...]

Art. 29. - Donne adibite a mansioni tradizionalmente maschili.
Alle donne che esplicano mansioni che tradizionalmente sono svolte da maestranze maschili, a parità di condizione di lavoro e di rendimento, deve essere corrisposta la retribuzione spettante agli uomini della categoria.

Art. 31. - Indumenti di lavoro.
Per gli operai soggetti, nella fabbricazione della cellulosa, della fibra vulcanizzata, del presfibra e nelle cartiere, ad usura notevole di vestiario anche per effetto di sostanze corrosive, le aziende provvederanno ai tempestivi cambi degli indumenti a protezione del vestiario.

Art. 38. - Disciplina del lavoro.
Per le infrazioni disciplinari la direzione potrà applicare i seguenti provvedimenti:
1) rimprovero verbale e rimprovero scritto;
2) multa sino a tre ore di lavoro normale;
3) sospensione del lavoro fino a tre giorni;
4) licenziamento ai sensi dell’art. 39.
[...]
All’operaio che incorra nelle sottoelencate mancanze potranno essere inflitti il rimprovero verbale o scritto, nel caso di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva in mancanze già punite con la multa nei sei mesi precedenti. Nel caso che le mancanze tuttavia rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potrà essere inflitta la multa o la sospensione:
а) non si presenti al lavoro o abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza giustificati motivi;
b) ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
d) arrechi per disattenzione anche lievi danni alle macchine o ai materiali in lavorazione; ometta di avvertire tempestivamente il suo capo diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o evidente irregolarità nell’andamento del macchinario stesso;
e) sia trovato addormentato;
f) fumi nei locali ove è fatto espresso divieto od introduca, senza autorizzazione, bevande alcooliche nello stabilimento;
g) si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza ed in tale caso inoltre l’operaio verrà allontanato;
h) alterchi anche con vie di fatto purché non assumano il carattere di rissa;
i) proceda alla lavorazione o costruzione nell’interno dello stabilimento, senza autorizzazione della direzione, di oggetti per proprio uso o conto terzi, allorché si tratti di lavorazione o costruzione di lieve rilevanza;
l) in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del regolamento interno dell’azienda o commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale ed all’igiene.

Art. 39. - Licenziamento disciplinare.
Potranno essere licenziati senza preavviso ma con indennità di anzianità gli operai colpevoli di:
а) lavorazione o costruzione nell’interno dello stabilimento, senza autorizzazione della direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi, nei casi non previsti dall’articolo precedente; salvo però il diritto dell’azienda di operare sulla indennità e fino alla concorrenza dell’indennità stessa, le trattenute dovute a titolo risarcimento danni;
b) introduzione nello stabilimento di persone estranee senza regolare permesso della direzione salvo il caso in cui la mancanza in concreto abbia carattere di minore gravità nella quale ipotesi potranno applicarsi i provvedimenti disciplinari di cui al precedente articolo;
c) recidiva nella medesima mancanza di cui all’articolo precedente che abbia dato luogo già a sospensione nei sei mesi precedenti, oppure quando si tratti di recidiva nella identica mancanza che abbia già dato luogo a due sospensioni;
[...]
Potranno essere licenziati senza preavviso né indennità di anzianità gli operai colpevoli di:
1) insubordinazione grave verso i superiori;
[...]
3) danneggiamento volontario o con colpa grave al materiale dello stabilimento o al materiale in lavorazione;
4) risse nello stabilimento;
[...]

Art. 40. - Istruzione professionale.
Le organizzazioni contraenti riconoscono la necessità e s’impegnano a dare impulso alla istruzione professionale come mezzo necessario ad affinare le capacità tecniche delle maestranze e per migliorare ed aumentare il loro rendimento nella produzione.

Chiarimenti e dichiarazioni a verbale sulla Parte seconda Operai
Art. 9. - Addetti al lavoro continuato.

Sono escluse dalle maggiorazioni previste da questo articolo le prestazioni non avvicendate di 8 ore consecutive di lavoro presso cartiere con produzione non superiore ai q.li 30 nelle 24 ore di carta ordinaria (carta paglia, juta, bigia, cartoni, da imballaggio a base di carta da macero e simili) che si svolgono su di un solo turno diurno giornaliero.

Art. 11. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Per le aziende nelle quali le percentuali di cui all’art. 10 siano in atto in misura superiore a quella stabilita nello stesso articolo, la situazione verrà esaminata, d’accordo tra le aziende e le commissioni interne, in relazione alla situazione di fatto ed alle norme del presente contratto.

Art. 14. - Riposo settimanale.
2° capoverso. - Si chiarisce che per «normalmente» si è voluto riferirsi ad una predisposizione normale di lavoro domenicale, e tale deve intendersi anche se intervengono interruzioni dovute ad esigenze stagionali, mancanza di materie prime, diminuzioni di lavoro v. cause di forza maggiore in genere.

Parte terza Categorie intermedie
Art. 2. - Contratto a termine.

L’assunzione può essere fatta anche con prefissione di termine, tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando l’aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.
[...]
L’assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da atto scritto.
Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, eccezion fatta di quelle relative al preavviso ed alla indennità di licenziamento.

Art. 3. - Richiamo a disposizioni varie contenute nelle norme generali.
Per le seguenti clausole od istituti si richiamano le norme generali contenute nella parte prima del contratto nazionale di categoria (norme generali):
- sfera di applicabilità del contratto;
- commissioni interne;
- regolamento interno dell’azienda;
- igiene e sicurezza del lavoro;
- cariche sindacali;
- inscindibilità delle disposizioni del contratto;
- controversie;
- disposizioni generali.

Art. 4. - Richiamo a disposizioni della regolamentazione per gli operai.
Per i seguenti Istituti s’intendono integralmente richiamate le norme previste per gli istituti stessi dalla regolamentazione per gli operai:
1) documenti (vedi art. 2 regolamentazione operai);
2) visita medica (vedi art. 3 regolamentazione operai limitatamente al 1° comma);
3) ammissione e lavoro delle donne e minori (vedi art. 4 regolamentazione operai):
4) orario di lavoro (vedi art. 8 regolamentazione operai);
5) lavoro a turno e lavoro continuato (vedi art. 9 regolamentazione operai);
6) cambio delle squadre per lavoro continuo (vedi art. 10 regolamentazione operai);
7) riposo settimanale (vedi art. 14 regolamentazione operai);
8) assenze (vedi art. 7 regolamentazione operai);
9) indumenti di lavoro (vedi art. 31 regolamentazione operai);
10) indennità in caso di morte (vedi art. 35 regolamentazione operai);
11) disciplina del lavoro (vedi art. 38 regolamentazione operai);
12) licenziamenti disciplinari (vedi art. 39 regolamentazione operai).

Art. 5. - Criteri per l’assegnazione alle categorie.
Quando la natura del lavoro sia tale che, pur non potendo dar luogo al riconoscimento della qualifica di impiegato, comporti tuttavia per il lavoratore l’esplicazione di mansioni di particolare rilievo rispetto a quelle attribuite agli operai a norma del raggruppamento delle categorie operaie, si applicherà il trattamento previsto dalla presente regolamentazione.
[...]

Art. 7. - Mutamento di mansioni.
Il lavoratore, in relazione ad esigenze aziendali, può essere temporaneamente assegnato a mansioni diverse da quelle alle quali è normalmente adibito, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico e non sia incompatibile con la sua qualifica.
[...]

Art. 9. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Il lavoratore non può rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere il lavoro straordinario, il lavoro notturno e festivo, salvo giustificati motivi di impedimento.
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di cui all’art. 8 della regolamentazione per gli operai richiamata al precedente art. 4.
È considerato lavoro notturno quello eseguito dalle ore 21 alle 7, salvo per i lavoratori tecnici che partecipano al lavoro notturno in turni avvicendati per i quali l’orario notturno è quello coincidente con l’orario del terzo turno.
È considerato lavoro festivo quello eseguito nei giorni festivi di cui all’art. 12 nonché quello eseguito la domenica, salvo il caso dei lavoratori per i quali, ai sensi di legge, il riposo compensativo cade in altro giorno; nel qual caso è lavoro festivo quello eventualmente compiuto nel giorno di riposo compensativo.
È considerato lavoro domenicale quello compiuto dal lavoratore avente il giorno di riposo compensativo limitatamente al turno la cui durata ricade interamente nella domenica o che ha inizio nella domenica.
[...]

Art. 11. - Giorni festivi e riposo settimanale.
[...]
Il riposo settimanale cadrà di domenica, salve le eccezioni di legge.
[...]

Art. 12. - Ferie.
Il lavoratore dopo 12 mesi consecutivi di servizio presso la stessa azienda ha diritto, per ogni anno, ad un periodo di riposo con decorrenza della retribuzione (paga mensile e contingenza) non inferiore a:
15 giorni di calendario in caso di anzianità di servizio Ano a 4 anni;
19 giorni di calendario in caso di anzianità di servizio da oltre 4 anni a 12 anni;
25 giorni di calendario in caso di anzianità di servizio da oltre 12 anni a 19 anni;
29 giorni di calendario in caso di anzianità di servizio oltre i 19 anni.
[...]

Art. 20. - Indennità di zona malarica.
Potrà essere stabilita, in accordo integrativo da stipularsi provincialmente una indennità per i lavoratori che da località non malarica vengano destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Tale indennità verrà conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pur malarica e spetterà anche al lavoratore che, originariamente provenendo da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica.
Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti associazioni, sentite le autorità sanitarie locali.

Art. 21. - Tutela della maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamato nel presente articolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate durante il periodo di gestazione accertato da regolare certificato medico fino al termine di interdizione dal lavoro, di cui al comma seguente, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino, salve le eccezioni previste dall’art. 3 della legge 26 agosto 1950, n. 860.
Esse non possono essere adibite al lavoro durante i tre mesi che precedono la data presunta del parto indicato nel certificato medico di gravidanza (e, qualora il parto avvenga dopo tale data, per tutto il periodo successivo che precede il parto) e durante le otto settimane dopo il parto.
[...]

Art. 27. - Richiamo a disposizioni particolari degli accordi interconfederali.
Si intendono integralmente richiamate le norme previste all’art. 6 per quel che concerne lo stato giuridico, il trattamento ai fini fiscali, previdenziali e assicurativi e le condizioni di miglior favore di cui ai 5° comma ed all’art. 8 (conservazione delle condizioni individuali ili miglior favore) contenute nell’accordo interconfederale 30 marzo 1940 per le aziende dell’alta Italia e rispettivamente agli artt. 31, 1° comma, e 33 dell’accordo 23 maggio 1946 per le aziende dell’Italia centro-meridionale.

Parte quarta Impiegati
Art. 2. - Contratto a termine.

L’assunzione può essere fatta anche con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando la aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed apparisca invece fatto per eludere le disposizioni del presente contratto.
[...]
L’assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da atto scritto.
Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, eccezion fatta di quelle relative al preavviso e alla indennità di licenziamento.
[...]

Art. 5. - Mutamento di mansioni.
L’impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non importi alcun peggioramento economico né un mutamento sostanziale alla sua posizione.
[...]

Art. 8. - Orario di lavoro.
La durata dell’orario normale di lavoro è di 44 ore settimanali.
Il prolungamento fino a 48 ore settimanali dà luogo al pagamento della retribuzione oraria per le ore prestate in più senza maggiorazione di straordinario.
Agli impiegati - ai quali sia consentita, in deroga od eccezione alle norme di legge sulla limitazione dell’orario di lavoro, la protrazione dell’orario stesso oltre i normali limiti - il lavoro prestato in più fino alla concorrenza delle ore 10 giornaliere o 60 settimanali sarà compensato con la normale retribuzione oraria senza maggiorazione di straordinario (stipendio e contingenza diviso per 180).
Restano ferme le condizioni di miglior favore non derivanti da circostanze contingenti o di natura transitoria.
Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme di legge sull'orario di lavoro ed alle relative deroghe ed eccezioni.

Art. 9. - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni.
L’impiegato non può rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge di compiere il lavoro straordinario, il lavoro notturno e festivo, salvo a giustificati motivi di impedimento.
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di cui all’art. 8.
È considerato lavoro notturno quello eseguito dalle ore 21 alle 7, salvo per gli impiegati tecnici che eseguono lavoro notturno in turni avvicendati per i quali l’orario notturno è quello coincidente con l’orario del terzo turno.
È considerato lavoro festivo quello eseguito nei giorni festivi di cui all’art. 10 nonché quello eseguito la domenica, salvo il caso degli impiegati per i quali, ai sensi di legge, il riposo compensativo cade in altro giorno; nei qual caso è lavoro festivo quello eventualmente compiuto nel giorno di riposo compensativo.
È considerato lavoro domenicale quello compiuto dall’impiegato avente il giorno di riposo compensativo limitatamente al turno la cui durata ricade interamente nella domenica o che ha inizio nella domenica.
[...]
Per l’impiegato tecnico che effettua lavoro tanto in turni avvicendati di otto ore consecutive, quanto in prestazioni non avvicendate, ma sempre di otto ore consecutive, si applicano le disposizioni dell’art. 9 della parte operai, con l’avvertenza che le relative maggiorazioni sono applicate sulla retribuzione globale (stipendio di fatto, compresi gli scatti d’anzianità e contingenza).
[...]

Art. 10. - Giorni festivi e riposo settimanale.
[...]
Il riposo settimanale cadrà di domenica, salve le eccezioni di legge.
In caso di modificazione dei turni di riposo l’impiegato sarà preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto, in difetto, per il giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo ad una maggiorazione pari a quella fissata per i1 lavoro festivo.
[...]

Art. 11. - Ferie.
L’impiegato ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di riposo con decorrenza della retribuzione (stipendio e contingenza), non inferiore a:
15 giorni di calendario in caso di anzianità di servizio fino a due anni;
19 giorni di calendario in caso di anzianità di servizio da oltre 2 sino a 10 anni;
25 giorni di calendario in caso di anzianità da oltre 10 sino a 15 anni;
29 giorni di calendario in caso di anzianità di oltre 15 anni.
[...]

Art. 21. - Indennità di zona malarica.
Potrà essere stabilita, in accordo integrativo da stipularsi provincialmente, un’indennità per gli impiegati che da località non malarica vengano destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Tale indennità verrà conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pur malarica e spetterà anche all’impiegato che originariamente provenendo da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica.
Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti associazioni, sentite le autorità sanitarie locali.

Art. 22. - Tutela della maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamate nel presente articolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate durante il periodo di gestazione accertato da regolare certificato medico lino al termine del periodo di interdizione dal lavoro, di cui al comma seguente, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
Esse non possono essere adibite al lavoro durante il periodo previsto dalla legge ma possono prorogare tale periodo sino a sei mesi.
Il periodo di assenza obbligatoria inizia tre mesi prima della data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza.
[...]
Le lavoratrici avranno inoltre diritto, a norma di legge, di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di assenza obbligatoria prevista dalla legge, per un periodo di mesi sei, durante il quale sarà loro conservato il posto.

Art. 32. - Disciplina del lavoro: diritti e doveri delle parti.
Nello svolgimento del rapporto di lavoro, i diritti e i doveri delle parti discendono dalla legge e dai principi generali di diritto ove il presente contratto o il regolamento interno non dispongano.
L’impiegato deve, nell’espletamento delle sue mansioni, tenere contegno consono alla dignità della sua funzione, vale a dire:
1) usare l’attività e diligenza richieste dalla natura della prestazione dovuta;
2) osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall’imprenditore e dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende;
[...]
5) rispettare il regolamento interno aziendale, portato a sua conoscenza mediante le affissioni nei locali di lavoro;
6) aver cura degli oggetti, macchinario e strumenti a lui affidati.
Le mancanze dell’impiegato potranno essere punite a seconda della loro gravità, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di tre ore di stipendio;
d) sospensione dal lavoro con trattenuta sullo stipendio per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento senza indennità e senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze, le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b), c).
Il licenziamento senza indennità e senza preavviso potrà essere adottato nei confronti dell’impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di impiego.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’impiegato.

Art. 33. - Norme speciali.
Oltre alle disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro gli impiegati dovranno osservare le disposizioni speciali stabilite dall’azienda, sempreché non modifichino o non siano in contrasto con quelle del presente contratto.
Tali disposizioni qualora abbiano carattere generale, dovranno essere affisse in luogo ben visibile e dove si effettua il pagamento della retribuzione.

Chiarimenti e dichiarazioni a verbale sulla Parte quarta Impiegati
Art. 8. - Orario di lavoro.

Le parti si danno atto che, nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del lavoro e del lavoro straordinario, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall’art. 1 del R.D.L. 15 marzo 1923 n. 695, il quale esclude dalla limitazione dell’orario gli impiegati con funzioni direttive.
A tale effetto ed ai sensi dell’art. 3, n. 2 del R.D.L. 10 settembre 1923 n. 955 (regolamento per l’applicazione del R.D.L. sopra citato) si conferma che è da considerare personale direttivo - escluso dalla limitazione dell’orario di lavoro - «quello preposto alla direzione tecnica od amministrativa dell’azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell’andamento dei servizi», personale che, sia pure in casi eccezionali, può non identificarsi con quello avente la qualifica di la categoria.

Parte VII Salari e stipendi
Art. 2. - Minimi di paga per gli operai.

A decorrere dal 31 marzo 1958 le paghe minime orarie per gli operai sono, per le varie zone del territorio nazionale, quelle risultanti dalle tabelle contenute negli allegati al presente contratto.
Agli operai addetti alla scortecciatura del legno (a mano o a macchina), alle seghe (a nastro o circolari) e alle fenditrici per la preparazione del legno per la sfibratura è corrisposta, in considerazione delle condizioni in cui si svolge il lavoro, una «indennità di posto» 1 di L. 8 per ogni ora di dette lavorazioni e per tutte le zone.
Tale indennità assorbe, fino a concorrenza, le indennità che a qualsiasi titolo (esclusa la retribuzione dell’eventuale cottimo) siano state già concesse da alcune cartiere per dette lavorazioni.
Per gli addetti non occasionali la indennità rientra fra gli elementi della retribuzione globale.

Indennità per lavori disagiati.
Agli operai addetti ai seguenti lavori:
a) facchinaggio pesante (cioè richiedente una prestazione fisica superiore al normale) nei piazzali, nonché carico e scarico di colli pesanti da vagoni, automezzi o carri a trazione animale per le comunicazioni con l’esterno;
b) produzione di cloro, acido cloridrico e soda caustica (per questa ultima con il metodo della elettricità a catodo di mercurio), laddove non esistano apparecchiature efficienti di captazione delle esalazioni; si assimila al concetto «produzione» la preparazione della soluzione del cloruro di calce e la manipolazione, pressoché continua, delle soluzioni concentrate dei prodotti su elencati e delle mezze paste non lavate, cioè ancora sature delle materie di sbianca;
c) impianti per la spolveratura della paglia e dello straccio, per quest’ultimo compreso il taglio a macchina, laddove non esistono apparecchiature efficienti di captazione delle polveri;
d) costruzione di mole cilindri e platine con agglomerati di pietrisco e polveri di quarzo (nelle cartiere che tali costruzioni effettuino per uso proprio);
e) soffiatura in caldaie Thomlinson;
f) preparazione e manipolazione di resine a base di formaldeide, nonché verniciatura a spruzzo con nitro-cellulosa nella fabbricazione della fibra vulcanizzata;
g) impregnazioni in bagni di resina e paraffina a 200 gradi dei prodotti presfibra, ove non esista efficiente impianto di captazione delle esalazioni;
è corrisposta una indennità di L. 12 orarie limitatamente alle presi azioni effettive nei predetti lavori per gli uomini e di L. 10 orarie per le donne limitatamente ai lavori di cui alla lettera c. Tale indennità è estesa anche ai lavoratori che dovessero sostituire od integrare l’opera degli addetti stabili a tali lavori.
Per gli addetti non occasionali la indennità rientra tra gli elementi della retribuzione globale.
L’indennità assorbe, fino a concorrenza del suo ammontare, le eventuali già in atto allo stesso titolo.