Cassazione Civile, Sez. Lav., 15 gennaio 2013, n. 821 - Morte di una guardia giurata: nesso causale tra l'infortunio mortale occorso e l'attività lavorativa


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Presidente

Dott. LA TERZA Maura - Consigliere

Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere

Dott. MANCINO Rossana - rel. Consigliere

Dott. TRICOMI Irene - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

 



sul ricorso 31636-2007 proposto da:

(Omissis), in proprio quale vedova di (Omissis) e quale genitore del minore (Omissis), elettivamente domiciliata in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato (Omissis), che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati (Omissis) e (Omissis), giusta procura notarile in atti;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 8951/2006 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/09/2007 r.g.n. 4682/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/2012 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l'Avvocato (Omissis) per delega (Omissis);

udito l'Avvocato (Omissis) per delega (Omissis);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto



1. La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 13 settembre 2007, rigettava il gravame svolto da (Omissis), in proprio, in qualità di erede di (Omissis), e quale genitore del minore (Omissis), contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta nei confronti dell'INAIL, per il riconoscimento del diritto alla rendita ai superstiti, in difetto di prova del nesso causale tra l'infortunio mortale occorso al coniuge, (Omissis), e l'attività lavorativa da questi svolta.

2. La Corte territoriale premetteva che (Omissis), guardia giurata dipendente della (Omissis), in servizio, da ultimo, presso lo Scalo ferroviario di (Omissis), scompariva, durante il servizio di guardia presso il predetto Scalo ferroviario, nella notte fra il (Omissis), e veniva rinvenuto cadavere, il (Omissis), in un cunicolo del deposito adiacente allo Scalo; riteneva non raggiunta la prova del nesso eziologico tra l'attività lavorativa e l'evento omicidiario occorso al lavoratore, ma, soprattutto, riteneva non provato l'evento stesso giacchè indizi e sospetti emergenti dall'esame autoptico espletato in sede penale (all'esito del quale la morte risultava provocata da ferita transfossa alla regione temporale destra, cagionata da colpo d'arma da fuoco a proiettile unico esploso a contatto) erano rimasti tali, le indagini preliminari a carico di ignoti per istigazione al suicidio e omicidio erano state definite con decreto di archiviazione; riteneva, peraltro, impossibile, alla stregua degli atti, riportare la frattura vitale della gamba del lavoratore ad un evento lesivo esterno, di carattere volontario, piuttosto che ad un'accidentalità antecedente la decisione suicidaria, come la stessa bendatura del volto del lavoratore non poteva interpretarsi come drammatico preliminare di un'esecuzione, piuttosto che come gesto propedeutico all'esecuzione della decisione di suicidarsi.

3. Per la Corte di merito, le emergenze testimoniali acquisite non avevano fornito indizi univoci idonei a sostenere la tesi dell'omicidio; quanto alla decisione del lavoratore di suicidarsi, non poteva ritenersi raggiunta la prova del nesso causale di una decisione collegata ad uno o più fatti inerenti le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e, in particolare, alle discussioni tra il lavoratore ed alcuni operai e camionisti interessati ad un'anticipata apertura dei cancelli del Terminal dello Scalo di (Omissis) alla vigilanza dei quali egli era preposto.

4. In definitiva, la Corte di merito riteneva inesistente, agli atti, la prova che la morte del (Omissis) fosse rapportabile ad un omicidio connesso all'esecuzione della prestazione lavorativa o che la decisione di suicidarsi fosse causalmente collegata a circostanze inerenti le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa che avessero determinato nel lavoratore un processo di malattia psichica (o l'aggravamento di una malattia preesistente) tale da determinare la decisione finale.

5. Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, la signora (Omissis) nelle predette qualità, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L'INAIL ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex articolo 378 c.p.c..

Diritto



6. Con i motivi di ricorso la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del Testo Unico n. 1124 del 1965, articoli 2 e 85, dell'articolo 115 c.p.c. e articolo 2697 c.c.; e per vizio di motivazione. Si duole la ricorrente che la Corte, attesa la ritenuta rilevanza di identificare con certezza nell'evento un'ipotesi di omicidio o di suicidio, avrebbe omesso di valutare che il tragico evento doveva essere posto in relazione al rischio del lavoratore nelle particolari condizioni ambientali in cui la prestazione lavorativa veniva resa ed assume che sulla sussistenza del predetto rischio, indipendentemente dall'esatta qualificazione dell'evento come omicidio o suicidio, avrebbe dovuto incentrare l'indagine e la valutazione delle prove offerte dalla parte ricorrente, in difetto di prove, offerte dall'INAIL, sulla riconducibilità dell'episodio a fatti attinenti alla sfera strettamente personale del lavoratore. In particolare, assume che la Corte di merito non avrebbe valutato le prove documentali prodotte comprovanti l'estrema pericolosità dello Scalo ferroviario in cui il lavoratore espletava le mansioni di guardia giurata, disattendendo i principi giurisprudenziali che includono nell'occasione di lavoro anche le condizioni ambientali socio-economiche in cui l'attività produttiva si svolge e nelle quali è passibile il rischio di danno per il lavoratore, sia che provenga dall'apparato produttivo, sia che esso dipenda da terzi o da fatti e situazioni proprie del lavoratore. Infine, assume che la Corte avrebbe dovuto raccogliere la prova testimoniale dedotta su tutti i capitoli di prova, ed ammettere anche quelli incentrati sulle condizioni ambientali del predetto Scalo ferroviario, a forte rischio di rapine, e avrebbe altresì omesso di valutare la prova documentale agli atti derivante dalle indagini compiute dalla Procura della Repubblica e chiuse con provvedimento di archiviazione. In definitiva la ricorrente si duole della lettura restrittiva del requisito "occasione di lavoro", del tutto erronea ed in contrasto con il consolidato orientamento dalla giurisprudenza di legittimità in materia.

7. Le censure, pur superando l'evidente inidoneità del quesito di diritto che ne correda l'illustrazione, giacchè meramente assertivo, e l'omessa formulazione del momento di sintesi, non sono meritevoli di accoglimento.

8. L'esame delle doglianze concernenti la ricostruzione fattuale della vicenda dedotta in giudizio, è logicamente prioritario.

9. Osserva al riguardo il Collegio, che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione non conferisce al Giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, essendo del tutto estranea all'ambito del vizio in parola la possibilità, per la Corte di legittimità, di procedere ad una nuova valutazione di merito attraverso l'autonoma disamina delle emergenze probatorie.

10. Per conseguenza il vizio di motivazione, sotto il profilo dell'omissione, insufficienza e contraddittorietà della medesima, può dirsi sussistente solo qualora, nel ragionamento del giudice di merito, siano rinvenibili tracce evidenti del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero qualora esista un insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione; per conseguenza le censure concernenti i vizi di motivazione devono indicare quali siano gli elementi di contraddittorietà o illogicità che rendano del tutto irrazionali le argomentazioni del giudice del merito e non possono risolversi nella richiesta di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata nella sentenza impugnata (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 8718/2005; 15693/2004; 2357/2004; 12467/2003).

11 Al contempo va considerato che, affinchè la motivazione adottata dal giudice di merito possa essere considerata adeguata e sufficiente, non è necessario che essa prenda in esame, al fine di confutarle o condividerle, tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (cfr, ex plurimis, Cass. n. 12121/2004).

12. Nel caso all'esame la sentenza impugnata ha esaminato tutte le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo, nei termini già indicati nello storico di lite, un iter argomentativo coerente con le emergenze istruttorie acquisite ed immune da contraddizioni e vizi logici; le valutazioni svolte e le conclusioni che ne sono state tratte configurano quindi un'opzione interpretativa del materiale probatorio del tutto ragionevole e che, pur non escludendo la possibilità di altre scelte interpretative anch'esse ragionevoli, è espressione di una potestà propria del giudice del merito che non può essere sindacata nel suo esercizio.

13. Le critiche svolte dalla ricorrente, additando un vizio della motivazione sotto il profilo della mancata ammissione del mezzo istruttorio incentrato proprio sulle peculiari condizioni ambientali in cui l'attività lavorativa del congiunto veniva resa e nelle quali era insito un rischio per il lavoratore, non possono trovare ingresso in questo giudizio di legittimità in applicazione del principio di diritto, assorbente ogni altra questione, secondo il quale, quando sia denunziato, con il ricorso per Cassazione, un vizio di motivazione della sentenza sotto il profilo della mancata ammissione di un mezzo istruttorio, il ricorrente ha l'onere, in virtù del principio di autosufficienza del ricorso, di indicare specificamente le circostanze che formavano oggetto della prova, la loro rilevanza, i soggetti chiamati a rispondere e le ragioni per le quali essi sono qualificati a testimoniare, onde consentire al giudice di legittimità il controllo sulla decisività della prova testimoniale non ammessa sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (ex multis, Cass. nn. 9748/2010, 5479/2006, 19138/2004, 9290/2004).

14. Tali indicazioni, nella fattispecie, non sono state fornite dalla parte ricorrente, limitatasi a trascrivere il tenore dei capitoli di prova testimoniale formulati nel ricorso introduttivo, e non ammessi in sede di merito, non consentendo al Collegio, in difetto delle ulteriori indicazioni appena richiamate, il controllo sulla decisività della prova non ammessa.

15. Ed anche quanto alla pretesa erronea valutazione, da parte della Corte di merito, della prova documentale comprovante l'estrema pericolosità dello Scalo ferroviario presidiato dal (Omissis), il Collegio non ha potuto apprezzarne la decisività.

16. Invero, secondo la giurisprudenza, anche a Sezioni Unite, di questa Corte, a seguito della riforma ad opera del Decreto Legislativo n. 40 del 2006, il novellato articolo 366 c.p.c., n. 6, oltre a richiedere la "specifica" indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto; tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito e, in ragione dell'articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass., SU, n. 28547/2008; Cass., n. 20535/2009).

17. La giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte ha ulteriormente ritenuto che la previsione di cui al ricordato articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, deve ritenersi soddisfatta, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale siano contenuti gli atti e i documenti su cui il ricorso si fonda, ferma in ogni caso l'esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ai sensi dell'articolo 366 c.p.c., n. 6, degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi (cfr., Cass., SU, n. 22726/2011).

18. La parte ricorrente non ha neanche adempiuto a tali oneri, poichè ha bensì depositato il proprio fascicolo, senza tuttavia fornire, nel ricorso, la specifica indicazione dei dati necessari al reperimento delle prove documentali su cui fonda la censura inerente alla comprovata pericolosità della menzionata sede di lavoro, e delle quali, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non ha neppure riprodotto il contenuto rilevante, rimanendo solo genericamente evocati, in questo giudizio di legittimità, atti derivanti dalle indagini compiute dalla Procura della Repubblica.

19. Conclusivamente, il ricorso va rigettato con la conferma dell'impugnata sentenza, dovendosi ritenere assorbite nelle considerazioni che precedono tutte le censure non espressamente esaminate.

20. Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio ai sensi dell'articolo 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore all'entrata in vigore del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 42, comma 11, conv. in Legge 24 novembre 2003, n. 326, nella specie inapplicabile ratione temporis; infatti le limitazioni di reddito per la gratuità del giudizio introdotte da tale ultima norma non sono applicabili ai processi il cui ricorso introduttivo del giudizio sia stato depositato, come nella specie, anteriormente al 2 ottobre 2003 (ex multis, Cass. 4165/2004; S.U. 3814/2005).

P.Q.M.



La Corte rigetta il ricorso; nulla spese.