Tipologia: Contratto collettivo di lavoro
Data firma: 3 febbraio 1955
Validità: 03.02.1955 - 02.02.1957
Parti: Unione Provinciale degli Agricoltori, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e Cisl-Unione Sindacale Provinciale, Federbraccianti Provinciale-Cgil, Uil
Settori: Agroindustriale, Raccolta olive, Pescara

Sommario:

Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Accordo per la determinazione delle variazioni di scala mobile e della maggiorazione forfettaria per festività infrasettimanali per i lavoratori addetti alla coglitura delle olive nella provincia di Pescara, 21 ottobre 1955

Contratto collettivo di lavoro per i lavoratori addetti alla coglitura delle olive nella provincia di Pescara, 3 febbraio 1955

L'anno 1955, addì 3 del mese di febbraio in Pescara e nella sede dell’Urlmo, su convocazione dell'ufficio stesso, si sono riuniti [...] Unione Provinciale degli Agricoltori [...], Federazione Provinciale Coltivatori Diretti [...], Cisl, Unione Sindacale Provinciale [...], Federbraccianti Provinciale aderente alla Cgil [...], Uil [...], allo scopo di stipulare il seguente contratto provinciale di lavoro per i lavoratori addetti alla coglitura delle olive:
[...]
Dopo ampia e cordiale discussione, le parti sono addivenute alla stipulazione del contratto formulato come appresso:

Art. 1.
Il presente contratto disciplina il rapporto di lavoro tra i concedenti agricoli, coltivatori diretti, mezzadri ed affittuari ed il relativo personale stagionale avventizio e giornaliero di ambo i sessi addetto alla raccolta delle olive.

Art. 2.
Si considera personale stagionale avventizio e giornaliero quello assunto dai concedenti agricoli, coltivatori diretti, mezzadri ed affittuari per la raccolta delle olive.

Art. 3.
Per assistenti e sorveglianti si intendono quei prestatori d’opera che non partecipano al lavoro manuale ed hanno la responsabilità del buono e regolare andamento del lavoro di una o più squadre.

Art. 5.
Ai prestatori d’opera assunti in gruppo o isolatamente per lavori fuori della loro normale residenza il datore di lavoro dovrà garantire l’ingaggio per tutta la durata delle operazioni stesse, salvo casi di incapacità o indisciplina nei quali il datore di lavoro potrà risolvere il contratto con preavviso di tre giorni.
In ogni caso le spese di viaggio di andata e ritorno sono a carico del datore di lavoro, a meno che questi non vi provveda direttamente con mezzi propri.

Art. 6.
Ai lavoratori di cui al precedente articolo sarà inoltre corrisposta una indennità per il vitto pari a L. 100, (cento) a meno che il datore di lavoro non vi provveda direttamente.
In tal caso il vitto dovrà essere sano e sufficiente.
Ai detti lavoratori dovrà essere fornito un alloggio adeguato.

Art. 7.
Per il vitto ai lavoratori domiciliati nel luogo di lavoro valgono le consuetudini locali.

Art. 8.
La durata massima del lavoro è di 8 (otto) ore giornaliere e di 48 (quarantotto) settimanali.

Art. 10.
Il personale ha diritto nella giornata ad un riposo intermedio di durata non superiore ad un’ora.

Art. 14.
Ai lavoratori compete inoltre un’indennità in luogo delle festività nazionali e di quegli istituti riconosciuti ad altre categorie di lavoratori a titoli vari, quali: gratifica natalizia, ferie, ecc., che verrà corrisposta mediante una maggiorazione del 6 % sull’insieme della retribuzione.