Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 17 gennaio 2013, n. 2571 - Responsabilità di un preposto allontanatosi dal cantiere: inidoneità di una cinghia usata per lo scarico delle travi


 

 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente

Dott. FOTI Giacomo - Consigliere

Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere

Dott. DELL'UTRI Marco - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA


sul ricorso proposto da:

1) (Omissis) N. IL (Omissis);

avverso la sentenza n. 402/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del 13/02/2012;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCO DELL'UTRI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Scardaccione Eduardo Vittorio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

Udito il difensore avv. (Omissis) del foro di Roma, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Fatto



1. - Con sentenza resa in data 13.2.2012, la Corte d'appello di Roma ha integralmente confermato la sentenza del Tribunale di Roma in data 17.9.2010 con la quale (Omissis) è stato riconosciuto colpevole del reato di cui agli articolo 590, commi 3 e 5, articolo 583, comma 1, nn. 1 e 2, perchè, per colpa consistita in generica imprudenza, negligenza e imperizia - e comunque in violazione delle altre norme precauzionali indicate nel capo di imputazione esteso ai correi individuati dalla pubblica accusa -, nell'espletare le incombenze connesse alle proprie funzioni di delegato del datore di lavoro della (Omissis) s.r.l., cagionava un infortunio al dipendente (Omissis), il quale, partecipando indebitamente allo scarico di una serie di travi effettuato da personale dell' (Omissis) s.r.l., rimaneva schiacciato dalla caduta di una trave dovuta alla rottura della fascia utilizzata (logora e di portata inferiore al peso della trave stessa) che subiva uno strappo anche a causa delle sollecitazioni improprie causate dalla collocazione asimmetrica della trave.

Infortunio che cagionava allo (Omissis) lesioni guarite in un periodo superiore a 40 giorni e dalle quali è residuato all'infortunato un'invalidità permanente consistita nell'amputazione dell'arto inferiore destro.

Reato commesso in (Omissis).

Con la sentenza di primo grado, il Tribunale romano ha inflitto ad (Omissis) la pena di due mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, affidato a un unico articolato motivo d'impugnazione.

2. - Con il proposto ricorso, l'impugnante censura la nullità della sentenza d'appello per difetto di motivazione, ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., lettera e), in relazione alla prova sull'elemento psicologico del reato di cui agli articoli 590, commi 3 e 5, articolo 583 c.p., comma 1, nn. 1 e 2, sotto il profilo del travisamento del fatto.

Lamenta, in particolare, il ricorrente, la circostanza che la corte territoriale si sia limitata alla mera riproposizione delle argomentazioni già svolte dal giudice di primo grado, senza fornire risposta alle ragioni di censura specificamente indicate nei motivi di appello, così incorrendo, inevitabilmente, nel medesimo travisamento del fatto ascrivibile all'ingiusta sentenza di condanna inflitta all'imputato.

Nella specie, entrambi i giudici del merito avevano erroneamente valutato gli estremi della condotta tenuta dall'imputato, ravvisando la sussistenza di una sua colpa nella provocazione dell'infortunio contestato, laddove tale evento doveva ritenersi viceversa addebitabile all'incidenza esclusiva della causa, sopravvenuta, eccezionale e imprevedibile, posta in essere dalla stessa vittima dell'incidente.

In particolare, secondo il ricorrente, il giudice d'appello ha omesso di considerare le decisive circostanze di fatto emerse dalle deposizioni testimoniali acquisite nel corso del dibattimento di primo grado, consistite: 1) nel fatto che il lavoratore infortunato fosse perfettamente a conoscenza dell'inidoneità della cinghia usata per lo scarico delle travi; 2) nel fatto che nel cantiere erano effettivamente presenti i mezzi (pinze e catene) idonei allo scarico delle travi; 3) nel fatto che il (Omissis), nell'allontanarsi dal cantiere, aveva dato precise istruzioni di attendere il proprio ritorno per lo scarico di dette travi.

L'omessa e doverosa rivalutazione delle prove acquisite nel corso del dibattimento di primo grado ha quindi determinato il denunciato vizio di motivazione, con l'inevitabile conseguenza della nullità della sentenza di secondo grado.

Sul punto, il ricorrente ribadisce come non possa ritenersi configurabile la colpa del preposto per l'omessa vigilanza relativa all'utilizzo delle attrezzature, se l'evento è riconducibile a un'imprevedibile iniziativa di lavoratori di cui l'imputato non era conoscenza e senza che lo stesso imputato fosse presente al momento del fatto; così come non può ritenersi configurabile la colpa in capo al preposto, per l'omessa vigilanza relativa all'utilizzo delle attrezzature, se l'evento è riconducibile a un'imprevedibile iniziativa del lavoratore di cui l'imputato non è a conoscenza.

In particolare, pur ribadendo come l'attività di vigilanza del preposto debba essere continua e accurata, la stessa non può tuttavia esser chiamata a neutralizzare l'incidenza di comportamenti irresponsabili del lavoratore, ovvero il ricorso di eventi occasionali e imprevedibili, non essendo peraltro necessario il ricorso di un comportamento abnorme del lavoratore al fine di esonerare il preposto da ogni responsabilità, essendo sufficiente che lo stesso lavoratore abbia agito in modo improprio, dovendo in caso contrario ritenersi inammissibilmente attribuita, a carico del preposto, un'incondizionata responsabilità per il comportamento dei lavoratori.

Diritto



3. - Il ricorso è infondato.

Le argomentazioni critiche sottoposte dal ricorrente all'esame di questo giudice di legittimità prospettano la rivalutazione del materiale istruttorio acquisito nel corso del processo affinchè abbia in questa sede a emergere il carattere contraddicono del giudizio di colpevolezza espresso dal giudice d'appello (in conformità a quello assunto dal tribunale di prime cure), segnatamente in relazione alla ritenuta sussistenza della colpa dell'imputato (quale delegato del datore di lavoro) nella produzione di un evento infortunistico, viceversa ascrivibile, in via esclusiva, all'abnorme comportamento del lavoratore infortunato, ovvero, in ogni caso, delle maestranze comunque coinvolte nello svolgimento delle operazioni lavorative oggetto del giudizio.

Tali argomentazioni critiche del ricorrente, tuttavia, non individuano, nè specificano in modo puntuale, il ricorso di alcun passaggio o segno di un percorso illogico o incongruo nello sviluppo della motivazione della sentenza d'appello, limitandosi a manifestare un mero dissenso in ordine alla valutazione compiuta in fatto con riguardo al materiale istruttorio acquisito.

In relazione a tale aspetto, varrà porre l'accento, in primo luogo, sull'assoluta congruità della valutazione espressa, da entrambi i giudici del merito, in ordine alla complessiva inattendibilità della prova testimoniale acquisita, che le corti territoriali hanno giudicato (sulla base di un ragionamento criticamente consapevole e pienamente lineare, sul piano logico-giuridico) gravemente compromessa, nei suoi esiti significativi, dalle numerose e irriducibili contraddizioni emerse, che hanno financo indotto il giudice di prime cure alla trasmissione degli atti del procedimento all'ufficio del pubblico ministero in sede, in ragione dell'i-potizzabile falsa testimonianza attribuibile alle deposizioni rese dai dichiaranti.

Parimenti congrua, sul piano della coerenza logica del ragionamento, deve ritenersi l'affermazione espressa dai giudici di merito con riguardo alla specificità del caso in esame, là dove sottolinea il carattere stringente dell'obbligo del preposto del datore di lavoro di esplicare una vigilanza, sull'esecuzione delle lavorazioni affidate al suo controllo, spinta al punto di intervenire, impedendolo, sull'uso di attrezzature lavorative, il cui impiego, come occorso nell'occasione qui sottoposta a giudizio, possa concretamente e prevedibilmente prospettarsi come gravemente pericoloso per l'integrità degli stessi lavoratori.

Nella specie, deve ritenersi pienamente corretta, e immune dalle censure alla stessa rivolte dal ricorrente, l'affermazione della corte distrettuale secondo cui il (Omissis), immotivatamente allontanatosi dal cantiere dove si stavano svolgendo le operazioni lavorative ch'ebbero a condurre all'infortunio, avrebbe dovuto attivarsi, in modo esplicito, risoluto e inequivoco, al fine di impedire che lo (Omissis), rimasto solo e in attesa di un camion da scaricare, potesse fare uso dell'attrezzatura inidonea (una cinghia totalmente usurata) che era stata lasciata in loco, e che avrebbe prevedibilmente potuto essere utilizzata per l'esecuzione delle operazioni di scarico in programma.

Nessuna particolare abnormità, a tale riguardo, può essere predicata con riferimento alla condotta del lavoratore infortunato o alle maestranze comunque coinvolte nello svolgimento delle operazioni di scarico oggetto del giudizio (come infondatamente preteso dal ricorrente), non potendo infatti ritenersi assolutamente imprevedibile la condotta del lavoratore il quale, rimasto solo senza il controllo o l'ausilio delle direttive del preposto, in un cantiere provveduto di materiali e attrezzature assolutamente inidonee all'uso (e per ciò stesso gravemente pericolose per i lavoratori ivi impegnati), proceda poi allo scarico delle travi medio tempore introdotte in cantiere utilizzando quella stessa attrezzatura inidonea (l'unica fascia rimasta in cantiere": cfr. pag. 6 della sentenza d'appello), senza che fosse risultata alcuna inequivoca certezza in ordine all'effettiva sussistenza (o alla certa utilizzabilità in via alternativa) delle pinze o delle catene indicate dal ricorrente come asseritamente esistenti in loco e idonee allo scarico delle travi in esame.

E', da ultimo, appena il caso di evidenziare, in senso contrario alle deduzioni fatte proprie dal ricorrente, come le circostanze di fatto dallo stesso ritenute decisive per come emerse in forza delle deposizioni testimoniali acquisite nel corso del processo (ai fini del proscioglimento dell'imputato), altro non siano che risultanze dubbie e nel loro complesso svalutate dai giudici del merito, i quali, in ragione delle numerose discordanze rilevate, ne hanno radicalmente escluso l'attendibilità, sulla base di una motivazione già indicata come logicamente lineare e del tutto immune dalle generiche doglianze sul punto sollevate dal ricorrente.

4. - Al riscontro dell'infondatezza dei motivi di doglianza avanzati dall'imputato segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.



la Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.