Tipologia: Protocollo sindacale per l’attuazione del disposto del DLgs 9 aprile 2008, n. 81 ex d.lgs. n. 626/94
Parti: Confimpreseitalia, Acs e Cse
Settori: Confimpreseitalia, Acs e Cse
Fonte: CNEL
Note: Allegato ai CCNL del 21.12.2011

Sommario:

Titolo I - Aziende sino a 15 dipendenti
Art. 1 - Sfera di applicazione.
Art. 2 - Elezioni del RLS.
Art. 3 - Durata del mandato.
Art. 4 - Formazione del RLS.
Art. 5 - Permessi retribuiti per la formazione.
Art. 6 - Permessi retribuiti per l’espletamento delle funzioni RLS.
Art. 7 - RLS territoriale.
Art. 8 - Applicazione D.lgs. n. 81/2008 ex D.lgs. n.626/94.
Art. 9 - Dimensioni del territorio.
Art. 10 - Durata del mandato.
Art. 11 - Clausola estensiva.
Titolo II - Organismo Paritetico
Art. 12 - Costituzione.
Art. 13 - Territorialità.
Art. 14 - Funzionamento OP.
Art. 15 - Retribuzione RLST.
Art. 16 - Notifica nominativi RLST.
Titolo III - Aziende con più di 15 dipendenti
Art. 17 - Sfera di applicazione.
Art. 18 - Numero degli RLS.
Art. 19 - Monte ore per RLS.
Art. 20 - Garanzie per gli RLST.
Art. 21 - Modalità di elezione.
Titolo IV - Formazione degli RLS/RLST

Art. 22 - Formazione RLS/RLST.
Art. 23 - RLST.
Art. 24 - RLS.
Art. 25 - Permessi per la formazione.
Titolo V - Percorso formativo
Art. 26 - Materie formative.
Art. 27 - Criteri valutativi.
Art. 28 - Riconoscimento RLS.
Titolo VI - Attribuzioni dei RLS/RLST
Art. 29 - Accesso ai luoghi di lavoro.
Art. 30 - Modalità di consultazione.
Art. 31 - Informazione.
Art. 32 - Documentazione aziendale.
Art. 33 - Norme di salvaguardia ed estensive.
Titolo VII - Norme transitorie e finali
Art. 34 - Sostituzione RLS.
Art. 35 - Aziende sino a 200 dipendenti.
Art. 36 - Sostituzione RLST.
Art. 37 - Clausola di salvaguardia.
Art. 38 - Decorrenza e durata.

Regolamento elettorale per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Avvertenza
Le parti si danno reciprocamente atto che la titolazione dei singoli articoli risponde soltanto alla esigenza di migliorare la consultazione del testo contrattuale. I titoli, pertanto, non sono esaustivi della indicazione dei contenuti dei singoli articoli e quindi, in quanto tali non costituiscono elemento d’interpretazione della norma.


Norme per l’applicazione del DLgs 9 aprile 2008, n. 81
Protocollo sindacale per l’attuazione del disposto del DLgs 9 aprile 2008, n. 81 ex d.lgs. n. 626/94

Titolo I - Aziende sino a 15 dipendenti
Art. 1 - Sfera di applicazione.

L'individuazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) avverrà mediante elezione tra tutti i dipendenti dell'azienda durante un'assemblea appositamente convocata con questo esclusivo argomento all'ordine del giorno.

Art. 2 - Elezioni del RLS.
Il RLS è eletto con il sistema del voto uninominale per liste contrapposte.
Godono del diritto al voto tutti i lavoratori indipendentemente dal contratto di lavoro ad essi applicato - a tempo determinato, indeterminato, formazione lavoro.
Sono eleggibili solo i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Art. 3 - Durata del mandato.
Il mandato di RLS ha durata triennale con possibilità di rielezioni.

Art. 4 - Formazione del RLS.
Per la formazione degli RLS nelle aziende sino a 15 dipendenti valgono le norme di cui al successivo Titolo III.

Art. 5 - Permessi retribuiti per la formazione.
Per la formazione basica il RLS avrà a disposizione 50 ore annue di permesso retribuito.
Nel caso di successive rielezioni 1'RLS non potrà usufruire del presente articolo.

Art. 6 - Permessi retribuiti per l’espletamento delle funzioni RLS.
Le aziende metteranno a disposizione del RLS 50 ore annue di permessi retribuiti.
Considerate le caratteristiche dimensionali delle aziende di cui al presente titolo l’utilizzo dei permessi retribuiti dovrà essere comunicato con almeno 3 giorni di preavviso.

Art. 7 - RLS territoriale.
È prevista la facoltà per i dipendenti da agende sino a 15 lavoratori di demandare le funzioni del
RLS ad un dirigente sindacale con funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nel Territorio (RLST), che svolgerà le medesime attribuzioni di legge del RLS per un insieme di aziende ricomprese in uno specifico territorio.

Art. 8 - Applicazione D.lgs. n. 81/2008 ex D.lgs. n. 626/94.
Il RLST è espressione dell'Organismo Paritetico (OP) per l’applicazione del Dlgs. n. 81/2008 per i CCNL sottoscritti dalla Confimpreseitalia e Acs.
Accedono all'OP le OO.SS. stipulanti i diversi CCNL e sotto scrittrici del presente protocollo.

Art. 9 - Dimensioni del territorio.
L'OP designerà ogni RLST in ragione o del rapporto 1 RLST ogni 2.000 addetti e/o 1 RLST sino ad un massimo di 250 imprese.

Art. 10 - Durata del mandato.
La durata del mandato di nomina degli RLST avrà base triennale con possibilità di successive nuove designazioni.

Art. 11 - Clausola estensiva.
È concessa alle aziende sino a 30 dipendenti, o ad unità produttive di pari grandezza, la facoltà di ricorrere alla designazione del RLST per l’applicazione dei disposti di legge.
Le aziende o UP che ricorreranno alla presente opzione dovranno associarsi all’OP.

Titolo II - Organismo Paritetico
Art. 12 - Costituzione.

L'OP per l’applicazione del D.lgs. n. 81/2008 nelle aziende che applichino i CCNL promossi da OOSS sottoscrittrici è costituito pariteticamente dalle OO.SS. firmatarie.

Art. 13 - Territorialità.
L'OP si articola su 2 livelli: nazionale e territoriale. Il livello territoriale corrisponderà a quello regionale.

Art. 14 - Funzionamento OP.
Il funzionamento dell'OP è garantito da una quota associativa pari allo 0,10% della retribuzione a carico dei lavoratori e lo 0,10% a carico delle aziende. L'incarico di esattore delle quote sarà demandato, mediante convenzione, ad un Ente di diritto pubblico.

Art. 15 - Retribuzione RLST.
L’OP provvederà alla retribuzione degli RLST con l'esclusione degli oneri previdenziali ai sensi dell’art. 30, legge n. 300/70.

Art. 16 - Notifica nominativi RLST.
L'OP provvederà a notificare i nominativi degli RLST a tutte le aziende interessate, alle Associazioni datoriali e alla DPL competente territorialmente, unitamente con l’attribuzione agli RLST di un documento di riconoscimento.

Titolo III - Aziende con più di 15 dipendenti
Art. 17 - Sfera di applicazione.

Per le aziende e/o unità produttive con più di 15 dipendenti l'individuazione del RLS avverrà mediante elezione tra tutti i lavoratori occupati presso la stessa unità produttiva.

Art. 18 - Numero degli RLS.
Il numero degli RLS da eleggere sarà di:
- aziende da 16 a 200 dipendenti 1 RLS

Art. 19 - Monte ore per RLS.
Per l’espletamento delle proprie mansioni è previsto l’utilizzo di un monte ore retribuito pari a:
- aziende da 16 a 100 dipendenti 100 ore annue per RLS

Art. 20 - Garanzie per gli RLST.
Ai RLST si applicano le garanzie previste dalla legge n. 300/70 per i dirigenti sindacali di RSA.

Art. 21 - Modalità di elezione.
Per l’elezione del RLS valgono le norme pattuite per l'elezione delle RSU, di cui all'Accordo interconfederale.

Titolo IV - Formazione degli RLS/RLST
Art. 22 - Formazione RLS/RLST.

La formazione degli RLS/RLST verterà su argomenti individuati dall'OP.
È prevista la facoltà per le aziende di integrare le materie individuate dall'OP con specifiche conoscenze direttamente rispondenti al ciclo produttivo dell'azienda medesima.

Art. 23 - RLST.
La formazione del RLST sarà effettuata in via esclusiva dall'OP anche mediante l'utilizzazione di appositi Enti o Istituti di formazione.
Solo il raggiungimento dei previsti livelli formativi consentirà alle OO.SS. di designare a RLST i propri dirigenti sindacali indicati.

Art. 24 - RLS.
La formazione degli RLS eletti potrà avvenire o presso l'OP, con le modalità di cui all'art. 25, o presso l’azienda stessa. Le materie e la ripartizione della formazione non potranno in ogni caso differire dal modello previsto dall'OP salvo che per integrazioni formative di cui all'art. 22.

Art. 25 - Permessi per la formazione.
Le aziende metteranno a disposizione degli RLS al momento della loro elezione 100 ore annue per la formazione basica.
Qualora allo scadere del proprio mandato l'RLS risultasse rieletto non si avrà erogazione del monte ore per la prima nomina.

Titolo V - Percorso formativo
Art. 26 - Materie formative.

La formazione, fermi restando i naturali mutamenti e aggiornamenti che dovessero rendersi necessari, sarà suddivisa in 3 aree conoscitive:
normativa di legge; normative contrattuali; nozioni di comunicazione, gestione d'impresa e valutazione del rischio.

Art. 27 - Criteri valutativi.
L’OP elaborerà sulle materie di cui al precedente articolo metodi formativi e valutativi tali da garantire l'uniformità di giudizio sui livelli di apprendimento raggiunto dagli RLS/RLST.

Art. 28 - Riconoscimento RLS.
Qualora un lavoratore eletto RLS, successivamente al percorso formativo, non raggiungesse gli standard conoscitivi minimi, l'azienda potrà erogare all'RLS un ulteriore monte ore formativo.
Le ore formative concesse in surplus saranno poste per metà a carico diretto dell'azienda per l'altra metà sottratte al monte ore di cui agli artt. 6 e 18.

Titolo VI - Attribuzioni dei RLS/RLST
Art. 29 - Accesso ai luoghi di lavoro.

I RLS/RLST avranno diritto di accesso ai luoghi di lavoro con semplice informazione preventiva alla Direzione Aziendale, da comunicarsi anche all'OP nel caso di RLST.
Unici limiti al diritto di accesso ai luoghi di lavoro saranno quelli di legge. L'azienda potrà richiedere la presenza obbligatoria del proprio titolare e/o responsabile del servizio di prevenzione e protezione o di un proprio incaricato di fiducia.

Art. 30 - Modalità di consultazione.
Per i diritti di informazione previsti dal D.lgs. n. 81/2008 l'azienda provvederà a consultare il/i RLS/RLST in un apposito incontro convocato - con indicazione specifica degli argomenti da trattare - con almeno due giorni di preavviso.
Nel verbale della riunione dovranno risultare le osservazioni che il/i RLS/RLST porteranno alle comunicazioni aziendali.
Il verbale, indipendentemente dall’approvazione della materia presentata in informativa, dovrà essere firmato congiuntamente dalla azienda, mediante un suo delegato, e dal/i RLS/RLST.

Art. 31 - Informazione.
Il diritto di informazione potrà essere esercitato dal RLS/RLST su tutta la materia concernente la valutazione del rischio in azienda.
La documentazione inerente le assicurazioni sociali obbligatorie potrà, altresì, essere consultata, fatto salvo il diritto alla riservatezza dei lavoratori.

Art. 32 - Documentazione aziendale.
Nell'espletamento del diritto all’informazione il RLS/RLST non potrà asportare nessun documento di provenienza aziendale per il quale l'azienda dichiari, con propria responsabilità, la riservatezza.
È fatto, comunque, esplicito divieto al RLS/RLST di comunicare ad esterni conoscenze o dati tecnici sulla organizzazione del lavoro e sulle metodologie produttive ad esso venuti a conoscenza
nell'espletamento del proprio mandato.

Art. 33 - Norme di salvaguardia ed estensive.
La contrattazione collettiva o aziendale potrà modificare la fruizione dei diritti di informazione per meglio aderire alle esigenze di tutela e prevenzione.

Titolo VII - Norme transitorie e finali
Art. 34 - Sostituzione RLS.

In caso di decadenza, per qualsiasi motivo, dall’incarico di RLS si procederà all'immediata sostituzione con le modalità di cui agli artt. 34 e 35.

Art. 35 - Aziende sino a 200 dipendenti.
Nelle previsioni di cui all'art. 29 si convocherà un'assemblea per effettuare nuove elezioni.

Art. 36 - Sostituzione RLST.
L'OP potrà in qualsiasi momento effettuare sostituzioni e/o integrazioni degli RLST nominati. Per ogni sostituzione e/o modifica 1’OP seguirà la procedura di cui all'art. 16.

Art. 37 - Clausola di salvaguardia.
Gli RLST sostituiti resteranno a carico delle O.S. di appartenenza mediante utilizzo dell’art. 30, legge n. 300/70, con retribuzione a cura dell'OP sino alla scadenza dell’anno solare.
Dal 1° gennaio successivo o riprenderanno servizio presso l’azienda in cui sono occupati o resteranno a totale onere e carico della O.S. che ne richiede l'aspettativa sindacale non retribuita.

Art. 38 - Decorrenza e durata.
Il presente accordo entrerà in vigore 30 giorni dopo la firma per la parte normativa e 90 giorni dopo la firma per l'attivazione dell'OP con il collegato Fondo.
Il presente accordo potrà essere disdetto in qualsiasi momento e da qualsiasi sottoscrittore con 180 giorni di preavviso mediante lettera raccomandata a/r a tutte le parti sotto scrittrici.