Tipologia: CCNL
Data firma: 22 dicembre 2011
Validità: 01.01.2012 - 31.12.2014
Parti: Confimpreseitalia, Confimprese Artigianato, Acs e Cse
Settori: Servizi, Pulizie, facchinaggio ecc, Confimprese/Cse
Fonte: CNEL

Sommario:

Premessa
Validità e sfera di applicazione del contratto
Decorrenza e durata
Titolo I Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1
Titolo II Livelli di contrattazione nazionale o aziendale
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Titolo III Diritti Sindacali e di Associazione
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Titolo IV Esclusività di stampa Distribuzione contratti
Art. 11
Art. 12
Titolo V Efficacia del Contratto
Art. 13
Titolo VI Mobilità e mercato del lavoro
Art. 14
Titolo VII Classificazione del Personale
Art. 15
Titolo VIII Mansioni promiscue - Mutamento - Mansioni Jolly
Art. 16
Art. 17
Titolo IX Assunzione Documentazione
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Titolo X Periodo di Prova
Art. 22
Titolo XI Orario di Lavoro
Art. 23
Art. 24 - Reperibilità
Art. 25 - Richiamo in servizio
Titolo XII Telelavoro
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Titolo XIII Personale non soggetto a limitazione di orario
Art. 39
Titolo XIV Orario di lavoro per i lavoratori di minore età
Art. 40
Titolo XV Lavoro domenicale Festivo Notturno
Art. 41
Art. 42
Art. 43
Art. 44
Titolo XVI Lavoro Straordinario
Art. 45
Titolo XVII Lavoratori a turni
Art. 46
Titolo XVIII Lavoro a tempo determinato
Art. 47
Titolo XIX Lavoro parziale o part time
Art. 48
Art. 49 - Genitori di portatori di handicap e di tossico dipendenti
Titolo XX Apprendistato
Art. 50
Art. 51 - Proporzione numerica
Art. 52 - Assunzione
Art. 53
Art. 54
Art. 55
Art. 56 - Malattia e infortunio
Art. 57 - Lavoro temporaneo
Titolo XXI Formazione professionale - Contratto inserimento o reinserimento
Art. 58
Art. 59
Titolo XXII Lavoratori studenti

Art. 60
Titolo XXIII Contratto di lavoro di lavoratori extracomunitari Contratto di lavoro di lavoratori portatori di handicap
Art. 61
Art. 62
Titolo XXIV Occupazione femminile
Art. 63
Titolo XXV Mobbing
Art. 64
Art. 65
Titolo XXVI Riposo settimanale Festività Permessi retribuiti Permessi straordinari retribuiti Permessi non retribuiti
Art. 66
Art. 67
Art. 68
Art. 69
Art. 70
Titolo XXVII Sospensione Soste Riduzione d’orario Recuperi
Art. 71
Titolo XXVIII Intervallo per la consumazione dei pasti
Art. 72
Titolo XXIX Congedo per matrimonio
Art. 73
Titolo XXX Volontariato
Art. 74
Titolo XXXI Maternità
Art. 75
Art. 76
Titolo XXXII Ferie
Art. 77
Titolo XXXIII Aspettativa
Art. 78
Titolo XXXIV Malattia Infortuni sul lavoro - Malattia professionale
Art. 79
Titolo XXXV Trattamento economico
Art. 80
Titolo XXXVI Indennità
Art. 81
Titolo XXXVII Corresponsione della retribuzione reclami sulla busta paga
Art. 82
Titolo XXXVIII Risoluzione del rapporto di lavoro - Preavviso
Art. 83
Art. 84
Titolo XXXIX Trattamento di fine rapporto
Art. 85
Titolo XL Cessione Trasformazione dell1 Azienda Liquidazione della Cooperativa
Art. 86
Titolo XLI Indumenti attrezzi di lavoro
Art. 87
Titolo XLII Tutela della salute e della integrità fisica del lavoratore ambiente di lavoro
Art. 88
Titolo XLIII Divieti
Art. 89
Titolo XLIV Risarcimento danni
Art. 90
Titolo XLV Commissione Nazionale di Garanzia e Conciliazione
Art. 91
Titolo XLVI Composizione delle controversie
Art. 92
Titolo XLVII Codice disciplinare
Art. 93 - Doveri del socio lavoratore e del lavoratore dipendente
Art. 94 - Licenziamento per mancanze
Titolo XLVIII Patronati
Art. 95
Titolo XLIX Ente Nazionale Bilaterale
Art. 96
Titolo L Privacy e sicurezza sui luoghi di lavoro e D.Lgs. 231/2001
Art. 97
Titolo LI Rapporti sindacali tra le Parti
Art. 98

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i soci lavoratori e i lavoratori dipendenti delle cooperative esercenti servizi di pulizia, facchinaggio, logistica, guardiania, igiene ambientale ed ausiliari nonché servizi integrativi e multiservizi ai vari settori merceologici

L'anno 2011 il giorno 22 del mese di Dicembre in Roma via Veturia 45, tra Confimpreseitalia - Confederazione Sindacale Imprenditoriale [...], Confimprese Artigianato - Federazione aderente a Confimprese Italia [...], Acs - Associazione Cooperative di Servizi [...] e Cse Confederazione Indipendente Sindacati Europei [...], con l'assistenza di [...] Cse per le Federazioni del Settore Privato [...], Cse-Fulscam Federazione Unitaria Lavoratori Servizi Commercio Alberghi e Mensa [...], Cse-Fnilapmi Federazione Nazionale Indipendente Lavoratori dell’Artigianato e Piccole e Medie Imprese [...], Cse-Fnlei Federazione Nazionale Indipendente Lavoratori Emigrati e Immigrati [...], Cse-Dir, Sindacato Manager, Dirigenti, Professionisti e Alte Professionalità del Settore Privato [...], Cse-Coop, Sindacato Soci Lavoratori e Dipendenti di Società Cooperative [...], Cse-Fnilasu Federazione Nazionale Indipendente Lavoratori Atipici e Socialmente Utili [...], Cse - Fnilel Federazione nazionale Indipendente Lavoratori Edilizia e legno [...], Cse Fnilt, Federazione Nazionale Indipendenti Lavoratori dei Trasporti [...], Cse - Fnila, Federazione Nazionale Indipendente lavoratori Agroalimentare [...], Cse - Fnilm, Federazione Nazionale Indipendente Lavoratori, si è stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro per i soci lavoratori e i lavoratori dipendenti delle cooperative esercenti attività disciplinata dalle norme vigenti in materia di servizi di facchinaggio, di pulimento, disinfezione, sanificazione, disinfestazione, derattizzazione igiene ambientale oltre le attività di servizi ausiliari, integrativi e multiservizi richiesti dalla committenza, sia pubblica che privata [...]

Premessa
Le Organizzazioni Sindacali firmatarie, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’Accordo Quadro di Riforma degli Assetti Contrattuali sottoscritto in data 22/01/2009, ritengono che il presente CCNL, disciplinato secondo i principi civilistici in materia contrattuale e vincolante esclusivamente per gli aderenti alle medesime OO.SS., rispetti i contenuti dell’accordo quadro in parola. Infatti il CCNL è di durata triennale tanto per la parte economica che normativa ed avrà la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati sul territorio nazionale e per la dinamica degli effetti economici si individuerà un indicatore della crescita dei prezzi al consumo assumendo per il triennio - in sostituzione del tasso di inflazione programmata l’indice previsionale costruito sulla base dell’Ipca.
Le OO.SS. firmatarie intendono dare con il presente articolato una risposta alle esigenze per un cambiamento della contrattualistica nazionale in un’ottica di rilancio reale dell’occupazione, fattore indispensabile per una espansione strutturale dell’economia e della produttività del Paese e ribadiscono che il CCNL deve essere considerato un complesso unitario ed inscindibile.
Esse ritengono che, in un ordinamento pluralista e democratico, la contrattazione collettiva costituisca la paritaria funzione sul piano del diritto al lavoro ed all'esercizio dell'impresa privata in un contesto di riconosciute libertà associative.
Il presente Contratto, inoltre, si muove nelle logiche dettate dalla Unione Europea finalizzate al miglioramento dei rapporti individuali e collettivi di lavoro, alla crescita dei livelli occupazionali, alla protezione e sicurezza sociale, per concorrere a formulare e rafforzare le regole di garanzia e di tutela dei processi lavorativi.
Infatti, con il Protocollo aggiuntivo al trattato di Maastricht del 1991, relativo alla politica sociale, i Governi dell'Unione Europea hanno indicato le materie su cui inciderà la politica sociale comunitaria per il conseguimento degli obiettivi delle loro azioni comuni: la sicurezza e la salute del lavoratore, le migliori condizioni di lavoro, l'informazione e la consultazione dei lavoratori, le pari opportunità, la rappresentanza e la difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro ivi compresa la cogestione, gli aiuti finanziari alla promozione dell'occupazione ed alla creazione dei posti di lavoro. Per questi obiettivi, le Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori svolgono una specifica funzione che esercitano sia nei confronti del legislatore comunitario nonché una essenziale funzione negoziale nell'ambito del dialogo sociale.
Sulla base di tali principi le Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori firmatarie affermano il loro ruolo di stimolo e di controllo sulle politiche sociali e del lavoro, nonché la loro essenziale funzione negoziale nell'ambito del confronto con gli organismi istituzionali, governativi e legislativi del nostro Paese e della Comunità Europea.
Con spirito improntato alla massima solidarietà tra lavoro e capitale, la stipula di questo contratto, tra le ulteriori ed originali soluzioni introdotte, ha opportunamente esplicitato innovazioni anche sulla metodologia contrattuale, prevedendo in modo consapevole un duplice livello di contrattazione:
- di livello nazionale;
- di livello aziendale.
Le parti stipulanti, oltre a dare valenza al duplice livello di contrattazione, che produrrà positivi risultati, hanno ritenuto opportuno inserire nel contratto un impianto normativo rivolto a migliorare il rapporto di lavoro. Sono previsti, infatti, istituti di garanzia contrattuale, una più efficace azione di tutela dei lavoratori e di salvaguardia dei loro diritti, ferma restando la facoltà delle cooperative di esercitare liberamente e con profitto il diritto di impresa e di associazione.
Le parti ribadiscono che particolare cura sarà dedicata alla valutazione delle politiche aziendali perché una parte non trascurabile degli utili aziendali venga destinata al miglioramento delle condizioni ambientali e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a retribuire i risultati conseguiti in ragione dell’impegno partecipativo della componente lavoro. Le parti, infine si impegnano ad esercitare, con il massimo scrupolo, una azione di controllo ed a denunciare eventuali posizioni e/o gestioni irregolari, specie in ordine al "lavoro nero", ed allo sfruttamento del lavoro minorile che degradano il rapporto di lavoro e disonorano la società civile.
[...]
Secondo l’art. 1, comma 3, della 1. n. 142/2001, la attività lavorativa svolta dal socio lavoratore - nell’ambito di rapporti mutualistici e sulla base di previsioni di regolamento della cooperativa volte a definire la organizzazione del lavoro dei soci lavoratori - può comportare la instaurazione di un rapporto di lavoro «in forma autonoma o subordinata, o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali». Considerato che nel regime giuridico previgente veniva esclusa dalla giurisprudenza e dalla dottrina prevalenti la riconducibilità del lavoro del socio lavoratore a una forma di lavoro subordinato o autonomo, si tratta di una importante conferma della circostanza che qualunque attività umana può essere resa in ragione di un diverso titolo giuridico, in relazione sia alle intese contrattuali raggiunte tra le parti, sia alle modalità concrete di esecuzione della prestazione lavorativa. Nel riconoscere che la prestazione di lavoro del socio lavoratore di cooperativa, oltre che in forma autonoma o subordinata, può essere resa «in qualsiasi altra forma», il Legislatore pare riconoscere la possibilità di inquadrare il lavoro umano in schemi contrattuali diversi da quelli determinati dal legislatore stesso, in virtù del principio di autonomia negoziale sancito dall’articolo 1322, secondo comma, cod. civ, in base al quale «le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico».
La legge n. 142/2001 chiarisce nettamente l’esistenza di due rapporti tra socio lavoratore e cooperativa: il rapporto associativo, da una parte, e il rapporto di lavoro, dall’altra. In rispetto al rapporto associativo. A seguito della riforma apportata dalla legge n. 30/2003, il rapporto lavorativo del socio lavoratore è tuttavia ora da considerare «ulteriore», ma non più «distinto» rispetto al vincolo associativo. In tal senso la riforma ha voluto sottolineare la preminenza del rapporto associativo nell’economia del contratto. Il rapporto di lavoro è quindi strumentale al vincolo di natura associativa. Le conseguenze pratiche di questa impostazione sono evidenti: a prescindere dalla forma giuridica con cui viene concretamente resa, la prestazione lavorativa rimane infatti finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali.
Considerare i soci lavoratori solo dipendenti della cooperativa costituisce una visione riduttiva ed incompleta della figura medesima perché essi concorrono:
a) alla gestione dell’impresa; all’elaborazione di programmi di sviluppo; alle decisioni concernenti scelte strategiche; alla realizzazione dei processi produttivi;
b) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d’impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
c) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.
Fondamentale, in ogni caso, è il ruolo del regolamento interno (art. 6, l. n. 142/2001), che deve provvedere a disciplinare il regime in concreto applicabile ai rapporti di lavoro che potranno essere instaurati dalla cooperativa. Ogni cooperativa di lavoro deve infatti dotarsi di un regolamento ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 142/2001, in seno al quale debbono essere indicate e disciplinate le tipologie di rapporti di lavoro che la cooperativa intende attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori. Il regolamento deve contenere il “richiamo” al CCNL applicabile. Il presente contratto prevede l’erogazione del ristorno, in misura e con le modalità previste dalla Legislazione vigente, per i soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, come retribuzione aggiuntiva facente parte integralmente del trattamento economico complessivo e le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci lavoratori, in relazione all’organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci lavoratori stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato.
Il regolamento diventa così un elemento fondamentale di organizzazione del lavoro. Uno strumento estremamente agile che consente di adattare la regolamentazione dei rapporti di lavoro alle esigenze della migliore organizzazione produttiva, nell’ottica del perseguimento dello scopo mutualistico.
Nel regolamento dovrà inoltre essere precisato che per i soci lavoratori con contratto diverso da quello subordinato la misura del compenso viene fissata assumendo come riferimento il valore medio praticato dal mercato per il luogo e la professione esercitata dal socio lavoratore autonomo. Data la sua importanza nel disciplinare i rapporti di lavoro, la legge ha previsto la possibilità di certificare anche il regolamento. Si tratta, in sostanza, della validazione delle tipologie contrattuali prescelte nel regolamento, così da determinare ex ante l’ammissibilità delle scelte di tipologia effettuate ed evitare l’eventuale contenzioso successivo circa la qualificazione del rapporto. La certificazione del regolamento deve essere espletata da specifiche Commissioni le quali sono istituite, ai sensi del decreto del Ministero del Lavoro 21 luglio 2004 (articolo 8), presso le Province e presso gli Enti Bilaterali di Certificazione.
È necessario esplicitare ai fini di un ’appropriata stesura di predetto Regolamento che esso, ai sensi della Legge n. 142/2001 - costituisce il documento fondamentale per l’attività della cooperativa anche ai finì del dettato del comma IV, art. 7 della legge n. 31/2008, ossia, “trattamenti economici complessivi
Le parti riconoscono che le imprese cooperative hanno funzione economica non capitalistica in quanto nella cooperativa non è il capitale a comandare ma il lavoro. Le Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori firmatarie si impegnano a porre in essere iniziative politiche affinché le disposizioni legislative consentano la più ampia valorizzazione dell’impresa cooperativa in Italia.

Validità e sfera di applicazione del contratto
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato, posti in essere dalle Cooperative esercenti attività nel settore “Multiservizi”, a qualsiasi titolo condotte ed in qualsiasi forma esercitate, nonché le attività affini e connesse ai settori lavorativi disciplinati dal presente articolato. Le Parti convengono che tra i requisiti per accedere ai finanziamenti agevolati od alle agevolazioni fiscali e contributive o ai fondi per la formazione professionale, erogati da Enti pubblici nazionali, regionali, provinciali e/o dalla U.E., sia compreso l’impegno da parte delle Cooperative all’applicazione del presente CCNL e di legge in materia di lavoro.
Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro.
[...]
Il ricorso al lavoro intermittente è vietato:
[...]
da una parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs 81/08 e s.m.e.i.
Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta e contenere i seguenti elementi;
[...]
e) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.
L’azienda è tenuta ad informare con cadenza annuale le OO.SS. dei lavoratori e dei datori di lavoro sull’andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente.
[...]
Lavoro intermittente per periodi predeterminati
Nel caso di lavoro intermittente per prestazioni da rendersi il fine settimana, nonché nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali ovvero negli altri periodi indicati dai contratti territoriali, l’indennità di disponibilità è corrisposta al lavoratore solo in caso di effettiva chiamata da parte dell’azienda.
Fermi restando i divieti di discriminazione diretta e indiretta previsti dalla legislazione vigente il lavoratore intermittente non deve ricevere per i periodi lavorati un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello a parità di mansioni svolte.
Il trattamento economico normativo e previdenziale del lavoratore intermittente è riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita in particolare per quanto riguarda l’importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa nonché delle ferie e dei trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, maternità, congedi parentali.
Per tutto il periodo durante il quale il lavoratore resta disponibile a rispondere alla chiamata dell’azienda non è titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati né matura alcun trattamento economico e normativo salvo la suddetta indennità di disponibilità.
Il prestatore di lavoro intermittente è computato nell’organico dell’impresa, ai fini della applicazione di normative di legge, in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre precedente.

Titolo I Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro dipendente nelle sue interezze e ogni altro tipo di rapporto previsto dalla normativa vigente, posti in essere dalle Cooperative che svolgono, anche per conto terzi, le seguenti attività principali e ausiliarie:
1) gestione nella totalità delle attività inerenti magazzini, centri distributivi;
2) pulizia: civili, industriali, domiciliari, ospedalieri, pulitori, netturbini, spazzacamini;
3) servizi di sanificazione ambientale: derattizzazione, disinfestazione e disinfezione;
4) manutenzione macchinari industriali, immobili, beni mobili, ripulitura muri e strade;
5) gestione della totalità delle iniziative inerenti al condominio;
6) conduzione gestione impianti: termici, elettrici, idraulici, climatizzazione;
7) sevizi di manutenzione ascensori, allarmi e antifurti, porte, portoni, piattaforme di sollevamento idrauliche ed elettroidrauliche;
8) controllo servizi ausiliari e museali: fieristici e congressuali, accoglienza, reception, accompagnamento (guide turistiche, animatori ed affini);
9) servizi di copia: centralino, distribuzione cancelleria e posta interna, barellaggio, fattorinaggio;
10) servizi alla ristorazione: riordino locali, lavaggio stoviglie, trasporto pasti.
11) servizi di manutenzione insegne luminose; facchinaggio mercati ortofrutticoli,
12) facchinaggio generico anche con l’utilizzo di macchinari;
13) servizi aree verdi comprensivi di pulizia giardini e abbattimento di piante;
14) nettezza urbana: spazzamento, raccolta anche differenziata, trasporto, trattamento, smaltimento, recupero rifiuti solidi e liquidi con o senza recupero energetico, lavaggio cassonetti;
15) impianti per la potabilizzazione, desalinizzazione e depurazione delle acque con o senza recupero energetico;
16) impianti di produzione, trasporto e distribuzione di calore ed energia elettrica;
17) servizi di irrigazione e impianti per l’agricoltura;
18) servizi di guardiania e portierato;
19) accompagnamento, cattura, insabbiamento e scarico di bestiame presso mattatoi.
[...]
Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro. Le parti si riservano il futuro inserimento, all’interno della suindicata tabella, di ulteriori categorie che si caratterizzino per lo svolgimento di attività connesse a oggetto del presente CCNL.

Titolo II Livelli di contrattazione nazionale o aziendale
Art. 2

Le parti, concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva nazionale di lavoro come appresso:
contrattazione di I livello: contratto nazionale di settore;
contrattazione di II livello: contratto integrativo aziendale equiparato a tutti gli effetti a quella nazionale.

Art. 3
La contrattazione collettiva di I livello vuole riconoscere alle Cooperative il diritto di poter impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro, esso si basa su elementi predeterminati e validi per tutta la durata del presente CCNL
[...]
Alla contrattazione collettiva nazionale è demandato di provvedere oltre le materie specifiche anche sulle seguenti materie specificatamente individuate:
a) Costituzione e funzionamento della Commissione di Garanzia e Conciliazione;
b) Regolamentazione e determinazione delle quote sindacali.

Art. 4
La contrattazione collettiva aziendale riguarda materie ed istituti stabiliti dal presente CCNL, diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione nazionale.
Alla contrattazione collettiva territoriale è demandato di provvedere alle seguenti materie specificatamente individuate:
a) possibilità di una diversa articolazione dell'orario normale di lavoro che, può essere svolto in modo differenziato nel corso dell'anno;
b) eventuale riduzione dell’orario di lavoro (ROL) per i soli lavoratori dipendenti;
[...]
d) costituzione e funzionamento del l'organismo regionale o provinciale o aziendale paritetico per la prevenzione infortuni, per l'attuazione delle norme per l'igiene e l'ambiente di lavoro, nonché tutto quanto previsto dal D.lgs 81/08 in materia di sicurezza sul posto di lavoro;
e) realizzazione di un incontro aziendale, fra le parti stipulanti il presente CCNL, per l’approvazione dei contratti di inserimento o reinserimento per realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento alle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, nel rispetto di quanto previsto all’art. 55 co. 2 del D.Lgs 10/9/03 n. 276;
f) attuazione della disciplina della formazione professionale;
g) disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione aziendale dal presente CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio.
[...]

Titolo III Diritti Sindacali e di Associazione
Art. 5

Le parti riconoscono che ciascun socio lavoratore e lavoratore dipendente potrà usufruire nel corso dell'anno di permessi sindacali nei limiti di 10 (dieci) ore, a titolo di diritto d'assemblea, che saranno richiesti al datore di lavoro dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL.
[...]
Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro; le assemblee si terranno all'inizio od alla fine dello stesso.
L'assemblea si svolge di norma fuori dei locali della cooperativa, ma in presenza di locali idonei, può svolgersi anche all’interno, previo accordo tra datore di lavoro e dipendenti in applicazione a quanto disposto dalla Legge 20 maggio 1970, n. 300. 

Art. 6
In applicazione della Legge 20 maggio 1970, n. 300, le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, possono, nelle cooperative con più di 15 (quindici) e fino a 100 (cento) soci lavoratori dipendenti e lavoratori dipendenti, designare 1 (uno) rappresentante sindacale; nelle cooperative da 101 (centouno) a 300 (trecento) soci lavoratori dipendenti e lavoratori dipendenti possono designare 3 (tre) rappresentanti sindacali ed oltre questa soglia ogni 300 (trecento) soci o dipendenti possono designare 3 (tre) rappresentanti sindacali.
[...]

Titolo IX Assunzione Documentazione
Art. 20

Il socio lavoratore dipendente e il lavoratore potranno essere sottoposti, prima dell'assunzione, a visita medica da parte del sanitario di fiducia della cooperativa per l'accertamento dei requisiti fisici e psico-attitudinali necessari per l'espletamento del lavoro cui sono destinati.
Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie la cui diagnosi sarà comunicata al socio lavoratore dipendente e al lavoratore.

Titolo XI Orario di Lavoro
Art. 23

La durata media del lavoro effettivo per la generalità delle cooperative è fissato in 40 (quaranta) ore settimanali distribuito su cinque o sei giornate lavorative. Ad esso è commisurata la retribuzione.
La durata media settimanale del lavoro ordinario, ai sensi del d.lgs. 66/2003, può essere computata anche come durata media in un periodo non superiore ai dodici mesi salvi gli accordi aziendali in materia. Non sono altresì da considerarsi lavoro effettivo le soste durante il lavoro superiore a 15 (quindici) minuti, nonché quelle comprese tra l'inizio e la fine dell'orario giornaliero; il tempo per recarsi sul posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno della Cooperativa; comunque tutto quanto previsto dall'art. 5 del R.D. n. 1955 del 10 settembre 1923.
La contrattazione aziendale potrà disciplinare la possibilità di scegliere il momento iniziale e terminale della prestazione entro una certa fascia, assicurando comunque una certa estensione temporanea (Flextime). Diverse condizioni sono demandate alla contrattazione integrativa aziendale, anche se la distribuzione dell'orario di lavoro viene determinata dal presente CCNL.
Il datore di lavoro deve esporre in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutto il personale interessato l’orario di lavoro con indicazione dell’ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché la durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.
Durante l'orario di lavoro, il socio lavoratore dipendente o il lavoratore dipendente non potrà lasciare il proprio posto senza motivo legittimo e non potrà uscire dalla Cooperativa senza esserne autorizzato il trattenersi nell'ambiente di lavoro da parte del lavoratore per sue determinate esigenze, come il tempo dei riposi intermedi, la sistemazione della propria biancheria, la cura e l'igiene della propria persona, non è considerato “tempo” a disposizione del datore di lavoro. Le Parti, in relazione all'orario di lavoro di cui al presente articolo, affermano la volontà di perseguire nel corso della validità contrattuale, una progressiva riduzione dell'orario di lavoro stesso, nell'ambito di una politica generale di riduzione dell'orario di lavoro per favorire l'occupazione con il maturarsi delle condizioni di rilancio del settore.
Le Parti per quanto concerne la flessibilità di cui al presente articolo, attuano una fattispecie di orario multiperiodale ai sensi del DM del 30 agosto 1999.
Banca ore
Possono essere accantonate nella banca ore le ore derivanti da prestazioni di lavoro straordinario e le ore di recupero della flessibilità non fruite per comprovati impedimenti personali.
Flessibilità tempestiva
Per necessità a causa dell’intensità dell’attività le cooperative possono superare in determinati periodi dell’anno il normale orario settimanale.
La cooperativa comunicherà al sindacato aziendale con un preavviso non superiore a cinque giorni, illustrandone le ragioni, il ricorso alla flessibilità.
Per il superamento del normale orario di lavoro previsto contrattualmente la cooperativa corrisponderà, nei periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione. La compensazione tra ore in supero e ore in riduzione dovrà avvenire entro dodici mesi dall’inizio della flessibilità.
[...]
Prestatori di lavoro ripartito
[...]
e) il socio lavoratore dipendente o il lavoratore che stipula un contratto di lavoro ripartito non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al prestatore di lavoro subordinato, intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello in forza di criteri di classificazione stabiliti dal presente contratto collettivo.

Art. 24 - Reperibilità
Per taluni servizi può essere stabilito l’obbligo della reperibilità del socio lavoratore dipendente e del lavoratore dipendente.
La reperibilità può essere:
esterna: demandata alla contrattazione aziendale che provvederà a determinare i servizi, i periodi, la durata ed il compenso;
interna: il socio lavoratore dipendente o il lavoratore dipendente è reperibile nelle ore notturne all’interno della cooperativa, e nel limite massimo di 10 volte al mese determinate dalla struttura e dalla organizzazione della cooperativa e ad essi è riconosciuto l’importo fisso di € 20,00 lordi per ciascuna notte di servizio che si aggiunge alla normale retribuzione con la maggiorazione per lavoro notturno.

Titolo XII Telelavoro
Art. 26

Il Telelavoro è una forma di organizzazione a distanza resa possibile dall’utilizzo di sistemi informatici ed dall’esistenza di una rete di comunicazione ira il luogo in cui il telelavoratore socio lavoratore o lavoratore dipendente opera e la cooperativa.
Il Telelavoro è una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non un particolare status legale.
Il Telelavoro fa quindi parte dell’organizzazione della cooperativa, anche se il luogo di svolgimento della prestazione è esterno all’azienda.
Il Telelavoratore socio lavoratore dipendente o dipendente ha quindi gli stessi diritti dei soci lavoratori dipendenti o lavoratori dipendenti comparabili che svolgono l’attività nei locali della cooperativa e sono assoggettati al potere direttivo, organizzativo e di controllo della società.

Art. 27
Il Telelavoro può essere di tre tipi:
- domiciliare: svolto nell’abitazione del Telelavori sta;
- mobile: attraverso l’utilizzo di apparecchiature portatili;
- remotizzato o a distanza: svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi telecentri i quali non coincidono né con l’abitazione del telelavorista né con gli uffici aziendali.

Art. 28
Il Telelavoro domiciliare e remotizzato si applica esclusivamente ai telelavoristi subordinati e non è applicabile né ai telelavoristi occasionali né a quelli autonomi.
Il Telelavoro subordinato può svolgersi anche con contratto part-time o a tempo determinato sia che il Telelavoro venga svolto nell’abitazione del socio lavoratore dipendente o del lavoratore dipendente sia a quello remotizzato.
Il centro di Telelavoro o la singola postazione a casa non configurano una unità produttiva autonoma della cooperativa.

Art. 29
Il Telelavoro ha carattere volontario sia per la cooperativa che per il socio lavoratore dipendente o lavoratore dipendente.
Se il Telelavoro non è previsto nel contratto di assunzione, il socio lavoratore dipendente o il lavoratore dipendente è libero di accettare o respingere l’offerta, prospettata nel corso del rapporto di lavoro, di svolgere Telelavoro.
Il compito di individuare le modalità per esercitare il diritto alla reversibilità sarà stabilito
dalla contrattazione aziendale.

Art. 30
Al socio lavoratore dipendente o al lavoratore dipendente sono riconosciuti gli stessi di diritti legali e contrattuali previsti per il socio lavoratore dipendente o per il lavoratore dipendente comparabile che svolge attività nei locali della cooperativa.
Il socio lavoratore dipendente o il lavoratore dipendente comparabile è quello inquadrato allo stesso livello in forza dei criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva.
I telelavoratori dovranno essere messi nella condizioni di fruire delle medesime opportunità di accesso alla formazione e di sviluppo della carriera previste per i soci lavoratori dipendenti o i lavoratori dipendenti comparabili.
I telelavoratori hanno diritto ad una formazione specifica mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro.
Il socio lavoratore dipendente o il lavoratori dipendente che passano al Telelavoro nel corso del rapporto conservano per intero il proprio status precedentemente acquisito.

Art. 32
La cooperativa può instaurare strumenti di controllo nel rispetto del decreto legislativo 81/08 e s.m.e.i.

Art. 33
Ogni questione in materia di strumenti di lavoro e di responsabilità dovrà essere definita con la contrattazione aziendale prima dell’inizio del contratto di Telelavoro.
In ogni caso la cooperativa si fa carico dei costi derivanti dalla perdita e dal danneggiamento degli strumenti di lavoro nonché i dati utilizzati dal telelavoratore.
La cooperativa è tenuta a fornire al telelavoratore i supporti tecnici.

Art. 34
La cooperativa è responsabile della tutela della salute e della sicurezza professionale del telelavoratore, conforme alla direttiva 89/391/CEE, oltre che alle direttive particolari recepite dalla legislazione nazionale in quanto applicabili e a quelle previste nel presente contratto.
La contrattazione aziendale regolerà gli eventuali accessi al domicilio del telelavorista o ai telecentri.

Art. 35
Alla contrattazione aziendale è demandato:
l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del telelavoratore come i contatti con i colleghi e l’accesso alle informazioni della cooperativa;
il carico di lavoro; eventuale fascia di reperibilità;
la determinazione in concreto degli strumenti che permettono la effettiva autonoma gestione dell’organizzazione al telelavoratore socio lavoratore dipendente o dipendente.

Art. 36
Il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo di lavoro.
Con riferimento all’orario di lavoro non sono applicabili al telelavoratore norme previste dal decreto legislativo 66/2003.

Art. 37
Il telelavoratore ha gli stessi diritti collettivi dei lavoratori dipendenti che operano all’interno della cooperativa.

Art. 38
La postazione del telelavoratore e i collegamenti telematici necessari per l’effettuazione della prestazione, così come l’installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico del telelavoratore.

Titolo XIII Personale non soggetto a limitazione di orario
Art. 39

Le Parti si danno atto che nel richiamarsi alle vigenti norme di legge sull’orario di lavoro, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall’art. 1 del RDL n. 692/1923, il quale esclude dalla limitazione dell’orario di lavoro i soci lavoratori dipendenti o i lavoratori dipendenti con funzioni direttive svolgenti determinate mansioni.
A tale effetto si conferma che è da considerarsi personale direttivo quello addetto alla direzione tecnica o amministrativa della cooperativa o di un reparto di essa con diretta responsabilità dell’andamento dei servizi (articoli 2 e 3 del RD n. 1955/1923).
I soci lavoratori e i lavoratori dipendenti di cui sopra hanno diritto ad una indennità speciale nella misura del 20% (venti per cento) della paga base nazionale.

Titolo XIV Orario di lavoro per i lavoratori di minore età
Art. 40

Per la disciplina della tutela del minore nello svolgimento dell’attività lavorativa subordinata si rimanda alle leggi vigenti in materia.

Titolo XV Lavoro domenicale Festivo Notturno
Art. 41

[...]
Per quanto non previsto dal presente CCNL, in materia di orario di lavoro notturno ordinario valgono le vigenti norme di Legge.

Art. 43
[...]
Si considera lavoro notturno quello prestato dalle ore 22.00 (ventidue) alle ore 6.00 (sei) il personale addetto ai turni notturni, il cui orario di lavoro si protrae dalle ore 22.00 (ventidue alle ore 6.00 (sei), dovrà osservare un riposo di almeno 12 (dodici) ore consecutive prima di riprendere il lavoro.

Titolo XVI Lavoro Straordinario
Art. 45

Le prestazioni lavorative svolte oltre l'orario normale giornaliero sono considerate lavoro straordinario. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge è facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni lavorative supplementari e straordinarie a carattere individuale, nel limite totale di 300 (trecento) ore annue. Il socio lavoratore e il lavoratore dipendente non possono compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne la le veci. [...]
Per quanto non previsto dal presente CCNL, in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge.

Titolo XVIII Lavoro a tempo determinato
Art. 47

In tutte le Cooperative comprese nell'ambito dì applicazione di cui all'art. 1 del presente CCNL, ai sensi dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1987 n. 56 l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro individuale che non potrà superare il 20% annuo del personale occupato, oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230, all'art. 12 della legge 24 giugno 1987 n. 195 e successive modificazione ed integrazioni è consentito, in relazioni a particolari esigenze aziendali ed al fine di evitare carenze del servizio, per le seguenti ipotesi:
a) per sostituzioni di soci lavoratori e di lavoratori dipendenti assenti per malattia, maternità, ferie ed in tutti i casi in cui il lavoratore dipendete assente abbia diritto alla conservazione del posto di lavoro;
b) per sostituzione, anche parziale, di soci e di lavoratori dipendenti, chiamati a svolgere funzioni di coordinamento all'interno della cooperativa o per soci e per i lavoratori dipendenti che abbiano ottenuto l'aspettativa;
c) in periodi di intensificazione dell'attività;
d) per sostituzione di personale dipendente a part-time, post maternità;
e) per sostituzione di soci e di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni loro assegnate;
f) per l'assistenza specifica nel campo della prevenzione, della sicurezza del lavoro e per l'ambiente;
g) per le figure professionali non esistenti in azienda.
Le parti stabiliscono che:
[...]

Titolo XIX Lavoro parziale o part time
Art. 49 - Genitori di portatori di handicap e di tossico dipendenti

[...]
Per i soci e i dipendenti affetti da patologie gravi riconosciuto dalla ASL, hanno il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e la possibilità di passare nuovamente a tempo pieno.

Titolo XX Apprendistato
Art. 50

Le parti vista la razionalizzazione e revisione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo e a quanto disposto dalle nuove normative ritengono che l’istituto dell’apprendistato è un valido strumento sia per il raggiungimento delle capacità lavorative necessarie al passaggio dal sistema scolastico a quello lavorativo che per l’incremento dell’occupazione giovanile. L’apprendistato è finalizzato all’acquisizione da parte di giovani lavoratori sia delle competenze inerenti il ruolo amministrativo sia tecnico operativo attraverso un periodo di tirocinio.
Per il minore che frequenti un corso di scuola secondaria o professionale è prevista, in alternativa all’apprendistato, esclusivamente la figura del part time in quanto è l’unica che permetta la frequenza dei medesimi corsi.

Art. 51 - Proporzione numerica
Le parti convengono che la cooperativa può occupare come apprendisti non più del cinquanta percento del personale specializzato o qualificato in essere presso di essa.
In deroga per le cooperative o aziende che non hanno personale specializzato o qualificato o ne hanno meno di tre, essa può assumere fino a te apprendisti.

Art. 52 - Assunzione
Per l’assunzione degli apprendisti è necessario il contratto scritto con specificazione:
della prestazione oggetto del contratto;
del periodo di prova;
del livello di inquadramento iniziale intermedio e finale;
la qualifica che potrà essere acquisita; la durata del periodo di apprendistato;
il piano formativo individuale.

Art. 55
In attesa di regolamentazione da parte delle regioni si applicano le norme vigenti in materia e precisamente:
Livello Durata massima [...]
VII trenta mesi [...]
VI quarantotto mesi [...]
V quarantotto mesi [...]
IV quarantotto mesi [...]
Quanto ai contenuti dell’attività formativa si stabilisce che la durata è pari a quanto appresso riportato

Titolo di Studio Ore di Formazione Media Annuale
Scuola dell’obbligo 120
Attestato di Qualifica Professionale 100
Diploma di scuola media superiore 80
Diploma di laurea 60

Art. 57 - Lavoro temporaneo
In applicazione a quanto stabilito dall’art. 1, co. II, punto a) della Legge 24/06/1997, n. 196, il contratto di lavoro temporaneo può essere sottoscritto nei seguenti casi:
1) assistenza specifica nel campo della sicurezza sul lavoro, finalizzata a nuovi assetti organizzativi e/o produttivi e/o tecnologici;
2) sostituzione di lavoratori assenti o temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08;
3) adempimento di pratiche di natura tecnico contabile amministrativa commerciale, aventi carattere non ricorrente o che comunque non sia possibile attuare con l’organico in servizio.
Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può inoltre essere concluso qualora non siano reperibili lavoratori, iscritti nelle liste di collocamento della Sezione circoscrizionale territorialmente competente, disponibili all’assunzione a tempo determinato, con le caratteristiche professionali richieste dall’azienda.
Proroga della scadenza originaria
[...]
Risoluzione del rapporto
[...]

Titolo XXI Formazione professionale - Contratto inserimento o reinserimento
Art. 58

Nel quadro delle più generali intese tra le Organizzazioni stipulanti, il presente CCNL, preso atto che tutte le ragioni di addestramento e formazione professionale sono finalizzate all'arricchimento ed all'aggiornamento delle conoscenze professionali inerenti le mansioni svolte, tenuto conto altresì della continua evoluzione del settore e della necessità di un a costante revisione delle conoscenze individuali, le cooperative realizzeranno idonee iniziative tecnico-pratiche per consentire:
Un efficace inserimento di tutti i soci e lavoratori dipendenti neoassunti,
Un proficuo aggiornamento dei soci e lavoratori dipendenti per quanto concerne la sicurezza e i nuovi metodi di lavoro;
Un pronto inserimento dei soci e lavoratori dipendenti nelle nuove mansioni a seguito dell'avvicendamento degli stessi.

Art. 59
Le parti convengono, per quanto di loro competenza, di attuare gli strumenti più idonei, di natura sia contrattuale che legislativa, al fine di utilizzare al meglio l'istituto del contratto di inserimento o reinserimento diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l’inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, il contratto può avere una durata dai 9 ai 18 mesi e può essere stipulato a condizione che sia finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali al contesto

Titolo XXIII Contratto di lavoro di lavoratori extracomunitari Contratto di lavoro di lavoratori portatori di handicap
Art. 61

Nel caso di assunzione a tempo indeterminato o determinato di soci e lavoratori extracomunitari valgono le norme di legge e del presente CCNL.

Art. 62
Nel caso di assunzione a tempo indeterminato a determinato di soci e lavoratori portatori di handicap valgono le norme di legge e del presente CCNL.

Titolo XXV Mobbing
Art. 64

Per le parti è fondamentale avere in azienda un ambiente di lavoro improntato alla tutela della dignità ed inviolabilità della persona e alla correttezza nei rapporti interpersonali. Il mobbing invece crea una sorta di azioni con le quali un dipendente, nei luoghi di lavoro, viene dai colleghi maltrattato o perseguitato m maniera sistematica e sottoposto quindi a pressioni psicologiche per isolarlo mettendolo in cattiva luce per indurlo alle dimissioni. Perciò le Parti ritengono di costituire una commissione paritetica al fine di tutelare i lavoratori da atti e comportamenti ostili che assumano le caratteristiche della violenza, della persecuzione psicologica o della molestia, nell’ambito del rapporto di lavoro.

Art. 65
Si possono avere vari tipi di mobbing:
- verticale: posto in essere dal datore di lavoro o dal superiore (bossing);
- orizzontale: messo in atto da un collega;
- ascendente: compiuto dall’inferiore ai danni del superiore.

Titolo XXVI Riposo settimanale Festività Permessi retribuiti Permessi straordinari retribuiti Permessi non retribuiti
Art. 66

Il socio lavoratore e il lavoratore dipendente hanno diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalla legge, alla quale il presente contratto fa esplicito riferimento. Si richiamano in maniera particolare le norme riguardanti le attività stagionali e quelle di pubblica utilità.

Titolo XXVII Sospensione Soste Riduzione d’orario Recuperi
Art. 71

[...]
Per i periodi di sosta dovute a cause impreviste, indipendenti dalla volontà del socio e del lavoratore dipendente della cooperativa è ammesso il recupero, purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e sia richiesto entro il mese successivo.

Titolo XXVIII Intervallo per la consumazione dei pasti
Art. 72

La durata del tempo per la consumazione dei pasti va da un minimo di mezz'ora ad un massimo di due ore, e viene concordato tra soci lavoratori e i lavoratori dipendenti ed il datore di lavoro e, nel caso presente, con la rappresentanza sindacale.

Titolo XXXI Maternità
Art. 75

I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti ed i regolamenti sulla tutela fisica ed economica delle dipendenti. [...]
Durante lo stato di gravidanza e puerperio la dipendete ha diritto ad astenersi dal lavoro:
a. per due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b. per tre mesi dopo il parto;
c. per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto ed il parto stesso.
La dipendente inoltre ha facoltà di prolungare fino ad un mese prima della data presunta del parto ed astenersi per i quattro mesi successivi al parto a condizione che: il medico specialista della SSN ed il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute sui luoghi di lavoro, attestino che non vi sono controindicazioni per la salute della gestante e del nascituro e di anticipare l’astensione con provvedimento della Direzione
Se il parto è anticipato, il periodo di astensione non usufruito si aggiunge a quello successivo al parto.
[...]
I permessi per l’allattamento devono essere riconosciuti come per legge.
L’interruzione di gravidanza (aborto) entro il 180mo giorno dall’inizio della gestazione è da considerarsi malattia determinata da gravidanza. Questa malattia non concorre al computo del periodo di comporto, ma va considerata come periodo “neutro”.

Art. 76
Per consentire l’assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età la cooperativa può, entro il 5% della forza occupata, accogliere la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a quello parziale.

Titolo XXXIV Malattia Infortuni sul lavoro - Malattia professionale
Art. 79

[...]
Il socio lavoratore o il lavoratore dipendente deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio sul lavoro, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro, quando il socio lavoratore o il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all'obbligo suddetto ed il datore di lavoro non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'accaduto e non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'Inail ed all'autorità giudiziaria, resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità consequenziale derivante dal mancato ritardo stesso.
[...]

Titolo XXXVI Indennità
Art. 81

Il presente CCNL prevede le seguenti indennità che vengono corrisposte al socio lavoratore o al lavoratore dipendente al verificarsi di determinati eventi:
Indennità in caso di morte [...]
Indennità mezzi di locomozione [...]
Indennità lavoro disagiato: per ogni giornata in cui i soci lavoratori e i lavoratori dipendenti effettuino le pulizie con l’impiego di scala aerea o ponte o bilancino, sarà corrisposta una speciale indennità nella misura del 10% della retribuzione tabellare.
Indennità di alta montagna: ai soci lavoratori e ai lavoratori dipendenti inviati a prestare lavoro fuori della sede abituale di lavoro e in località di alta montagna la cooperativa corrisponderà un’indennità da concordarsi con le organizzazioni sindacali aziendali.
Indennità di lontananza dai centri abitati [...]
Indennità zona malarica: il socio lavoratore o il lavoratore dipendente che presta servizio in zona malarica riconosciuta tale dalla ASL competente ha diritto a un’indennità di rischio concordata con le rappresentanze sindacali aziendali.
Indennità rimozione scorie e pulizia reparti lavorazioni industriali: al socio lavoratore o al lavoratore dipendente che ricopra mansioni di rimozione scorie e pulizia reparti lavorazioni industriali sarà corrisposta un’indennità da concordarsi con le rappresentanze sindacali aziendali.
Indennità alloggio al personale [...]
Indennità di trasferta [...]

Titolo XXXVIII Risoluzione del rapporto di lavoro - Preavviso
Art. 83

Fatte salve le leggi vigenti in materia di risoluzione del rapporto di lavoro, nelle cooperative con un numero inferiore a 15 (quindici) soci lavoratori o lavoratori dipendenti, il datore di lavoro può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso scritto con raccomandata od altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento per le cause sotto elencate:
a) insubordinazione verso il datore di lavoro o superiori;
b) comportamento oltraggioso verso il datore di lavoro o superiori;
[...]
d) danneggiamento volontario di beni della cooperativa;
[...]
f) esecuzioni di lavori senza permesso, nella cooperativa sia per proprio conto che per terzi;
[...]

Titolo XLI Indumenti attrezzi di lavoro
Art. 87

[...] È parimenti a carico del datore del lavoro la spesa relativa agli indumenti che i soci lavoratori e i lavoratori dipendenti sono tenuti ad usare per ragioni di sicurezza e per motivi igienicosanitari. Il datore di lavoro è inoltre, tenuto a fornire gli attrezzi e gli strumenti necessari per l’esecuzione dei lavori. Il socio lavoratore e il lavoratore dipendente deve conservare in buono stato macchine, arnesi, e tutto quanto viene messo a sua disposizione senza apportarvi nessuna modificazione se non, dopo averne chiesta ed ottenuta l'autorizzazione dal superiore diretto. Qualunque modificazione da lui fatta arbitrariamente a quanto messo a sua disposizione darà diritto alla cooperativa di rivalersi sulle sue competenze per il danno subito, previa contestazione formale dell'addebito. [...]

Titolo XLII Tutela della salute e della integrità fisica del lavoratore ambiente di lavoro
Art. 88

Le parti firmatarie del presente CCNL, al fine di migliorare le condizioni di lavoro nelle cooperative, convengono di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica del socio lavoratore e del lavoratore dipendente sulla base di quanto in materia previsto dalle norme di legge vigenti nonché dalle direttive comunitarie in tema di prevenzione Nei casi previsti dalla legge, dagli accordi contrattuali ai vari livelli, la cooperativa fornirà gratuitamente idonei mezzi protettivi (d.p.c) dispositivi di protezione collettivi e/o (d.p.i) dispositivi di protezione individuali (esempio guanti, stivali, maschere, grembiuli etc) osservando tutte le precauzioni igieniche. Il socio lavoratore e il lavoratore dipendente dovrà utilizzare secondo le disposizioni aziendali, curando altresì la conservazione, e i mezzi protettivi avuti in consegna. Ciascun socio lavoratore e lavoratore dipendente, deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella degli altri dipendenti presenti sul luogo di lavoro, sui quali possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni In particolare i lavoratori:
a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai superiori, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
d) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al responsabile della sicurezza, deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizie al datore di lavoro o al responsabile della sicurezza;
d) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria dei soci lavoratori o di altri lavoratori dipendenti;
e) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
f) contribuiscano, insieme al datore di lavoro o al responsabile della sicurezza, all’adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei dipendenti durante il lavoro; Le Parti firmatarie del presente CCNL concordano di istituire una Commissione Paritetica composta da 2 (due) persone per parte per realizzare quanto previsto dal D.lgs. 81/08 con apposito protocollo di intesa.

Titolo XLV Commissione Nazionale di Garanzia e Conciliazione
Art. 91

Sarà costituita una Commissione Nazionale di Garanzia e Conciliazione, composta da 4 (quattro) membri di cui 2 (due) nominati dalle Organizzazioni datoriali e (due) nominati dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL. La Commissione avrà i seguenti compiti:
a) esaminare e risolvere le controversie inerenti all'interpretazione ed applicazione nella cooperativa del presente CCNL e della contrattazione integrativa di II livello.
b) tentare la bonaria composizione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo che segue, delle vertenze di lavoro di qualsiasi tipo in sede di conciliazione prima di adire le vie giudiziarie;
[...]
d) verificare e valutare l'effettiva applicazione nella singole cooperative di tutti gli istituti previsti dal presente CCNL e dalla sue modificazioni ed integrazioni, anche in ordine all'attuazione della parte retributiva e contributiva; il controllo è effettuato anche su richiesta di un solo lavoratore dipendente della Cooperativa: queste ultime sono tenute a fornire tutte le notizie necessarie alla Commissione;
e) esame ed interpretazione autentica della normativa contrattuale in caso di dubbio o incertezza, su segnalazione di una delle parti stipulanti;
f) esame e soluzione di ogni eventuale problema che dovesse presentarsi in ordine alle esigenze rappresentate dalle parti contrattuali.

Titolo XLVI Composizione delle controversie
Art. 92

Per tutte le controversie individuali o collettive relative all'applicazione del presente CCNL, è prescritto il tentativo di conciliazione in sede sindacale, secondo le norme e le modalità stabilite dal presente articolo. Anche per le controversie relative a licenziamenti individuali di cui alle leggi 15 luglio 1966, n. 604, ed 11 maggio 1990 n. 108, non derivanti da provvedimenti disciplinari, devono essere ugualmente fatti tentativi di composizione per il tramite della Commissione di cui al presente CCNL.
I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti m quattro copie, dovranno essere sottoscritti anche dai dipendenti e dai datori di lavoro interessati. Due copie del verbale saranno inviate all'Ufficio Provinciale del Lavoro (Legge 11 agosto 1973, n. 533). La parte interessata, sia essa il dipendente che il datore di lavoro, alla definizione della controversia, è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione alla quale sia iscritta La Commissione di cui al presente CCNL, ricevuta la richiesta di conciliazione, è tenuta a comunicare nei modi e nei termini di legge, alla parte contrapposta, oltre al motivo della controversia il luogo, il giorno e T'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione: l'incontro tra le parti deve avvenir entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di avvenuto invio della comunicazione alla parte contrapposta.

Titolo XLVII Codice disciplinare
Art. 93 - Doveri del socio lavoratore e del lavoratore dipendente

Il socio lavoratore e il lavoratore dipendente devono esplicare l'attività per la quale è stato assunto con il massimo impegno e la massima diligenza ed in particolare:
[...]
2. svolgere tutti i compiti che gli verranno assegnati dal datore di lavoro o chi per esso nel rispetto delle norme del presente CCNL applicato in cooperativa e delle disposizioni attuative con la massima diligenza ed assiduità;
[...]
6. evitare nella maniera più assoluta di ritornare nei locali della cooperativa e trattenersi oltre il normale orario di lavoro prestabilito, salvo che vi sia autorizzazione della cooperativa, ovvero, che sia previsto dal previsto dal presente CCNL o da disposizioni legislative;
7. rispettare tutte le disposizioni in uso presso la cooperativa e dettate dai titolari e/o superiori se non contrastanti con il presente CCNL e con le leggi vigenti.
Disposizioni disciplinari.
I soci lavoratori e i lavoratori dipendenti, che si renderanno inadempienti dei doveri inerenti all'attività da svolgere in riferimento al rapporto di lavoro instaurato, saranno sanzionati, in base alla gravità dell'infrazione commessa, con:
rimprovero verbale;
rimprovero scritto;
multa non superiore all'importo di 4 (quattro) ore della retribuzione base;
sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a 10 (dieci) giorni.
[...]
I provvedimenti disciplinari saranno presi nei confronti dei soci lavoratori e dei lavoratori dipendenti che:
[...]
abbiano abbandonato il posto di lavoro senza giustificato motivo;
abbiano ritardato senza giustificato motivo l’inizio del lavoro e/o lo sospendano e/o ne anticipino la cessazione;
procurino guasti, anche non gravi, a cose, attrezzature, impianti e quanto altro esistente presso la cooperativa;
[...]
non rispettino le norme e le regole stabilite nel presente CCNL nella cooperativa, commettano atti che portino pregiudizio alla sicurezza, alla disciplina, all'igiene ed alla morale della cooperativa.
È evidente che il rimprovero verbale ed il rimprovero scritto saranno adottate per le mancanze di minor rilievo, la multa e la sospensione saranno adottate per le mancanze di maggior rilievo. [...]

Art. 94 - Licenziamento per mancanze
Il licenziamento, fermo restando la procedura di cui all’art. 7, L. 300/1970, con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell’indennità di preavviso, al lavoratore che commetta gravi inflazioni alla disciplina od alla diligenza nel lavoro o che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
trascuratezza nell’adempimento degli obblighi contrattuali e di regolamento interno;
furto o danneggiamento volontario al materiale dell’azienda;
[...]
gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell’azienda;
abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone ed alla sicurezza degli impianti, comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
insubordinazione verso i superiori;
diverbio litigioso seguito da vie di fatto nell'interno della cooperativa.

Titolo XLIX Ente Nazionale Bilaterale
Art. 96

Le Parti convengono di istituire una Commissione Paritetica a livello nazionale e altre al livello regionale, composte da 6 (sei) persone, 2 (due) in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e 4 (quattro) in rappresentanza delle organizzazioni sindacali datoriali.
Gli Enti Bilaterali provvederanno, tra le varie mansioni:
alla certificazione dei rapporti di lavoro;
a condurre ricerche sui fabbisogni delle imprese e dei lavoratori, sia soci delle cooperative che dipendenti;
all’assistenza sanitaria ed integrativa;
alla previdenza integrativa;
alla costituzione dell’Ente Nazionale di Mutualità.
Gli Enti Bilaterali istituiscono al proprio interno i comitati di vigilanza organismi altresì dotati di autonomi poteri di vigilanza e controllo cui è affidata inoltre la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello avente i requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001 e di curarne l'aggiornamento e la loro costituzione dovranno trovare definizione attraverso lo statuto da certificare con atto notarile.
Finanziamento
[...]

Titolo L Privacy e sicurezza sui luoghi di lavoro e D.Lgs. 231/2001
Il Decreto Legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231, recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300», e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 97
Per quanto concerne la disciplina inerente la tutela della privacy si rimanda al D.LGS del 30/6/2003, n. 196. La cooperativa attiverà tutte le iniziative atte a garantire la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro in ottemperanza del dettato del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.e.i. 

Titolo LI Rapporti sindacali tra le Parti
Art. 98

Le Parti, al fine di sviluppare reciproche relazioni sindacali considerate quali strumenti indispensabili per la realizzazione degli obiettivi fissati di concerto nonché al fine di favorire scambi reciproci di servizi fruibili da ogni aderente alle medesime Firmatarie fanno espresso richiamo al protocollo d'intesa sottoscritto in data 26/11/2008. Suddetto protocollo è da considerarsi quale parte integrante del presente articolato.