Ministero della Giustizia
Provvedimento 2 dicembre 2009
Disposizioni relative al procedimento di controllo dei codici di comportamento predisposti dalle associazioni di categoria in materia di responsabilità amministrativa degli enti


IL CAPO DIPARTIMENTO

Rilevato che gli artt. 6 comma 1 e 7 comma 2 del D.L.vo 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica prevedono l’adozione e l’efficace applicazione di modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione di reati, al rilevante fine di escludere la responsabilità dell’ente in conseguenza di condotte illecite ascrivibili ai soggetti indicati all’art. 5.
Rilevato, altresì, che ai sensi del comma 3 del predetto art. 6 i modelli di organizzazione e gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, che devono essere preventivamente comunicati al Ministero della Giustizia, cui è riconosciuto il potere di formulare osservazioni nel termine di trenta giorni.
Rilevato che l’art. 6 del D.M. 201/2003 – recante le disposizioni regolamentari - attribuisce la competenza ad esaminare i codici di comportamento al Direttore Generale della Giustizia Penale, il quale, ai sensi del successivo art. 7, entro trenta giorni dalla data di ricevimento può formulare (previo concerto con i Ministeri competenti) osservazioni in merito alla loro idoneità e che, decorso infruttuosamente il termine indicato, il codice di comportamento acquista efficacia.
Rilevato che l’art. 5 del predetto D.M. prescrive che le associazioni di categoria comunichino i codici di comportamento al Ministero della Giustizia, presso la Direzione Generale della Giustizia Penale – Ufficio I.
Ritenuto che, alla luce del suddetto quadro normativo, si evince che il termine di trenta giorni per la formulazione delle osservazioni decorre dal momento in cui il codice di comportamento perviene alla Direzione Generale della Giustizia Penale, il cui Ufficio I costituisce l’articolazione competente per la fase istruttoria, anche al fine di assicurare il raccordo necessario a consentire la partecipazione all’iter procedurale degli altri soggetti pubblici interessati.
Ritenuto, pertanto, che il dies a quo per la formulazione di osservazioni al codice di comportamento va individuato nella data di registrazione del documento cartaceo da parte dell’Ufficio del Protocollo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia ovvero. in caso di diretta ricezione da parte della Segreteria della D.G.G.P. o di quella dell’Ufficio I della D.G.G.P., in tale data anteriore.
Ritenuto che, per effetto della specifica ed espressa previsione dell’art. 5 D.M. 201/2003, i codici di comportamento, ad avvenuta registrazione, debbano essere immediatamente smistati dall’Ufficio del Protocollo del D.A.G. - senza alcun passaggio intermedio - all’Ufficio I della D.G.G.P., che è competente a condurre la fase istruttoria propedeutica all’analisi del documento ed all’eventuale formulazione delle osservazioni da parte del Direttore Generale nel termine di trenta giorni.

DISPONE

1. Il termine di trenta giorni per la formulazione delle osservazioni ai codici di comportamento da parte del Direttore Generale della Giustizia Penale decorre dalla data di registrazione del documento a cura dell’Ufficio del Protocollo del D.A.G. ovvero dalla data di ricezione da parte della Segreteria della D.G.G.P. o della Segreteria dell’Ufficio I della D.G.G.P., se anteriore.
Qualora il codice di comportamento sia stato recapitato direttamente presso la D.G.G.P. o presso l’Ufficio I, la Segreteria ricevente provvederà all’immediata trasmissione dell’atto all’Ufficio del Protocollo per la registrazione.
2. In ogni caso l’Ufficio del Protocollo, effettuata con urgenza la registrazione, inoltrerà senza ritardo il codice di comportamento direttamente all’Ufficio I della D.G.G.P. per i successivi adempimenti di competenza.
3. Si comunichi:
- al Dirigente dell’Ufficio del Protocollo del D.A.G.;
- alla Segreteria della Direzione Generale della Giustizia Penale;
- alla Segreteria dell’Ufficio I della Direzione Generale della Giustizia Penale.

Roma, 2 dicembre 2009

Il Capo Dipartimento