REGIONE MARCHE
Giunta Regionale

AGENZIA REGIONALE SANITARIA
PF Prevenzione e Promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro

Regione Marche - Giunta Regionale
AOO: Registro Unico della Giunta Regionale

0001561 12/02/2013
R_MARCHE ARS SPU P

Ai Direttori PSAL
AA.VV. ASUR

Alle segreterie regionali
ANMA
SIMLII
CONAMECO

p.c.
ai componenti del
Comitato Regionale di Coordinamento
ex art. 7 D.Lgs 81/08


oggetto: Indicazioni per il miglioramento delle criticità emerse nella valutazione delle attività di prevenzione collegate con l'attività del Medico Competente nella Regione Marche.

Il Gruppo di Lavoro misto operante, su mandato del Comitato di Coordinamento ex art. 7 del D.Lgs 81/08 presso questa Posizione di Funzione, con l’obiettivo di sostenere la creazione di una rete di medici competenti e di aiutare il superamento delle criticità riscontrate nel territorio, ha condiviso la opportunità di richiamare l’attenzione dei medici competenti sulla importanza sostanziale delle funzioni sotto indicate e quella dei Servizi PSAL dell’ASUR, sulla necessità di controllo dell’effettivo svolgimento delle medesime:

  • informazione ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria e. nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività comportante esposizione a tali agenti (articolo 25, comma 1 lettera g D.Lgs 81/08): è attività fondante del lavoro del medico competente, tra l’altro eticamente imprescindibile, ed infatti espressamente prevista dalla cartella sanitaria e di rischio esplicitata nell'allegato 3° del medesimo D.lgs, nella parte relativa alla anamnesi lavorativa;

  • riunioni periodiche (articolo 35 del D.Lgs 81/08): il medico competente deve comunicare per iscritto al datore di lavoro, al Responsabile del SPP e al RLS i risultati anonimi e collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata. L’analisi epidemiologica dei dati derivanti dalla sorveglianza sanitaria e dal monitoraggio biologico consente di ottenere informazioni anonime collettive utili all’individuazione di elementi di rischio e, di conseguenza, fondamentali per migliorare/modificare le misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori.

  • visita degli ambienti di lavoro prevista (art. 25 c. l lett. L - Dlgs 81/08): è auspicabile che a seguito dei sopralluoghi almeno annuali, il medico competente rediga una relazione e che il Datore di Lavoro favorisca che lo stesso sopralluogo sia svolto congiuntamente al Responsabile del SPP e al RLS. La relazione del sopralluogo, potrà contribuire a tracciare l'effettiva collaborazione alla valutazione del rischio da parte del medico competente e potrà, altresì, essere inserita nel documento di valutazione dei rischi e sottoposta all’esame dei partecipanti alla riunione periodica ex art. 35 Dlgs 81/08.

  • esito della visita medica in occasione di sorveglianza sanitaria (articolo 41 Dlgs 81/08): il medico competente deve lasciare copia del giudizio relativo alla mansione specifica al lavoratore (che controfirmerà per ricevuta) e al datore di lavoro, specificando loro gli estremi per l’eventuale ricorso previsto al comma 9 come espressamente previsto nell'allegato 3°del medesimo D.Lgs.

  • visita medica per la verifica dell’idoneità alla mansione specifica in occasione del cambio mansione (articolo 41, comma 2 lettera d del D.Lgs 81/08): va effettuata esclusivamente qualora la mansione di destinazione esponga il lavoratore ad almeno un fattore di rischio professionale differente da quelli della mansione precedente. Viceversa, qualora cioè la mansione di destinazione non presenti fattori di rischio o questi siano gli stessi della mansione precedente, la visita di idoneità non andrà eseguita non ricadendo in alcuna fattispecie prevista del D.Lgs 81/08.

  • Luogo di custodia della cartella sanitaria (art. 25 comma 1- c D.Lgs 81/08): qualora in corso di sopralluogo ispettivo, le cartelle sanitarie e di rischio dei dipendenti non risultino presenti nell’azienda ma, come concordato al momento della nomina, siano custodite presso il medico competente, il personale del SPSAL, se del caso, dovrà richiederle formalmente al datore di lavoro inviando la comunicazione, per conoscenza, al medico competente.

  • Nomina di più medici competenti (art. 39 comma 6 D.Lgs 81/08): la norma indica le condizioni limitate e le precise modalità entro le quali una azienda può avvalersi di più medici competenti; ogni altra situazione contravviene alla norma.

  • Incompatibilità tra la funzione di medico competente e l’attività di MMG: l’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni all’art. 17 comma 3 così dispone: “Il medico che, anche se a tempo limitato, svolga funzioni di medico di fabbrica o di medico competente, fermo quanto previsto dall'art. 39 in tema di limitazione di massimale, non può acquisire nuove scelte dei dipendenti delle aziende per le quali opera o dei loro familiari anagraficamente conviventi”.

    È auspicabile che i SPSAL delle AA.VV. ASUR, organizzino incontri informativi con i medici competenti operanti nel territorio di riferimento.

    Il dirigente
    Dr. Giuliano Tagliavento