Categoria: 1953
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Tipologia: Contratto collettivo di lavoro
Data firma: 13 agosto 1953
Validità: 16.08.1953 - 05.12.1954
Parti: Collegio Costruttori Edili delle Tre Venezie e Fillea, Silaf, Filde, Fenea
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Operai, Tre Venezie

Sommario:

Art. 1. - Qualifiche.
Art. 2. - Minimi di paga.
Art. 3. - Orario di lavoro.
Art. 4. - Lavori speciali disagiati.
Norme per gli addetti ai lavori marittimi
Art. 5. - Indennità per lavori in alta montagna.
Art. 6. - Indennità per lavori in zone malariche.
Art. 7. - Lavori fuori zona.
Art. 8. - Multe e trattenute.
Art. 9. - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività - Modalità di attuazione.
Art. 10. - Indennità speciale.
Art. 11. - Apprendistato.
Art. 12. - Scuole.
Art. 13. - Operai assunti con l’apporto di attrezzi di lavoro.
Art. 14. - Validità e durata.

Contratto collettivo di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia ed affini delle provincie di Belluno, Gorizia, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza, 13 agosto 1953

In Venezia, addì 13 agosto 1953, tra il Collegio Costruttori Edili delle Tre Venezie [...] e il Comitato Regionale della Fillea [...], il Comitato Regionale del Silaf [...], con l’assistenza della Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Venezia [...], il Comitato Regionale della Filde [...], con l’assistenza dell’Unione Sindacale Provinciale di Venezia [...], il Comitato Regionale della Fenea [...], con l’assistenza della Camera Sindacale Provinciale di Venezia [...], viene stipulato il presente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro, integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai addetti all’industria edilizia ed affini, stipulato in Roma il 5 dicembre 1952, da valere per tutto il territorio delle Provincie di Belluno, Gorizia-Monfalcone, Padova, Rovigo, Treviso Udine, Venezia, Verona, Vicenza, per le Imprese dell’industria delle costruzioni edili, stradali, ferroviarie, tramviarie, idrauliche (bonifiche, idroelettriche, ecc.); marittime, fluviali, lacuali, lagunari ed industrie affini; imprese esecutrici di costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee) nonché di opere per acquedotti, gas e fognature e gli operai da esse dipendenti.

Art. 3. - Orario di lavoro.
Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
Il periodo nel quale le imprese hanno la facoltà di effettuare un orario di 10 ore giornaliere viene fissato dal 1° maggio al 31 agosto.
È consentito di spostare il predetto periodo ad altra data, con accordi tra le Associazioni Provinciali interessate.

Art. 4. - Lavori speciali disagiati.
Con riferimento all’art. 10 del Contratto collettivo nazionale di lavoro sono considerati lavori disagiati i seguenti e gli operai che li compiono devono essere retribuiti con le percentuali di maggiorazione sulla retribuzione globale (paga base di fatto, indennità di contingenza, quota di rivalutazione), indicate a fianco di ciascuno di essi:
1. Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) 8 %
2. Lavori su scale aeree tipo Porta 20 %
3. Lavori in pozzi neri preesistenti 25 %
4. Lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 20 %
5. Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall’impresa, l’operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l’acqua di altezza superiore a 12 cm.) 12 %
6. Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a 3 m 22 %
7. Costruzione di pozzi a profondità:
а) da m. 3 ½ a 10 20 %
b) oltre i 10 m 22 %
8. Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz’ora (compresa la prima mezz’ora) 8 %
9. Costruzione di camini in muratura senza l’impiego di ponteggi esterni, con lavorazione in sopramano, ed a partire dall’altezza di m. 6 del piano-terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato, se il camino è incorporato al fabbricato stesso 20 %
10. Costruzioni di piani inclinati con pendenza del 60 % ed oltre 15 %
11. Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario 5 %
12. Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore a m. 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 12 %
13. Lavori di scavo in cimiteri a contatto di tombe 6 %
14. Lavori in cassoni ad aria compressa:
a) da 0 a 10 m 40 %
b) da oltre 10 m. a 16 m 50 %
c) da oltre 16 m. a 22 m 85 %
d) da oltre i 22 m 110 %
Nel caso in cui si rendesse necessario il brillamento di mine nell'interno dei cassoni, le parti si accorderanno direttamente per la determinazione del maggior compenso dovuto.
15. Lavori di demolizione di strutture pericolanti: le parti (impresa ed operaio) si accorderanno direttamente per la determinazione del compenso dovuto.
16. Lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento: la stessa maggiorazione prevista dai contratti di lavoro o accordi vigenti negli stabilimenti in cui vengono eseguiti i lavori.
17. Lavori in galleria, per il personale addetto:
a) al fronte di perforazione, di avanzamento e di allargamento, anche se addetto al carico del materiale;
- ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e disagio 23 %
b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie:
- ai lavori di opere sussidiarie;
- al carico ed ai trasporti nell’interno delle gallerie anche durante la perforazione l’avanzamento o la sistemazione 17 %
c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 10 %
- Al personale addetto ai lavori in galleria o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60 % sarà corrisposta, in aggiunta alle percentuali di cui al punto 17 un’ulteriore indennità del 13 %
(fatta eccezione per i «trasporti» per i quali resta valida la percentuale del 17 %).
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in presenza di forti getti d’acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, le parti si accorderanno direttamente per la determinazione del compenso dovuto.
4. Lavori di scavo dei rii interni e di circonvallazione della città di Venezia, limitatamente, per questi ultimi, ai tratti che lambiscono l’abitato (sempreché ci siano delle sboccature), nonché lavori di escavo celle caverne e sboccature delle isole ospedaliere 9 %
Per l’esecuzione di getti in calcestruzzo plastico, qualora l’operaio sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l’impresa dovrà fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.
Le percentuali di cui al presente articolo - eccezione fatta per quella relativa alla pioggia o neve -non sono cumulabili e cioè la maggiore assorbe la minore, e saranno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall’impresa, ove necessari, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d’opera e nei casi e nelle condizioni previsti nel presente articolo.

Norme per gli addetti ai lavori marittimi
Personale imbarcato su natanti. - Al personale imbarcato su natanti che escono fuori dal porto, verranno corrisposte le seguenti indennità:
- lavori eseguiti fuori porto: maggiorazione del 10 % sulla retribuzione globale, limitatamente alle ore trascorse fuori porto;
- trasferimento natanti: trattamento di trasferimento per la durata del trasferimento nella misura del 10 % della retribuzione globale, limitatamente al periodo di navigazione compreso tra l’uscita da un porto, e l’entrata in un altro.
Detto trattamento non spetta al personale che, per disposizioni del codice marittimo è posto in ruolo.
Lavori sotto acqua - Palombari. - Ai palombari deve essere corrisposta una maggiorazione sulla retribuzione globale del 100 % da corrispondere per l’intera giornata qualora la durata complessiva delle immersioni non sia inferiore ad un’ora e mezza.
Lo stesso trattamento sarà corrisposto qualora le immersioni, anche di minor durata complessiva, siano distribuite nel corso della giornata.
Nel caso di una sola immersione di durata inferiore ad un’ora e mezza, il trattamento di cui sopra sarà corrisposto nella misura di mezza giornata, pari a quattro ore.

Art. 5. - Indennità per lavori in alta montagna.
Con riferimento all’art. 11 del Contratto collettivo nazionale, l’indennità per lavori eseguiti in alta montagna è così stabilita:
- per lavori eseguiti oltre i 1000 m. sul livello del mare e fino a 1500 m 5 %
- per lavori eseguiti oltre i 1500 m. sul livello del mare 8 %
Le percentuali sopra riportate vanno conteggiate sulla retribuzione globale (paga base di fatto, indennità di contingenza, quota di rivalutazione).
L’indennità suddetta non sarà corrisposta agli operai che risiedono nella stessa frazione, nel cui ambito territoriale si svolgono i lavori.
Gli operai addetti a lavori in alta montagna e che non possono usufruire della propria abitazione, a causa della lontananza del cantiere, dovranno essere alloggiati gratuitamente, a cura dell’impresa, nei baraccamenti o nelle case private attrezzate ed arredate con criteri rispondenti alle norme di igiene.
L’impresa curerà che i dormitori abbiano ad essere suddivisi con tramezzi, onde creare delle camere, in ciascuna delle quali non saranno alloggiati più di 16 operai, in letti o brande.
A cura dell’impresa sarà provveduto alla pulizia e, se del caso, al riscaldamento dei locali posti a disposizione degli operai.
Nei cantieri ove ci siano alloggiati più di 20 operai, il personale addetto alla pulizia curerà anche la sorveglianza dei locali stessi durante la giornata.
L’impresa deve inoltre provvedere ad istituire nelle adiacenze del luogo di lavoro, una cucina ed un refettorio ed a far pervenire sui posto quanto necessita al loro funzionamento.
Le spese per le attrezzature necessarie per la manutenzione, le spese per il combustibile, per il personale di cucina, le spese del trasporto dei generi alimentari dal posto di acquisto al cantiere e per quanto altro occorra ad assicurare il funzionamento della mensa saranno assunte a proprio carico dalle imprese.
Nel caso che la mensa, previe opportune intese, sia amministrata dagli operai conviventi, le spese di trasporto per i generi alimentari di cui sopra saranno a carico dell’impresa, limitatamente al percorso tra il cantiere e il luogo di rifornimento all’ingrosso più prossimo o scalo ferroviario più vicino (qualora la merce viaggi in ferrovia).
La gestione della mensa non dovrà avere comunque lo scopo di lucro. Essa si varrà sui conviventi del puro costo dei generi alimentari impiegati per la confezione delle vivande.
I viveri somministrati dovranno essere sani ed igienici e sarà curato che i pasti abbiano ad essere adeguati alle esigenze derivanti dalla particolare natura del complesso dei lavori.
La lista dietetica dorrà essere affissa nel refettorio, in luogo ben visibile.
L’impresa e la Commissione eletta dai lavoratori cureranno l’applicazione delle norme relative alla confezione e somministrazione dei pasti, ivi compreso l’importo degli stessi.

Art. 6. - Indennità per lavori in zone malariche.
L’indennità per lavori eseguiti in zona malarica, quando sia dovuta a termine dell’art. 11 del contratto collettivo nazionale, è del 5 % (cinque per cento) da conteggiarsi sulla retribuzione globale (paga base di fatto, indennità di contingenza, quota di rivalutazione).
Sono considerate zone malariche quelle riconosciute dalle competenti autorità sanitarie a norma delle disposizioni di legge. L’indennità per zona malarica spetta soltanto per i periodi di infezione malarica.

Art. 11. - Apprendistato.
Con riferimento a quanto disposto dal 2° comma lettera c) dell’articolo 53 del Contratto collettivo nazionale, le Organizzazioni provinciali provvederanno a stabilire la riduzione del periodo di apprendistato, a favore degli apprendisti in possesso della licenza o del diploma di 1° grado rilasciato dalle Scuole professionali edili riconosciute, che saranno indicate.
Sarà pure precisato presso quale Scuola di qualificazione potrà essere compiuto il capolavoro. In mancanza di tale precisazione, il capolavoro potrà essere compiuto presso le imprese che saranno prescelte di volta in volta dalle parti contraenti.

Art. 12. - Scuole.
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Le parti raccomandano che l’insegnamento abbia ad avere un indirizzo eminentemente pratico, ed auspicano, laddove sia possibile ed attuabile, la costruzione di edifici veri e propri.

Art. 14. - Validità e durata.
Il presente contratto collettivo è valido per tutto il territorio delle provincie di Belluno, Gorizia-Monfalcone, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, a decorrere dal 16 agosto 1953, salvo quanto diversamente disposto dall’art. 10: esso avrà la stessa durata e scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 dicembre 1952.
[...]