Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. 6, Ordinanza 01 febbraio 2013, n. 2429 - Esposizione ultradecennale al rischio amianto


 

 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LA TERZA Maura - Presidente

Dott. MAMMONE Giovanni - rel. Consigliere

Dott. CURZIO Pietro - Consigliere

Dott. TRIA Lucia - Consigliere

Dott. MANCINO Rossana - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA



sul ricorso 8141-2011 proposto da:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS, (c.f. (Omissis)), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avv. (Omissis), (Omissis), (Omissis) e (Omissis) per procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

(Omissis);

- intimato -

avverso la sentenza n. 1478/2010 della Corte d'appello di Firenze, depositata in data 23.12.10;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20.11.2012 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito l'Avv. (Omissis);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. FUCCI Costantino.

FattoDiritto



1.- (Omissis) ed altri lavoratori si rivolsero al Giudice del lavoro di Livorno per ottenere la rivalutazione (secondo il moltiplicatore 1,5) dell'anzianità contributiva prevista dalla Legge 27 marzo 1992, n. 257, articolo 13, comma 8, in ragione dell'esposizione ultradecennale al rischio amianto. Accolta la domanda e concessi i benefici per i periodi specificamente determinati, l'INPS proponeva appello, in particolare contestando, quanto al (Omissis), l'intervenuta decadenza ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, articolo 47 e, nel merito, l'erroneità del criterio adottato dal primo giudice per determinare il periodo di esposizione, fissato in 197 mesi in forza del principio della cd. esposizione cumulativa, per il quale i valori espositivi inferiori a 100 fibre/litro registrati in alcuni anni erano stati compensati con quelli superiori di altri anni, così da raggiungere una media espositiva annuale superiore a 100 fibre per litro.

2.- La Corte di appello di Firenze con sentenza depositata il 23.12.10 affermava che l'esposizione doveva essere determinata secondo il parametro dell'effettività dell'esposizione e quanto al (Omissis), ritenuta insussistente la decadenza, accoglieva parzialmente l'impugnazione, fissando l'esposizione in soli 119 mesi, in luogo del più lungo periodo determinato dal primo giudice.

3.- Proponeva ricorso per cassazione l'INPS. Non svolgeva attività difensiva l'assicurato. Il consigliere relatore ai sensi degli articoli 375 e 380 bis c.p.c. ha depositato relazione, che è stata comunicata al Procuratore generale e notificata ai difensori costituiti assieme all'avviso di convocazione dell'adunanza.

4.- L'INPS deducendo violazione della Legge 27 marzo 1992, n. 257, articolo 13, comma 8, in quanto la norma in questione riconosce il richiesto beneficio solo "per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni", chiede la cassazione della sentenza impugnata atteso che la Corte, avendo accertato che l'esposizione era durata solamente 119 mesi (quindi 9 anni eli mesi), avrebbe dovuto rigettare la domanda del (Omissis).

5.- Il ricorso deve essere accolto, in quanto effettivamente la Corte d'appello è incorsa in violazione di legge, non rendendosi conto che, riducendo il periodo di esposizione a meno di dieci anni, avrebbe dovuto rigettare la domanda, non potendo essa essere accolta per un periodo più breve.

6.- Cassata la sentenza impugnata, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, deve essere provvedersi nel merito ai sensi dell'articolo 384, comma 1, e rigettarsi la domanda.

7.- Debbono essere compensate le spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.



La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e, provvedendo nel merito, rigetta la domanda, compensando le spese dell'intero giudizio.