• Dispositivo di Protezione Individuale
     

Questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del D.P.R. 164/1956 sollevata in relazione agli artt. 3 e 32 della Cost. - Presunta esclusione di tutela in relazione a lavori che si svolgano ad un'altezza inferiore a quella prevista dal legislatore.
Dichiarazione di manifesta infondatezza della questione.



LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO
MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI -
Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO,
Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 del d.P.R. 7
gennaio 1956, n. 164 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro nelle costruzioni), promosso con ordinanza emessa il 3
dicembre 1979 dal Pretore di Palermo nel procedimento penale a carico
di Curatolo Giovanni ed altro, iscritta al n. 77 del registro
ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 92 del 1980;
visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1983 il Giudice
relatore Antonio La Pergola.




FattoDiritto


Ritenuto che il Pretore di Palermo ha nel corso di un procedimento penale a carico di imputati dei reati previsti negli artt. 10 e 77 lett. c) d.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 e 590 c.p. sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 di detto decreto: la disposizione censurata offenderebbe gli invocati parametri per aver prescritto l'uso di cintura di sicurezza (con bretelle collegate a fune di trattenuta) esclusivamente riguardo ai lavori svolti ad un'altezza superiore a metri 1,50, lasciando così sfornita di tutela l'ipotesi in cui i lavori si svolgano ad un'altezza inferiore a quella testualmente prevista dal legislatore; laddove, si deduce, il lavoratore può subire infortuni anche in quest'ultimo caso, com'è avvenuto nella specie, sempre per una caduta dall'alto, con conseguenti lesioni gravissime;
ritenuto che nel presente giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, per sentir dichiarare l'infondatezza della questione; osserva infatti l'Avvocatura che la norma di legge censurata è stata posta nella ragionevole presunzione che non occorrono misure preventive dove viene in considerazione un'altezza inferiore al metro e cinquanta, questa essendo l'altezza in cui l'uomo di media statura può lavorare "nella normale posizione eretta".
considerato in via preliminare che la richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale avrebbe come conseguenza la previsione di una nuova fattispecie penale, la quale, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, spetta esclusivamente al legislatore.

PQM


LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 1983.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 05 OTT. 1983.