Tipologia: CCNL
Data firma: 17 luglio 1951
Validità: 17.07.1951 - 31.12.1952
Parti: Associazione Nazionale Grossisti di Specialità Medicinali e Prodotti Chimico-Farmaceutici-Confcommercio [...] e Filcat-Cisl, Uil
Settori: Commercio, Prodotti farmaceutici

Sommario:

Titolo I Sfera di applicazione
Art. 1.
Art. 2.
Titolo II Classificazione del personale
Art. 3.
Capo I Personale con mansioni impiegatizie.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Capo II Personale con mansioni non impiegatizie
Art. 7.
Titolo III Assunzione
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Titolo IV Periodo di prova
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Titolo V Apprendistato
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
Art. 19.
Art. 20.
Art. 21.
Art. 22.
Art. 23.
Art. 24.
Titolo VI Orario di lavoro
Art. 25.
Art. 26.
Art. 27.
Art. 28.
Art. 29.
Art. 30.
Art. 31.
Titolo VII Lavoro straordinario
Art. 32.
Art. 33.
Art. 34.
Art. 35.
Titolo VIII Riposo settimanale e festività
Art. 36.
Art. 37.
Art. 38.
Art. 39.
Titolo IX Ferie
Art. 40.
Art. 41.
Art. 42.
Art. 43.
Art. 44.
Art. 45.
Art. 46.
Titolo X Assenze e congedi
Art. 47.
Art. 48.
Art. 49.
Titolo XI Chiamata e richiamo alle armi
Art. 50.
Art. 51.
Titolo XII Missioni e trasferimenti
Art. 52.
Art. 53.
Art. 54.
Art. 55.
Art. 56.
Art. 57.
Art. 58.
Titolo XIII Malattie
Art. 59.
Art. 60.
Art. 61.
Art. 62.
Art. 63.
Art. 64.
Art. 65.
Titolo XIV Gravidanza e puerperio
Art. 66.
Titolo XV Sospensione del lavoro
Art. 67.
Titolo XVI Anzianità di servizio
Art. 68.
Titolo XVII Anzianità convenzionali
Art. 69.
Titolo XVIII Passaggi di qualifica
Art. 70.
Art. 71.
Art. 72.
Titolo XIX Scatti di anzianità
Art. 73.
Art. 74.
Titolo XX Trattamento economico
Art. 75.
Art. 76.
Titolo XXI Gratifica natalizia o tredicesima mensilità
Art. 77.
Art. 78.
Titolo XXIX Risoluzione del rapporto di lavoro
A) Preavviso

Art. 79.
Art. 80.
B) Indennità di licenziamento
Art. 81.
Art. 82.
Art. 83.
Art. 84.
Art. 85.
Art. 86.
C) Dimissioni
Art. 87.
Art. 88.
Art. 89.
Titolo XXIII Norme disciplinari
Art. 90.
Art. 91.
Art. 92.
Art. 93.
Art. 94.
Art. 95.
Art. 96.
Titolo XXIV Cauzioni
Art. 97.
Art. 98.
Art. 99.
Titolo XXV Divise
Art. 100.
Titolo XXVI Commissioni interne
Art. 101.
Art. 102.
Art. 103.
Art. 104.
Art. 105.
Art. 106.
Titolo XXVII Tutela dei dirigenti sindacali
Art. 107.
Art. 108.
Art. 109.
Titolo XXVIII Decorrenza e durata del contratto
Art. 110.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da aziende esercenti il commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicinali, 17 luglio 1951

L’anno 1951 il giorno 17 del mese di luglio in Roma, tra l’Associazione Nazionale Grossisti di Specialità Medicinali e Prodotti Chimico-Farmaceutici [...], con l’intervento della Confederazione Generale Italiana del Commercio [...] e la Federazione Italiana Lavoratori Commercio Ausiliari e Turismo (Filcat) [...], con l’intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori [...], l’Unione Italiana del Lavoro [...], si è stipulato il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Titolo I Sfera di applicazione
Art. 1.

Il presente contratto collettivo nazionale disciplina il rapporto di lavoro tra le aziende esercenti il commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici e di specialità medicinali e il relativo personale dipendente di ambo i sessi.
Esso ha efficacia per tutto il territorio nazionale e alla data della sua entrata in vigore e per la materia da esso disciplinata sostituisce il Contratto collettivo Nazionale di Lavoro per il personale delle aziende commerciali di merci d’uso e prodotti industriale del 10 settembre 1939 e ogni altro contratto o accordo integrativo o modificativo di esso, stipulati dalle disciolte organizzazioni sindacali, i quali devono pertanto considerarsi decaduti ad ogni effetto.
Sono parimenti sostituiti tutti gli ulteriori contratti e accordi applicabili alla medesima categoria, nonché tutte le norme esistenti per effetto di usi e consuetudini.
Le condizioni di miglior favore in atto si intendono rispettate e fatte salve.

Art. 2.
[...]
Per quanto non previsto dal contratto stesso valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Titolo V Apprendistato
Art. 14.

L’apprendistato ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di apprendere quelle mansioni per le quali occorra un certo tirocinio.
L’apprendistato è limitato alle sole qualifiche a mansioni impiegatizie comprese nella categoria C, nonché a tutte le qualifiche a mansioni non impiegatizie comprese nella categoria D del presente contratto, con esclusione di quelle relative a mansioni comuni per le quali non occorra alcun addestramento specifico, e di quelle per cui è richiesta la patente di abilitazione.

Art. 15.
Il numero degli apprendisti nelle singole aziende non potrà superare la proporzione di un apprendista per ogni tre lavoratori non apprendisti, comprendendo in tale numero anche quelli che appartengono a categorie per le quali l’apprendistato non è ammesso.
È tuttavia consentita l’assunzione di un apprendista anche nelle aziende che abbiano solo uno o due lavoratori alle proprie dipendenze.

Art. 16.
L’apprendistato è consentito nei seguenti limiti di età:
a) per il personale maschile, fra i 14 e i 21 anni compiuti;
b) per il personale femminile, fra i 15 e i 20 anni compiuti.
Deroghe a tali limiti di età, potranno essere autorizzate di comune accordo, dalle rispettive associazioni sindacali.
Tuttavia, se l’apprendista abbia compiuto il ventunesimo anno di età, la durata massima dell’apprendistato non potrà superare il periodo di un anno.

Art. 17.
La durata massima dell’apprendistato è stabilita in anni tre per tutti coloro che inizieranno il periodo di apprendistato prima di avere compiuto il sedicesimo anno d’età, e in anni due per coloro che inizieranno il periodo di apprendistato dopo aver compiuto il sedicesimo anno d’età.
In entrambi i casi, trascorso tale periodo, l’apprendista, indipendentemente dall’età raggiunta e dalle mansioni effettivamente disimpegnate, sarà assegnato ad una delle qualifiche per le quali l’apprendistato è ammesso.

Art. 18.
Il periodo di apprendistato effettuato presso altra azienda sarà computato presso la nuova ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l’addestramento si riferisca alle stesse mansioni e non sia intercorsa, tra un periodo e l’altro, una interruzione superiore a tre anni.

Art. 20.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di curare e di far curare dai suoi dipendenti l’addestramento pratico dell’apprendista, in modo che questi abbia la possibilità di un rapido addestramento.
L’apprendista non deve svolgere servizi diversi da quelli attinenti alle mansioni per cui è stato assunto, né può essere sottoposto a lavori superiori alle sue forze fisiche.

Art. 22.
L’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per cui egli compie il tirocinio, ad eccezione della indennità di licenziamento [...]

Art. 24.
Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione professionale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Titolo VI Orario di lavoro
Art. 25.

La durata normale del lavoro è di otto ore giornaliere o di 48 settimanali di lavoro effettivo, giusta le disposizioni legislative vigenti in materia.

Art. 26.
Il personale che alla data dell’entrata in vigore del presente contratto fruiva della libertà del servizio nel pomeriggio del sabato, senza facoltà, da parte del datore di lavoro, di recupero negli altri giorni delle ore di lavoro non effettuato il sabato, continuerà a godere di tale beneficio.

Art. 28.
È demandato ai contratti integrativi provinciali di stabilire la durata dell’interruzione dell’orario giornaliero di lavoro, che non dovrà essere inferiore alle due ore, salvo speciali deroghe da concordarsi fra le relative organizzazioni sindacali provinciali.

Art. 29.
Fermi i limiti di durata massima e le disposizioni del presente contratto in materia, gli orari di lavoro possono essere fissati dal datore di lavoro, tanto per tutti i dipendenti come per taluni di essi, secondo le esigenze dell’azienda.
I turni di lavoro devono essere fissati dal datore di lavoro e risultare da apposita tabella collocata in posizione ben visibile a tutto il personale interessato.

Art. 30.
Il personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell’azienda o di un reparto di essa, con la diretta responsabilità dell’andamento dei servizi — e cioè i Gerenti, i Direttori tecnici o amministrativi, i Capi Ufficio e i Magazzinieri di categoria B — è tenuto a prestare servizio anche dopo l’orario normale di lavoro senza speciale compenso e per il tempo minimo necessario al regolare funzionamento dei settori ad esso affidati.

Art. 31.
La durata normale di lavoro per il personale addetto a lavoro discontinuo o di semplice attesa o di custodia di cui alla tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657, e successive modificazioni, verrà stabilita nei contratti integrativi provinciali.
Tale durata potrà essere graduata a seconda delle mansioni svolte dai lavoratori interessati.

Titolo VII Lavoro straordinario
Art. 32.

Le mansioni ordinarie di ciascun lavoratore debbono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente contratto
Nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, è in facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni d’opera straordinarie che non eccedano le due ore giornaliere e le dodici ore settimanali.
Qualora tali prestazioni dovessero avere carattere continuativo per un periodo di almeno tre mesi, o superare i limiti previsti dalla legge, la ditta dovrà essere autorizzata a norma di legge e dovrà darne comunicazione alle organizzazioni sindacali interessate.

Art. 35.
Le ore di lavoro straordinario saranno cronologicamente annotate, a cura della ditta, su apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria, e che dovrà essere esibito in visione, a richiesta delle organizzazioni sindacali provinciali, presso la sede della locale Associazione dei Commercianti.
[...]

Titolo VIII Riposo settimanale e festività
Art. 36.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, alle quali il presente contratto fa esplicito riferimento.

Art. 39.
Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale dovranno essere retribuite con lo sola maggiorazione del 40 % sulla paga base, fermo restando il diritto per il lavoratore al riposo compensativo.

Titolo IX Ferie
Art. 40.

Il personale di cui al presente contratto ha diritto ad un periodo annuale di ferie, fissato nella misura seguente:
a) personale con mansioni impiegatizie:
dopo il compimento di un anno di ininterrotto servizio giorni 12
dopo il compimento di due anni di servizio fino a sei anni compiuti giorni 16
dopo il compimento di sei anni di servizio e fino a 10 anni compiuti giorni 20
dopo il compimento di 10 anni di servizio e fino a venti anni compiuti giorni 25
dal ventesimo anno di servizio compiuto in poi giorni 30
b) personale con mansioni non impiegatizie:
dopo il compimento di un anno di ininterrotto servizio e fino al 10° anno compiuto giorni 12
al decimo anno di servizio compiuto e fino al 20° anno di servizio compiuto giorni 15
dal ventesimo anno di servizio compiuto in poi giorni 18

Art. 45.
Le ferie sono irrinunciabili.

Art. 46.
Per le ferie verrà istituto presso le aziende un apposito registro con le stesse garanzie e modalità di quello prescritto per il lavoro straordinario.

Titolo XIV Gravidanza e puerperio
Art. 66.

Per il caso di gravidanza e puerperio, le parti fanno riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Titolo XXIII Norme disciplinari
Art. 90.

Il lavoratore ha l’obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri di ufficio, di tenere un contegno rispettoso verso i superiori e cordiale verso i propri colleghi e dipendenti, di usare modi cortesi e deferenti col pubblico, di seguire una condotta strettamente conforme ai civili doveri.
Egualmente, il datore di lavoro è tenuto all’osservanza di tratti cortesi e cordiali verso i dipendenti. Il lavoratore ha l’obbligo di conservare diligentemente le merci e i materiali e di cooperare alla prosperità dell’azienda, ed è responsabile moralmente e materialmente della esecuzione delle mansioni affidategli.

Art. 91.
È vietato al personale ritornare nei locali dell’azienda e trattenervisi oltre l’orario prescritto, salvo che per ragioni di servizio o con l’autorizzazione della ditta.
Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l’orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.
Il datore di lavoro, a sua volta, non potrà trattenere il proprio personale oltre l’orario normale, salvo nel caso di prestazione di lavoro straordinario, secondo le norme contenute negli artt. 32 e seguenti del presente contratto.
Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è facoltà del datore di lavoro di richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro nella misura massima di un’ora al giorno.
Al termine dell’orario di lavoro, prima che sia dato il segnale dì uscita, è assolutamente vietato abbandonare il proprio posto.

Art. 94.
Il personale ha l’obbligo di rispettare ogni altra disposizione emanata dalla ditta per regolare il servizio interno, in quanto non contrasti con le norme del presente contratto e rientri nelle normali attribuzione del datore di lavoro.
Tali norme dovranno essere rese note al personale con comunicazione scritta.

Art. 95.
L’inosservanza dei doveri da parte del personale comporta i seguenti provvedimenti che saranno deliberati dal datore dì lavoro in relazione all’entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
2) biasimo inflitto per iscritto per i casi di recidiva;
3) multa in misura non eccedente il 10 % delle spettanze ragguagliate a mese;
4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
5) licenziamento disciplinare, con esclusione di qualsiasi preavviso e indennità e con le altre conseguenze di ragione e di legge (licenziamento in tronco).
Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5 (licenziamento disciplinare senza indennità e preavviso) si applica alle mancanze più gravi per ragioni di moralità e di infedeltà verso la ditta in armonia con le norme di cui all’art. 2105 del Codice civile, e cioè l’abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto di ufficio, nonché nei casi previsti dagli articoli 47 e 93 del presente contratto ed in quelli di cui all’art. 2119 del Codice civile.
Il licenziamento senza indennità si applica altresì nel caso di infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto, qualora esistenti.
[...]

Titolo XXV Divise
Art. 100.

[...]
È parimenti a carico del datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori siano tenuti ad usare per ragioni di carattere igienico-sanitario.

Titolo XXVI Commissioni interne
Art. 101.

Le parti contraenti riconoscono le Commissioni interne quali organismi aventi il compito di intervenire presso il datore di lavoro per la tutela dei lavoratori nell’ambito delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi.

Art. 102.
Sono istituite Commissioni Interne nelle aziende commerciali che abbiano almeno 25 dipendenti.
Qualora le parti interessate, d’accordo, ne ravvisino l’opportunità. Commissioni Interne potranno essere costituite anche in aziende aventi da 11 a 24 dipendenti.

Art. 106.
In ciascuna provincia verrà costituita una Commissione paritetica formata dai rappresentanti delle varie organizzazioni sindacali interessate, avente funzione di dirimere in via conciliativa tutte le controversie per l’applicazione delle leggi sul lavoro e di contratti di lavoro, che sorgeranno presso le aziende nelle quali non sia stata costituita la Commissione Interna, nonché quelle non risolte in. sede aziendale dalla Commissione Interna e da questa segnalate.