Tipologia: CCNL
Data firma: 1° gennaio 1955
Validità: 01.12.1954 - 31.12.1955*
Parti: Associazione Nazionale Proprietari di Farmacia non Farmacisti-Fofi e Sindacato Nazionale Farmacisti non Proprietari e Addetti dì Farmacia-Cgil, Sindacato Italiano Farmacisti non Proprietari-Cisl, Federazione Nazionale Sindacati Farmacisti non Proprietari, Ospedalieri e Dipendenti da Enti
Settori: Commercio, Farmacie

Sommario:

Classificazione del personale.
Art. 1.
Assunzione.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Periodo di prova.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Orario di lavoro.
Art. 10.
Lavoro straordinario.
Art. 11.
Art. 12.
Servizio notturno.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Riposo settimanale.
Art. 17.
Festività.
Art. 18.
Art. 19.
Ferie.
Art. 20.
Art. 21.
Art. 22.
Art. 23.
Art. 24.
Art. 25.
Art. 26.
Art. 27.
Art. 28.
Congedo per matrimonio.
Art. 29.
Art. 30.
Art. 31.
Assenza.
Art. 32.
Permessi.
Art. 33.
Art. 34.
Trattamento in caso di malattia od infortunio.
Art. 35.
Art. 36.
Trattamento di gravidanza e puerperio.
Art. 37.
Preavviso.
Art. 38.
Art. 39.
Art. 40.
Art. 41.
Art. 42.
Art. 43.
Art. 44.
Art. 45.
Art. 46.
Indennità di licenziamento.
Art. 47.
Art. 48.
Art. 49.
Art. 50.
Art. 51.
Norme disciplinari.
Art. 52.
Art. 53.
Art. 54.
Art. 55.
Art. 56.
Retribuzioni.
Art. 57.
Art. 58.
Art. 59.
Art. 60.
Art. 61.
Art. 62.
Tredicesima mensilità.
Art. 63.
Art. 64.
Provvigioni e cointeressenze.
Art. 65.
Scatto di anzianità.
Art. 66.
Interinato in sede e fuori sede.
Art. 67.
Art. 68.
Compenso vitto e alloggio.
Art. 69.
Art. 70.
Assicurazioni sociali.
Art. 71.
Tutela dirigenti sindacali.
Art. 72.
Accantonamento indennità di licenziamento.
Art. 73.
Servizio militare.
Art. 74.
Art. 75.
Art. 76.
Art. 77.
Controversie.
Art. 78.
Decorrenza e durata.
Art. 79.
Art. 80.
Norma aggiuntiva al contratto.

Contratto nazionale normativo di lavoro per il personale laureato e diplomato delle farmacie, 1° gennaio 1955

Nella sede della Federazione Ordini Farmacisti Italiani, via Gian Battista Vico n. 1, Roma, tra il Sindacato Nazionale Farmacisti non Proprietari e Addetti dì Farmacia, aderente alla Confederazione generale italiana del lavoro [...], il Sindacato Italiano Farmacisti non Proprietari, aderente alla Confederazione italiana sindacati lavoratori [...], la Federazione Nazionale Sindacati Farmacisti non Proprietari, Ospedalieri e Dipendenti da Enti [...], da una parte, e la Federazione Nazionale Sindacale Proprietari di Farmacia [...], la Associazione Nazionale Proprietari di Farmacia non Farmacisti [...], dall’altra parte, sotto gli auspici della Federazione Ordini Farmacisti italiani [...], è stato modificato, nel presente testo, il Contratto nazionale di lavoro per il personale laureato e diplomato delle farmacie, già stipulato l’11 ottobre 1949.
Il presente Contratto nazionale di lavoro vale per tutto il territorio nazionale e disciplina i rapporti di lavoro fra proprietari di farmacia e i farmacisti dipendenti, iscritti negli albi professionali.
Tale Contratto, sostituisce ed assorbe, per quanto da esso regolato, tutte le norme eventualmente già esistenti, sia per precedenti pattuizioni contrattuali, intercorse nazionalmente o provincialmente, sia per usi e consuetudini locali, fermi restando quei contratti che contengono condizioni di migliore favore e che si intendono mantenuti e fatti salvi, senza escludere quelle pattuizioni a carattere compensativo che possono essere inserite nei contratti integrativi provinciali.
Per quanto non previsto nel presente Contratto, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Assunzione.
Art. 3.

[...]
All’atto dell’assunzione, il farmacista deve produrre i 'seguenti documenti:
[...]
f) certificato d’idoneità fisica come prescritto.
[...]

Orario di lavoro.
Art. 10.

L’orario di lavoro è collegato a quello di apertura e chiusura della farmacia, stabilito con decreto del prefetto, sino al limite di 8 ore giornaliere e 48 settimanali.

Lavoro straordinario.
Art. 11.

È data facoltà al datore di lavoro di richiedere al lavoratore una prestazione di lavoro straordinario, oltre quello normale, di cui all’articolo precedente.
Il lavoratore non può rifiutarsi di prestare tale lavoro straordinario, nella misura massima di 2 ore giornaliere e di 52 ore mensili.
[...] La prestazione del lavoro straordinario può essere anche richiesta in ore diverse da quelle di apertura della farmacia per ragioni di riordinamento o di inventario, ecc. [...]

Servizio notturno.
Art. 13.

Il farmacista lavoratore può anche prestare la sua opera in ore notturne. Per determinare la durata dell’orario notturno si fa riferimento alle disposizioni vigenti localmente per decreto prefettizio. Anche in tal caso, il farmacista deve osservare il normale orario di lavoro di 8 ore come stabilito per il servizio diurno all’art. 10.
[...]

Art. 14.
Il servizio notturno può essere compiuto a porte chiuse o a porte aperte.
Il servizio notturno a porte chiuse viene considerato come servizio di guardia durante il quale il lavoratore, presente in farmacia, deve limitarsi ad evadere le richieste di eventuali clienti e ad effettuare i rimpiazzi delle preparazioni predisposte, da lui usate. Tale servizio viene globalmente ricompensato con il 40 % della retribuzione giornaliera fissata per il servizio diurno e restano di spettanza del lavoratore i diritti fissi di chiamata.
Per quelle località in cui il servizio di guardia di cui sopra venga espletato per un periodo superiore ad una settimana al mese, detto servizio viene globalmente compensato con il 20 % della retribuzione giornaliera fissata per il servizio diurno, con esclusione dei diritti di chiamata.
Nel caso che il farmacista di guardia sia alloggiato fuori della farmacia, tale servizio viene compensato globalmente con il 10 % della retribuzione giornaliera fissata per il servizio diurno e restano di spettanza del lavoratore i diritti fissi di chiamata.
Qualora il datore di lavoro richieda al lavoratore durante il servizio di guardia, delle prestazioni non attinenti al servizio di guardia stesso, come sopra precisato, le ore impiegate per tale lavoro extra vanno calcolate di volta in volta e compensate con la normale retribuzione oraria giornaliera del 100 %.

Riposo settimanale.
Art. 17.

Al farmacista lavoratore spetta un riposo settimanale di 24 ore consecutive da fruire, normalmente, in coincidenza con la domenica.
Qualora nella giornata di domenica, la farmacia debba rimanere aperta al pubblico per turno stabilito dall’autorità prefettizia, il lavoratore è tenuto a prestare normale servizio, salvo a godere del riposo compensativo in altra giornata della settimana e sempre per 24 ore consecutive.
Verificandosi l’ipotesi, da considerare eccezionale, che il riposo compensativo non venga goduto, il lavoro prestato in tale occasione viene compensato, fino al limite di 8 ore giornaliere, con la normale retribuzione giornaliera spettante e maggiorata della percentuale prevista dall’art. 11.
Per orario eccedente le 8 ore giornaliere, il compenso sarà pari alla normale retribuzione oraria maggiorata come sopra più una maggiorazione aggiuntiva del 20 %.

Ferie.
Art. 22.

Il periodo di ferie spettante ad ogni lavoratore, sia direttore che collaboratore, resta così fissato:
fino al sesto anno incluso, di effettiva attività professionale, anche se svolta in farmacie diverse, giorni 20;
dal settimo al dodicesimo anno incluso, di effettiva attività professionale, anche se svolta in farmacie diverse, giorni 25;
oltre il dodicesimo anno di effettiva attività professionale, anche se svolta in farmacie diverse, giorni 30.

Art. 24.
Le ferie sono irrinunciabili.
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie e, in caso di giustificato impedimento, il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva, corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute da calcolare nella misura della retribuzione in atto.

Trattamento di gravidanza e puerperio.
Art. 37.

Nel caso di gravidanza e puerperio, si applicherà alla lavoratrice il trattamento previsto dalle vigenti leggi (legge 26 agosto 1950, n. 860).

Norme disciplinari.
Art. 52.

Il lavoratore è tenuto a prestare la sua opera con diligenza ed a svolgere scrupolosamente le mansioni affidategli cooperando al miglioramento dell’esercizio.
[...]

Art. 53.
Le infrazioni disciplinari potranno essere punite secondo la gravità della mancanza con i provvedimenti seguenti:
a) richiamo verbale;
b) multa di due ore di stipendio per giornata;
c) ammonizione scritta;
d) licenziamento in tronco.

Art. 54.
Incorre nel provvedimento del richiamo o della multa o dell’ammonizione:
[...]
c) chi abbandona il servizio senza giustificato motivo;
d) chi eseguisce abitualmente, con negligenza, il lavoro affidatogli;
e) chi, per disattenzione, procuri guasti o danni non gravi al materiale della farmacia;
f) chi commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina o all’igiene.

Art. 55.
Il licenziamento in tronco può essere adottato nei riguardi di:
[...]
b) chi commetta furto o danneggiamento volontario del materiale dell’azienda;
c) chi commetta atti di insubordinazione grave;
d) chi commetta atti che offendono la morale;
e) chi sia più volte recidivo di colpe per le quali sia incorso nel provvedimento del richiamo della multa o della ammonizione.

Assicurazioni sociali.
Art. 71.

Per le assicurazioni sociali sì fa riferimento alle norme di legge.

Controversie.
Art. 78.

Le controversie che possono derivare dall’applicazione e dalla interpretazione del presente Contratto e di quelli integrativi provinciali o regionali, prima di essere portate in diversa sede, devono essere denunciate alle associazioni stipulanti per il tentativo di amichevole componimento. Trascorsi 15 giorni dalla denuncia e qualora le associazioni non abbiano risolta la controversia, le parti devono essere considerate libere di agire nelle sedi competenti.
[...]

Decorrenza e durata.
Art. 79.

Il presente contratto si intende entrato in vigore alla data dell’11 ottobre 1949 a tutti gli effetti e alla data del 1° dicembre 1954, per quanto riguarda le modifiche introdotte. Avrà la durata di due anni, tacitamente prorogabili di anno in anno, a meno che una delle Associazioni stipulanti non ne notifichi la disdetta all’altra parte, con un preavviso di almeno 90 giorni dalla scadenza.

Art. 80.
Su richiesta delle parti la Fofi si impegna a divulgare le norme del presente Contratto e ad adoprarsi perché esso sia integralmente applicato.
[...]