Cassazione Civile, Sez. Lav., 21 febbraio 2013, n. 4303 - Demansionamento e mobbing


 

 

 

Fatto



G.R. - dipendente dal 1991 della M.P.I. s.p.a. con qualifica di quadro già responsabile vendite Centro Italia e destinato, a decorrere dall'11.10.2001, all'incarico di "Business Development" - conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro la detta società chiedendo: la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli in data 28.7.2003 per mancanza di giusta causa o di giustificato motivo con condanna della convenuta a reintegrarlo nella qualifica di Responsabile vendite nonché al pagamento di un'indennità pari alle mensilità calcolate sull'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del recesso fino alla effettiva reintegra oltre accessori come per legge; l'accertamento della violazione da parte della convenuta dell'art. 2103 c.c. dall'ottobre 2001 al luglio 2003 per averlo demansionato e della responsabilità della medesima per aver posto in essere nei suoi confronti attività di "mobbing" nello svolgimento del rapporto di lavoro con conseguente condanna della detta società al risarcimento dei danni derivati dall'operato demansionamento (danno professionale) e dalle condotte vessatorie poste in essere nei suoi confronti (danno biologico, morale, esistenziale).

L'adito giudice, in parziale accoglimento della domanda, dichiarava l'illegittimità del licenziamento condannando la M.P.I. a reintegrare il ricorrente ne! posto di lavoro nonché al pagamento di un'indennità pari alle mensilità, calcolate sull'ultima retribuzione globale di fatto, dal giorno del recesso alla effettiva reintegra e rigettava nel resto il ricorso.

La Corte di Appello di Milano, decidendo sull'appello principale proposto dal R. e su quello incidentale della M.P.I., con sentenza dell'11 febbraio 2008, li rigettava entrambi confermando l'impugnata decisione.

Ad avviso della Corte di merito il licenziamento era stato correttamente ritenuto illegittimo dal primo giudice in quanto, pur risultando legittima la scelta della società di sopprimere la posizione lavorativa di "Business Development" ricoperta dal R., tuttavia non era stata dimostrata la impossibilità del "repechage" in quanto le mansioni di vendita, affidate anche a quadri, non erano mutate quantitativamente a seguito della riorganizzazione aziendale ed erano state specificamente indicate dal R. che aveva sempre chiesto di tornare a svolgerle. Argomentava, inoltre, la Corte, che era da escludere la configurabilità di una condotta integrante "mobbing" nell'atteggiamento tenuto dalla società nei confronti del dipendente in quanto i procedimenti disciplinari avviati nei suoi confronti non erano risultati vessatori o pretestuosi;essendo stati sostanzialmente accertati gli addebiti contestati, così come non erano indizi di un atteggiamento vessatorio l'aver trattato dimissioni incentivate, né l'aver attribuito al lavoratore una posizione nuova per l'azienda, avendo avuto il nuovo incarico un contenuto coerente con la professionalità del dipendente ed effettivo nell'ambito della realtà aziendale; che, per tale ultima ragione, neppure era configurabile un demansionamento anche in considerazione del fatto che il R. non aveva rifiutato il nuovo incarico, né si era lamentato di essere stato isolato o di essere rimasto inattivo, portandolo a termine anche se dopo un gran numero di assenze per malattia; che, comunque, mancavano in ricorso specifiche allegazioni circa i pretesi danni da dequalificazione, così come la perizia medica di parte si fondava solo su affermazioni del lavoratore.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il R. affidato ad un unico articolato motivo.

La B.M. in I. s.p.a. (già M.P.I. s.p.a.) resiste con controricorso e propone a sua volta ricorso incidentale affidato a cinque motivi cui replica il R. con controricorso.

La B.M. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.


Diritto





I ricorsi, principale ed incidentale, vanno, preliminarmente, riuniti in quanto proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.)

Con l'unico articolato motivo di ricorso principale si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio nonché riguardo il mancato esame di istanze istruttorie rinnovate in appello e la mancata ammissione di mezzi di prova specificamente articolati anche con l'atto di appello in merito all'accertamento della dequalificazione, del "mobbing" ed al risarcimento dei danni (art. 360, co.1° n. 5 c.p.c).

Premessa la specifica indicazione delle istanze istruttorie immotivatamente rigettate dal tribunale e rinnovate in appello - sottolineandone la decisività, essendo esse intese proprio a provare e l'effettivo demansionamento subito dal R, a seguito dell'affidamento dell'incarico di "Business Development" e gli atteggiamenti vessatori tenuti dall'azienda nei confronti del predetto ed integranti una condotta di "mobbing" e i danni da lui subiti - si assume che la Corte di merito aveva del tutto omesso qualsiasi motivazione relativamente alla non ammissione dei suddetti mezzi istruttori.

Si evidenzia, inoltre, la contraddittorietà della motivazione laddove aveva escluso la vessatorietà e pretestuosità nei tre procedimenti disciplinari avviati contro il R., con il rilievo che erano rimasti accertati gli addebiti contestati, senza tener conto che nei tre giudizi relativi alla impugnazione delle sanzioni irrogate con i detti procedimenti le stesse erano state dichiarate illegittime perché i fatti addebitati o non erano stati accertati nella loro effettiva esistenza o, laddove esistenti, erano stati valutati come comportamenti leciti.

Viene, altresì, sottolineato che nella sentenza impugnata non venivano indicati i motivi in base ai quali le nuove mansioni assegnate al R. avevano un contenuto coerente con la professionalità del lavoratore, visto che le istanze istruttorie articolate sul punto erano state rigettate.

Si evidenzia, infine, l'erroneità di altre affermazioni contenute nell'impugnata sentenza quali: l'aver escluso la dequalificazione sul rilievo che il R. aveva già svolto in passato mansioni a quelle nuove circostanza che, invece, comportava la negazione della crescita professionale; l'aver affermato che la decisione dei vertici della società di vendere le imbarcazioni in Italia era stata determinata dalla relazione stilata dal R. nell'espletamento del nuovo incarico quando, invece, era stata assunta già in precedenza, come risultava dalla documentazione in atti; nell’aver ritenuto, in contrasto con le emergenze istruttorie, che il dipendente non si fosse lamentato del nuovo incarico; l'aver affermato che mancavano specifiche allegazioni in ordine ai danni subiti con riferimento a quelli da dequalificazione così come del tutto incomprensibili era le considerazioni espresse in merito alla perizia di parte medico legale. Il motivo è inammissibile oltre che infondato.

Quanto alla omessa motivazione circa la mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti dal R. si osserva che tale censura sì limita ad allegare che le prove richieste non erano state ammesse ma non motiva le ragioni per le quali, se ammesse, sarebbero state idonee ad inficiare sul piano logico la decisione cui è pervenuto il giudice per non averle tenute in considerazione (cfr. Cass. n. 9208 del 30/08/1995 Cass. 22.3.1993 n. 3356; 2.2.1994 n. 1037). Sul punto, infatti, come è dato leggere nel ricorso, ci si limita a affermare che la loro ammissione avrebbe "..inevitabilmente condotto la Corte di appello ...a ritenere sussistenti le fattispecie invocate di dequalificazione e "mobbing"..". Peraltro, va rilevato che la Corte di merito ha escluso la ricorrenza di tali fattispecie scrutinando il materiale probatorio raccolto, ritenuto sufficiente a decidere la controversia, con una motivazione coerente e logica.

Con riferimento alla dequalificazione, infatti, risulta aver valutato il contenuto delle nuove mansioni affidate al R. nell'ottobre 2001 reputandole in linea con la professionalità del predetto. Riguardo al "mobbing" nel ragionamento seguito nell'impugnata sentenza per escluderlo non sono ravvisabili le denunciate contraddizioni. Vale qui precisare che la Corte, con una valutazione di merito non sindacabile in questa sede, ha rilevato che i tre procedimenti disciplinari avviati contro il lavoratore non avevano un carattere pretestuoso e neppure si inquadravano nell'ambito di un disegno persecutorio posto in essere nei confronti del dipendente. Nella motivazione sul punto adottata la Corte, sia pur in modo sintetico, dimostra di aver tenuto conto del contenuto delle decisioni che avevano dichiarato la illegittimità delle sanzioni irrogate all'esito dei tre predetti procedimenti disciplinari.

Inoltre, gli altri elementi indicati come sintomatici della condotta persecutoria attuata dalla società net riguardi del R. risultano essere stati valutati e le censure mosse con il motivo in esame finiscono con il prospettare non vizi della motivazione ma una diversa lettura delle risultanze istruttorie prospettata dalla parte.

Vale ricordare, in proposito, che non ricorre né il vizio di omessa od insufficiente motivazione - sussistente solo quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento - né quello di contraddittoria motivazione che presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della "ratio decidendi", e cioè l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione adottata. Spetta, invero, solo al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alfa prova (Cass. 29 settembre 2009 n. 20844; 6 marzo 2008 n. 6064; S.U. 11 giugno 1998 n. 18885).

Con riferimento alle censure mosse in merito alla ritenuta mancata prova dei danni derivati dal demansionamento e dal "mobbing" le stesse sono prive del requisito della decisività in quanto le affermazioni contenute sul punto nell'impugnata sentenza rappresentano una ulteriore "ratio decidendi" addotta a sostegno del rigetto, in parte qua, della domanda del ricorrente avendo già escluso la Corte di merito la sussistenza dei fatti generatori del preteso danno. Ne consegue l'inammissibilità, per questa parte del motivo, in esame perché il suo accoglimento non varrebbe a raggiungere lo scopo dell'impugnazione inteso ad ottenere la cassazione della sentenza (per tutte cfr. SU n. 16602 del 08/08/2005).

Il ricorso principale, va, dunque, rigettato.

Passando all'esame del ricorso incidentale va, preliminarmente, rilevata la fondatezza della eccezione di inammissibilità dello stesso perché notificato tardivamente in violazione del termine perentorio di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c. (inammissibilità, peraltro, rilevabile d'ufficio), sia pure per ragioni diverse da quelle addotte a sostegno della eccezione.

Il ricorso incidentale risulta, infatti, essere stato notificato in data 23 giugno 2008, oltre il termine di quaranta giorni (Cass. n. 17411 del 30/08/2004) decorrente dalla notifica del ricorso principale avvenuta in data 12 maggio 2008.

E', invero, circostanza obiettiva oltre che pacifica tra le parti che il termine ultimo per proporre ricorso incidentale era sabato 21 giugno 2008 e, sulla scorta di tale rilievo, la società controricorrente - ricorrente in via incidentale - ha dedotto la tempestività della notifica del ricorso incidentale in ossequio al disposto del comma 5° dell'art. 155 c.p.c. - come integrato dall'art. 2 lettera f) della legge 28.12.2005 n. 263 - secondo cui il termine che viene a scadere nella giornata dei sabato viene prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo.

Osserva il Collegio che il comma 5° dell'art. 155 c.p.c. cit. in vigore dal 1° marzo 2006, giusta il disposto dell'art. 2 co.4° L. n. 263/2005, era applicabile ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. In seguito, l'art. 58 co.3° della L. 18.6.2009 n. 69 ha previsto che " Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'art. 155 c.p.c. si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data dell'1.3.2006".

Sul punto questa Corte ha già affermato che l'art. 58, comma terzo, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata in G.U. 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009) - secondo cui i commi quinto e sesto dell'art. 155 cod. proc. civ. (aggiunti dall'art. 2, comma primo, lett. f, della legge 28 dicembre 2005, n. 263) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006 - deve essere interpretato in conformità al precetto di cui all'art. 11, comma primo, delle cd. preleggi, ovvero nel senso di disporre solo per l'avvenire, stante l'assenza di qualsiasi espressione che possa sottintendere una volontà di interpretazione autentica della norma di cui all'art. 2, comma quarto, della citata legge 28 dicembre 2005, n. 263, e, quindi, un suo automatico effetto retroattivo; ne consegue che esso potrà trovare applicazione ai procedimenti pendenti al 1° marzo 2006 soltanto per il futuro e, cioè, trattandosi di norma diretta a regolare comportamenti processuali, con riferimento all'osservanza di termini, relativi a tali procedimenti, in scadenza dopo la data della sua entrata in vigore e non già a termini che alla detta data risultino già scaduti (Cass. n. 15636 del 3 luglio 2009).

Orbene, al presente procedimento, instaurato in epoca antecedente al 1° marzo 2006 con ricorso del luglio 2004, alla data del 21 giugno 2008 non era applicabile il comma 5° dell'art. 155 - come integrato dall'art. 2 lettera f) della legge 28.12.2005 n. 263 - non essendo stato ancora emanato il citato art. 58 co.3° della L. n. 69/2009.

Pertanto, il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile (Cass. n. 5468 del 12 aprile 2001) essendo stato notificato solo in data 23 giugno 2008 ovvero tardivamente per inosservanza del termine di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c.

Le spese del presente giudizio, stante la reciproca soccombenza, vanno interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.



Riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile l'incidentale; compensa tra le parti le spese del presente giudizio.