Tipologia: CCNL
Data firma: 10 novembre 1956
Validità: 01.12.1956 - 30.11.1958
Parti: Associazione Nazionale degli Impresari Lirici-Agis e Federazione Italiana dei Lavoratori dello Spettacolo, Federazione Unitaria dei Lavoratori dello Spettacolo, Federazione Italiana Autonoma dei Lavoratori dello Spettacolo
Settori: Poligrafici e spettacolo, Imprese liriche

Sommario:

Parte I Disposizioni comuni
Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto.
Art. 2. - Assunzione.
Art. 3. - Comporto.
Art. 4. - Protesta.
Art. 5. - Viaggi.
Art. 6. - Indennità di trasferta.
Art. 7. - Orario di lavoro.
Art. 8. - Lavoro notturno.
Art. 9. - Prolungamento delle prove ordinarie.
Art. 10. - Prove straordinarie.
Art. 11. - Doppie recite.
Art. 12. - Riposo settimanale.
Art. 13. - Giorni festivi.
Art. 14. - Prestazioni all’aperto.
Art. 15. - Casi di forza maggiore.
Art. 16. - Passaggio temporaneo di categoria.
Art. 17. - Scritture brevissime.
Art. 18. - Pagamento della retribuzione.
Art. 19. - Trasmissioni radiofoniche e televisive.
Parte II Disposizioni particolari per professori di orchestra
Art. 20. - Qualifica professionale.
Art. 21. - Prestazioni di palcoscenico.
Art. 22. - Prove ordinarie.
Art. 23. - Prove a sezioni.
Art. 24. - Trasporto degli strumenti pesanti.
Art. 25. - Categorie e minimi di paga.
Disposizioni particolari per gli artisti del coro
Art. 26. - Prestazioni di palcoscenico.
Art. 27. - Prove ordinarie.
Disposizioni particolari per i tersicorei

Art. 28. - Prestazioni di palcoscenico.
Art. 29. - Prove ordinarie.
Art. 30. - Spettacoli di solo ballo.
Art. 31. - Indennità speciali.
Parte III Disposizioni finali
Art. 32. - Trattamento di malattia.
Art. 33. - Norme disciplinari.
Art. 34. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i professori di orchestra, gli artisti del coro ed i tersicorei scritturati dalle imprese liriche, 10 novembre 1956

L’anno 1956, il giorno 10 novembre in Roma, tra l’Associazione Nazionale degli Impresari Lirici [...], con l’intervento dell’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo [...] e la Federazione Italiana dei Lavoratori dello Spettacolo [...] e la Federazione Unitaria dei Lavoratori dello Spettacolo [...], la Federazione Italiana Autonoma dei Lavoratori dello Spettacolo [...], è stato stipulato il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i professori di orchestra, gli artisti del coro ed i tersicorei scritturati dalle Imprese liriche.

Parte I Disposizioni comuni
Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto.

Il presente contratto si applica ai professori di orchestra, agli artisti del coro ed ai tersicorei scritturati dalle imprese liriche, intendendosi per tali tutte quelle che, comunque costituite, organizzano spettacoli lirici, esclusi gli Enti Autonomi di cui alla legge 3 febbraio 1936, n. 438, e gli altri Enti lirici.

Art. 7. - Orario di lavoro.
Per il compenso stabilito lo scritturato è tenuto ad effettuare le seguenti prestazioni giornaliere:
а) due prove ordinarie;
b) oppure una prova ordinaria e una antiprova generale;
c) oppure una prova ordinaria ed una prova generale;
d) oppure una prova ordinaria ed uno spettacolo;
e) oppure una prova generale della durata di due ore, purché non in costume, ed uno spettacolo.
Durante ciascuna prova, lo scritturato avrà diritto a 10 minuti di riposo da computarsi nell’orario di lavoro.
L’orario delle prove e la loro ripartizione in due prestazioni saranno fissati dall’impresa: tra le due prestazioni dovrà intercorrere un intervallo di almeno tre ore.
Nei giorni nei quali abbiano luogo spettacoli diurni non potranno essere richieste prove ordinarie.
La disposizione di cui al comma precedente non si applica nel caso in cui gli spettacoli diurni siano stati previsti nel calendario della stagione.
L’intervallo tra due spettacoli non potrà essere inferiore ad un’ora.
Le prestazioni antimeridiane non potranno avere inizio prima delle ore 10; quelle serali non potranno protrarsi oltre le ore una.
Lo spettacolo serale, di regola, e salvo diverse intese fra le parti non potrà avere inizio prima delle ore 20.
[...]

Art. 8. - Lavoro notturno.
Il lavoro notturno, intendendosi per tale quello iniziato tra le ore 1 e le ore 8, sarà compensato con il doppio della normale retribuzione spettante per la corrispondente prestazione ordinaria.

Art. 9. - Prolungamento delle prove ordinarie.
Le prove ordinarie potranno essere prolungate per periodi unitari successivi di mezz’ora.
[...]

Art. 10. - Prove straordinarie.
Le prove straordinarie, intendendosi per tali quelle richieste fuori dell’orario normale di lavoro e non in prolungamento delle prestazioni ordinarie, potranno avere la durata massima di due ore e saranno retribuite, ciascuna, con un compenso pari al settanta per cento della retribuzione giornaliera.
[...]

Art. 11. - Doppie recite.
Allorquando, nella stessa giornata, vengono eseguiti due spettacoli, allo scritturato competerà il doppio della normale retribuzione giornaliera.
Ai lavoratori che prendono parte ad ambedue gli spettacoli non potranno essere richieste prove ordinarie.

Art. 12. - Riposo settimanale.
Qualora la scrittura, sia di almeno sette giorni, lo scritturato avrà diritto ad un giorno di riposo retribuito.
La giornata di riposo, così come fissata all’inizio della scrittura, potrà essere spostata nel corso della settimana solo per speciali esigenze artistiche, previo preavviso di almeno 24 ore.

Parte II Disposizioni particolari per professori di orchestra
Art. 21. - Prestazioni di palcoscenico.

I professori di orchestra hanno l’obbligo, se richiesti, di prestare la loro opera in palcoscenico durante lo spettacolo.
[...]

Art. 22. - Prove ordinarie.
Le prove ordinarie avranno durata complessiva di ore 5 la cui ripartizione in due prestazioni sarà fissata dall’impresa.
La prova ordinaria in giorni di spettacolo avrà la durata di due ore, compresi 10 minuti di riposo.

Art. 23. - Prove a sezioni.
Qualora le prove siano effettuate a sezioni, l’orario complessivo delle prove stesse sarà di quattro ore, ripartito in due prestazioni.

Disposizioni particolari per gli artisti del coro
Art. 27. - Prove ordinarie.

Le prove ordinarie possono essere di palcoscenico o di sala.
Le prove di sala avranno la durata di un’ora e mezzo, se antimeridiane, e di due ore se pomeridiane, comprensive, ciascuna, di dieci minuti di riposo.
Le prove di palcoscenico con pianoforte avranno la stessa durata delle prove di sala se limitate alla massa corale; avranno la durata di due ore ciascuna se ad esse partecipa la compagnia di canto (prove musicali).
Le prove di palcoscenico con orchestra avranno la durata di due ore comprensive di dieci minuti di riposo, se antimeridiane, e di tre ore, se pomeridiane.
Le prove a sezioni avranno la durata, per ogni sezione, di 45 minuti se antimeridiane e di un’ora se pomeridiane.

Disposizioni particolari per i tersicorei
Art. 29. - Prove ordinarie.

Le prove ordinarie possono essere di palcoscenico o di sala.
Le prove di palcoscenico con pianoforte e quelle di sala avranno la durata complessiva di quattro ore e mezzo suddivise in due prestazioni di due ore e 15 minuti ciascuna.
Nel corso di ogni prestazione sarà concesso un riposo di 15 minuti.
Le prove di palcoscenico con orchestra avranno la durata di due me se antimeridiane e di tre ore se pomeridiane, comprensive di almeno dieci minuti di riposo.

Parte III Disposizioni finali
Art. 33. - Norme disciplinari.

Le infrazioni al presente contratto e al regolamento della impresa potranno essere punite, a seconda della gravità delle mancanze, con i provvedimenti seguenti:
а) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore alla metà della retribuzione giornaliera;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) risoluzione in tronco del rapporto.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze, le quali anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare una adeguata sanzione nelle disposizioni delle lettere a), b) e c).
La risoluzione in tronco del rapporto potrà essere applicata nei confronti dello scritturato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro.