Cassazione Civile, Sez. Lav., 11 febbraio 2013, n. 3173 - Copertura assicurativa e comportamento abnorme di un lavoratore


 



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Presidente

Dott. MANNA Antonio - Consigliere

Dott. FILABOZZI Antonio - Consigliere

Dott. BERRINO Umberto - rel. Consigliere

Dott. MANCINO Rossana - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA



sul ricorso 29339/2007 proposto da:

(Omissis), elettivamente domiciliata in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato (Omissis), che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (Omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati (Omissis), (Omissis), che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1105/2007 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 07/05/2007 R.G.N. 1156/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/2012 dal Consigliere Dott. UMBERTO SERRINO;

udito l'Avvocato (Omissis) per delega (Omissis);

udito l'Avvocato (Omissis) per delega (Omissis);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROMANO Giulio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto



Con sentenza del 20/4 - 7/5/07 la Corte d'appello di Lecce ha accolto l'impugnazione proposta dall'Inail avverso la decisione del giudice del lavoro del Tribunale di Brindisi, che l'aveva condannato a corrispondere a (Omissis), anche nella sua qualità di esercente la potestà sul figlio minore (Omissis), l'assegno funerario e la rendita in favore dei superstiti per l'infortunio mortale occorso al coniuge (Omissis), ed ha rigettato la domanda proposta dall'avente causa di quest'ultimo.

La Corte è pervenuta a tale decisione dopo aver escluso che l'attività svolta dal coltivatore diretto (Omissis) al momento dell'infortunio che ne causò la morte fosse riconducibile, quale attività accessoria o strumentale, alle operazioni di coltivazione del fondo e dopo aver ritenuto che in quell'occasione il medesimo lavoratore aveva tenuto un comportamento abnorme, del tutto svincolato dallo svolgimento dell'attività protetta, atto ad integrare l'ipotesi del rischio elettivo che faceva venir meno la copertura assicurativa.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso (Omissis), la quale affida l'impugnazione ad un motivo di censura articolato in due punti.

Resiste con controricorso l'Inail.

Entrambe le parti depositano memoria ai sensi dell'articolo 378 c.p.c..

Diritto


La ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione del Testo Unico 30 giugno 1965, n. 1124, articoli 2, 85, 205, 206, 207, 208 e 209, nonchè dell'articolo 2135 cod. civ., sostenendo che male ha fatto la Corte di merito a non ravvisare nello scoppio del pozzo, che aveva determinato la morte del suo dante causa, la sussistenza del requisito della cosiddetta "occasione di lavoro", posto che l'attività di bonifica del fondo dai rifiuti non biodegradabili era attinente all'attività lavorativa di coltivatore svolta in quella circostanza da (Omissis), sebbene si fossero rivelate erronee le modalità di esecuzione dell'operazione che condusse al suo decesso. Nel contempo la medesima si duole dell'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza, il tutto ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5.

A conclusione del motivo sono formulati i seguenti quesiti di diritto: 1) "Vero che nell'individuazione dell'attività connessa, che ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 206 rientra nell'attività agricola indennizzabile per gli infortuni in agricoltura il giudice deve far riferimento agli standards propri di un determinato contesto socio-economico secondo i quali si articola una determinata attività lavorativa agricola, essendo in tali casi egli chiamato a compiere un'attività integrativa di norme elastiche?" 2) "Vero che per l'esistenza del c.d. rischio elettivo e quindi per la rottura della noxa professionale occorre non solo una scelta volontaria del lavoratore, ma anche che la stessa sia diretta a soddisfare esigenze personali o estranee al lavoro?".

Il ricorso è infondato.

Occorre, infatti, tener presente che in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, quando tra l'evento lesivo e la prestazione lavorativa sussista un nesso eziologico - quanto meno mediato e indiretto, e cioè una correlazione che vada al di là della mera concomitanza di tempo e di luogo - l'infortunio è indennizzabile anche se non riconducibile ad un rischio tipico della prestazione lavorativa, purchè sussista tra il sinistro e la prestazione stessa un nesso tale da rendere l'infortunio attinente alle mansioni svolte, in relazione alle modalità concrete dell'evento e alle maggiori probabilità che esso si verifichi nel corso di una determinata attività lavorativa. A tal riguardo questa Corte ha già ribadito (Cass. sez. lav. n. 12325 del 18/9/2000) che "in tema di occasione di lavoro ciò che è rilevante, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 2, per la sussistenza del diritto alla tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro è il nesso di causalità tra l'attività lavorativa ed il sinistro, condizionante l'indennizzabilità dell'infortunio subito dal lavoratore. Tale nesso presuppone non tanto una mera correlazione cronologica e topografica, o un collegamento marginale, tra prestazione di lavoro ed evento dannoso, ma richiede che questo evento dipenda dal rischio specifico (proprio) insito nello svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro affidato, ovvero dal rischio, pur sempre specifico (ma improprio), insito in attività accessorie ma immediatamente e necessariamente connesse, o strumentali, allo svolgimento di quelle mansioni. Ove sussista la suddetta obiettiva connessione tra attività lavorativa ed infortunio, non rileva l'eventuale comportamento colposo dell'infortunato (che in ipotesi avrebbe potuto evitare, o ridurre nelle conseguenze, il sinistro con un comportamento improntato a maggiore prudenza, diligenza o attenzione), mentre invece un comportamento doloso o la sussistenza di un rischio elettivo escludono la tutela assicurativa. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che potesse essere considerata inerente all'esecuzione del lavoro la condotta dell'assicurato, titolare di un'impresa artigiana, consistente nell'avere bruciato residui di produzione o rifiuti di cantiere utilizzando liquido infiammabile ed aveva, pertanto ritenuto ascrivibili a rischio elettivo, le ustioni che ne erano derivate e che avevano determinato il decesso dell'assicurato)".

Orbene, nella fattispecie in esame la Corte territoriale ha applicato puntualmente tali principi nel momento in cui, all'esito degli accertamenti istruttori adeguatamente svolti, ha posto in evidenza, con argomentazione esente da vizi di natura logico-giuridica e congruamente motivata, che il (Omissis) non si era limitato a gettare nel pozzo i rifiuti del fondo agricolo lavorato, ma aveva volontariamente provocato la combustione di materiale notoriamente infiammabile, quale il polistirolo, materiale, questo, di cui erano composti i contenitori immessi nello stesso pozzo dei rifiuti, a sua volta coperto da coperchio di ferro rimuovibile, ragion per cui tale condotta, che aveva determinato lo scoppio improvviso che causò la morte del lavoratore agricolo, non poteva ricondursi all'espletamento dell'attività accessoria o strumentale connessa alle operazioni del fondo, rappresentando, al contrario, un comportamento del tutto abnorme e svincolato dallo svolgimento dell'attività protetta, che integrava, in tal modo, l'ipotesi del rischio elettivo atto ad escludere la copertura assicurativa.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Nulla va disposto in ordine alle spese di questo giudizio a norma dell'articolo 152 disp. att. c.p.c., nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla Legge n. 326 del 2003, atteso che il ricorso di primo grado fu depositato il 25 luglio 2001.


P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.