Tipologia: Intesa
Data firma: 28 dicembre 2012 (30 gennaio 2013)
Parti: Confapi e Cgil, Cisl, Uil
Settori: P.M.I.
Fonte: UIL


Intesa applicativa per lo sviluppo delle relazioni sindacali e linee di indirizzo in materia di strumenti bilateralità

Addì, 28 dicembre 2012 tra Confapi - Confederazione italiana della piccola e media industria e Cgil – Confederazione Generale Italiana del Lavoro, Cisl – Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori, Uil – Unione Italiana del Lavoro
- Premesso che in data 20 settembre 2011 è stato sottoscritto l’accordo interconfederale fra Confapi e Cgil, Cisl e Uil sui rappresentanti dei lavoratori per la salute e sicurezza in ambito lavorativo e sulla pariteticità;
- Premesso che in data 23 luglio 2012 é stato sottoscritto l’accordo interconfederale fra Confapi e Cgil, Cisl e Uil per lo sviluppo delle relazioni sindacali e linee di indirizzo in materia di strumenti bilaterali;
- Premesso che in data 28 dicembre 2012 è stato definito l’accordo interconfederale fra Confapi e Cgil, Cisl e Uil per la costituzione del Fondo assistenza sanitaria integrativa - Sanapi.
Atteso che il Fondo Sicurezza Pmi Confapi sarà alimentato da:
a) da proventi derivanti dai versamenti delle aziende nelle forme e nei termini stabiliti dall’accordo interconfederale del 20 settembre 2011 e dalla contrattazione, avendo cura di definire una gestione separata delle risorse, tenendo in particolar modo conto di quanto disposto - per finalità e quantità - all’art. 16, comma 2, lettere a), b), c), dell’Accordo suddetto;
b) dai proventi del Fondo ex art. 52 del Dlgs n. 81/2008 s.m.i., come previsto all’art.16, comma 2, lett. c) dell’accordo interconfederale del 20 settembre 2011;
c) da proventi derivanti da iniziative sociali;
d) da ogni altro introito derivante da contributi pubblici o privati.
Atteso che il Fondo sviluppo bilateralità sarà alimentato da:
a) versamenti delle imprese in ottemperanza ai dispositivi del presente accordo interconfederale nella misura, finalità e con le modalità definite all’atto della firma di questo accordo;
b) versamenti pubblici e privati destinati alle finalità previste dal presente accordo interconfederale;
c) ogni altro versamento disposto dalle Parti sociali per lo sviluppo degli interventi comune accordo fra le stesse;
d) i contratti collettivi nazionali di lavoro, nel recepire la presente intesa interconfederale, potranno prevedere ulteriori versamenti per aumentare le finalità dell’accordo interconfederale e/o da loro definite.
Atteso che il Fondo assistenza sanitaria integrativa - Sanapi sarà alimentato da versamenti delle imprese cosi come definito dall’accordo interconfederale del 28 dicembre 2012.
Ritenuto che per le peculiarità delle micro, piccole e medie imprese si rende necessario individuare strumenti adeguati nell’ambito della contrattazione di I e II livello;
Valutato che con l’Osservatorio della contrattazione e del lavoro le parti hanno inteso individuare un ambito bilaterale paritetico all’interno del quale analizzare le problematiche connesse al mondo delle Pmi e formulare proposte di intervento;
In attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio del 4 maggio 2010, che ha recepito la direttiva europea “Small Business Act” per l’Europa, nonché della legge 11 novembre 2011, n. 180 “Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese” si ritiene opportuno promuovere e favorire azioni di sostegno e appositi provvedimenti a sostegno delle micro, piccole e medie imprese con l’obiettivo di favorirne il loro sviluppo.

Tutto ciò premesso e considerato fra le parti si conviene quanto segue:
1. La misura del versamento dovuto a carico delle aziende o unità produttive associate al sistema Confapi e/o che applicano i contratti sottoscritti dalle organizzazioni aderenti alle parti firmatarie della presente intesa al “Fondo sicurezza Pmi Confapi” in ragione d’anno è cosi stabilita:
a) dal versamento del contributo sicurezza dovuto dalle aziende prive del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nella misura dì euro 18,00 per ciascun lavoratore;
b) dal versamento di euro 6,00 dovuto dalle aziende per ciascun lavoratore da parte delle rimanenti aziende.
2. La misura del versamento dovuto dalle imprese al “Fondo sviluppo bilateralità Pmi Confapi” in ragione d’anno è così stabilita:
a) quota destinata all’attività per lo sviluppo dell’apprendistato pari a 6,00 euro per ciascun lavoratore a tempo pieno e pari a 3,00 euro per ciascun lavoratore part time fino a 20 ore a carico delle aziende;
b) quota destinata al “Fondo sostegno al reddito”, quale strumento di welfare, integrativo degli strumenti previsti per legge, fissata in euro 28,00 per ciascun lavoratore a carico delle aziende, la cui destinazione è definita con apposito regolamento convenuto tra le parti firmatarie della presente intesa, mentre le eventuali intese economiche aggiuntive definite nei singoli CCNL, potranno essere
destinate a cura dalla singole categorie;
c) quota destinata all’Osservatorio della contrattazione e del lavoro di cui:
- quota destinata al sostegno e allo sviluppo degli strumenti bilaterali e delle relative articolazioni settoriali e territoriali, all’introduzione e relativo sostegno delle attività di rappresentanza sindacale territoriale/bacino nonché alla contrattazione territoriale di secondo livello, pari a complessivi 8,00 euro per ciascun lavoratore, a carico delle aziende in applicazione dell’accordo interconfederale del 20 aprile 2012 in materia di rappresentanza e di quanto convenuto nei singoli CCNL;
- quota destinata per ulteriori attività correlate, per ciascun lavoratore pari a 12,00 euro a carico delle imprese, assorbenti le eventuali quote già previste dalla contrattazione nazionale;
3. La misura del versamento dovuto dalle imprese al Fondo assistenza sanitaria integrativa - Sanapi in ragione d’anno è stabilita nella misura di euro 120,00 annui per ciascun lavoratore a carico dell’azienda;
4. Il versamento delle somme sopra esposte avrà cadenza mensile e avverrà a mezzo di tre specifiche convenzioni da sottoscrivere con l’Inps per l’affidamento allo stesso istituto attraverso la procedura F24IUNIEMENS.
5. Ai sensi della normativa vigente e degli accordi interconfederali sottoscritti da Confapi e Cgil-Cisl-Uil, le parti ribadiscono che i trattamenti previsti dalla bilateralità rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore, che pertanto matura nei confronti delle imprese non aderenti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta delle prestazioni da parte dell’impresa datrice di lavoro.
6. I trattamenti previsti dalla bilateralità nazionale e di secondo livello, sono quindi vincolanti, per tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali del sistema Confapi, laddove sottoscritti.
7. A far data dal recepimento dell’accordo interconfederale del 23 luglio 2012 e della presente intesa applicativa nei CCNL del sistema Confapi, le imprese non aderenti al sistema della bilateralità dovranno corrispondere a ciascun lavoratore in busta paga un elemento retributivo aggiuntivo pari ad 25,00 euro lordi, per ciascuna mensilità.
8. Per le imprese aderenti al sistema della bilateralità Confapi ed in regola con i versamenti, l’elemento retributivo aggiuntivo di cui al punto 7 è forfetariamente compreso nella quota di adesione e, pertanto, non va versato.
9. Nell’ambito dell’Osservatorio della contrattazione e del lavoro, istituito presso Enfea in attuazione dell’accordo interconfederale del 23 luglio 2012 di cui in premessa, si conviene di procedere ad una valutazione delle possibili iniziative tese a sviluppare azioni ed interventi per l’adattamento degli strumenti e degli istituti contrattuali alle esigenze dimensionali delle micro, piccole e medie imprese.
10. Sono escluse dai versamenti di cui alla presente intesa le imprese che applicano il CCNL del settore edile Confapi in quanto i servizi erogati dal sistema della bilateralità sono garantiti dal sistema delle Casse edili/Edilcasse.
11. Le parti firmatarie, si impegnano a far recepire la presente intesa applicativa nei CCNL sottoscritti dalle organizzazioni espressione delle parti stesse entro il 29 marzo 2013.

Roma 30.01.2013