Cassazione Civile, Sez. Lav., 29 gennaio 2013, n. 2033 - Demansionamento e mobbing


 

 



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE RENZIS Alessandro - Presidente -

Dott. D'ANTONIO Enrica - Consigliere -

Dott. FILABOZZI Antonio - Consigliere -

Dott. BERRINO Umberto - Consigliere -

Dott. GARRI Fabrizia - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza



sul ricorso 14329/2009 proposto da:

R.N. (Omissis), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FABIO MASSIMO N. 9, presso lo studio dell'avvocato AGUGLIA BRUNO, rappresentato e difeso dall'avvocato GUERRIERI CONCETTA, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

C.M.I.S. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO N.12/D, presso lo studio dell'avvocato ZACCHIA RICCARDO, rappresentata e difesa dagli avvocati AGOSTINI FLAVIO, CANALICCHIO CATALDO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 184/2009 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 26/03/2009 R.G.N. 1388/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/2012 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;

udito l'Avvocato STARNA BARBARA per delega CANALICCHIO CATALDO e AGOSTINI FLAVIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso.

 

Fatto



La Corte d'Appello di Catania, con sentenza del 26 marzo 2009, ha accolto il ricorso proposto dalla CMIS s.r.l. e riformando la sentenza del Tribunale di Siracusa ha accertato e dichiarato la legittimità del licenziamento intimato a R.N. e respinto tutte le domande risarcitorie formulate, compensando interamente le spese di entrambi i gradi di giudizio.

La corte territoriale ha premesso in fatto: che la CMIS s.r.l. con lettera del 19.4.1999 aveva comunicato al R. lo spostamento presso l'unico cantiere ancora aperto, dove sarebbe stato assegnato a compiti anche non compatibili con la qualifica posseduta (gruista);

che il R., con lettera del 21.4.1999, aveva manifestato la sua disponibilità allo svolgimento di compiti diversi, facendo salva la facoltà di azionare un eventuale demansionamento; che per contro, in più occasioni, si era rifiutato di svolgere i compiti assegnati e che tali comportamenti erano stati oggetto di specifiche contestazioni disciplinari seguite dall'irrogazione di sanzioni conservative; che, quindi, con lettera del 22.6.1999, facendo riferimento all'ulteriore contestazione disciplinare in relazione all'abbandono del posto di lavoro del 15.6.1999, ed alla recidiva costituita da dieci provvedimenti disciplinari (di cui 8 sospensioni), ai sensi dell'art. 25 lett. h) del c.c.n.l. vigente, la società aveva risolto il rapporto per giusta causa.

Tanto premesso il giudice di appello ha evidenziato che il Tribunale aveva ritenuto illegittimo il licenziamento sul rilievo che non vi fosse stata una preventiva contestazione dell'abbandono del posto di lavoro verificatasi il 15.6.1999 e dunque, mancando la contestazione dell'addebito, il recesso doveva essere dichiarato illegittimo.

Al riguardo la corte territoriale ha sottolineato che nella comunicazione del licenziamento si fa riferimento ad una lettera di contestazione (depositata in primo grado la n. 382/IR del 15.6.1999) mentre l'abbandono del posto di lavoro era stato contestato con altra lettera in pari data ma con diverso protocollo (383/1R pur allegata al fascicolo di primo grado). Osservava però che il dipendente nel giudizio si era doluto esclusivamente della mancata contestazione della recidiva, senza nulla obiettare per il resto sul contenuto della contestazione, ed al riguardo, il giudice di appello, ha accertato che la recidiva era stata sostanzialmente contestata, seppure senza un esplicito riferimento alla denominazione dell'istituto, con una elencazione dei fatti inequivoca e sufficiente a sostenere ex art. 25 lett. h) del c.c.n.l. la sanzione irrogata.

Inoltre il collegio ha ritenuto che i fatti allegati che avevano portato all'irrogazione delle sanzioni disciplinari erano incontroversi e comunque confermati dalle dichiarazioni dei testi escussi e dello stesso lavoratore.

Escluso poi che il comportamento del lavoratore fosse riconducibile nell'ambito dell'eccezione di inadempimento - sia in relazione al consenso prestato, sia con riguardo alla mancata prova di una oggettiva pericolosità delle mansioni richieste, sia per mancanza di prova dell'esistenza di mansioni compatibili con la qualifica di gruista/autista - il giudice di appello ha concluso nel senso che la persistente violazione delle disposizioni aziendali integrava una ripetuta violazione dei doveri di diligenza che giustificava l'irrogazione del licenziamento proporzionato al complesso di addebiti contestati, a nulla rilevando che le sanzioni stesse fossero state impugnate, posto che comunque non erano state annullate.

Con riguardo poi al preteso comportamento mobilizzante del datore di lavoro, infine, la corte territoriale ha escluso che fosse stato acquisito un complesso probatorio sufficiente a confermare la vessatorietà del comportamento datoriale posto che la condotta emulativa e discriminatoria non può essere ravvisata nel fatto che più comportamenti, anche di uguale natura e nel tempo ravvicinati, siano stati oggetto di singole contestazioni e sanzioni e quindi riunite nella contestazione della recidiva.

Per la cassazione della sentenza ricorre il R. che affida il ricorso a tre motivi.

Resiste con controricorso la società CMIS s.r.l. insistendo per l'inammissibilità delle censure formulate.

 

Diritto



Va preliminarmente verificata l'ammissibilità del ricorso per cassazione in relazione ai quesiti posti, eccepita anche dalla contro ricorrente C.M.I.S. s.r.l..

Si tratta infatti di sentenza depositata il 26 marzo 2009 e dunque nella vigenza dell'art. 366 bis c.p.c. venuta meno solo dal 4.7.2009, data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009 (cfr., L. n. 69 del 2009, art. 47, comma 1, lett. d e art. 58, comma 5).

Le censure si sostanziano in due articolati motivi con i quali viene denunciata la violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, artt. 7 e 18, degli artt. 1460 e 2087 c.c. oltre che per omessa erronea ed insufficiente motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5 con riguardo al profilo formale della necessità, ai fini della legittimità del licenziamento, di una previa contestazione della recidiva nella lettera che precede il provvedimento espulsivo.

Sotto altro profilo, si chiede che la Corte accerti se, ai sensi dell'art. 1460 c.c., è legittimo il rifiuto del lavoratore di svolgere mansioni diverse ed inferiori a fronte di un sollevato problema di incolumità fisica del lavoratore in relazione alle stesse.

Inoltre con specifico riferimento all'esistenza di un comportamento "mobbizzante" del datore di lavoro, lo si ravvisa nella reiterata contestazione di addebiti disciplinari e delle conseguenti sanzioni (10 sanzioni in un mese) con conseguente danno alla salute del lavoratore in violazione degli artt. 2 e 32 Cost. e dell'art. 2087 c.c..

Con riguardo all'ammissibilità dei motivi di ricorso si rammenta che secondo quanto più volte affermato da questa Corte "In caso di proposizione di motivi di ricorso per cassazione formalmente unici, ma in effetti articolati in profili autonomi e differenziati di violazioni di legge diverse, sostanziandosi tale prospettazione nella proposizione cumulativa di più motivi, affinchè non risulti elusa la "ratio" dell'art. 366-bis cod. proc. civ., deve ritenersi che tali motivi cumulativi debbano concludersi con la formulazione di tanti quesiti per quanti sono i profili fra loro autonomi e differenziati in realtà avanzati, con la conseguenza che, ove il quesito o i quesiti formulati rispecchino solo parzialmente le censure proposte, devono qualificarsi come ammissibili solo quelle che abbiano trovato idoneo riscontro nel quesito o nei quesiti prospettati, dovendo la decisione della Corte di cassazione essere limitata all'oggetto del quesito o dei quesiti idoneamente formulati, rispetto ai quali il motivo costituisce l'illustrazione" (Cfr. Cass. s.u. 9.3.2009 n. 5624 e successivamente Cass. n. 13868/2010 e n. 15242/2012 ).

Come è noto, in base all'art. 366 bis citato, nei casi previsti dall'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4, ciascun motivo deve contenere una sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta - negativa od affermativa - che ad esso si dia, discenda in modo univoco l'accoglimento od il rigetto del gravame.

Ove la censura concerna l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, invece, deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr., ex plurimis, Cass., SU, n. 20603/2007).

In sostanza, poichè il quesito deve rispondere all'esigenza di soddisfare l'interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, e con una più ampia valenza, di enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica della Suprema Corte di Cassazione, il principio di diritto applicabile alla fattispecie, questo costituisce il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l'enunciazione del principio generale, e non può, evidentemente, consistere in una meta richiesta di accoglimento del motivo ovvero nell'interpello della Corte di legittimità in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nello svolgimento dello stesso motivo ma piuttosto costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte così da porre la Corte in condizione di rispondere ad esso con l'enunciazione di una "regola iuris" che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all'esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr., Cass., nn. 11535/2008; 19892/2007).

Ne consegue che è inammissibile non solo il ricorso nel quale il suddetto quesito manchi del tutto, ma anche quello nel quale sia formulato in modo inconferente rispetto alla illustrazione dei motivi d'impugnazione; implicito, si da dovere essere ricavato per via di interpretazione dal giudice; tale da richiedere alla Corte un inammissibile accertamento di fatto; ovvero, infine, in modo del tutto generico (cfr, ex plurimis, Cass., s.u., 20360/2007, cit.).

Nel caso, poi, di formulazione di quesiti multipli o cumulativi, come si è già rammentato, ad ogni motivo deve corrispondere uno specifico quesito individuato e separato (cfr Cass. s.u. n. 5964 cit.). Tanto premesso, e seguendo l'ordine del ricorso, rileva la Corte che i quesiti relativi al primo motivo del ricorso proposto (contrassegnati dai nn. 1 e 2 a pag. 16), attengono alla denunciata violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 in relazione alla dedotta mancata contestazione della recidiva quale elemento costitutivo della sanzione disciplinare che ha determinato il licenziamento.

Per tale aspetto essi risultano sufficientemente specifici ed individuati e dunque le censure articolate nel motivo che ad essi si riferiscono sono ammissibili.

Non altrettanto può dirsi con riguardo alla dedotta carenza di motivazione in relazione ad un punto decisivo della controversia. A conclusione del motivo, infatti, non è riportata la necessaria sintesi della censura che, come si è ricordato, con riguardo a tale specifico profilo circoscriva esattamente, in modo da evitare dubbi sulla decisività di un fatto controverso e non esaminato dal giudice di merito ovvero contraddittoriamente motivato, i limiti e le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

La censura formulata riguarda la pretesa contraddittorietà del ragionamento della corte di merito che ha trattato con diversa rilevanza decisiva il fatto, acclarato, che l'abbandono del posto di lavoro non fosse stato oggetto di contestazione specifica senza dare il medesimo rilievo alla mancata esplicita contestazione della recidiva; non avrebbe dato rilievo alla, pure evidenziata, impugnazione delle sanzioni precedenti davanti al collegio di conciliazione e dell'incidenza di tale circostanza sulla contestazione di una recidiva sulle stesse basata stante la non definitività dei provvedimenti; delle evidenze istruttorie relative alla prestazione del consenso ad un'assegnazione anche a mansioni inferiori, seppur con riserva di successiva richiesta dei danni cagionati oltre che della pericolosità delle stesse. Di tutto ciò (pagg. 7-11 del ricorso) non è fatta menzione nei quesiti riportati alla fine del primo motivo (v. pag. 16) e dunque questo è inammissibile.

Diversamente, sono sufficientemente specifici i quesiti relativi alla violazione degli artt. 1460 e 2087 c.c. (nn. 3 e 4 pag. 16 del ricorso) con i quali si chiede se sia legittimo il comportamento del lavoratore che assegnato a mansioni inadeguate rispetto alla qualifica rivestita chieda di essere restituito alle mansioni in precedenza svolte, ed ancora prestate da altri lavoratori, e/o comunque pregiudizievoli per l'incolumità fisica del lavoratore.

Per quanto riguarda invece la dedotta violazione dell'art. 2087 c.c., il quesito formulato a pag. 26 del ricorso - con il quale si chiede se sia illegittimo il comportamento del datore di lavoro che adotti 10 sanzioni in un mese per comportamenti analoghi; se non sia illegittimo il comportamento del datore di lavoro che si prefigura come motivo che ha causato la situazione mobbizzante e che ha in violazione degli artt. 2 e 32 Cost. comportato un danno alla salute del lavoratore; se il comportamento del datore di lavoro non abbia comportato violazione dell'art. 2087 nei confronti del lavoratore interessato - è anch'esso inammissibile.

In primo luogo, infatti, non è dato comprendere sotto quale profilo la sentenza della Corte d'appello venga censurata. Se per un vizio di motivazione, che, per inciso, dato il tenore della censura, sarebbe infondato poichè si chiede alla Cassazione di procedere sostanzialmente ad una diversa valutazione delle risultanze istruttorie (testimonianze e documentazione medico legale), non consentita nel giudizio di Cassazione salvo che il vizio sia denunciato con riguardo ad uno specifico fatto decisivo di cui si sarebbe omessa o erroneamente/contraddittoriamente interpretata l'incidenza e dal cui esame sarebbe scaturita una decisione diversa.

Se per una violazione di legge o del procedimento come riportato in via generale e complessiva nella rubrica della censura (cfr. pag. 4 e pag. 16 del ricorso per cassazione).

Tale oggettiva incertezza comporta l'inammissibilità del motivo formulato.

Dalle declaratorie di inammissibilità che precedono residua la necessità dell'esame delle censure relative alla violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, artt. 7 e 18, degli artt. 1460 e 2087 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Per quanto concerne la dedotta violazione dell'art. 7 dello Statuto in relazione alla mancata, previa, contestazione della recidiva per le numerose assenze ingiustificate (dieci) verificatesi nell'arco di un solo mese la censura attiene al contenuto della contestazione che ha preceduto il licenziamento in relazione alla disposizione collettiva in base alla quale il recesso è stato intimato.

Si sostiene che erroneamente il giudice d'appello avrebbe ritenuto contestata la recidiva.

Rileva in proposito il Collegio che il ricorrente, nel pur ampio ricorso, ha del tutto omesso di riportare il contenuto della contestazione di addebiti del 15 giugno 1999 nè ha indicato dove tale atto è reperibile nel fascicolo d'ufficio o in quelli di parte, pure allegati.

Neppure, poi, ha allegato al ricorso il contratto collettivo in base al quale il recesso è stato intimato ovvero, ancora, dove rinvenirlo nel fascicolo.

La contestazione di addebiti, oggetto di censura, è riportata solo parzialmente nella sentenza d'appello (pag. 7) che la interpreta, peraltro con motivazione logica, ritenendo sostanzialmente contestata la recidiva e conseguentemente legittimo il recesso intimato in relazione alla violazione rubricata all'art. 25 lett. h) del c.c.n.l. dei metalmeccanici applicato (cfr. in relazione alla contestazione della recidiva ovvero di precedenti addebiti quali elementi costitutivi della mancanza addebitata Cass. 25.11.2010 n. 23924 e già n. 9173/1997).

Tale omissione comporta la inammissibilità del motivo.

Il Collegio non ha ragione di discostarsi dall'autorevole, e consolidato orientamento di questa Corte che, componendo il contrasto formatosi tra le diverse sezioni ed "ammorbidendo" l'approccio iniziale della giurisprudenza alla modifica introdotta dalla L. n. 40 del 2006 all'art. 369 c.p.c., ha affermato che "in tema di giudizio per cassazione, l'onere del ricorrente, di cui all'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, così come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 7, di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, "gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda" è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell'art. 369 c.p.c., comma 3, ferma, in ogni caso, l'esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 6, degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi." (cfr. Cass. s.u. 3.11.2011 n. 22726).

Ugualmente non è ravvisabile nella sentenza impugnata la violazione degli artt. 1460 e 2087 c.c. con riguardo al preteso legittimo esercizio dell'eccezione di inadempimento.

L'eccezione era sostanzialmente fondata sulle seguenti circostanze di fatto: assegnazione a mansioni inadeguate rispetto alla qualifica rivestita proseguita nonostante la richiesta di essere restituito alle mansioni in precedenza svolte, ancora prestate da altri lavoratori, tenuto conto anche della pregiudizievole incidenza delle mansioni affidate sull'incolumità fisica del lavoratore.

La corte di merito, con motivazione congrua e logica, ha evidenziato che il rifiuto della prestazione diversa da quella in precedenza assegnata (gruista) non trovava giustificazione nell'art. 1460 c.c. per un duplice ordine di ragioni:

1.- consenso prestato dal lavoratore allo svolgimento di mansioni diverse, eventualmente anche inferiori.

2.- mancanza di prova della pericolosità delle mansioni in concreto di volta in volta assegnate.

Tale motivazione non risulta scalfita dalle censure mosse col ricorso per cassazione.

Ritiene infatti il Collegio che ove pure fosse risultata dimostrata una dequalificazione di mansioni, in ogni caso il lavoratore non può rendersi totalmente inadempiente alla prestazione sospendendo ogni attività lavorativa, se il datore di lavoro assolve a tutti gli altri propri obblighi (pagamento della retribuzione, copertura previdenziale e assicurativa, assicurazione del posto di lavoro), potendo una parte rendersi totalmente inadempiente e invocare l'art. 1460 cod. civ. soltanto se è totalmente inadempiente l'altra parte.

L'adibizione a mansioni non rispondenti alla qualifica rivestita può, difatti, consentire al lavoratore di richiedere giudizialmente la riconduzione della prestazione nell'ambito della qualifica di appartenenza, ma non lo autorizza a rifiutarsi aprioristicamente, e senza un eventuale avallo giudiziario che, peraltro, può essergli urgentemente accordato in via cautelare, di eseguire la prestazione lavorativa richiestagli, in quanto egli è tenuto ad osservare le disposizioni per l'esecuzione del lavoro impartito dall'imprenditore, ex artt. 2086 e 2104 cod. civ., da applicarsi alla stregua del principio sancito dall'art. 41 Cost. e può legittimamente invocare l'art. 1460 cod. civ., rendendosi inadempiente, solo in caso di totale inadempimento dell'altra parte (cfr. Cass. 20.7.2012 n. 12696, 19.12.2008 n. 29832, 5.12.2007 n. 25313).

Nè d'altra parte tale rifiuto trova giustificazione in un inadempimento da parte del datore di lavoro ai suoi obblighi di sicurezza nello svolgimento della prestazione. Anche tale aspetto ha costituito oggetto di esame da parte della Corte di merito che ha sottolineato come il R. fosse venuto meno all'onere, che su di lui incombeva, di provare la pericolosità delle mansioni.

In conclusione il ricorso deve essere integralmente respinto anche con riguardo al residuale profilo della scelta della Corte d'appello, nel riformare la sentenza di primo grado, di compensare le spese di entrambe le fasi di merito in considerazione della peculiarità del giudizio e della qualità delle parti motivazione che, seppur sinteticamente, da conto della complessità del giudizio e del suo esito complessivo.

Le spese del presente giudizio vanno poste a carico del ricorrente soccombente ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ..

Deve farsi applicazione del nuovo sistema di liquidazione dei compensi agli avvocati di cui al D.M. 20 luglio 2012, n. 140, Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 9, conv., con modificazioni, in L. 24 marzo 2012, n. 27. Il Decreto n. 140 del 2012, art. 41, aprendo il Capo 7^ relativo alla disciplina transitoria, stabilisce che le disposizioni regolamentari introdotte si applicano alle liquidazioni successive all'entrata in vigore del Decreto stesso, avvenuta il 23 agosto 2012.

Tenuto conto dello scaglione di riferimento della causa; considerati i parametri generali indicati nell'art. 4 del D.M. e delle tre fasi previste per il giudizio di cassazione (fase di studio, fase introduttiva e fase decisoria) nella allegata Tabella A, i compensi sono liquidati nella misura omnicomprensiva di Euro 3.000,00 e di Euro 40,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

P.Q.M.


LA CORTE Rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione in favore del contro ricorrente delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 3000,00 per compensi professionali ed in Euro 40,00 per esborsi oltre I.V.A. e C.P.A..