Consiglio di Stato, Sez. 4, 04 febbraio 2013, n. 641 - Malattie professionali


 



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 6896 del 2011, proposto da:

Ministero della Difesa, Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, Comando Zona Bari della Guardia di Finanza, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

T.P., rappresentato e difeso dagli avv. Enzo Augusto, Roberto D'Addabbo, con domicilio eletto presso Enzo Augusto in Roma, viale Mazzini 73 Sc. B Int. 2;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE III n. 00190/2011, resa tra le parti, concernente della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE III^ - n. 00190 del 2011, resa tra le parti, concernente RISARCIMENTO DANNI COLLOCAMENTO IN CONGEDO ASSOLUTO PER INIDONEITA' PERMANENTE AL SERVIZIO

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di T.P.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2012 il Cons. Raffaele Potenza e uditi per le parti gli avvocati Francesca Lalli (su delega di Roberto D'Addabbo) e l'avvocato dello Stato Federica Varrone.;

Fatto


Con ricorso al TAR della Puglia, il sig. T.P. esponeva di aver prestato servizio presso la Guardia di Finanza di Bari nell'ambito dell'attività di vigilanza costiera su motovedette, fino alla data del 28 agosto 1997, in cui è stato collocato in congedo assoluto per inidoneità permanente al servizio, all'età di 49 anni. Il ricorrente riferiva di aver ottenuto dalla C.M.O. di Bari il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle seguenti infermità:

- "Gastroduodedenite ulcerosa" in data 20 novembre 1991;

- "Arteriopatia obliterante art inferiori allo stadio II A di Lariche Fontaine" e "Ipertensione Arteriosa al I stadio OMS" in data 8 febbraio 1995;

- "Cardiopatia ischemica sclerotico-ipertensiva al III stadio OMS" e "Coronopatia con esiti stabilizzati di pregresso IMA";

- "Infarto acuto del miocardio in sede infero-postero-laterale complicato da blocco A-V di I-II-III grado" causato dall'aggravamento dell'infermità "Ipertensione Arteriosa con segni di impegno ventricolare" in data 28 agosto 1997;

- "Diffuse alterazioni morfologico-strutturali di tipo spondilartrosico. A livello C3-C4 e C5-C6 ernia discale posteriore mediana e paramediana destra con osteofitosi marginale somatica consensuale" in data 23 gennaio 2003".

Pertanto, col predetto ricorso, il sig. P. chiedeva l'accertamento del proprio diritto al risarcimento del danno biologico e morale (nonché ad altri titoli) subito a causa delle infermità contratte nello svolgimento del predetto servizio, unitamente a relativa condanna delle Amministrazioni convenute al risarcimento, da determinarsi in somma pari a 400.000.000 di lire, o in altra somma da quantificarsi, in via istruttoria, anche a mezzo CTU o comunque da liquidarsi in via equitativa.

Il ricorrente infine otteneva la pensione privilegiata in considerazione delle infermità contratte per causa di servizio, tali da determinare l'inabilità permanente al servizio stesso.

2.- Il Tribunale, al fine di determinare la misura del risarcimento, formulava uno specifico quesito a consulente tecnico d'ufficio, il quale nella propria relazione (depositata il 4.5.2010) quantificava nel 35% il danno in questione, in relazione all'incidenza delle patologie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio. Infine, con la sentenza epigrafata, il TAR accoglieva il ricorso proposto limitatamente alla richiesta di danno biologico permanente (con esclusione di qualsivoglia rilevanza all'infermità di "Gastroduodedenite ulcerosa") comprensivo delle componenti non patrimoniali diverse dal biologico (danno alla vita di relazione, e danno morale quale sofferenza soggettiva), a cui titolo risarcitorio disponeva la condanna in solido dell'amministrazioni intimate al pagamento in favore della sig P. della somma complessiva di Euro 171.572,00 .

3.- Il Ministero, con l'appello all'odierno esame, ha impugnato la sentenza del TAR, chiedendone la riforma alla stregua di motivi ed argomentazioni riassunti nella sede della loro trattazione in diritto da parte della presente decisione.

3.1.- Si è costituito nel giudizio il ricorrente in primo grado, sig. P., resistendo al gravame ed esponendo in successiva memoria (dep. Il 25.10.2012) le proprie argomentazioni difensive, che si hanno qui per riportate.

3.2.- Con ordinanza n. 4153/2011, sulla base del danno grave derivante al Ministero dall'eventuale esecuzione della sentenza, il Consiglio ha disposto l'accoglimento della istanza di sospensione della pronunzia impugnata, avanzata dall'appellante.

3.3.- Alla pubblica udienza del 27 novembre 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Diritto



1.- La controversia sottoposta alla Sezione in forza dell'appello in esame verte sulla spettanza, riconosciuta dal TAR a seguito di azione di accertamento e condanna proposta dall'appellato, del diritto al risarcimento del danno in relazione ad una serie di patologie riconosciute dalla CMO dipendenti da causa di servizio (nella specie espletato da militare della Guardia di Finanza).

2.- L'orientamento accolto dalla decisione gravata è contestato dall'appellante con una serie di argomentazioni, le quali possono essere raggruppate in due ordini.

2.1.- Il primo attiene difetto di legittimazione passiva dei Ministeri della difesa e dell'interno, intimati nel processo di primo grado, e viene sostenuto rilevandosi che i supposti comportamenti antigiuridici sono stati dedotti nei confronti di Amministrazione appartenente al diverso plesso del Ministero della Finanze. Il motivo è fondato. La decisione del TAR reca in effetti la condanna al pagamento del risarcimento riconosciuto non solo del Ministero delle finanze ma anche quelli della difesa e dell'interno, che sono palesemente estranei al rapporto di servizio del ricorrente, intrattenuto con organizzazione (la GDF) incardinata nel Ministero delle finanze. Sotto tale profilo soggettivo, la decisione deve dunque essere riformata, limitandone gli effetti al predetto Ministero.

2.2.- Nel merito della controversia, l'appellante, col secondo ordine di censure, confuta le argomentazioni del CTU (che hanno riconosciuto il risarcimento) in primo luogo evidenziando che il servizio è stato prestato dal P. su unità navali "minori" , caratterizzate da modeste capacità operative e per un periodo non (come indicato dal ctu) corrispondente a tutta la carriera del dipendente ma limitato a 13 anni e sei mesi e comunque non con costante esposizione del dipendente a condizioni lavorative estremamente disagiate. Il Collegio non coglie tuttavia in queste censure argomenti idonei a sovvertire il nesso giuridico, affermato dal TAR alla base del risarcimento, tra le caratteristiche del servizio svolto e le patologie riconosciute, nulla impedendo sul piano logico-fattuale che esse possano insorgere anche in un periodo indicato dalla difesa erariale, anche considerato che sull'intensità dei disagi, nella loro potenzialità di determinare l'insorgenza di patologie, è specificamente chiamato ad esprimersi l'organo tecnico dell'amministrazione militare, al momento di accertare delle mansioni di istituto siano o meno suscettibili di determinare le patologie insorte.

2.3.- Passando alle altre argomentazioni svolte dall'appellante, il Collegio non condivide anche la tesi del Ministero che pone in evidenza (al fine di negare il risarcimento) la corresponsione dell'indennità di imbarco; essa si muove sul diverso piano della misura del ristoro dovuto, poiché evidenzia aspetti che non elidono, ma semmai riducono, la responsabilità dell'amministrazione (già peraltro ridotta dal TAR rispetto allo spettro dei titoli risarcitori richiesti dal dipendente col ricorso di primo grado). Ma in contrario il Collegio deve condividere sul punto quanto richiamato dal TAR in tema di "compensatio lucri cum damno", vale a dire che, per giurisprudenza costante, tale principio trova applicazione solo ove "il vantaggio economico sia arrecato direttamente dal medesimo fatto concreto che ha prodotto il danno, con la conseguenza che dall'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno alla persona (patrimoniale o biologico) non può essere detratto quanto già percepito dal danneggiato a titolo di....... indennità (ex multis Cassazione civile, sez. III, 27 luglio 2001, n. 10291)". L'attribuzione dell'indennità di imbarco non risponde invece alla necessità di compensare una patologia recata dal servizio, ma al fine di retribuire una prestazione del servizio resa in situazioni di maggiore difficoltà.

2.4.- Analoghe osservazioni negative valgono per la doglianza che pone in rilievo come il comandante effettuasse le navigazioni in condizioni metereologiche adeguate all'affidabilità tecnico nautica del natante; ciò pone certamente in evidenza il corretto uso di quel determinato mezzo navale, ma altrettanto certamente non può escludere che nel corso degli anni insorgano patologie a causa dei differenti fattori costituenti la natura del lavoro svolto, e ciò pur con il debito uso del mezzo tecnico.

2.5- Con specifico riferimento all'affermazione della sentenza che ha individuato quali cause del risarcimento alcune situazioni tecniche del naviglio (assenza di dispositivi anti vibrazione e dei sedili idropenumatici), l'appellante Ministero evidenza come la prescrizione dei primi non rispondeva alla tutela dei lavoratori ma alla finalità di evitare le avarie dei mezzi), mentre l'impiego dei secondi non era ritenuto necessario. Queste argomentazioni appaiono al Collegio motivo sufficiente per accogliere l'appello, sviluppando però alcune precisazioni.

Ed invero, sul piano dei principi non può dubitarsi che entrambe le carenze indicate potrebbero concorrere a creare quella situazione di disagio nel servizio a carico del prestatore di lavoro, soprattutto ove si consideri che in effetti la sfera dei doveri del datore di lavoro, la cui violazione determina la responsabilità ex art. 2087, cod civ. è stata dalla giurisprudenza individuata in forma alquanto ampia (e che appare più estesa della giurisprudenza citata dall'appellante (Cass.,s.l.,nn. 12467/2003 e 14946/2009)) , poiché detta norma ha funzione di "chiusura del sistema infortunistico", obbligando il lavoratore a tutelare l'integrità psico-fisica del dipendente, imponendogli l'adozione di tutte le misure atte allo scopo (Cons. di Stato, sez.VI, n.365/2011).

Ma proprio in ragione di tali principi, elaborati dalla giurisprudenza con specifico riferimento al differente campo delle prestazioni specifiche dovute in caso di eventi lesivi correlati al servizio, la semplice esistenza del menzionato dovere del datore non può risultare sempre e comunque sufficiente a sostenere la domanda risarcitoria ove il danno da cui di chiede ristoro non risulti diretta e provata conseguenza di una condotta del datore di lavoro, tenuta in violazione dei propri doveri.

A tale dimostrazione, dunque, non può condurre un giudizio medico espresso in sede di riconoscimento da parte della CMO nel senso che le patologie insorte a carico del lavoratore siano dipendenti da causa di servizio , poiché tale presenza non implica necessariamente che tutti eventi gli dannosi siano derivati da condizioni di insicurezza dell'ambiente di lavoro. Questo profilo, sviluppato da ulteriore argomentazione svolta appellante, altro non evidenzia la differenza esistente tra la causa di servizio, che avendo natura oggettiva e medico legale determina una provvidenza quale l'equo indennizzo, e l' istituto giuridico del tutto distinto dal risarcimento del danno, che si fonda specificamente sulla violazione di singoli obblighi del soggetto datore di lavoro di assicurare condizioni di sicurezza. In sostanza il nesso eziologico oggettivo, per dare luogo a conseguenze ristoratrici, deve essere presente sia nella causa di servizio che nel meccanismo dell'art. 2043 cod.civ.; ma il risarcimento costituisce una forma di tutela autonoma offerta dall'ordinamento , basandosi non semplicemente sul rapporto oggettivamente accertabile tra causa (o concausa) ed effetto patologico, bensì sulla dimostrazione di una specifica e diretta relazione tra responsabilità organizzativa del servizio da parte del soggetto datore di lavoro e l' evento dannoso insorto a carico del dipendente . Va anche precisato (analogamente a quanto affermato in materia di azione risarcitoria del lavoratore infortunato (cfr. Cons. di Stato, sez.VI, n.365/2011)) che il riconoscimento della causa di servizio e del conseguente equo indennizzo tendono già a reintegrare il danno costituito dalla diminuzione della capacità lavorativa , sicchè i residui profili differenziali (danno biologico e non patrimoniale) non possono che soggiacere agli indicati oneri probatori di una specifica responsabilità organizzativa del soggetto datore di lavoro.

Pertanto, al di fuori di ogni questione sulla parziale cumulabilità tra causa di servizio e risarcimento (aspetto non sollevato nella controversia in esame), il riconoscimento della prima non può costituire motivo per affermare, per totale sovrapposizione, la spettanza giuridica del secondo.

Quanto sopra permette dunque di concludere per l'erroneità della sentenza gravata ove ha accolto la richiesta di riconoscimento di danno biologico permanente in misura comprensiva delle componenti non patrimoniali diverse dal biologico (danno alla vita di relazione, e danno morale quale sofferenza soggettiva).

3.- Conclusivamente l'appello merita accoglimento per le ragioni sopra indicate.

- Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio tra le parti costituite, attesa la sufficiente complessità delle questioni sollevate .

P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe,

accoglie l'appello e, per l'effetto, ed in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.