Categoria: 1953
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Tipologia: Contratto collettivo integrativo
Data firma: 27 luglio 1953
Validità: 01.01.1953 - 31.12.1954
Parti: Unione degli Industriali del Lazio, Sezione Laterizi e Sindacato Provinciale Lavoratori Fornaciai-Cgil, Sindacato Provinciale Lavoratori dell’Edilizia ed Affini-Cisl, Camera Sindacale di Roma-Uil e Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini-Cisnal
Settori: Edilizia, Laterizi, Operai, Roma

Sommario:

Art. 1. - Qualifiche.
Art. 2. - Orario di lavoro.
Art. 3. - Condizioni e norme di lavoro per gli operai addetti alla produzione a macchina di mattoni pieni e forati.
Art. 4. - Condizioni e norme di lavoro per gli operai addetti al carico ed allo scarico dei mattoni pieni dai forni.
Art. 5. - Condizioni e norme di lavoro per gli operai addetti all’accatastamento dei materiali crudi.
Art. 6. - Indumenti di lavoro.
Art. 7. - Fuochisti.
Art. 8. - Condizioni e norme di lavoro per gli operai addetti alla confezione a mano dei laterizi.
Art. 9. - Gratifica natalizia - Ferie - Festività nazionali ed infrasettimanali.
Art. 10. - Trasferte.
Art. 11. - Situazione salariale.
Art. 12. - Assorbimenti.
Art. 13. - Decorrenza e durata.
Tabella salariale

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1952, per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi della provincia di Roma, 27 luglio 1953

In Roma, il 27 luglio 1953, presso la sede dell’Unione degli Industriali del Lazio, via del Plebiscito, 102, presenti [...]: Unione degli Industriali del Lazio, Sezione Laterizi [...], Sindacato Provinciale Lavoratori Fornaciai [...], assistiti dal [...] Segretario della Camera Confederale del Lavoro di Roma e provincia; Sindacato Provinciale Lavoratori dell’Edilizia ed Affini aderente alla Cisl [...], assistiti dall’Unione Sindacale di Roma e provincia della Cisl [...], Camera Sindacale di Roma della Uil [...]
In Roma, il 27 luglio 1953, presso la sede dell’Unione degli Industriali del Lazio, via del Plebiscito, 102, presenti [...]: Unione degli Industriali del Lazio, Sezione Laterizi [...], Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini [...], Cisnal;
si è stipulato il presente Accordo Integrativo Provinciale al Contratto Nazionale di Lavoro 28 giugno 1952, per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi di Roma e Provincia.

Art. 2. - Orario di lavoro.
Con riferimento al comma 2° dell’art. 7 del Contratto Nazionale 27 giugno 1952, l’orario normale di lavoro presso stabilimenti aventi esigenze di carattere stagionale, viene concordato per il periodo dal 1° maggio al 31 agosto in nove ore giornaliere.
Se in detti quattro mesi, l’orario viene prorogato a dieci ore ai sensi di legge, resta convenuto che la decima ora sarà retribuita con la maggiorazione del 9 % (nove per cento) sulla retribuzione globale: paga base, contingenza, elemento premio e rivalutazione.

Art. 3. - Condizioni e norme di lavoro per gli operai addetti alla produzione a macchina di mattoni pieni e forati.
Premesso che con le norme seguenti, non si intende modificare alcuna disposizione contenuta nel Contratto Nazionale 28 giugno 1952, specie per ciò che riguarda il lavoro a cottimo, si conviene quanto segue:
gli addetti alla produzione di mattoni pieni o forati a macchina che assumano la produzione a cottimo, all’atto di iniziare il lavoro saranno costituiti in squadra.
Il numero degli operai componenti la squadra verrà stabilito tenendo conto:
а) della potenzialità e capacità effettiva di produzione delle macchine;
b) della distanza esistente fra le mattoniere e l’accompagnamento delle «gambette» o degli essiccatoi comunque dal luogo dove dovranno essere portati i mattoni per l’essiccazione;
c) della distanza esistente fra la sede delle macchine ed il deposito o la cava dell’argilla, nonché dei sistemi di trasporto esistenti allo scopo.
Per le mattoniere la cui produzione effettiva oraria si aggira sui 5.000 (cinquemila) mattoni pieni, gli ingambettatori saranno normalmente in numero di tre con l’obbligo, da parte loro, di ammantellare e coprire le gambette.
Per le mattoniere, la cui produzione oraria non richieda il terzo ingambettatore, resta inteso che la copertura e l’ammantellamento è a carico del datore di lavoro, salvo che la produzione oraria sia inferiore ai 3.000 (tremila) pezzi, nel quale caso i due ingambettatori dovranno provvedere essi stessi alla copertura ed all’ammantellamento.
I mezzi di trasporto saranno forniti dalla ditta, in buono stato di efficienza e le carriole dovranno avere le ruote gommate.
Il formato dei mattoni pieni si ritiene debba essere di cm. 5x14x28 con le tolleranze d’uso e di lavorazione.

Art. 4. - Condizioni e norme di lavoro per gli operai addetti al carico ed allo scarico dei mattoni pieni dai forni.
La squadra degli operai che assume a cottimo detta lavorazione sarà normalmente composta di 10 uomini; però in quelle fornaci che hanno una attrezzatura tecnica che permette loro di svolgere il lavoro con un numero di uomini minore, il numero sarà stabilito di comune accordo tra le parti interessate.
La produzione giornaliera media riferita alla suddetta squadra di 10 uomini, sarà concordata in ciascun stabilimento tenendo conto delle condizioni tecniche, dell’attrezzatura e delle caratteristiche degli impianti, nonché della produzione media già attualmente realizzata presso ciascuna azienda.
Alla squadra dei lavoratori, non potrà in ogni modo essere richiesto, salvo casi di forza maggiore e per brevi periodi di tempo uno sforzo eccessivo.
A titolo esemplificativo si chiarisce che la squadra tipo di 10 uomini può arrivare a sistemare (fra crudo e cotto) 40.000 (quarantamila) mattoni pieni nelle otto ore di lavoro presumendo che il luogo di presa del crudo e l’accatastamento del cotto si trovino a distanze normali dal forno.
Il corriolante che sforna potrà elevare i pignoni del cotto sino all’altezza di 20 file e prelevare il materiale crudo da pignoni di altezza massima di 22 file. Per altezze superiori il datore di lavoro dovrà dare una congrua aggiunta di personale.
La pulizia dei forni e la portine sono normalmente a carico del datore di lavoro. Le situazioni di fatto derivanti da consuetudini e diversa organizzazione delle squadre saranno mantenute in atto.

Art. 5. - Condizioni e norme di lavoro per gli operai addetti all’accatastamento dei materiali crudi.
Gli impignonatori di mattoni pieni o forati a tre fori crudi, non potranno elevare i pignoni ad un’altezza superiore ai 22 filari; per altezze superiori il datore di lavoro dovrà fornire un’aggiunta di manovalanza.
Il prezzo della impignonatura sarà stabilito fornace per fornace tenendo conto dell’ubicazione dell’imposto.

Art. 6. - Indumenti di lavoro.
Riconosciuto da parte delle Organizzazioni dei lavoratori, che quanto attiene agli indumenti di lavoro, non può formare oggetto di particolare disciplina in sede di contratto provinciale, essendo la materia stessa regolata dall’art. 57 del Contratto Nazionale 28 giugno 1952, tuttavia da parte dei datori di lavoro si concede, in via del tutto eccezionale, che alle donne lavoranti negli essiccatoi venga fornito un adeguato indumento protettivo.

Art. 7. - Fuochisti.
Per i fuochisti l’orario normale di lavoro è di otto ore giornaliere in turni avvicendati.
La squadra dei fuochisti sarà composta di tre uomini per ogni forno. Le ore notturne verranno pagate con la maggiorazione prevista dall’art. 9 del Contratto Nazionale di Lavoro del 28 giugno 1952 [...]

Art. 8. - Condizioni e norme di lavoro per gli operai addetti alla confezione a mano dei laterizi.
Per la lavorazione di materiali a mano, agli operai addetti alla confezione, la ditta a sue spese provvederà con quanto segue:
а) un’aia adeguata alla potenzialità di lavoro della squadra;
b) l’acqua che deve servire per la lavorazione deve trovarsi distante non più di 10 metri dall’aia e deve essere in quantità sufficiente;
c) tutti gli attrezzi occorrenti per la fabbricazione dei laterizi ed i relativi stampi. Il deposito della sabbia non può distare più di 40 metri dall’aia;
d) l’argilla sarà portata «in testa» all’aia.
L’operaio avrà cura:
1) di mantenere in efficienza l’aia;
2) impastare l’argilla e lavorarla per la migliore confezione a regola d’arte;
3) ingambettare appena possibile il materiale, coprirlo ed ammantellarlo.
[...]