Categoria: 1955
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Tipologia: Contratto collettivo integrativo
Data firma: 23 maggio 1955
Validità: 01.05.1955 - 30.09.1957
Parti: Unione degli Industriali di Bergamo e Camera Confederale del Lavoro di Bergamo, Unione Sindacale Provinciale di Bergamo, Camera Sindacale Provinciale di Bergamo-Uil
Settori: Edilizia, Laterizi, Operai, Bergamo

Sommario:

Art. 1. - Qualifiche.
Art. 2. - Orario di lavoro.
Art. 3. - Lavoro notturno.
Art. 4. - Trasferte.
Art. 5. - Coperte.
Art. 6. - Condizioni e norme di lavoro per gli addetti alla confezione a mano dei laterizi (Paltini).
Art. 7. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’11 novembre 1954, per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi della provincia di Bergamo, 23 maggio 1955

Addì 23 maggio 1955 in Bergamo, tra l’Unione degli Industriali di Bergamo [...], con l’intervento di una Delegazione di Industriali [...] e la Camera Confederale del Lavoro di Bergamo [...], rappresentata dai suoi Segretari [...] e, per il Sindacato Provinciale di Bergamo della Filea [...], l’Unione Sindacale Provinciale di Bergamo, rappresentata dal suo Segretario Generale [...] e, per il Sindacato Provinciale di Bergamo della Filde [...], la Camera Sindacale Provinciale di Bergamo (Uil) [...], è stato stipulato il presente contratto integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’11 novembre 1954 per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi, da valere per Bergamo e Provincia.

Art. 2. - Orario di lavoro.
In relazione al 2° comma dell’art. 7 del contratto nazionale di lavoro si stabiliscono i seguenti quattro mesi: Maggio - Giugno - Luglio - Agosto quali quelli in cui l’orario normale giornaliero di lavoro è di 9 ore.
Resta fermo che qualora sui suddetti quattro mesi l’orario di lavoro venga prorogato a 10 ore, la decima ora sarà retribuita con una maggiorazione del 9 % sulla retribuzione globale.

Art. 3. - Lavoro notturno.
In relazione al 2° comma dell’art. 9 del contratto nazionale di lavoro, l’inizio ed il termine dell’orario notturno per le categorie degli infornatori e sfornatori, carriolanti ai forni, e per gli addetti alla lavorazione a mano dei laterizi, potranno essere stabiliti, entro naturalmente i limiti fissati dallo stesso art. 9, aziendalmente, d’intesa tra datore di lavoro e lavoratori, direttamente o tramite i rappresentanti aziendali di questi ultimi.

Art. 5. - Coperte.
In relazione all'art. 40 del contratto nazionale di lavoro, agli operai che alloggiano in fornace, le coperte verranno fornite dalla ditta nella misura di una nel periodo 1° aprile-30 settembre e di due nel periodo 1° ottobre-31 marzo.
Il lavoratore è tenuto a conservarle in buono stato e ne risponde del deterioramento e smarrimento causati da sua negligenza.
Nel caso che la ditta non possa fornire le coperte, corrisponderà ad ogni operaio avente diritto una indennità mensile di L. 150 per ogni coperta.

Art. 6. - Condizioni e norme di lavoro per gli addetti alla confezione a mano dei laterizi (Paltini).
Agli operai addetti alla confezione a mano dei laterizi, la ditta metterà a disposizione (a suo carico) quanto segue:
a) un’aia di lunghezza e larghezza proporzionate alla produttività dell’operaio in piena efficienza;
b) argilla di normale consistenza scavata normalmente nel pe-riodo invernale o macinata, posta in testa o sul fianco dell’aia;
c) l’acqua che deve servire per la lavorazione sul luogo di impiego in quantità sufficiente;
d) secchie, pallotte, zappa, gareppio, raspino, crivello, badile, stampi, carriola, cavalletto, banco e passerella;
e) pagliette, arelle, battaggi, tele in quantità sufficienti oltre a tegole o coperte di legno e simili per la copertura della gambette.
Gli attrezzi di cui sopra dovranno essere cambiati durante l’anno, se guasti, a cura del datore di lavoro.
Il deposito della litta o sabbietta da fornirsi all’operaio non dovrà distare più di 15 metri dall’aia e in posto facilmente praticabile con la carriola.
Le gambette non potranno essere distanti più di 5 metri dell'aia.
Il datore di lavoro dovrà ritirare i laterizi posti in gambette già essiccati, in modo da non rallentare la produzione all’operaio, ritenendosi altrimenti a suo carico il tempo perduto per tale causa.
L’operaio, di quanto sopra fornito, dovrà:
1) mantenere in efficienza l’aia dal principio al termine della lavorazione;
2) impastare l’argilla e lavorarla per la miglior confezione dei laterizi;
3) confezionare i laterizi in apposito stampo sul cavalletto e batterli sull’aia, curarli, raddrizzarli, sbavarli con l’apposito raschino, ingambettarli sul pedale, coprirli, ammantellarli, scoprirli e smantellarli per la più rapida essiccazione;
4) trasportare sull’aia la litta o la sabbietta già crivellata.
Ogni danno non derivante dall’incuria o dalla volontà dell’operaio sarà a totale carico del datore di lavoro.
La paga sarà fatta prendendo per base il quantitativo dei laterizi prodotti e portati ad essiccazione perfetta.
Per i laterizi danneggiati dalle intemperie (piovattati) al punto di doverli riconfezionare, l’operaio avrà diritto di percepire il 70 % del corrispondente prezzo di cottimo.
Al termine della stagione e del preavviso di licenziamento, tanto se dato dal datore di lavoro, quanto dall’operaio, la ditta prenderà in consegna il materiale fabbricato.
Per la confezione a mano dei laterizi, le tariffe minime da corrispondersi per ogni 1000 pezzi sono le seguenti:
а) mattoni comuni grossi tipo Milano
(stampo 7,2 x 12,5 X 25 = cubatura 2.250) L. 2.700
Per i mattoni che allo stampo hanno misura e cubatura diverse da quelle su indicate, le risotti ve tariffe saranno rapportate alla tariffa di cui sopra.
Esempio: per mattone la cui misura dello stampo sia di 6 X 12 X 24 e la cui cubatura sia di 1.728, la relativa tariffa di cottimo sarà data dalla seguente proporzione:
2.250: 2.700 = 1.728: x

2.700 X 1.728
x = _________________ = 2.074
2.250

b) mattoni paramano tipo Milano (compresi cunei) L. 4.296
c) tegole a canale (coppi):
lunghezza cm. 38 L. 3.953
lunghezza cm. 40 L. 4.161
lunghezza cm. 45 L. 4.681
lunghezza cm. 50 L. 5.201
lunghezza cm. 55 L. 5.721

Per le tegole di lunghezza diversa da quelle suindicate, le rispettive tariffe saranno rapportate alla tariffa stabilita per le tegole di cm. 45 di lunghezza.
Esempio: per la tegola che abbia la lunghezza di cm. 48, la relativa tariffa sarà data dalla seguente proporzione:
45: 4.681 = 48: x

4.681 X 48
x = _________________ = 4.993
45

d) copponi cm. 70 L. 13.768
e) tavelle cm. 16 X32 L. 4.296
f) quadri cm. 20 X 20 L. 4.296
Le suddette tariffe saranno ridotte del 6 % qualora dalla Ditta venga fornita l’argilla filtrata.
Nelle suddette tariffe che sono comprensive della paga unificata di cui all’accordo collettivo 11 novembre 1954 e della contingenza non conglobata maturata a tutto il mese di ottobre 1954, si intendono forfetizzate anche le seguenti voci: indennità di caro-pane; indennità di mensa; festività nazionali; festività infrasettimanali; percentuale di lavoro straordinario; percentuale di lavoro festivo; indennità di licenziamento; ferie; gratifica natalizia.
Le parti convengono che, verificandosi in futuro variazioni in aumento o in diminuzione nella misura delle attuali retribuzioni unificate o dell’indennità di contingenza, le variazioni medesime saranno riportate proporzionalmente sulle tariffe di cui sopra in aumento o in diminuzione.