Tipologia: Contratto collettivo integrativo
Data firma: 31 luglio 1958
Validità: 01.08.1958 - 30.11.1960
Parti: Gruppo Provinciale Industriali Cemento, Laterizi, Calce e Gesso e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil
Settori: Edilizia, Laterizi, Operai, Catanzaro

Sommario:

Art. 1. - Sfera di applicazione.
Art. 2. - Qualifiche.
Art. 3. - Orario di lavoro.
Art. 4. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 5. - Condizioni di lavoro per la fabbricazione dei mattoni a mano - Trasferte.
Art. 6. - Minimi di paga oraria.
Art. 7. - Indennità speciale.
Art. 8. - Validità e durata.
Tabelle delle paghe minime orarie per gli operai dell’industria dei laterizi della provincia di Catanzaro, allegate al contratto provinciale del 31 luglio 1958.

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro, per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi della provincia di Catanzaro, 31 luglio 1958

In Catanzaro, presso la sede dell’Associazione Provinciale degli Industriali il giorno 31 luglio 1958, tra il Gruppo Provinciale Industriali Cemento, Laterizi, Calce e Gesso [...], con l’assistenza dell’Associazione Provinciale Industriali [....] e la Federazione Provinciale Lavoratori del Legno dell’Edilizia ed Industrie Affini (Fillea) [...], con l’assistenza della Camera Confederale Provinciale del Lavoro aderente alla Cgil [...], il Sindacato Provinciale Lavoratori Costruzioni ed Affini (Filca) [...], con l’assistenza dell’Unione Sindacale Provinciale aderente alla Cisl [...], il Sindacato Provinciale Edili ed Affini e del Legno (Feneal) [...], con l’assistenza della Camera Sindacale Provinciale aderente alla Uil [...], premesso che l’art. 51 del sopraindicato contratto nazionale del 18 dicembre 1957 prevede al 2° comma la possibilità di pattuizioni integrative che riflettano la materia trattata in articoli che vanno oltre quelli espressamente indicati (6-7-9-12-21); premesso altresì che nella Provincia di Catanzaro non è stata data fin qui applicazione al sopra indicato Contratto Nazionale ne di conseguenza è stato mai stipulato alcun contratto integrativo; le parti si sono trovate d’accordo nell’applicazione in via analogica del suddetto principio e pertanto è stato stipulato il presente contratto integrativo di lavoro da valere per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi della provincia di Catanzaro.

Art. 1. - Sfera di applicazione.
Alle Aziende produttrici di materiali laterizi della provincia di Catanzaro a datare dal 1° agosto 1958 è stata estesa l’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi stipulato addì 18 dicembre 1957 con le integrazioni appresso riportate.

Art. 2. - Qualifiche.
È assegnata la particolare qualifica di «Capo squadra» al lavoratore che a qualunque categoria e qualifica appartenga sia espressamente preposto dal datore di lavoro a sorvegliare ed a guidare l’attività eseguita da un gruppo di cinque o più operai di qualsiasi categoria o qualifica, e partecipi egli stesso direttamente all’esecuzione dei lavori.
[...]

Art. 3. - Orario di lavoro.
Nei 4 mesi dell’anno che vanno da giugno a settembre l’orario normale di lavoro è di 9 ore giornaliere.

Art. 4. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
È lavoro notturno quello effettuato dalle 22 alle 6. Per le categorie degli infornatori e sfornatori, carriolanti ai forni e per gli addetti alla lavorazione dei mattoni a mano, l’inizio ed il termine dell’orario notturno è anticipato al massimo alle ore 20 e fino alle ore 4.
[...]

Art. 5. - Condizioni di lavoro per la fabbricazione dei mattoni a mano - Trasferte.
Le parti assumono impegno di incontrarsi entro il mese di dicembre 1958.