Responsabilità del RSPP per infortunio a lavoratore dovuto a negligenza imperizia e imprudenza.

"Il fatto che il D.Lgs. n. 626 del 1994 abbia escluso la diretta sanzionabilità penale o amministrativa di eventuali comportamenti inosservanti dei predetti componenti interni o esterni del servizio aziendale di prevenzione e protezione, non significa che questi componenti possano e debbano ritenersi in ogni caso totalmente esonerati da qualsiasi responsabilità penale e civile derivante da attività svolte nell'ambito dell'incarico ricevuto."

"Ne consegue che il responsabile del servizio di prevenzione e di protezione qualora, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro ad omettere l'adozione di una doverosa misura prevenzionale, risponderà dell'evento dannoso derivatone, essendo a lui ascrivibile un titolo di colpa che gli deriva dalla sua specifica posizione professionale."

Sussiste


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. COCO Giovanni Silvi - Presidente -
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere -
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere -
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere -
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) A.G., N. IL (OMISSIS);
avverso SENTENZA del 07/12/2006 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. BIANCHI LUISA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Proc. Gen. Cons. Gianfranco Viglietta che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Fabio Squarelli del foro di Milano e Roscini Paolo del Foro di Roma.




FattoDiritto

A.G. è stato giudicato e condannato, in primo e secondo grado di giudizio, alla pena di giorni venti di reclusione, sostituita con Euro 760,00 di multa, per il reato di cui all'art. 590 c.p., comma 1 e 3, perchè, nella sua qualità di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi della SITAI Inox srl, per colpa dovuta a negligenza, imprudenza ed imperizia e per non aver riferito al datore di lavoro che le stive (gabbioni metallici) erano insufficienti a contenere i "coils" (pesantissimi cilindri in acciaio, di circa 1700 kg, costituiti da fogli di acciaio tenuti insieme da cordicelle denominate "regge") in arrivo al magazzino, gestiti dai dipendenti fuori dalle stive, causava lesioni personali gravissime a Canuto Rosa Gian Luigi, consistite in un grave trauma da schiacciamento della gamba destra con conseguente amputazione.
Avveniva infatti che il Canuto, mentre procedeva da solo a scaricare un camion di coils, aiutandosi con una cinghia ancorata ad una gru e posizionandoli per terra addossati gli uni agli altri, veniva investito da uno di essi che si rovesciava.
Risultava pacificamente accertato che le stive per collocare i coils, onde poter procedere in sicurezza alla rimozione delle regge, erano insufficienti e che tale situazione era ben conosciuta nell'azienda, anche dall'odierno ricorrente, senza però che fossero state impartite precise disposizioni su come effettuare il lavoro o, tanto meno, presi efficaci provvedimenti per aumentare il numero delle stive; era invalsa pertanto la prassi secondo cui i lavoratori cercavano di fare del loro meglio, seguendo i consigli dati dai più anziani; di ciò era stata informata la rappresentanza sindacale aziendale che, a sua volta, aveva segnalato il pericolo al rappresentante del datore di lavoro, appunto l' A. odierno ricorrente.
Si trattava in sostanza, secondo l'espressione usata dalla Corte di appello, di un infortunio che poteva dirsi "annunciato" e che ebbe a verificarsi proprio per la mancanza di quelle protezioni, le stive, che erano state invano richieste e per il realizzarsi di un pericolo, il ribaltamento di un cilindro, da tempo noto e con il quale i lavoratori cercavano di difendersi con accorgimenti insufficienti.
Solo dopo l'incidente vennero fornite precise istruzioni scritte ai lavoratori su come dovesse essere effettuato quel lavoro e venne congruamente aumentato il numero delle stive a disposizione.
Secondo i giudici della Corte di appello, A., nella qualità di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi D.Lgs. n. 626 del 1994, ex artt. 8 e 9, era responsabile delle lesioni riportate dal lavoratore, rappresentando il suo comportamento una concausa, accanto al comportamento del datore di lavoro, dell'infortunio verificatosi, e risultando tale comportamento colposo in quanto negligente; osservano i detti giudici che compete al responsabile del servizio di prevenzione, specie quando esso sia come nella specie un dipendente dell'imprenditore, lo specifico dovere, per contratto, di informarsi, di vigilare, di conoscere e di intervenire; il suo compito non si risolve nella mera consulenza verso il datore di lavoro, ma comprende l'obbligo concreto di segnalare il pericolo e le misure necessarie per affrontarlo, pur restando gli obblighi decisionali, di scelta e di spesa nella esclusiva competenza del datore di lavoro. Prova ne è che, in caso di mancata attivazione, il datore di lavoro può non essere a conoscenza della specifica situazione esistente.
Nella specie, nulla risultava aver fatto l' A., violando dunque gli obblighi contrattualmente accettati con l'assunzione dello specifico incarico.
Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore di A. per i seguenti motivi:
1) inosservanza o erronea applicazione della legge penale; sostiene il ricorrente che erroneamente si è ritenuta la responsabilità di A.G. dal momento che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei lavoratori - previsto dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 9 - è organo meramente consultivo e propositivo del datore di lavoro con assenza di responsabilità penale, anche a titolo di concorso con il datore di lavoro ai sensi dell'art. 113 c.p., per la violazione dei suoi doveri e non può essere chiamato a rispondere delle lesioni del lavoratore conseguenti alla inosservanza della normativa anti- infortunistica, non essendo stata costruita a suo carico una posizione di garanzia;
2) contradditorietà della motivazione della sentenza impugnata che ha ravvisato la responsabilità dell' A. pur dando atto dell'inesistenza di norme giuridiche che ne prevedono la responsabilità e l'incertezza dell'interpretazione secondo la quale egli, nella veste considerata, potrebbe essere chiamato a rispondere dei reati previsti dal codice penale;
3) illogicità e contraddittorietà della motivazione in punto dell'accertamento del nesso causale, laddove sostiene che se l' A. avesse informato il datore di lavoro, l'evento si sarebbe evitato; infatti la stessa sentenza riconosce che anche se A. si fosse attivato, l'infortunio si sarebbe verificato; era infatti pacifico che del rischio derivante dall'insufficiente numero delle stive era stata fatta segnalazione da più persone e in plurime occasioni sia alla direzione che al responsabile per la prevenzione dei rischi, onde si trattava di un fatto conosciuto da tutti, come riconosciuto dallo stesso infortunato; spettava alla direzione, ben al corrente della pericolosità delle manovre effettuate, provvedere al riguardo non soltanto ordinando nuove stive, come pure era stato fatto, ma vietando le lavorazioni pericolose.
Il ricorso è infondato.
La questione che viene sollevata con il primo motivo di ricorso, circa la possibilità di ritenere responsabile del contestato reato l'attuale ricorrente, nella qualità da esso rivestita di responsabile del servizio di prevenzione e di protezione, è stata correttamente risolta dalla sentenza in esame.
Il ricorrente, per escludere la propria responsabilità, sottolinea che dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 8, commi 3 e 10, emerge che i componenti del servizio aziendale di prevenzione, essendo considerati dei semplici ausiliari del datore di lavoro, non possono venire chiamati a rispondere direttamente del loro operato, proprio perchè difettano di un effettivo potere decisionale.
Essi sono soltanto dei consulenti e i risultati dei loro studi e delle loro elaborazioni, come pacificamente avviene in qualsiasi altro settore dell'amministrazione dell'azienda - ad esempio, in campo fiscale, tributario, giuslavoristico - vengono fatti propri dal vertice che li ha scelti sulla base di un rapporto di affidamento liberamente instaurato e che della loro opera si avvale per meglio ottemperare agli obblighi di cui è esclusivo destinatario. Tanto è vero che il medesimo decreto legislativo ha escluso la diretta sanzionabilità penale o amministrativa di eventuali comportamenti inosservanti da parte dei predetti componenti interni o esterni del servizio aziendale di prevenzione e protezione.
Tali osservazioni, pur cogliendo un aspetto della situazione considerata, non ne esauriscono la complessiva ricostruzione.
Ed invero, come ritiene la dottrina più attenta e come già osservato da questa Corte (sez. 4^ 20.4.2005 n. 11351 rv. 233657), il fatto che il D.Lgs. n. 626 del 1994 abbia escluso la diretta sanzionabilità penale o amministrativa di eventuali comportamenti inosservanti dei predetti componenti interni o esterni del servizio aziendale di prevenzione e protezione, non significa che questi componenti possano e debbano ritenersi in ogni caso totalmente esonerati da qualsiasi responsabilità penale e civile derivante da attività svolte nell'ambito dell'incarico ricevuto.
Occorre distinguere infatti il piano delle responsabilità prevenzionali, derivanti dalla violazione di norme di puro pericolo, per le quali l'assenza di espressa sanzione esclude la responsabilità, da quello delle responsabilità per reati colposi di evento, quando, cioè, si siano verificati infortuni sul lavoro o tecnopatie, riconducibili alle previsioni di cui agli artt. 589 e 590 c.p..
Ne consegue che il responsabile del servizio di prevenzione e di protezione qualora, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro ad omettere l'adozione di una doverosa misura prevenzionale, risponderà dell'evento dannoso derivatone, essendo a lui ascrivibile un titolo di colpa che gli deriva dalla sua specifica posizione professionale.
Ed invero, come unanimemente riconosciuto, la istituzione del servizio di prevenzione e protezione, con la previsione di un autonomo responsabile, interno o esterno all'azienda, costituisce una delle innovazioni più significative del D.Lgs. n. 626 del 1994.
Nel costruire un sistema organico della prevenzione, in adempimento dell'obbligo di adeguamento alla disciplina comunitaria, il legislatore italiano ha infatti dimostrato di voler privilegiare il momento organizzativo e preventivo, anche con la istituzionalizzazione, appunto, di quel servizio di prevenzione e protezione (art. 8) in precedenza solo eventuale, e ad esso attribuendo (art. 9) specifici compiti di valutazione dei rischi, di individuazione delle misure prevenzionali, di informazione e formazione prevenzionale dei lavoratori. L'obbligatorietà della istituzione del servizio si riverbera sulla obbligatorietà dell'adempimento della prestazione, che non è più dovuta sulla base di una mero impegno contrattuale ma rappresenta l'adempimento di un compito legislativamente imposto a tutela della sicurezza del lavoro.
E' peraltro ben noto che il momento della prevenzione è quello più importante al fine della tutela del bene salute e integrità del lavoratore ed è evidente che solo un sistema dotato di strumenti di autoadattamento, capaci di assicurare che la prevenzione risponda alle effettive e variabili necessità della singola realtà produttiva, può costituire uno strumento efficace per raggiungere l'obiettivo; di qui l'importanza dei compiti attribuiti al servizio di protezione e prevenzione dei rischi, che, ove rettamente intesi e adempiuti, costituiscono il momento iniziale, fondamentale ed ineliminabile della catena della sicurezza.
Non si può dunque dubitare della correttezza dell'orientamento sopra menzionato - confermato peraltro di recente anche da questa stessa sezione con la sentenza del 15.2.2007 n. 15226, Fusilli rv. 236170 - che riconosce al responsabile di tale servizio, pur se dipendente del datore di lavoro, una posizione di garanzia, che trova il suo fondamento nella previsione legislativa sopra richiamata che gli attribuisce un ruolo importante nel complessivo sistema della prevenzione e tutela del lavoratore.
Quanto al nesso di causalità, pacifica è la totale inottemperanza di A. agli obblighi di cui all'art. 9 sopra riportati, non solo per ciò che attiene il dovere di individuazione dei rischi e segnalazione a anche per quello che riguarda la informazione e formazione dei lavoratori; altrettanto pacifico è che l'infortunio si è verificato per la oggettiva pericolosità delle operazioni di gestione dei coils per la mancanza di stive in numero sufficiente, e dunque per la esistenza di una situazione che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione avrebbe dovuto monitorare, segnalare e contribuire a risolvere nell'adempimento dei compiti specificati all'art. 9.
La totale omissione di ogni attività in tal senso sia pure nei limite della collaborazione con il datore di lavoro, e specialmente la mancanza di una formale segnalazione della situazione, dovuta ai sensi dell'art. 9, lett. a, che impone l'individuazione dei fattori di rischio e delle misure necessarie per la sicurezza, costituisce un antecedente causalmente ricollegabile alla verificazione dell'infortunio, della cui incidenza causale non può dubitarsi solo perchè la pericolosità della situazione era comunque nota al datore di lavoro. Deve infatti ritenersi, secondo il sistema di prevenzione delineato dal legislatore con la 626 del 94, che la segnalazione formale della situazione avrebbe indotto il datore di lavoro.
Dovendosi presumere il corretto funzionamento del sistema prevenzionale, a quegli interventi di adeguamento (sostanzialmente consistenti nell'acquisto e utilizzo di nuove stive) che invece solo a seguito dell'incidente in questione vennero adottati (v. sentenza 15.2.2007 n. 15226, Fusilli, sopra richiamata).
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.



P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2007