Tipologia: CCNL
Data firma: 20 aprile 1951
Validità: 01.01.1950 - 31.12.1952
Parti: Snebi e Silbi, Sindacato Lavoratori Consorzi Bonifica, Irrigazione e Miglioramento Fondiario-Cisl, Sindacato Dipendenti Consorzi Bonifica e Irrigazione-Uil
Settori: Agroindustriale, Consorzi di bonifica

Sommario:

Salariati
Titolo I. - Oggetto del contratto e persone alle quali si applica

Art. 1. - Oggetto del contratto e persone alle quali si applica.
Titolo II. - Classificazione dei salariati
Art. 2. - Classificazione dei salariati.
Titolo III. - Assunzione e disciplina del rapporto di lavoro
Art. 3. - Assunzione e disciplina del rapporto di lavoro.
Art. 4. - Doveri dei salariati.
Art. 5. - Cambiamento di mansioni.
Art. 6. - Orario di lavoro.
Art. 7. - Riposo settimanale e giorni festivi.
Art. 8. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 9. - Ferie.
Art. 10. - Sanzioni disciplinari.
Art. 11. - Assenze.
Titolo IV. - Retribuzione dei salariati
Art. 12. - Retribuzione dei salariati.
Art. 13. - Minimo del salario.
Art. 14. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 15. - Indennità di caro-vita.
Art. 16. - Indennità di trasferimento.
Art. 17. - Indennità di trasferta.
Art. 18. - Aspettativa.
Titolo V. - Interruzione del servizio
Art. 19. - Servizio militare.
Art. 20. - Malattie ed infortuni.
Art. 21. - Indumenti di lavoro.
Titolo VI. - Cessazione del rapporto di lavoro
Art. 22. - Cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 23. - Soppressione del posto - Collocamento in disponibilità.
Art. 24. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 25. - Certificato di servizio e riconsegne.
Titolo VII. - Trattamento di quiescenza
Art. 26. - Indennità di anzianità.
Art. 27. - Pensione.
Titolo VIII. - Varie e generali
Art. 28. - Regolamenti organici.
Art. 29. - Applicazione del contratto.
Art. 30. - Eccezioni all’applicazione del contratto.
Art. 31. - Reclami e controversie.
Impiegati
Titolo I. - Oggetto del contratto e persone alle quali si applica

Art. 1. - Oggetto del contratto e persone alle quali si applica.
Titolo II. - Classificazione degli impiegati
Art. 2. - Classificazione degli impiegati.
Titolo III. - Assunzione e disciplina del rapporto di impiego

Art. 3. - Assunzione e disciplina del rapporto di impiego.
Art. 4. - Doveri dei dipendenti.
Art. 5. - Cambiamento di mansioni.
Art. 6. - Orario di lavoro.
Art. 7. - Riposo settimanale e giorni festivi.
Art. 8. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 9. - Ferie.
Art. 10. - Sanzioni disciplinari.
Art. 11. - Assenze.
Titolo IV. - Retribuzione degli impiegati
Art. 12. - Retribuzione degli impiegati.
Art. 13. - Minimi di stipendio.
Art. 14. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 15. - Indennità di caro-vita.
Art. 16. - Indennità di trasferimento.
Art. 17. - Indennità di trasferta.
Art. 18. - Aspettativa.
Titolo V. - Interruzione di servizio
Art. 19. - Servizio militare.
Art. 20. - Malattie ed infortuni.
Art. 21. - Tutela della maternità.
Art. 22. - Cessazione del rapporto di impiego.
Art. 23. - Soppressione di posto - Collocamento in disponibilità.
Art. 24. - Preavviso di licenziamento e dimissioni.
Art. 25. - Certificato di servizio e riconsegna.
Titolo VI. - Trattamento di quiescenza
Art. 26. - Indennità di anzianità.
Art. 27. - Trattamento di pensione.
Titolo VII. - Varie e generali
Art. 28. - Regolamenti organici.
Art. 29. - Applicazione del contratto.
Art. 30. - Controversie.
Dirigenti
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Disposizioni comuni
Articolo unico. - Validità del contratto.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale degli enti di bonifica, irrigazione, idraulici di scolo, di miglioramento fondiario e loro raggruppamenti, 20 aprile 1951

L’anno 1951, il giorno 20 aprile, in Roma, tra il Sindacato Nazionale degli Enti di Bonifica, di Irrigazione e di Miglioramento Fondiario (Snebi) [...] e il Sindacato Italiano Lavoratori Bonifica Irrigazione (Silbi) [...], il Sindacato Lavoratori Consorzi Bonifica, Irrigazione e Miglioramento Fondiario, aderente alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) [...] e con l’assistenza [...] della Cisl, il Sindacato Dipendenti Consorzi Bonifica e Irrigazione, aderente alla Unione Italiana Lavoratori (Uil) [...], viene stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti degli Enti di bonifica, irrigazione, idraulici di scolo e di miglioramento fondiario.

Salariati
Titolo I. - Oggetto del contratto e persone alle quali si applica
Art. 1. - Oggetto del contratto e persone alle quali si applica.

Il presente contratto collettivo nazionale disciplina e regola i rapporti tra gli Enti di Bonifica, di irrigazione, idraulici di scolo, di miglioramento fondiario, e loro raggruppamenti, ed i dipendenti salariati fissi, di ruolo e non di ruolo, esplicanti la propria attività in maniera esclusiva e continuativa, per l’esercizio delle opere consorziali, secondo le disposizioni regolamentari, con le eccezioni di cui all’art. 30.
Dichiarazione a verbale per l’art. 1.
L’essere il salariato retribuito mensilmente od a periodi più brevi non è condizione necessaria né sufficiente all’applicazione del presente contratto.

Titolo III. - Assunzione e disciplina del rapporto di lavoro
Art. 4. - Doveri dei salariati.

I salariati dovranno:
а) dedicare assidua attività e diligenza all’adempimento delle proprie mansioni, alle quali debbono attendere con scrupolosa osservanza dei regolamenti e delle istruzioni ricevute;
b) aver cura dei macchinari, arnesi, attrezzi ed in genere di tutte quanto viene messo a loro disposizione, senza apportarvi alcuna modificazione se non previa autorizzazione dei diretti superiori;
c) rispettare l’orario di lavoro;
d) non allontanarsi, durante il lavoro, dal proprio posto, senza giustificato motivo.
Il personale con mansioni di custodia, di sorveglianza o di esercizio, e con servizio a carattere discontinuo in caso di assenza, deve fornire le notizie necessarie per la pronta sua reperibilità.
[...]

Art. 6. - Orario di lavoro.
La durata normale di lavoro è fissata in 48 ore settimanali, da suddividersi secondo le esigenze dell’Ente e salvo particolari condizioni o specifiche necessità di servizio.
Per le prestazioni di lavoro discontinuo, o di semplice attesa o custodia, si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 7. - Riposo settimanale e giorni festivi.
A tutti i salariati è dovuto il riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza della domenica.
[...]

Art. 8. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Lavoro straordinario è quello compiuto oltre l’orario normale.
Lavoro notturno è quello compiuto tra le ore 22 e le ore 6 del mattino.
Lavoro festivo è quello compiuto nei giorni riconosciuti festivi. Tali lavori devono essere richiesti e autorizzati dall’Ente. Non si considerano notturne o festive le ore incluse in regolari turni periodici.
[...]
La prestazione di lavoro straordinario, festivo o notturno non può essere rifiutata dal salariato, salvo casi di malattia o di urgenti necessità familiari.
[...]
Le prestazioni straordinarie, di norma, non potranno eccedere le ore 12 settimanali.

Art. 9. - Ferie.
Spettano al salariato le seguenti ferie annuali retribuite:
1) 15 giorni per anzianità di servizio da 1 a 10 anni;
2) 20 giorni per anzianità di servizio oltre i 10 anni.
[...]
La rinuncia, espressa o tacita, alle ferie, non è ammessa.
Nell’eventualità che esigenze di servizio la rendessero necessaria la rinuncia dovrà essere chiesta per iscritto dall’Ente ed il salariato dovrà aderirvi ma avrà diritto ad un corrispettivo pari a tanti trentesimi della retribuzione mensile goduta quanti sono i giorni di ferie non usufruiti.
[...]

Art. 10. - Sanzioni disciplinari.
L’inosservanza, da parte del salariato, dei suoi doveri può dar luogo a provvedimenti disciplinari che vanno dalla censura scritta fino al licenziamento in tronco, senza preavviso. I provvedimenti disciplinari saranno applicati tenendo conto della gravità e della frequenza delle mancanze commesse e del grado della colpa, sentite le giustificazioni del dipendente e secondo le disposizioni stabilite dai regolamenti interni, con diritto del dipendente di esperire ricorso contro i provvedimenti stessi, nei modi prescritti dai regolamenti.
[...]

Titolo V. - Interruzione del servizio
Art. 21. - Indumenti di lavoro.

I regolamenti fisseranno le norme per l’eventuale gratuita assegnazione al personale salariato di divise o di capi di vestiario inerenti al servizio.

Titolo VIII. - Varie e generali
Art. 28. - Regolamenti organici.

Gli enti entro 12 mesi dalla firma del presente contratto faranno luogo, se necessario, alla emissione delle deliberazioni di modificazione dei regolamenti organici da sottoporsi al visto del Ministero competente a norma di legge.
Gli Enti sprovvisti di regolamento organico provvederanno alla compilazione del medesimo entro lo stesso termine e con le modalità di cui sopra.

Art. 29. - Applicazione del contratto.
Il presente contratto si applica a tutto il personale dipendente dagli Enti di cui all’art. 1.
[...]

Art. 30. - Eccezioni all’applicazione del contratto.
Le disposizioni tutte del presente contratto non si applicano ai salariati che prestino servizio per un determinato periodo dell’anno o comunque non continuativamente (es. acquaioli ed assimilabili ed anche agli acquaioli che, cessato il periodo irrigatorio, vengano adibiti a lavori diversi) per i quali saranno stipulati appositi contratti in sede locale.
Potranno invece applicarsi, in modo proporzionale alle prestazioni, a quei salariati fissi in servizio continuativo ma non esclusivo.
Nei consorzi in cui non vi sia attualmente un ruolo organico il presente contratto sarà applicato a quei salariati che saranno prescelti dai singoli enti nel numero indispensabile per le necessità di carattere permanente secondo criteri di selezione da concordare in sede locale.
Per tutti i salariati esclusi dalla applicazione del presente contratto saranno stipulati accordi in sede locale.
Per gli enti similari a carattere privatistico, il presente contratto verrà applicato in modo da non alterare le caratteristiche e la natura giuridica degli enti stessi.
Dichiarazione a verbale per l’art. 30.
Ai sensi dell’art. 30 il contratto in oggetto non è applicabile, a titolo di esempio, agli acquaioli dei Consorzi di irrigazione del Canale della Vittoria e dell’Ovest Sesia.
Il contratto stesso è invece applicabile, a titolo di esempio, ai salariati fissi del Consorzio di Campomale, nel quale i predetti dipendenti, pur avendo un rapporto continuativo di lavoro, possono, nei periodi di sosta, dedicarsi ad altre attività extraconsorziali purché autorizzate.

Art. 31. - Reclami e controversie.
Per tutte le controversie individuali e collettive, che insorgessero fra le parti circa l’applicazione e l’interpretazione del presente contratto, dovrà essere esperito prima di ogni altra azione in altra competente sede, un tentativo di conciliazione a mezzo delle Circoscrizioni regionali del Sindacato degli enti di bonifica e delle Sezioni regionali o provinciali delle Organizzazioni dei dipendenti degli enti stessi, salva la facoltà - da parte del dipendente - di produrre il ricorso interruttivo eventualmente necessario.

Impiegati
Le dichiarazioni a verbale riportate nel testo del contratto per i salariati valgono anche per il contratto degli impiegati, in quanto applicabili.

Titolo I. - Oggetto del contratto e persone alle quali si applica
Art. 1. - Oggetto del contratto e persone alle quali si applica.

Il presente contratto collettivo nazionale disciplina e regola i rapporti tra gli enti di bonifica, di irrigazione, idraulici di scolo, di miglioramento fondiario e loro raggruppamenti ed i loro dipendenti che hanno funzioni impiegatizie e che esplicano in modo continuativo ed esclusivo la propria attività in favore degli enti stessi.
Per gli enti similari a carattere privatistico, il presente contratto verrà applicato in modo da non alterare le caratteristiche e la natura giuridica degli enti stessi.

Titolo III. - Assunzione e disciplina del rapporto di impiego
Art. 4. - Doveri dei dipendenti.

I regolamenti organici fisseranno i doveri dei dipendenti in relazione alle loro qualifiche e funzioni; in linea generale, i dipendenti dovranno:
а) esplicare le proprie mansioni in conformità alle attribuzioni loro conferite ed attenersi alla scrupolosa osservanza dei regolamenti e delle norme in uso presso l’Ente;
b) dedicare interamente la loro attività all’Ente durante l’orario d’ufficio osservando le disposizioni date dall’Ente per il controllo delle presenze e prestarsi anche oltre il normale orario di ufficio nel caso di straordinarie esigenze di servizio. [...]
d) dedicare assidua attività e diligenza nel disbrigo delle funzioni loro affidate, ottemperare agli obblighi loro imposti dal contratto di impiego, giustificare tempestivamente le eventuali assenze, conservare assoluta segretezza nell’interesse dell’Ente, non trarre in alcun modo profitto di quanto forma oggetto delle loro funzioni, usare con la dovuta cura oggetti e strumenti loro affidati.

Art. 5. - Cambiamento di mansioni.
[...]
Al dipendente, in relazione alle esigenze dell’Ente, potranno essere temporaneamente affidate mansioni diverse da quelle attribuitegli, anche se, normalmente, competenti al personale di grado inferiore, purché non gliene derivi alcun peggioramento del trattamento economico né mutamento sostanziale della posizione morale.

Art. 6. - Orario di lavoro.
La durata del lavoro è fissata dai regolamenti dei Consorzi ferma restando l’esclusione del lavoro nel sabato pomeriggio.

Art. 7. - Riposo settimanale e giorni festivi.
A tutti i dipendenti è dovuto il riposo settimanale di ore 24 consecutive, possibilmente in coincidenza della domenica.
[...]

Art. 8. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Lavoro straordinario è quello compiuto oltre l’orario normale; lavoro notturno è quello compiuto fra le ore 22 e le ore 6 del mattino; lavoro festivo è quello compiuto nei giorni riconosciuti festivi. Tale lavoro straordinario deve essere richiesto e autorizzato dall’Ente.
[...]
La prestazione di lavoro straordinario, notturno e festivo non può essere rifiutata dagli impiegati, salvo casi di malattia o di urgenti necessità familiari.
[...]

Art. 9. - Ferie.
Spettano al personale impiegato ferie annuali retribuite come segue:
30 giorni per gli impiegati di 1ª categoria;
15 giorni più un giorno per ogni anno di servizio fino al massimo di 30 giorni per gli impiegati della 2ª categoria e di 25 per gli impiegati delle altre categorie.
[...]
La rinuncia, espressa o tacita, alle ferie, non è ammessa.
Nell’eventualità che esigenze di servizio la rendessero necessaria, la rinuncia dovrà essere richiesta per iscritto dall’Ente, ed il dipendente dovrà aderirvi, ma avrà diritto ad un corrispettivo pagamento pari a tanti trentesimi della retribuzione mensile goduta quanti sono i giorni di ferie non usufruiti.
[...]

Art. 10. - Sanzioni disciplinari.
L’inosservanza da parte dell’impiegato dei suoi doveri può dar luogo a provvedimenti disciplinari che vanno dalla censura scritta fino al licenziamento in tronco senza preavviso. I provvedimenti disciplinari saranno applicati tenendo conto della gravità e della frequenza delle mancanze commesse e del grado della colpa, sentite le giustificazioni del dipendente e secondo le disposizioni stabilite dai regolamenti interni, con diritto del dipendente di esperire ricorso contro i provvedimenti stessi, nei modi prescritti dai regolamenti.
[...]

Titolo V. - Interruzione di servizio
Art. 21. - Tutela della maternità.

In caso di gravidanza o puerperio il trattamento sarà conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia; il periodo di assenza sarà a tutti gli effetti, calcolato come servizio effettivo.
[...]

Titolo VII. - Varie e generali
Art. 28. - Regolamenti organici.

Gli enti entro 12 mesi della firma del presente contratto faranno luogo, se necessario, alla emissione delle deliberazioni di modificazione dei regolamenti organici da sottoporsi al visto del Ministero competente a norma di legge.
Gli Enti sprovvisti di regolamento organico provvederanno alla compilazione del medesimo entro lo stesso termine e con le modalità di cui sopra.

Art. 29. - Applicazione del contratto.
Il presente contratto si applica a tutto il personale dipendente degli Enti di cui all’art. 1.
[...]

Art. 30. - Controversie.
Per tutte le controversie individuali e collettive, che insorgessero fra le parti circa l’applicazione e l’interpretazione del presente contratto, dovrà essere esperito, prima di ogni azione in altra competente sede, un tentativo di conciliazione a mezzo della Circoscrizione Regionale del Sindacato degli Enti di Bonifica e delle Sezioni Regionali o Provinciali delle Organizzazioni dei dipendenti degli Enti stessi, salva la facoltà di produrre il ricorso interruttivo eventualmente necessario.
Ove tale tentativo, per quanto si attiene alle controversie collettive, risultasse vano, le parti esperiranno il tentativo di conciliazione in sede nazionale.

Dirigenti
Art. 1.

Ai dirigenti dei Consorzi di Bonifica, di irrigazione, idraulici di scolo e di miglioramento fondiario si applicano le norme del contratto collettivo di lavoro per gli impiegati degli Enti stessi in quanto non siano in contrasto col presente accordo.
[...]

Art. 3.
Non si applicano ai dirigenti le disposizioni sull’orario di lavoro e sul riposo domenicale o settimanale. Essi dovranno regolare le proprie attività in modo da assicurare il funzionamento dell’Ente.