Tipologia: Contratto collettivo
Data firma: 20 luglio 1951
Validità: 01.07.1951 - 31.10.1952
Parti: Unione Provinciale degli Agricoltori, Unione Provinciale degli Agricoltori di Avezzano, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, Federbraccianti Provinciale, Federazione Italiana Braccianti e Salariati Agricoli
Settori: Agroindustriale, Agricoltura, L'Aquila

Sommario:

Art. 1. - Oggetto.
Art. 2. - Durata del contratto collettivo.
Art. 3. - Definizione del salariato fisso.
Art. 4. - Contratto individuale.
Art. 5. - Durata del contratto individuale - Disdetta.
Art. 6. - Assunzioni.
Art. 7. - Periodo di prova.
Art. 8. - Qualifiche e mansioni.
Art. 9. - Libretto sindacale di lavoro.
Art. 10. - Paghe minime mensili.
Art. 11. - Retribuzioni in ordine di età e sesso.
Art. 12. - Cumulo di mansioni.
Art. 13. - Orario di lavoro.
Art. 14. - Interruzioni di lavoro - Recupero.
Art. 15. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Art. 16. - Giorni festivi.
Art. 17. - Festività nazionali.
Art. 18. - Riposo settimanale.
Art. 19. - Ferie.
Art. 20. - Gratifica natalizia.
Art. 21. - Diarie e trasferte.
Art. 22. - Permessi straordinari.
Art. 23. - Previdenza ed assistenza.
Art. 24. - Tutela della maternità.
Art. 25. - Donne e fanciulli.
Art. 26. - Accordi con minorati fisicamente.
Art. 27. - Malattie e infortuni.
Art. 28. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 29. - Riduzione e cessazione della stalla nel corso dell’anno agricolo.
Art. 30. - Trapasso di gestione.
Art. 31. - Norme disciplinari.
Art. 32. - Notifica dei provvedimenti disciplinari - Ricorsi.
Art. 33. - Controversie individuali.
Art. 34. - Controversie collettive.
Art. 35. - Indennità di anzianità di servizio.
Art. 36. - Indennità di contingenza.
Art. 37. - Divisione per zone per l’applicazione delle tariffe.
Art. 38. - Condizioni di miglior favore.

Contratto collettivo per i salariati fissi dell’agricoltura della provincia di L’Aquila, 20 luglio 1951

L’anno millenovecentocinquantuno, il giorno venti del mese di luglio in Aquila, nella sede dell’Ufficio Provinciale del Lavoro, tra l’Unione Provinciale degli Agricoltori [...], l’Unione Provinciale degli Agricoltori di Avezzano [...], la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti [...], la Federbraccianti Provinciale [...], la Federazione Italiana Braccianti e Salariati Agricoli [...], si è stipulato il presente contratto collettivo provinciale di lavoro.

Art. 1. - Oggetto.
Il presente contratto provinciale fissa le norme essenziali di carattere generale regolanti i rapporti di lavoro fra datori di lavoro agricoli e salariati fissi.

Art. 4. - Contratto individuale.
All’atto dell’assunzione tra il datore di lavoro e il lavoratore deve essere redatto e firmato il contratto individuale di lavoro, da valere a tutti gli effetti di legge, e conforme ad un modulo inserito nel libretto sindacale di lavoro.
[...]
I contratti individuali devono uniformarsi a quanto dispone il presente Contratto collettivo.
Possono convenirsi condizioni diverse soltanto se più favorevoli ai lavoratori.
[...]

Art. 8. - Qualifiche e mansioni.
[...]
Ogni salariato fisso è responsabile delle scorte vive e morte, del bestiame, degli attrezzi, delle macchine, dei carri, e di quanto altro gli viene consegnato per le specifiche mansioni della sua qualifica.

Art. 13. - Orario di lavoro.
L’orario di lavoro non può eccedere le otto ore giornaliere e le quarantotto settimanali. La loro distribuzione nella giornata sarà fatta in periodi, in relazione alle esigenze delle singole aziende.
La durata dell’orario di lavoro viene stabilita come segue:
gennaio, dicembre ore 6 (sei);
febbraio, novembre ore 7 (sette);
marzo, aprile, settembre, ottobre ore 8 (otto);
maggio, agosto ore 9 (nove);
giugno, luglio, ore 10 (dieci).
Per i salariati addetti alla cura ed al governo del bestiame, in considerazione del carattere intermittente di tali lavori, l’orario ordinario di lavoro è determinato in via indiretta dal numero dei capi di bestiame in consegna e dalle mansioni di categoria, come da contratto.
Quando il salariato abbia una dotazione di bestiame inferiore a quella prevista dal presente contratto sarà adibito ad altre mansioni per un numero di ore proporzionato alla dotazione mancante, nell’ambito dell’orario vigente stabilito dal presente contratto.

Art. 14. - Interruzioni di lavoro - Recupero.
Per il recupero delle ore di lavoro perduto a causa di forza maggiore valgono le disposizioni di legge.

Art. 15. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Si considera:
Lavoro straordinario: quello eseguito oltre l’orario di lavoro di cui all’art. 13. Esso non potrà eccedere le due ore giornaliere e le dodici settimanali.
Lavoro notturno: quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria all’alba.
Lavoro festivo: quello eseguito nei giorni festivi.
Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite a richiesta del datore di lavoro, nei Casi di evidente necessità, e non dovranno perciò avere un carattere sistematico e continuativo.
[..]

Art. 18. - Riposo settimanale.
A tutti i lavoratori è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.
I salariati fissi addetti al bestiame che, per esigenze della azienda e per le particolari mansioni della loro qualifica, sono tenuti a compiere nei giorni in cui cade il riposo settimanale e quello festivo, le prestazioni indispensabili nella azienda stessa e pertanto non possono usufruire dell’intera giornata di riposo, hanno diritto ad un periodo di riposo compensativo annuale di giorni sei.
Per i salariati fissi addetti alla mungitura che hanno un numero di capi di bestiame in consegna superiore alla metà di quello previsto nell’art. 8 del presente contratto, il riposo compensativo viene stabilito in giorni 14, se la mungitura è a mano, e in giorni 12, se la mungitura è meccanica.

Art. 19. - Ferie.
A tutti i salariati fissi che abbiano compiuto un anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda, spettano otto giorni di ferie retribuite con salario globale per ogni anno.
[...]

Art. 23. - Previdenza ed assistenza.
Per le assicurazioni sociali, invalidità e vecchiaia, tubercolosi, natalità e nuzialità, infortuni, assegni familiari valgono le vigenti disposizioni di legge.
[...]

Art. 24. - Tutela della maternità.
Per le gestanti si applicano le disposizioni di legge.

Art. 25. - Donne e fanciulli.
Per l’ammissione al lavoro e la tutela delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge.

Art. 26. - Accordi con minorati fisicamente.
Il datore di lavoro ha facoltà di concordare con i singoli tariffe inferiori a quelle previste dal presente contratto, quando il lavoratore sia minorato fisicamente e sempreché tali accordi siano sanzionati dalle rispettive Organizzazioni sindacali.

Art. 27. - Malattie e infortuni.
Le malattie e gli infortuni accertati del lavoratore non costituiscono causa di licenziamento.
[...]
In caso di ricovero ospedaliero, l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.

Art. 31. - Norme disciplinari.
I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato.
I rapporti tra i lavoratori nell’azienda e tra questi e il loro datore di lavoro, o chi per esso, devono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
Le infrazioni agli ordini, alla disciplina, agli obblighi previsti dal presente contratto, potranno essere puniti, a seconda della gravità della mancanza, nel modo seguente:
1) Multa sino ad un massimo di due ore di salario nei seguenti casi:
a) che senza giustificato motivo il lavoratore si assenti od abbandoni il lavoro, ne ritardi l’inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) che per negligenza il lavoratore arrechi lievi danni alla azienda, al bestiame, alle macchine, agli attrezzi;
c) che si presenti al lavoro in stato di ubriachezza o comunque che sia in stato di ubriachezza sul lavoro:
2) Multa pari all’importo di una giornata di lavoro:
a) nei casi di recidiva o di maggiore gravità nelle mancanze di cui al n. 1).
3) Licenziamento immediato, senza preavviso ed indennità nei casi seguenti:
а) insubordinazione grave verso il datore di lavoro o chi lo rappresenta;
b) danneggiamento doloso agli attrezzi, alle coltivazioni, agli stabili, al bestiame;
[...]
e) recidiva in mancanze che abbiano dato luogo a punizioni di cui al paragrafo 2);
f) in tutti gli altri casi di tale gravità che non consentono la continuazione anche provvisoria del rapporto di lavoro.

Art. 33. - Controversie individuali.
In caso di contestazione fra datore di lavoro e lavoratore, in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti non raggiungano l’accordo, le controversie individuali dovranno essere demandate, per il sollecito amichevole componimento alla conciliazione delle rispettive organizzazioni sindacali.

Art. 34. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per l’applicazione ed interpretazione del presente contratto collettivo di lavoro saranno esaminate dalle Organizzazioni sindacali contraenti per il sollecito amichevole componimento.