Tipologia: Contratto collettivo integrativo
Data firma: 23 giugno 1958
Validità: Campagna 1958
Parti: Unione Provinciale Agricoltori, Federazione dei Coltivatori Diretti e Cisl-Fisba, Cgil-Federbraccianti
Settori: Agroindustriale, Mietitura, Catanzaro

Sommario:

Art. 1. - Orario di lavoro.
Art. 2. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Art. 3. - Giorni festivi.
Art. 4. - Indennità malarica ed in zona disagiata.
Art. 5. - Mano d’opera forestiera.
Art. 6. - Alloggio.
Art. 7. - Tariffe dei salari per la mietitura.
Art. 8. - Tariffe dei salari per la trebbiatura.
Art. 9. - Ausiliari ai lavori di trebbiatura.
Art. 10. - Tabella viveri.
Art. 11. - Indennità di caro pane.
Art. 12. - Condizioni di miglior favore.

Contratto collettivo integrativo per i lavori di mietitura e trebbiatura della provincia di Catanzaro, 23 giugno 1958

L’anno millenovecentocinquantotto il giorno ventitré del mese di giugno in Catanzaro nella Sede dell’Unione Provinciale degli Agricoltori, in ossequio a quanto con verbale del 21 u.s. redatto presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro e della M.O. si sono riuniti [...] Unione Provinciale Agricoltori, [...] Federazione Coltivatori Diretti, [...] Unione Provinciale Cisl, [...] Fisba aderente alla Cisl, [...] Camera Confederale del Lavoro, [...] Federbraccianti Provinciale aderente alla Camera Confederale del Lavoro; ed hanno stipulato il seguente contratto Provinciale integrativo per i lavori di mietitura e trebbiatura anno 1958.

Art. 1. - Orario di lavoro.
L’orario di lavoro sarà di 9 ore giornaliere per i mesi di giugno, luglio e agosto.

Art. 2. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
L’orario straordinario non può superare le due ore giornaliere e la prestazione d’opera sarà eseguita a richiesta del datore di lavoro in casi di evidente necessità e non dovrà perciò avere carattere sistematico.
[...]

Art. 4. - Indennità malarica ed in zona disagiata.
Durante i lavori di mietitura e trebbiatura a tutti i lavoratori addetti sarà corrisposta una indennità speciale, non frazionabile, di lire 40 per ogni giornata lavorativa. Tale indennità sarà ugualmente corrisposta a tutti i lavoratori occupati anche nelle zone non malariche in considerazione delle particolari condizioni di disagio in cui si svolgono i lavori.
Al lavoratore compete inoltre una indennità di festività nazionali, gratifiche natalizie e ferie dell’11 % sul salario.

Art. 6. - Alloggio.
Alla mano d’opera forestiera ed a quella locale che viene richiesto di pernottare nell’azienda il datore di lavoro dovrà fornire l’alloggio, igienico, anche se rustico, secondo le possibilità dell’azienda e nel caso non dovesse fornirlo dovrà corrispondere una indennità sostitutiva in lire 250 giornaliere.

Art. 10. - Tabella viveri.
Dagli agricoltori verrà corrisposto, per tutto il periodo della mietitura e trebbiatura, il seguente vitto in natura giornaliero: pane gr. 600 - minestre (di pasta e legumi) grammi 300 - olio gr. 30 - formaggio o salame gr. 100 - vino 1. 1/2 per gli uomini ed 1/4 per le donne.
Qualora l’agricoltore non esegua le somministrazioni giornaliere del vitto, dovrà corrispondere la somma di L. 380 ivi compreso il valore del vino.

Art. 12. - Condizioni di miglior favore.
[...]
Per tutte le altre clausole non riportate nel presente contratto valgono le norme del Contratto Nazionale per i braccianti avventizi.
[...]