T.A.R. Trieste Friuli Venezia Giulia, Sez. 1, 20 dicembre 2012, n. 497 - Lavoro in una lavanderia della casa di riposo e contagio di TBC attraverso la biancheria




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 650 del 2000, proposto da:
Ca. Do., rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Pes, con domicilio eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unità D'Italia 7;
contro
Casa di Riposo di Spilimbergo, rappresentato e difeso dagli avv. Fabio Degiovanni, Mauro Dellago, con domicilio eletto presso Fabio Degiovanni Avv. in Trieste, via Coroneo 17;
per l'annullamento - del riconoscimento di infermità, dipendente da causa di servizio ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 20/12/79 e del D.P.R. 20/04/94 n. 349 e la conseguente concessione dell'equo indennizzo ai sensi dell'art. 49 del citato D.P.R. n. 761;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Casa di Riposo di Spilimbergo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2012 il dott. Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FattoDiritto


La ricorrente espone di essere risultata affetta da tubercolosi polmonare superiore sinistra (BK positiva) e di aver presentato in data 15.1.1998 istanza di riconoscimento di tale infermità come dipendente da causa di servizio, con concessione dell'equo indennizzo, per averla contratta a causa della propria attività lavorativa presso il reparto lavanderia, in stanza di ridotte dimensioni ed a diretto contatto con la biancheria degli ospiti della Casa di Riposo - 2 dei quali affetti da TBC - senza l'adozione delle misure previste dalla legge e necessarie ad evitare il contagio.
Non avendo ottenuto risposta dall'amministrazione ha proposto il presente ricorso, chiedendo che il TAR accerti la dipendenza da causa di servizio e condanni la Casa di Riposo di Spilimbergo alla concessione dell'equo indennizzo ai sensi del DPR 349/94 ed al risarcimento degli ulteriori danni per responsabilità contrattuale stante l'inosservanza dell'obbligo contrattuale di tutelare l'integrità fisica della lavoratrice nell'organizzazione del lavoro.
La Casa di Riposo di Spilimbergo si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso perché la lavoratrice risulta iscritta all'INAIL, al quale ente doveva quindi rivolgere la propria domanda. Nel merito si contro deduce per il rigetto del ricorso.
Il ricorso appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo perché notificato in data 11.9.2000 e depositato il 14.10.2000 e relativo a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998.
La ricorrente è risultata affetta da tubercolosi polmonare superiore sinistra (BK positiva) a seguito di ricovero avvenuto presso la divisione pneumologia dell'ospedale S. Maria della Misercordia di Udine in data 27 agosto 1997 e la sua domanda di riconoscimento della dipendenza dell'infermità dipendente da causa di servizio con conseguente concessione dell'equo indennizzo risulta essere stata presentata in data 15.1.1998 e quindi entro i termini a tale fine previsti dalla normativa allora vigente.
Il ricorso torna in decisione dopo che, a seguito di decisione interlocutoria, è stato possibile appurare che la ricorrente non ha ottenuto alcuna prestazione INAIL e che la sua pratica è stata definita "in franchigia" definizione utilizzata per gli infortuni che comportano una prognosi inferiore o uguale a tre giorni.
Parte ricorrente ha poi dichiarato di rinunciare alla domanda di riconoscimento dell'equo indennizzo ferma restando la domanda di risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale del datore di lavoro, ex art. 2087 C.C., esulanti dalla copertura assicurativa obbligatoria.
L'amministrazione si è difesa eccependo in primis l'inammissibilità della domanda di equo indennizzo ( questione ormai superata) e di quella di risarcimento del danno perché la lavoratrice era iscritta all'INAIL.
Tale permanente eccezione è chiaramente infondata perché, a prescindere dal fatto che la ricorrente non risulta aver goduto di alcuna prestazione INAIL, in ogni caso, come chiarito anche dalla giurisprudenza costituzionale, l'iscrizione INAIL non esime il datore di lavoro dall'eventuale responsabilità per l'ulteriore danno biologico in caso di mancata adozione di tutte le necessarie cautele. Passando al merito del ricorso parte ricorrente assume che la malattia che l'ha colpita sarebbe conseguenza di un contagio subito presso la Casa di Riposto dove, all'epoca dell'insorgenza della malattia, sarebbero state ricoverato due persone affette dal morbo della tbc: i signori Fr. Vi. e Ma. St.. L'amministrazione ha peraltro ribadito che a tutto marzo 1997 la ricorrente non presentava alcun sintomo (come da visita medica periodica) sicché, essendosi manifestata la malattia nell'estate 1997, il periodo di contagio dovrebbe essere compreso tra marzo e agosto 1997. La sig. St. è diventata ospite della Casa solo a partire dal 12.6.1998 e il sig. Vi., che invece già c'era, era comunque sottoposto a periodici controlli, essendo nota la sua affezione. In particolare l'Amministrazione sottolinea come, sia da una visita medica del 26 maggio 1997, che da una in data 27 agosto 1997 non sarebbe emerso uno stato di virulenza del morbo e che solo in tal caso la malattia sarebbe contagiosa. Infatti, in virtù della normativa vigente l'USL non avrebbe mai potuto permettere che una persona affetta da tbc in stato di effettiva contagiosità potesse venir dimesso dall'apposito reparto malattie infettive, né la casa di riposo avrebbe potuto accoglierlo senza certificazione medica attestante che non si trovava in stato di pericolosità/contagiosità.
Riguardo alle condizioni lavorative descritte dalla ricorrente, la quale desume la responsabilità del datore di lavoro per violazione degli obblighi di cui all'art. 2087 c.c. dal fatto che la sua prestazione lavorativa si svolgeva in turni ( dalle 6 alle 13 o dalle 13 alle 20) in una stanzetta angusta e che il lavoro consisteva nel prelevare i panni dai sacchi che provenivano dai reparti e nel dividere la biancheria dagli altri indumenti ( precisando anche che la biancheria veniva lavata in lavatrice mentre i vestiti dalla
primavera 1997 venivano lavati a mano e non veniva adottato alcun particolare accorgimento per il trattamento degli indumenti dell'ospite affetto da tbc), l'amministrazione precisa che il locale descritto dalla ricorrente era utilizzato solo per pochi minuti al fine di raccogliere e dividere il materiale da inviare alla lavanderia, cui era destinato un vano diverso e molto più grande. Ne conseguirebbe l'inesistenza del nesso di causalità.
L'amministrazione afferma inoltre che erano state assicurate tutte le misure previste dalla legge a tutela del lavoratore e dei degenti e che la ricorrente avrebbe dovuto comunque specificare quali norme antinfortunistiche o di tutela sanitaria risulterebbero violate in relazione al servizio espletato e la loro specifica rilevanza sul piano causale con la malattia in discorso.
Osserva il Collegio che quanto asserito dalla difesa dell'amministrazione circa la non contagiosità dell'ospite della casa di riposo affetto da tbc sig. Vi. nel periodo in questione, risulta in effetti smentito dalla documentazione in atti. Infatti con nota prot. ris. N. 57/ prot. n. 739/ML del 23.4.01 il responsabile U.O.P. del Distretto Nord - Maniago dell'ASS n. 6 risulta aver comunicato al Direttore della Casa di Riposo di Spilimbergo che, "risulta una notifica di Pleurite TBC proveniente dall'Ospedale di Pordenone in data 12.6.1997 ed una dall'Ospedale di Udine in data 8.7.1997 di Infiltrato polmonare sx con versamento pleurico tubercolare, relative entrambe ad uno stesso ospite del Vs Istituto."
Oltretutto viene anche chiarito che per gli anni precedenti al 1997 la ricerca risultava invece negativa. Quanto sopra corrobora l'assunto della ricorrente circa l'intervento del contagio sul luogo di lavoro a seguito di contatto con gli indumenti di tale ospite, dato che la stessa amministrazione resistente ammette che il contagio dovrebbe essere avvenuto tra marzo e agosto 1997.
Il Collegio ritiene pertanto che la ricorrente abbia assolto agli oneri di prova ad essa spettanti riguardanti la malattia contratta ed il nesso di causalità con la frequentazione dell'ambiente di lavoro e le modalità di espletamento dello stesso mentre ritiene invece che l'amministrazione non abbia provato di aver posto in essere tutte le misura atte ad evitare il verificarsi dell'evento dannoso e cioè, nella specie, il contagio della dipendente. È appena il caso di precisare che non incombeva alla dipendente al riguardo alcun onere di prova né di precisa allegazione delle norme asseritamente violate, perché - ove, come nel caso di specie, risulti provato il danno ed il nesso di causalità - è il datore di lavoro che deve dimostrare di aver puntualmente rispettato tutti gli obblighi di sicurezza impostigli dall'art. 2087 c.c. onde andare esente da responsabilità.
Il ricorso deve essere pertanto accolto con la conseguente affermazione dell'obbligo della Casa di Riposo di Spilimbergo di risarcire alla ricorrente il danno derivantele dall'aver contratto la TBC ai sensi dell'art. 2087 c.c.
A tal fine il Collegio dispone che la Casa di Riposo provveda, in accordo con la ricorrente e a proprie spese, ad affidare ad un medico del lavoro iscritto nel registro dei consulenti tecnici del Tribunale l'incarico di effettuare la perizia volta a stabilire l'entità del danno ed a suggerire l'importo del risarcimento, per il quale dovrà essere formulata una precisa offerta di pagamento entro il termine di 6 mesi decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza. Qualora non risulti essere stato raggiunto un accordo ciascuna delle parti potrà nuovamente rivolgersi a questo Tribunale nelle forme previste dall'art. 112 CPA.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna la Casa di Riposo di Spilimbergo alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in complessivi 3.000,00 + IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Umberto Zuballi, Presidente Enzo Di Sciascio, Consigliere Oria Settesoldi, Consigliere, Estensore DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 20 DIC. 2012.