Tribunale di Milano, Sez. Lav., 20 novembre 2012 - Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e mobbing


 

 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE LAVORO


Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. FABRIZIO SCARZELLA ha pronunciato la seguente

SENTENZA



nella causa iscritta al n. r.g. 18322/2011 promossa da:

GI.ME., con il patrocinio deil'avv. MO.CL. e dell'avv. (...), elettivamente domiciliato in Via (...) 20123 MILANO presso il difensore avv. MO.CL.

RICORRENTE

contro

SA. S.p.A., con il patrocinio dell'avv. BA.AN. e dell'avv. (...), elettivamente domiciliato in VIA (...) 20149 MILANO presso il difensore avv. BA.AN.

RESISTENTE

FattoDiritto



Il ricorso presentato da Gi.Me. va in parte accolto.

In via preliminare di rito appaiono inammissibili per tardività, ex art. 414 e ss. c.p.c., le eccezioni sollevate per la prima volta dal ricorrente in sede di discussione in relazione alla natura asseritamente disciplinare del recesso in esame trattandosi, oltretutto, di domanda fondata su una diversa "causa petendi" fattuale e giuridica, ex art. 7 stat. Lav.

In via preliminare di merito va invece evidenziato, per costante e autorevole giurisprudenza, che "in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive, compete al giudice - che non può, invece, sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost. - il controllo in ordine all'effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro, in ordine al quale il datore di lavoro ha l'onere di provare, anche mediante elementi presuntivi ed indiziari, l'impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte; tale prova, tuttavia, non deve essere intesa in modo rigido, dovendosi esigere dallo stesso lavoratore che impugni il licenziamento una collaborazione nell'accertamento di un possibile "repechage", mediante l'allegazione dell'esistenza di altri posti di lavoro nei quali egli poteva essere utilmente ricollocato, e conseguendo a tale allegazione l'onere del datore di lavoro di provare la non utilizzabilità nei posti predetti" (3040/2011). E ancora "in materia di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo determinati da ragioni inerenti all'attività produttiva, il datore di lavoro ha l'onere di provare, con riferimento alla capacità professionale del lavoratore ed alla organizzazione aziendale esistente all'epoca del licenziamento, anche attraverso fatti positivi, tali da determinare presunzioni semplici (come il fatto che dopo il licenziamento e per un congruo periodo non vi siano state nuove assunzioni nella stessa qualifica del lavoratore licenziato), l'impossibilità di adibire utilmente il lavoratore in mansioni diverse da quelle che prima svolgeva, giustificandosi il recesso solo come "extrema ratio"" (7382/2010). "Quando il datore di lavoro procede a licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in particolare per soppressione del reparto cui sono addetti i lavoratori licenziati, la verifica della possibilità di "repechage" va fatta con riferimento a mansioni equivalenti; ove i lavoratori abbiano accettato mansioni inferiori onde evitare il licenziamento, la prova dell'impossibilità di "repechage" va fornita anche con riferimento a tali mansioni, ma occorre, in quest'ultimo caso, che il patto di demansionamento sia anteriore o coevo al licenziamento, mentre esso non può scaturire da una dichiarazione del lavoratore espressa in epoca successiva al licenziamento e non accettata dal datore di lavoro, specie se il lavoratore abbia in precedenza agito in giudizio deducendo l'illegittimità del licenziamento" (v. 6552/2009). Con riguardo alla configurabilità e all'accertamento del cd "mobbing" - consistente, secondo i più, in una situazione di disagio fisio-psichico provocata al lavoratore da ripetuti soprusi posti volontariamente e consapevolmente in essere da colleghi e superiori al fine di determinare l'isolamento e l'emarginazione, professionale cd "umano", dello stesso all'interno del contesto lavorativo - va inoltre evidenziato che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 359/2003, ha definito tale fattispecie "come complesso fenomeno consistente in una serie di atti o comportamenti vessatori, protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito o dal suo capo, caratterizzati da un intento di persecuzione ed emarginazione finalizzato all'obiettivo primario di escludere la vittima dal gruppo... Per quanto concerne i soggetti attivi vengono in evidenza le condotte - commissive od omissive - che possono estrinsecarsi sia in atti giuridici veri e propri sia in semplici comportamenti materiali aventi in ogni caso, gli uni e gli altri, la duplice peculiarità di poter essere, se esaminati singolarmente, anche leciti, legittimi o irrilevanti dal punto di vista giuridico potendo tuttavia acquisire comunque rilievo quali elementi della complessiva condotta caratterizzata nel suo insieme dall'effetto e, talvolta, dallo scopo di persecuzione e di emarginazione".

La giurisprudenza ha prevalentemente ricondotto le concrete fattispecie di mobbing alla previsione dell'art. 2087 c.c. e, in particolare, al precetto secondo cui "l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure... necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro". Ai fini della sussistenza di tale fattispecie sono pertanto necessari due elementi e, cioè, l'intenzionalità e la consapevolezza e la reiterazione e la sistematicità delle condotte finalizzate all'isolamento e all'emarginazione del lavoratore, attuate spesso attraverso atti di demansionamento, di inattività forzata e di privazione dei necessari strumenti di lavoro (v. circolare Inail 17712/2003). Nel caso di asserita violazione del precetto contenuto nell'art. 2087 c.c. è poi onere del lavoratore, che lamenti un danno alla salute seguito alla asserita violazione, da parte del datore di lavoro, degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento, di provare il dolo o almeno la colpa di quest'ultimo nella mancata adozione di tale misure, l'esistenza di un evento dannoso - e cioè la sussistenza di un danno e/o malattia di natura psico-fisico - e il nesso causale tra l'uno e l'altro elemento (v. Cass. nn. 1844/1992; 11120/1995).

Sempre in via preliminare va infine rilevato, quanto alla nozione e alla configurabilità nel nostro ordinamento giuridico del danno non patrimoniale, che, per recente e costante autorevole giurisprudenza: "il danno non patrimoniale deve essere inteso nella sua accezione più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, anche in assenza di reato, sempre che si tratti di interessi presi in considerazione negli specifici casi determinati dalla legge o in via di interpretazione da parte del Giudice, chiamato ad individuarne la sussistenza alla stregua della Costituzione, di uno specifico diritto inviolabile della persona. Partendo da tale premessa, le varie definizioni di danno invalse nella pratica od eventualmente contenute nella normativa vigente (biologico, morale, perdita del rapporto parentale, estetico, ...) non costituiscono distinte fattispecie, ma descrivono un tipo di pregiudizio costituito dalla sofferenza soggettiva non accompagnato da riflessi di ordine economico. In effetti, nell'ampia categoria di danno non patrimoniale (da responsabilità contrattuale o extracontrattuale), il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati, risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno, delle quali comunque il giudice deve tener conto al fine di poter addivenire, con un procedimento logico e corretto, alla determinazione quantitativa del danno in concreto riconoscibile, in modo da assicurare un risarcimento integrale. Il danno esistenziale rientra, al pari degli altri citati pregiudizi, nella fattispecie generale del danno non patrimoniale, ed è da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Il pregiudizio di tipo esistenziale è quindi risarcibile solo entro il limite segnato dalla ingiustizia costituzionalmente qualificata dell'evento di danno; se non si riscontra lesione di diritti costituzionalmente inviolabili della persona non è data tutela risarcitoria. Palesemente non meritevoli dalla tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, sono i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale, ai quali ha prestato invece tutela la giustizia di prossimità. Non vale, per dirli risarcibili, invocare diritti del tutto immaginari, come il diritto alla qualità della vita, allo stato di benessere, alla serenità: in definitiva il diritto ad essere felici. La gravità dell'offesa costituisce requisito ulteriore per l'ammissione a risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla lesione di diritti costituzionali inviolabili. Il diritto deve infatti essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. La lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza. Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile. Pregiudizi connotati da futilità ogni persona inserita nel complesso contesto sociale li deve accettare in virtù del dovere della tolleranza che la convivenza impone (art. 2 Cost.).La sussistenza del danno esistenziale va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove. Quanto al danno morale è principio ormai acquisito nella giurisprudenza della Suprema Corte (cfr., tra le più recenti, Cass. 19 ottobre 2007 n. 22020) che lo stesso "consegue alla ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, costituzionalmente garantito e, per essere risarcito, non è soggetto al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 c.p., e non presuppone, pertanto, la qualificabilità del fatto illecito come reato, giacché il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della stessa, ove si consideri che il riconoscimento, ivi contenuto, dei diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale". Ciò nonostante la formula "danno morale" non individua in ogni caso una autonoma sottocategoria di danno ma descrive in genere, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata" (v. Cass. 29832/2008 e sez. un. 26973/2008).

Nel merito appaiono innanzitutto provate, in maniera sufficientemente attendibile, l'effettiva riorganizzazione, alla fine del 2006, dell'unità organizzativa cui apparteneva il ricorrente e la conseguente assegnazione a Ma.Ch. della mansione (precedentemente svolta da Me.) di "responsabile normative e tecniche degli interventi subacquei" (v. dich. Ch. e doc. 6 di parte resistente), circostanza questa di cui il ricorrente, oltre a esserne a perfetta conoscenza, era parimenti d'accordo visto il chiaro tenore letterale della mail del 29.9.2006 - espressamente confermata da Me. in sede udienza - con cui lo stesso si impegnava, addirittura, a garantire "un necessario ulteriore supporto nel 2007 a Ch." in vista della sua formale investitura nella funzione in oggetto a decorrere da gennaio 2007 (v. doc. 5 di parte resistente). Anche Ch. confermava, in udienza, il continuativo affiancamento, nel 2006, al ricorrente in vista della sua prossima nomina, a decorrere da gennaio 2007, a "responsabile delle attività subacque e normative". Lo stesso ricorrente, del resto, si attivava, fin dal mese di novembre 2005, per l'individuazione di persone idonee a ricoprire la mansione in oggetto in sua sostituzione (v. doc. 3 di parte resistente). Non vi è del resto motivo di dubitare della genuinità del contenuto della mail invitata da Da.Ga. il 17.6.2005 visto, oltretutto, che la stessa veniva redatta ben cinque anni prima del recesso in oggetto. La riferita manifestata volontà del ricorrente, nel 2005, di lasciare l'azienda trova del resto conferma, nel raggiungimento, da parte di Me., nel medesimo periodo, dei requisiti di legge per l'accesso al trattamento pensionistico (v. suo interrogatorio libero); nelle dichiarazioni rese da Ga., cui il ricorrente aveva personalmente riferito tale sua volontà, e da Fe., che era a conoscenza "della necessità di sostituire il ricorrente"; nella assunzione, nel 2006, di Ch. per la copertura della mansione precedentemente svolta dal ricorrente; nel passaggio di consegne avvenuto nel medesimo periodo fra Me. e Ch. e nello stesso contenuto della mail del 29.9.2006 con cui il ricorrente, oltre a far esplicito riferimento a un accordo delle parti relativo alla sua permanenza in azienda, comunica alla resistente la sua volontà di scomparire "senza preavviso, dalla sera alla mattina, in caso di imprevedibili problemi famigliari".

Il ricorrente, nel caso in cui non avesse mai effettivamente manifestato alla resistente la sua "intenzione di andare in pensione" - come da lui sostenuto in ricorso e anche in causa - non avrebbe certo avuto alcun interesse o ragione giuridica e, ancor prima, logica di far esplicito riferimento, nella mail in questione, a un accordo delle parti relativo alla sua permanenza in azienda e di prestare il consenso a un volontario "passaggio di consegne" con Ch. che lui sapeva destinato a ricoprire, dall'inizio del 2007, la mansione di "responsabile normative e tecniche degli interventi subacquei". La resistente, nonostante la dimostrata sussistenza di una legittima riorganizzazione aziendale sottesa al recesso in esame non ha però dedotto e provato, in maniera sufficientemente attendibile, come era suo onere, ex art. 2697 c.c., la giustificatezza del recesso in esame e, cioè, l'effettiva impossibilità di assegnare il ricorrente, al momento del recesso, a mansioni compatibili con la sua professionalità. Va infatti a tal fine rilevato che Sa. S.p.A. procedeva a trasformare, con effetto dal 12.7.2010 (v. doc. 16 di parte resistente) - in epoca cioè coeva al recesso in questione - il contratto di lavoro a tempo determinato di Gi.Ia. in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con mansioni di "professional normative e tecniche interventi subacquei" (v. doc. 17 di parte resistente), funzione questa sicuramente assimilabile, per competenza e contenuto, alla professionalità maturata dal ricorrente nel corso del rapporto di lavoro in esame in veste di capo ufficio presso la sede di Milano del settore "diving and positioning engineer" con conseguente coordinamento, da parte dello stesso, di tutte le attività "diving" della compagnia e assistenza tecnica ai vari progetti "offshore" relativi al "diving, positioning and survey", come attestato dalla stessa resistente nel suo "curriculum vitae" di Me. (v. doc. n. 9 di parte resistente). Il ricorrente, per stessa ammissione della ricorrente, prima dell'assunzione di Ch. era responsabile normative e tecniche degli interventi subacquei (v. pag. 16, 1723 della memoria difensiva) proprio come Ia. che veniva inizialmente assunto come addetto alle normative e tecniche degli interventi subacquei per essere poi confermato, con effetto dal 12.7.2010, con mansioni di responsabile attività di "survey e positioning" (v. doc. 16 di parte resistente). Non appare sul punto fondato quanto eccepito dalla resistente in ordine alla anteriorità temporale della assunzione di Me. rispetto al recesso in esame e alla "inferiorità" della mansione affidata a quest'ultimo visto che, ai fini dell'adempimento, da parte del datore di lavoro, dell'obbligo di "repecheage" rilevano sicuramente anche le assunzioni - e l'eventuale trasformazione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato di un precedente contratto a termine, del tutto assimilabile, quanto a contenuto ed effetti, a una nuova assunzione - di fatto coeve (dal 12 al 23 di luglio 2010 non sono trascorse neanche due settimane) al licenziamento eventualmente contestato e che anche il ricorrente, al pari di Me., aveva qualifica di quadro categoria 1.

Dalla accertata ingiustificatezza del recesso impugnato discende il suo conseguente annullamento con condanna della resistente, ex art. 18 stat. Lav., stante le sue incontestate dimensioni occupazionali, a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro precedente o in altro equivalente e a corrispondergli le retribuzioni globali di fatto maturate dal 28.12.2011 all'effettiva reintegra, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali di legge maturati dal licenziamento all'effettiva reintegra.

Pare infatti sul punto opportuno ed equo riconoscere al ricorrente, a titolo risarcitorio, il solo risarcimento del danno maturato dalla data del deposito del ricorso essendo stato quest'ultimo proposto quasi un anno e mezzo dopo il recesso impugnato, ritardo questo non imputabile alla resistente su cui non può quindi gravare il relativo "costo".

Sull'importo spettante al ricorrente sono dovuti gli interessi legali, dal maturazione dei singoli ratei al saldo, sulla somma annualmente rivalutata, ex. art. 429 c.p.c. Appaiono infine infondate le restanti domande avanzate dal ricorrente non avendo lo stesso dedotto e provato, in maniera sufficientemente attendibile, come era suo onere, ex art. 2697 c.c., la sussistenza di una condotta mobbizzante, avuto particolare riguardo alla configurabilità di ripetute condotte datoriali poste volontariamente e consapevolmente in essere da colleghi e superiori al fine di determinare l'isolamento e l'emarginazione di Me., e la configurabilità di specifici e rilevanti danni non patrimoniali direttamente connessi all'operato della resistente. Per quanto concerne il primo aspetto va infatti sul punto rilevato che il ricorrente si limita ad indicare, in ricorso, a tal titolo, la nomina di Ch. a responsabile normative e tecniche degli interventi subacquei nel dicembre 2006, decisione questa condivisa e attuata anche grazie al sopra riferito contributo volontario e consensuale di Me., e l'intimazione della contestazione disciplinare del giugno 2009, fondata peraltro su assenze incontestate del ricorrente (v. doc. 19 di parte resistente) cui non seguiva comunque l'adozione di sanzioni disciplinari. Per quanto concerne il secondo aspetto vanno invece rilevati la multifattorialità delle patologie indicate, la mancata scientifica e coeva riconducibilità delle stesse a specifiche condotte datoriali, l'assenza di rilevante certificazione medica da parte di enti pubblici e l'elaborazione della consulenza medica prodotta in atti da parte di medico di fiducia del ricorrente, in epoca fra l'altro di molto successiva all'intimato recesso e, quindi, alle condotte denunciate in ricorso.

Alla luce di quanto esposto la richiesta ctu medico legale pare pertanto sul punto esplorativa e, pertanto, inammissibile.

Quanto fin qui esposto pare assorbente rispetto all'esame delle restanti istanze ed eccezioni, anche istruttorie, delle parti.

Compensi professionali compensati tra le parti in misura pari a 1/3, stante il non integrale accoglimento del ricorso, e liquidati per la restante parte, secondo il principio di soccombenza, nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura, del valore e dell'esigua durata della causa (di poco superiore a 10 mesi).

P.Q.M.


Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando,

dichiara illegittimo e pertanto annulla il licenziamento intimato al ricorrente con lettera del 23 luglio 2010;

condanna Sa. S.p.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore, a reintegrare il ricorrente nel proprio organico e a corrispondere allo stesso le mensilità di retribuzione globale di fatto maturate dal 28.12.2011 fino alla effettiva reintegra, oltre interessi legali, da tale data al saldo, sull'importo annualmente rivalutato a decorrere dal 1.12.2012;

rigetta le restanti eccezioni e domande delle parti.

Compensa in ragione di 1/3 i compensi professionali tra le parti e condanna Sa. S.p.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore, a rimborsare al ricorrente i restanti compensi professionali liquidati in complessivi Euro 3.000,00 oltre accessori di legge.