DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 luglio 2003 - Individuazione dei datori di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2003


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, recante modifiche ed integrazioni al citato decreto legislativo 19 settembre 1996, n. 626;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1996, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 novembre 1996, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1999, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1999 adottati in attuazione dei suddetti decreti legislativi n. 626/1994 e n. 242/1996 ai fini dell'individuazione dei datori di lavoro nell'ambito della Presidenza dei Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» ed in particolare, l'articolo 2, comma 8, in base al quale «i soggetti preposi a strutture generali o equiparate sono individuati come datori di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2002 recante l'istituzione e l'organizzazione interna del Dipartimento per gli italiani nel mondo, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2002 recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, recante il riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Considerato che la molteplicità delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la circostanza che frequentemente nelle diverse sedi della Presidenza sono concentrati più datori di lavoro rendono difficoltosa la gestione degli spazi comuni e l'organizzazione degli interventi che richiedono il coinvolgimento di più datori di lavoro;
Ritenuto necessario procedere ad una diversa e più funzionale individuazione dei datori di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 al fine di realizzare un più efficiente ed efficace sistema di tutela della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
Considerato che, nell'ambito della struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il capo del Dipartimento per le risorse strumentali è destinatario della gestione e dei poteri di spesa degli stanziamenti assegnati al proprio Centro di spesa per la realizzazione degli interventi necessari per garantire l'attuazione del citato decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni;
Tenuto conto che al Capo del Dipartimento per le risorse strumentali, per le finalità di cui trattasi, con riferimento ad altre tipologie di spese che eventualmente si rendessero necessarie, può essere assegnato dal segretario generale un budget a valere sugli stanziamenti attribuiti agli altri Centri di spesa del CR/1 - Segretariato generale nei quali tali tipologie di spese per la loro natura risultassero iscritte;

Decreta:

Articolo 1

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni, sono datori di lavoro:
a) per il Dipartimento per la protezione civile, il capo del Dipartimento;
b) per il Dipartimento della funzione pubblica, il capo del Dipartimento;
c) per i commissariati di governo nelle regioni a statuto speciale, i rispettivi commissari di governo;
d) per tutte le altre strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il capo dell'Ufficio per l'acquisizione dei beni e dei servizi e per la gestione degli immobili (1) .
2. In attesa della piena attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, per la Scuola superiore della pubblica amministrazione è individuato quale datore di lavoro ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626e successive modificazioni, il segretario della Scuola.
(1) Lettera così modificata dall'articolo 3 del D.P.C.M. 30 aprile 2004 e dall'articolo 4 del D.P.C.M. 11 luglio 2005. Vedi, anche, l'articolo 2 del D.P.C.M. 15 marzo 2004.

Articolo 2

1. L'ufficio del medico competente istituito presso il Dipartimento per le risorse umane ed i servizi informatici e l'organizzazione costituisce, nell'ambito di propria competenza, la struttura di riferimento per i datori di lavoro di cui all'art. 1 con sede in Roma (1).
(1) Articolo così modificato dall'articolo 3 del D.P.C.M. 30 aprile 2004 e dall'articolo 4 del D.P.C.M. 11 luglio 2005.

Articolo 3

1. Gli oneri relativi agli interventi necessari all'attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni, concernenti l'Ufficio nazionale per il servizio civile gravano sulla quota del Fondo nazionale per il servizio civile destinata alle spese di funzionamento dell'Ufficio.

Articolo 4
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1. Al comma 8 dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, le parole «sono individuati come datori di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e» sono soppresse.

Articolo 5
Art. 5.
1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto cessano di avere efficacia il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1996, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 novembre 1996, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1999, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 1999 ed ogni altra disposizione con esso contrastante.
Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti, per gli adempimenti di competenza, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2003
p. Il Presidente: Letta