Tribunale Varese, Sez. Lav., 11 dicembre 2012 - Sega-spacca legna e gravissimo traumatismo della mano: risarcimento del danno




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VARESE

Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, nella persona del magistrato dr. Elena Fumagalli, ha pronunciato, in funzione di Giudice del Lavoro, la seguente
SENTENZA

nella causa in materia di lavoro iscritta al n. R.G. 743/10 promossa da C. G. con l'avv. Nicoletta Gabardini, con domicilio eletto presso lo studio di Varese, via C;
RICORRENTE

contro F.LLI R. S.N.C. di S. e I., in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Margherita Campiotti, con domicilio eletto in Varese, via B. C.;
RESISTENTE

e contro AXA ASS.NI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli avv. Giancarlo Faletti e Mauro Giardini, con domicilio eletto presso lo studio di Varese, via V.;
RESISTENTE

Data della discussione: 11.12.2012

Oggetto: risarcimento da infortunio sul lavoro

All'udienza di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti concludevano come in atti.

FattoDiritto


Con ricorso depositato in data 23.6.2010 C. G. - premesso di essere rimasto vittima di un infortunio sul lavoro in data 25.10.2003 presso la sede della società datrice di lavoro F.lli R. s.n.c. allorquando, nell'eseguire le proprie mansioni di operaio agricolo addetto al taglio di pali con l'utilizzo di una sega-spacca legna, la mano sinistra entrava in contatto con i denti della sega, ciò che provocava un gravissimo traumatismo della mano sinistra con amputazione del II - III - IV dito e lesione dell'apparato estensore e flessore; di aver ottenuto dall'I.N.A.I.L. il riconoscimento di una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 34% e conseguente costituzione di rendita; - conveniva in giudizio F.lli R. s.n.c. chiedendo, previo accertamento della responsabilità contrattuale della società convenuta ex art. 2087 c.c., la condanna a risarcire integralmente i danni subiti in conseguenza dell'infortunio ed in particolare per invalidità temporanea e danno morale su IP. Con vittoria di spese.

Con memoria depositata in Cancelleria in data 19.10.2010 si costituiva in giudizio F.lli R. s.n.c. eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dal ricorrente e comunque l'insussistenza della responsabilità dedotta in capo al datore di lavoro avendo il lavoratore agito in maniera incauta, sebbene formato specificamente alla mansione. Evidenziava altresì l'irrisarcibilità dei danni indicati da parte ricorrente avendo il sig. C. ottenuto l'integrale ristoro degli stessi dall'I.N.A.I.L. e non essendo azionabile una richiesta di danno morale in maniera autonoma rispetto al danno biologico. Faceva infine presente come il ricorrente non avesse comunque assolto all'onere di allegare elementi di fatto dai quali desumere e provare l'esistenza e l'entità del pregiudizio preteso. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e l'autorizzazione a chiamare in causa la propria compagnia di assicurazioni. Autorizzata la chiamata del terzo, con memoria in data 18.3.2011 si costituiva in giudizio Axa Ass.ni s.p.a. eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dal ricorrente e comunque l'infondatezza della domanda.
Espletati gli incombenti di cui all'art. 420 c.p.c., disposta CTU medico legale sulla persona del ricorrente, all'udienza del 11.12.2012, esaurita la discussione orale, il Giudice ha definito il giudizio con la presente sentenza.

La domanda proposta da C. G. nei confronti di F.lli R. s.n.c. è fondata e merita accoglimento.

La prova orale dedotta in ricorso in ordine alla dinamica dell'infortunio risulta essere superflua non essendo controverso il fatto che il sig. C. G. si sia infortunato sul posto di lavoro mentre stava svolgendo le sue mansioni e abbia riportato lesioni alla mano sinistra. Invero, risulta documentalmente provato che in data 25.10.2003 il sig. C. G., nell'espletare i compiti di operaio agricolo incaricato di tagliare della legna, "metteva un pezzo di legno con la bindella, mentre passava un pezzo di legno sotto la lama, non aveva ancora finito di spaccarlo che accidentalmente si feriva la mano sinistra con la lama" (cfr. denuncia di infortunio del 27.10.2003 invitata all'I.N.A.I.L. dal datore di lavoro, doc. 5 fasc. ricorrente). Intervenuti in loco gli ispettori del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL, gli stessi hanno constatato e contestato la violazione dell'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 626/94 avendo rilevato che la macchina denominata "sega spacca ad alta produttività - marca Pezzolato" non era adeguatamente protetta e dotata di idonei dispositivi costruiti in maniera tale da impedire all'operatore di avvicinare le mani alla sega in movimento.
Poiché nel caso di specie è stata invocata una responsabilità di tipo contrattuale - ai sensi dell'art. 2087 c.c. l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro e ad impartire le istruzioni al lavoratore in ordine alle corrette modalità di espletamento dei propri compiti nonché a vigilare affinché le regole che garantiscono la tutela dell'integrità dei lavoratori all'interno dell'azienda vengano in concreto osservate - oltre a non essere fondata l'eccezione di prescrizione posto che si applica pacificamente quella contrattuale decennale, si osserva altresì come non incomba sul C. altro onere probatorio avendo egli provato l'esistenza del danno, il carattere nocivo dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale tra l'evento e l'espletamento della prestazione (v. Cass. n. 21590/08); grava, invece, sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del fatto (ciò che è stato escluso dagli ispettori verbalizzanti, senza che sul punto la F.lli R. abbia contraddetto in alcun modo) o che questo non è, comunque, ricollegabile alla violazione degli obblighi esistenti a suo carico. A fronte dell'accertata inidoneità del macchinario a garantire la sicurezza del lavoratore, ogni ulteriore questione circa la formazione del lavoratore diviene superflua. Men che meno è ravvisabile alcun comportamento abnorme e imprudente in capo al dipendente - soltanto adombrato dalla difesa della società resistente facendo leva sul fatto che si trattava di un dipendente esperto - tale da comportare una sua colpa o comunque un concorso di colpa. Secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione "...l'atto abnorme è qualcosa di assolutamente estraneo all'incarico da eseguire ed alle modalità delle mansioni da svolgere: tale non è la mera diversità delle modalità da quelle prescritte. E, poiché costituisce causa di esclusione della connessione causale fra violazione ed evento, l'abnormità sussiste quando, anche in applicazione del principio dell'art. 41 cod. pen., il comportamento del lavoratore costituisca la causa di per sè sola sufficiente a determinare l'evento" (Cass. 12 aprile 2000 n. 4708). Accertata la responsabilità di F.lli R. s.n.c. e dovendo a questo punto verificare la fondatezza della domanda azionata nei confronti del datore di lavoro di condanna al risarcimento integrale dei danni sofferti in occasione dell'infortunio per cui è causa, occorre premettere come C. G. abbia chiesto la liquidazione del danno differenziale, ravvisato nel caso di specie nelle somme dovute a titolo di invalidità temporanea (assoluta e parziale), danno morale sull'inabilità permanente e spese. Per meglio comprendere il discorso che si deve affrontare in ordine alla risarcibilità o meno del danno morale (come voce autonoma di danno) subìto dal lavoratore a seguito di infortunio sul lavoro -problema che è stato ampiamente discusso già a seguito della riforma di cui al D.Lgs. n. 38/2000 e che si è riproposto a seguito delle note sentenze di San Martino del novembre 2008 - occorre premettere come la tutela contro gli infortuni e le malattie professionali viene, nel nostro ordinamento, perseguita attraverso interventi in diversi settori (con finalità differenti) e cioè: il diritto penale, volto a punire un colpevole che ha violato norme fondamentali della convivenza civile; il diritto civile, finalizzato ad assicurare l'integrale e pieno ristoro del danno nei limiti dell'imputabilità del fatto all'autore. A questi ambiti si aggiunge la particolare tutela I.N.A.I.L. con lo scopo di realizzare una finalità di natura sociale, garantire ai lavoratori colpiti da infortuni o malattie per motivi di lavoro mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita ai sensi dell'art. 38 Cost, indipendentemente da ogni valutazione in merito all'imputabilità del fatto generatore.
Poiché dunque la materia infortunistica in campo civilistico deve coniugare questi differenti interventi di tutela, l'operazione di liquidazione del danno non patrimoniale - che comprende la componente biologica e morale - deve essere effettuata con operazioni parzialmente differenti rispetto ad altri campi del diritto civile e cioè scorporando le differenti voci di danno posto che non tutte quelle spettanti al lavoratore sono soggette alla tutela assicurativa. In altre parole, in campo lavoristico, è talvolta necessario "separare" ciò che la Cassazione ha unito al solo scopo di evitare duplicazioni ma non certo di eliminare la risarcibilità di talune componenti di danno.
Consegue da quanto sopra detto che anche a seguito della riforma di cui al D. Lgs. n. 38/2000 sussiste in capo al lavoratore un diritto ad agire nei confronti del datore di lavoro per ottenere il ristoro di quei danni che non sono ricompresi nella tutela I.N.A.I.L.: mentre l'assicurazione I.N.A.I.L. garantisce una liquidazione indennitaria del danno subito dal lavoratore, anche per propria colpa, nell'ambito del rapporto di lavoro, nell'ipotesi in cui l'infortunio sia stato cagionato in conseguenza della violazione da parte del datore di lavoro delle norme di protezione contro gli infortuni, rimane in capo allo stesso la responsabilità dell'illecito compiuto e quindi il dovere di risarcire l'intero danno provocato. E poiché il danno indennizzato dall'I.N.A.I.L. è esclusivamente il danno alla salute in senso stretto (si tratta di un danno quantificato oggettivamente a parità di sesso, età e menomazione; esula dalla tutela indennitaria I.N.A.I.L. qualsiasi rilevanza soggettiva del danno, le cd. componenti dinamiche del danno biologico, le conseguenze pregiudizievoli - anche di tipo morale - che il danno ha sulla singola persona), il danno che il lavoratore può chiedere in sede civilistica come danno differenziale non si limita a quello riguardante il diverso apprezzamento oggettivo della lesione nei due sistemi di valutazione (I.N.A.I.L. e responsabilità civile), ma si estende a tutto ciò che non è compreso nella copertura assicurativa, e cioè: il danno biologico temporaneo, il danno biologico fino al 5%, il danno morale e tutta la componente strettamente soggettiva del danno biologico.
Premesso tutto ciò, si osserva come l'eccezione di "irrisarcibilità" dei danni indicati da parte ricorrente sollevata da F.lli R. s.n.c. non risulti fondata, ben potendo, anche dopo le pronunce della Suprema Corte del novembre 2008, un lavoratore agire in giudizio per ottenere il risarcimento di tutte le voci di danno non coperte dall'indennizzo I.N.A.I.L., fra cui danno biologico temporaneo e danno morale. A questo proposito, in corso di causa è stata disposta ed espletata CTU medico legale volta esclusivamente a verificare le conseguenze riportate a seguito dell'evento e il decorso successivo. Il medico legale nominato ha accertato che in occasione dell'evento lesivo il ricorrente ha riportato un "...gravissimo traumatismo della mano sinistra con plurime profonde ferite lacero contuse al dorso della mano con lesioni tendinee e fratture plurime esposte delle falangi basali delle dita lunghe con successiva perdita anatomica del IV raggio ed anchilosi delle articolazioni interfalangee del II, III e V RAGGIO con conseguente grave compromissione della funzionalità globale della mano...". Tenuto conto della vicenda clinica che ha coinvolto il ricorrente a seguito dell'evento per un periodo complessivo di 250 giorni e del quadro menomativo post traumatico residuato che ha costretto il signor C. a cambiare tipologia di lavoro (all'epoca dei fatti boscaiolo, attualmente operatore ecologico), il medico legale nominato ha concluso il proprio elaborato peritale affermando di poter ritenere che "...di fatto dalle lesioni patite dall'attore nell'evento dell'ottobre 2003 sia derivata una sofferenza ulteriore rispetto alla sofferenza derivante dal danno biologico e che il livello di tale sofferenza possa essere considerato medio alto". Ha quindi quantificato il decorso della malattia traumatica suddividendo i diversi periodi di inabilità biologica totale e parziale.
Ritiene il Tribunale di far proprie le conclusioni del medico legale nominato - alla cui relazione peritale si rimanda integralmente - siccome logiche, tecnicamente motivate e convincenti. Dovendo pertanto procedere alla liquidazione dell'inabilità temporanea, poiché il CTU ha accertato che dall'infortunio è derivata al signor C. un'inabilità temporanea al lavoro di complessivi giorni 250 (di cui: invalidità lavorativa temporanea totale al 100% per giorni 9, parziale al 75% per giorni 90, al 50% per giorni 90 e al 35% per giorni 60), tenuto conto della forbice prevista dalle tabelle milanesi, si stima equo liquidare complessivi euro. 15.675= (di cui: euro. 990= per 9 giorni al 100%; euro. 7.425= per 90 giorni al 75%; euro. 4.950= per giorni 90 al 50%; euro. 2.310= per 60 giorni al 35%). Da tale somma non deve essere scomputato alcun importo dal momento che quanto versato dall'I.N.A.I.L. a titolo di indennità temporanea ha natura patrimoniale (l'unica voce erogata a titolo di danno non patrimoniale è quella indicata nell'informativa I.N.A.I.L. a titolo di danno biologico). Invero, poiché la cd. indennità temporanea costituisce una prestazione economica, a carattere assistenziale, diretta ad assicurare al lavoratore i mezzi di sostentamento finchè dura l'inabilità che impedisce totalmente e di fatto all'infortunato di rendere le sue prestazioni lavorative, l'importo che è stato liquidato a tale titolo non dovrà essere scomputato da quanto sopra calcolato a titolo di danno biologico conseguente all'inabilità temporanea assoluta e relativa. Occorre a questo punto procedere alla liquidazione del cd. danno morale. Sul punto occorre effettuare una differenziazione tra quello che rientra nel cd. danno morale derivante da una lesione di tal gravità (il sig. C., soggetto mancino, si è ritrovato all'età di 40 anni con la mano sinistra con notevoli amputazioni e ha dovuto cambiare attività lavorativa, circostanza che risulta pacifica in causa) e il concetto di personalizzazione del danno. Mentre con riferimento a quest'ultima modalità di adattamento del risarcimento del danno alle particolari condizioni soggettive dell'infortunato è necessario che la parte alleghi e provi specifiche circostanze in tal senso (ciò che nel caso di specie non risulta essere stato allegato e che non può essere preso in considerazione sulla base di mere dichiarazioni rese dalla ricorrente al medico legale, come ad esempio il fatto di aver abbandonato completamente attività ludico sportive prima praticate quali il trial o la sospensione per anni della pratica della mountain-bike, poi ripresa con notevoli difficoltà), con riferimento al concetto di danno morale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore o sofferenza soggettiva, la medesima può essere considerata in via di presunzione con riferimento a un dato tipo di lesione. In questo senso l'osservatorio per la giustizia civile di Milano ha previsto, dopo le sentenze della Cassazione del 11/11/2008 le nuove tabelle che prevedono il cosiddetto "punto pesante" e cioè valori monetari di liquidazione congiunta nei quali sono inseriti i valori monetari medi, corrispondente al caso di incidenza della lesione in termini standardizzabili in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva). Sarà onere della parte e compito del Giudice eventualmente aumentare tali importi laddove il caso concreto presenti peculiarità tali da rendere necessario ed equo stabilire un maggior risarcimento. Premesso tutto ciò e analizzate le nuove tabelle milanesi che prevedono l'importo del "punto biologico 2008 rivalutato al 2011" e l'aumento per addivenire al cosiddetto punto pesante e cioè "punto danno non patrimoniale 2011", salvo poi l'applicazione del demoltiplicatore con riferimento all'età anagrafica o la personalizzazione in aumento quando possibile, dovendo nel caso di specie il Giudice liquidare unicamente quella parte di danno che esula dalla tutela I.N.A.I.L. e cioè il danno non patrimoniale in termini di dolore sofferto insito nella grave lesione subìta (senza alcuna personalizzazione siccome non allegata e provata) si ritiene di effettuare un conteggio volto a calcolare l'ammontare del suddetto danno sulla base delle tabelle milanesi applicate da questo Tribunale. Tale voce di danno, calcolata come differenza tra il punto pesante e il biologico liquidato in precedenza e rivalutato nel caso di invalidità al 34% subita da un quarantenne, risulta ammontare a euro. 59.254,40=. Alla luce di quanto sin qui argomentato, F.lli R. s.n.c. deve dunque essere condannata a risarcire a C. G. la complessiva somma di euro. 74.929,40=; sulla somma così determinata - liquidata al valore attuale -devono aggiungersi gli interessi legali dalla domanda al saldo.
Non risulta dovuta la voce di spesa per CTP espletata prima dell'instaurazione del giudizio, trattandosi di consulenza non strettamente indispensabile per la tutela dei propri diritti. Poiché a seguito di chiamata in causa del terzo Axa Ass.ni s.p.a., quest'ultima non ha contestato che al momento del fatto vigesse polizza assicurativa che garantiva la responsabilità civile verso prestatori di lavoro eventualmente ravvisabile da parte della F.lli R. s.n.c., la predetta compagnia di assicurazioni deve essere dichiarata tenuta a tenere indenne la propria assicurata F.lli R. s.n.c.. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano a favore di C. G. a carico della società resistente in complessivi euro. 4.000=, oltre accessori di legge; Axa Ass.ni s.p.a. deve essere a sua volta condannata a rifondere alla F.lli R. s.n.c. le spese di lite liquidate in complessivi euro. 4.000=, oltre accessori di legge.
Le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, vengono poste in via definitiva a carico delle parti resistenti in via solidale.

PQM


Il Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da C. G. nei confronti di F.lli R. s.n.c, con la chiamata di Axa Ass.ni s.p.a., ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara che l'infortunio per cui è causa deve ascriversi alla F.lli R. s.n.c;
- condanna F.lli R. s.n.c. al pagamento della complessiva somma di euro. 74.929,40=, oltre a interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
- dichiara l'operatività della polizza assicurativa stipulata tra F.lli R. s.n.c. e Axa Ass.ni s.p.a. e per l'effetto dispone che la Compagnia di assicurazioni tenga indenne l'assicurato ex art. 1917 cc.;
- condanna la società resistente a pagare in favore del ricorrente le spese di lite liquidate in complessivi euro. 4.000=, oltre accessori di legge;
- condanna Axa Ass.ni s.p.a. a pagare in favore della F.lli R. s.n.c. le spese di lite liquidate in complessivi euro. 4.000=, oltre accessori di legge;
- pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico delle parti resistenti in via solidale.
Varese, 11.12.2012
Il Giudice dott. Elena Fumagalli