Tipologia: Contratto collettivo regionale di lavoro
Data firma: 27 giugno 1947
Validità: 01.08.1947 - 31.01.1950
Parti: Federazione delle Associazioni degli Agricoltori della Toscana e Comitato di Coordinamento delle Confederterra della Toscana
Settori: Agroindustriale, Operai, Toscana

Sommario:

Art. 1. - Categorie.
Art. 2. - Periodo di prova.
Art. 3. - Contratto individuale di lavoro.
Art. 4. - Assicurazioni e previdenze sociali.
Art. 5. - Retribuzione del lavoro in relazione all’età e al sesso.
Art. 6. - Tariffe.
Art. 7. - Orario di lavoro.
Art. 8. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 9. - Riposo settimanale e domenicale.
Art. 10. - Operai anziani e pensionati.
Art. 11. - Generi in natura.
Art. 12. - Cottimo.
Art. 13. Servizio di leva militare e richiamo alle armi.
Art. 14. - Malattie ed infortuni.
Art. 15. - Ferie retribuite - Festività nazionali Gratifica natalizia.
Art. 16. - Preavviso di licenziamento.
Art. 17. - Indennità di licenziamento.
Art. 18. - Permesso straordinario in occasione di matrimonio, gravidanza o puerperio.
Art. 19. - Paga di riferimento.
Art. 20. - Attrezzi.
Art. 21. - Disciplina.
Art. 22. - Norme disciplinari.
Art. 23. - Trapasso di azienda.
Art. 24. - Controversie.
Art. 25. - Decorrenza e durata del contratto.
Art. 26. - Norme transitorie di attuazione.

Contratto collettivo regionale di lavoro per gli operai agricoli della Toscana, 27 giugno 1947

Il giorno 27 giugno 1947, tra [...] Federazione delle Associazioni degli Agricoltori della Toscana e [...] Comitato di Coordinamento delle Confederterra della Toscana, è stato sottoscritto il presente contratto normativo regionale per gli operai agricoli della Toscana discusso e definito dalle Commissioni incaricate composte: per la Federazione delle Associazioni degli Agricoltori della Toscana [...], assistiti dal Segretario della Federazione medesima [...] e per le Confederterra Provinciali della Toscana [...]

Art. 1. - Categorie.
In rapporto al vincolo della durata del contratto di lavoro, gli operai agricoli si distinguono in «avventizi», «fissi» e «salariati».
Sono «avventizi» i lavoratori manuali assunti giornalmente senza alcun vincolo di durata e retribuiti con paga oraria giornaliera. Questi lavoratori si distinguono in operai addetti ai lavori ordinari, operai addetti ai lavori stagionali ed in operai addetti ai lavori speciali (le relative qualifiche saranno fissate provincialmente).
Sono «fissi» i lavoratori retribuiti con paga oraria giornaliera corrisposta anche settimanalmente o quindicinalmente ai quali viene garantita dal conduttore la continuità del lavoro per tutto l’anno, compatibilmente con l’andamento stagionale, secondo i bisogni della azienda.
Da parte sua il lavoratore garantisce all’azienda la sua prestazione per tutto l’anno compatibilmente con l’andamento stagionale.
Questi lavoratori si distinguono in operai addetti ai lavori ordinari ed in operai addetti ai lavori speciali (le relative qualifiche saranno stabilite provincialmente).
Sono «salariati» i lavoratori retribuiti con salario mensile i quali, per le loro speciali mansioni, non hanno un prescritto orario di lavoro nelle 24 ore, fermo restando quanto disposto dall’art. 7.
Tanto la qualifica di operaio fisso quanto quella di salariato, dovrà risultare da apposito contratto individuale, di cui all’art. 3.

Art. 3. - Contratto individuale di lavoro.
Tra il datore di lavoro ed i lavoratori fissi e salariati dovrà essere redatto, all’atto della conferma della assunzione, un contratto individuale da valere a tutti gli effetti di legge, conforme al modulo allegato al presente contratto collettivo.
[...]

Art. 4. - Assicurazioni e previdenze sociali.
Per le assicurazioni e previdenze sociali; invalidità e vecchiaia, tubercolosi, nuzialità e natalità, malattie, infortuni, assegni familiari ecc., valgono le norme di legge e quanto stabilito nel presente contratto.

Art. 7. - Orario di lavoro.
La durata media normale del lavoro non potrà eccedere le 8 ore giornaliere e le 48 settimanali. La loro distribuzione nella giornata sarà fatta in periodi secondo le necessità delle singole aziende.
La durata dell’orario normale di lavoro tenute presenti le disposizioni del R.D. 10 settembre 1943, n. 1956, nei vari mesi dell’anno, è stabilita nel modo seguente:
novembre, dicembre, gennaio ore 7
febbraio, marzo, aprile, maggio, settembre, ottobre ore 8
giugno, luglio, agosto ore 9
In considerazione che i lavori di cura, di custodia, di governo e di allevamento del bestiame sono discontinui, l’orario normale di lavoro previsto dalle vigenti disposizioni di legge, verrà determinato in accordo tra il datore di lavoro ed il lavoratore, compatibilmente con le esigenze zootecniche aziendali.
Nel caso in cui tra il datore di lavoro e l’operaio venga concordato di dare luogo al recupero delle ore perdute a causa di intemperie o cause di forza maggiore, viene stabilito che il recupero stesso venga effettuato entro e non oltre i 20 giorni lavorativi successivi a quello in cui l’operaio riprende il lavoro.

Art. 8. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Le ore di lavoro straordinario - intendendosi per tali quelle effettuate oltre l’orario normale - saranno compensate con una percentuale di maggiorazione [...]
Le ore di lavoro straordinario non potranno comunque eccedere i limiti di legge e cioè: le 2 ore giornaliere e le 12 ore settimanali.
Sono considerati festivi i giorni di domenica, quelli riconosciuti come tali dallo Stato agli effetti civili, oltre alla festa del Patrono del luogo ove si svolge il lavoro.
Il lavoro festivo ed il lavoro notturno - intendendosi per tale quello che va dalle ore 21 alle ore 6 solari - sarà retribuito con una maggiorazione [...]
Per il lavoro notturno, quando questo cada in regolari turni, e per il lavoro domenicale, quando venga concesso il riposo compensativo, si farà luogo invece ad una maggiorazione [...]
Le maggiorazioni di cui sopra si assommano quando il lavoro è: straordinario e festivo, straordinario e notturno, festivo e notturno (vedi art. 19).
Le suddette disposizioni prescindono da quelle di migliori condizioni che fossero state già convenute per concordato fra le Organizzazioni Sindacali Provinciali o applicate di fatto per azienda, condizioni che restano inalterate.

Art. 9. - Riposo settimanale e domenicale.
Ai lavoratori che prestano la loro opera alle dipendenze delle aziende agricole è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.
Nei casi in cui gli operai addetti al bestiame non potessero godere del riposo settimanale di 24 ore consecutive, il datore di lavoro cercherà di ridurre al minimo le ore lavorative nei giorni di domenica.

Art. 14. - Malattie ed infortuni.
[...]
In caso di ricovero ospedaliero, l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.

Art. 15. - Ferie retribuite - Festività nazionali Gratifica natalizia.
Ai lavoratori fissi e salariati, che abbiano compiuto un anno di servizio presso la stessa azienda, spetta - a decorrere dal giorno di assunzione - un periodo di ferie annuali retribuite di giorni 8 (vedi art. 19).
[...]

Art. 18. - Permesso straordinario in occasione di matrimonio, gravidanza o puerperio.
[...]
L’operaia, in caso di gravidanza o di puerperio, avrà diritto di assentarsi dal lavoro per un periodo di 6 mesi, durante il quale le sarà conservato il posto a tutti gli effetti dell’anzianità di servizio con diritto a retribuzione per i soli primi 15 giorni.
[...]

Art. 20. - Attrezzi.
Gli attrezzi od utensili da lavoro sono forniti secondo le consuetudini e gli accordi locali dal datore di lavoro o dal lavoratore.
[...]

Art. 21. - Disciplina.
Tutti i lavoratori nei rapporti attinenti al servizio dipendono dal conduttore, o da chi lo rappresenta nell’azienda, e dai rispettivi capi immediati; essi pertanto dovranno attenersi alle disposizioni loro impartite ed eseguire con diligenza il lavoro assegnato.

Art. 22. - Norme disciplinari.
I rapporti fra i lavoratori e il datore di lavoro, o chi per esso, devono essere ispirati alla reciproca fiducia e rispetto e tali da assicurare l’ordine e la disciplina nell’azienda.
Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita, a seconda della gravità della mancanza, nel modo seguente:
1) con la multa fino ad un massimo di due ore di salario:
а) nel caso in cui senza un giustificato motivo, l’operaio si assenti o abbandoni il lavoro, ne ritardi l’inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) nel caso in cui per negligenza, l’operaio arrechi lievi danni all’azienda, al bestiame, agli attrezzi, alle macchine;
c) nel caso in cui l’operaio si presenti al lavoro in istato di ubriachezza;
2) con una multa pari all’importo di una giornata di lavoro nei casi di recidiva e di maggiore gravità nelle mancanze di cui al paragrafo 1°.
[...]
3) con il licenziamento senza preavviso né indennità nei seguenti casi:
а) insubordinazione grave non provocata verso il datore di lavoro o un suo rappresentante nell’azienda;
b) danneggiamenti dolosi agli attrezzi, alle coltivazioni, agli stabili, al bestiame;
[...]
d) recidiva per le mancanze che abbiano dato luogo alle punizioni previste al paragrafo 2°;
[...]
f) in tutti gli altri casi di tale gravità che non consentano la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.
[...]

Art. 24. - Controversie.
Per le controversie di carattere individuale e collettivo dipendenti dall’interpretazione del presente contratto, decideranno le Organizzazioni competenti.