Sicurezza sul lavoro

I nuovi compiti e “poteri” degli organismi paritetici

 

Fano, Lunedì 31 marzo 2008

 

 

 

Le attribuzioni agli organismi paritetici:

dai nuovi impulsi della legge n. 123/07 al Testo Unico

 

 

 

Avv. Arianna Arganese

 

 

Olympus

Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro

Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” – Facoltà di Giurisprudenza

olympus.uniurb.it


GLI ORGANISMI PARITETICI NEL NUOVO “TESTO UNICO DELLA SICUREZZA”:

PRIME RIFLESSIONI

Avv. Arianna Arganese

Olympus

 

Normativa di riferimento

 

  1. Direttiva comunitaria (nulla di specifico prevede relativamente alla istituzione di enti bilaterali)
  2. Decreto legislativo n. 626/1994:

- art. 20 (disciplinante gli organismi paritetici)

- art. 22 (che prevede la collaborazione degli OPT, con il datore di lavoro, per garantire il diritto alla formazione dei lavoratori)

- ed un breve richiamo nell’art. 8-bis (che include, tra i vari soggetti abilitati alla organizzazione di corsi di formazione per RSPP, anche gli OPT)

  1. Accordi interconfederali (in particolare Confindustria, Confai e Confartigianato – applicativo) che hanno previsto un’articolazione in ambito territoriale (nazionale, regionale, provinciale), in particolare nel comparto edile e dell’artigianato
  2. Legge 3 agosto 2007, n. 123:

- per la parte della delega, art. 1, c. 2, espressamente la lett. h), ma, alla luce degli adeguamenti operati dal legislatore delegato, anche le lett. i), l), n), o), p) che richiedono la partecipazione, a vario titolo, delle parti sociali;

- rispetto alla parte immediatamente precettiva, l’art. 7 (rubricato “Poteri degli organismi paritetici”)

  1. Schema di decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri il 6 marzo 2008: in particolare art. 2, c. 1, lett. ee) (definizione di Organismi paritetici); artt. 51 e 52 (recante disciplina degli OPT ed indicazioni del Fondo di sostegno, tra gli altri, degli OPT); oltre ad uno svariato numero di disposizioni, disseminate all’interno del Titolo I, che fanno espresso riferimento agli organismi paritetici, riconoscendone funzioni e partecipazione, quali:

- art. 10, c. 1 (fornire indicazioni alla Commissione consultiva permanente, in ordine alla individuazione dei settori e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi)

- art. 27, c. 1 (attività di sostegno, in particolare, nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole, delle PMI e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro)

- art. 31, c. 1 (organizzazione, per il tramite di persone o servizi esterni costituito al suo interno, del servizio di prevenzione e protezione, per conto del datore di lavoro che, ad essi si rivolga)

- art. 32, c. 4 (organizzazione dei corsi di formazione per RSPP)

- art. 37, c. 2 (collaborazione con il datore di lavoro, nel garantire la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti)

- art. 48, cc. 4 e 5 (autorizzazione, previa segnalazione, all’accesso da parte del RLST, nei luoghi di lavoro, senza rispetto del termine di preavviso, in caso di infortunio grave)

  1. Emendamenti proposti dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 12.03.08: unica proposta di emendamento che assuma un qualche riflesso in tema di OPT riguarda l’art. 48, c. 5 (disciplinante il RLST) che prevede l’eliminazione, dopo le parole “organismo paritetico” delle parole “o, in sua mancanza”, con l’aggiunta della congiunzione “e”
  2. Parere reso dalle Commissioni riunite XI e XII della Camera del 12.03.08: nulla di particolarmente significativo, per quanto riguarda gli OPT
  3. Parere reso dalla 11^ Commissione permanente del Senato del 20.03.08: si occupa specificatamente degli OPT,

- esprimendo apprezzamento per la ridefinizione della disciplina, di cui all’art. 51, ed in particolare per l’individuazione della funzione di supporto alle imprese (lett. bb);

- proponendo al Governo di valutare la possibilità di prevedere, al c. 1 dell’art. 51, la costituzione di organismi paritetici anche a livello nazionale (lett. cc);

- proponendo, riguardo alla contribuzione in favore del fondo, di cui all’art. 52, di specificare (nel c. 2, lett. a), che il contributo è dovuto anche qualora solo una o più unità produttive dell’azienda siano prive di rappresentanti, precvedendo che, in tal caso, il contributo sia calcolato con riferimento esclusivo ai lavoratori di tali unità produttive (dd)

 

Principi e criteri direttivi della delega (legge n. 123/2007)

Premessa: la tecnica legislativa adottata nella regolamentazione degli organismi paritetici

Prima di analizzare insieme lo schema del decreto legislativo approvato dal C.d.M. il 6 marzo scorso, occorre partire da una breve premessa, che riguarda la scelta operata dal legislatore nell’intervenire nella regolamentazione degli Organismi paritetici.

Come rilevato dai primi commentatori, già all’indomani della emanazione della legge n. 123/2007, la disciplina degli OPT ha scontato la scelta, se vogliamo, distonica del legislatore della delega, di regolare su due diversi piani, paralleli, l’istituto in esame:

- da un lato, nella parte delegante, dettando come principio e criterio direttivo, quello della “rivisitazione e potenziamento delle funzioni degli organismi paritetici(art. 1, c. 2., lett. h), nonché prevedendo, in tutta una serie di commi successivi (art. 1, c. 2, lett. i), l), n), o), p), la valorizzazione dello schema della bilateralità e del tripartitismo, che hanno determinato, poi, in sede di attuazione della delega, un costante richiamo agli OPT, quale sede privilegiata per realizzare, oltre che finalità di orientamento, formazione e conciliazione (già riconosciute dal D. Lgs. n. 626/1994), anche ulteriori e più innovative funzioni;

- dall’altro, nella parte immediatamente precettiva, andando ad integrare, con l’entrata in vigore della legge n. 123/2007, la disciplina prevista dal D. Lgs. n. 626/1994, riconoscendo, in particolare, agli Organismi paritetici:

a) il potere di effettuare sopralluoghi nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza (una sorta di auto-vigilanza), finalizzati a valutare l’applicazione delle vigenti norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, i cui esiti sarebbero stati, poi, comunicati all’autorità di coordinamento delle attività di vigilanza (art. 7).

In verità, non poche perplessità ha destato l’attribuzione di questo nuovo potere di “effettuare sopralluoghi” attribuito agli OPT, che mal si concilia con la natura originaria consultiva (in materia formativa) e conciliativa (in materia di composizione degli eventuali conflitti sorti sulla interpretazione ed applicazione delle disposizioni in tema di rappresentanza, formazione ed informazione), propria degli organismi paritetici, che, per essere efficace, presuppone necessariamente una collaborazione fra le parti sociali, praticabile, effettivamente, solo in forza di una larga credibilità e fiducia, che potrebbe essere irrimediabilmente pregiudicata riconoscendo a quello stesso soggetto, un potere di controllo e di denuncia che, inevitabilmente, può provocare diffidenza e chiusura.

In verità, però, il tentativo del legislatore di riconoscere il potere agli OPT di effettuare sopralluoghi, non rappresenta una vera e propria novità, perché già il precedente Governo, nella bozza di TU “Maroni” aveva previsto, all’art. 27 (nella versione aggiornata al 24.11.2004), che nelle aziende che occupavano fino a 100 dipendenti (praticamente la stragrande maggioranza del nostro apparato produttivo) gli enti bilaterali (termine utilizzato dal legislatore dell’epoca, in sostituzione di “organismi paritetici”) avrebbero potuto (peraltro, a richiesta dei soli datori di lavoro) effettuare sopralluoghi, finalizzati a verificare l’applicazione, in azienda, delle norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro, rilasciandone la relativa certificazione; certificazioni di cui, peraltro, gli organi di vigilanza in materia antinfortunistica avrebbero dovuto tenere conto, ai fini della programmazione delle attività ispettive.

Ma ritorniamo alla scelta, oggi, operata dal nostro legislatore, che è apparsa, come detto, da subito, non solo inopportuna, per le ragioni prima evidenziate, ma anche di difficile applicazione.

Si pensi solo al fatto che, affinché si possa procedere ad un sopralluogo occorre, necessariamente, che prima sia consentito l’accesso in azienda (accesso che è assoggettato alle garanzie e limitazioni previste per il privato domicilio): attualmente, la normativa consente il potere di accesso in azienda, per l’esercizio delle proprie funzioni ispettive, unicamente, agli ispettori del lavoro (ex art. 8 del DPR n. 520 del 1955), agli addetti ai servizi regionali (ex art. 27 del DPR n. 616 del 1978), ai funzionari ispettivi delle Asl (per la vigilanza in materia di sicurezza, ex art. 21 della legge n. 833 del 1978) ed ai funzionari degli Istituti assicurativi e previdenziali (per la vigilanza in materia contributiva, ex art. 3 del decreto legge n. 463 del 1983, conv. nella legge n. 638 del 1983); pertanto, al di fuori da tali ipotesi, da un punto di vista strettamente legale, è da ritenersi di non facile attuazione l’effettivo esercizio, in concreto, di una eventuale attività di controllo da parte degli OPT, così come inizialmente delineata nella legge n. 123/2007; per non parlare, poi, delle difficoltà derivanti da un applicazione in concreto di tale disposizione.

 

b) A ciò si aggiunga, l’ulteriore inciso (contenuto nel c. 3 del citato art. 7), il quale riconosce in capo agli OPT un potere di denuncia all’autorità di coordinamento delle attività di vigilanza (ovvero il Comitato regionale di coordinamento, di cui all’art. 7 dell’attuale schema di D. Lgs.), per l’esecuzione di controlli in materia di sicurezza, mirati a specifiche situazioni.

Anche con riferimento a tale potere di iniziativa sono state avanzate non poche perplessità, soprattutto per quanto concerne l’interpretazione da dare all’espressione “specifiche situazioni”; infatti, se con tale locuzione si intende:

- un fenomeno che riguarda “l’intero comparto produttivo di competenza dell’organismo”, nessun problema applicativo potrebbe, in concreto, ravvisarsi, perché, in sostanza, si risolverebbe in una sorta di mero “input” che viene dato all’autorità di coordinamento, ai fini della programmazione dell’attività di vigilanza, da parte degli organi ispettivi;

- viceversa, se ci si intende riferire alla “situazione specifica in azienda”, tale competenza verrebbe a confliggere con quella già riconosciuta al RLS che, ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. n. 626 del 1994 (ora, art. 50 dello schema di decreto legislativo), può fare ricorso alle autorità competenti, qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro ed i mezzi impiegati per attuarle, non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

 

Forse intimorito da tutte queste puntuali ed oggettive perplessità cadutegli addosso, il legislatore, nello schema di decreto legislativo, ha rimodulato, semplificandole e rendendole più coerenti con il sistema e la filosofia di fondo del nuovo “TU sicurezza”, quelle disposizioni contenute nell’art. 7 della legge n. 123/2007 che, peraltro, con l’entrata in vigore delle nuove norme, viene espressamente abrogata.

Pertanto, quella che era stata vista dai più, a ragione, come una scelta avventata del legislatore, alla fine si è rivelata una insospettabile (e non preventivabile) scelta vincente: perché l’aver inserito le previsioni, che si sono rivelate più discutibili, direttamente nella parte precettiva, e non nella delega, ha consentito al legislatore delegato di meditare meglio su quei passaggi più controversi, finendo, di fatto, per ridimensionarli.

Cosa prevede, pertanto, attualmente, l’art. 51, c. 6?

Che gli OPT, possono, sì, effettuare sopralluoghi nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza, purché

a) in primo luogo: dispongano di personale con specifiche competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

b) in secondo luogo, è necessario che siano finalizzati a realizzare alcuni ben determinati scopi, ovvero solo nel caso in cui si dimostrino funzionali all’azione di supporto alle imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative che garantiscano e migliorino la tutela della salute e sicurezza sul lavoro; prospettiva, pertanto, ben diversa da quella indicata nella legge n. 123/2007 che, evocando, non a torto, un ruolo sostanzialmente di supporto alle istituzioni pubbliche di vigilanza, allontanava gli OPT dal “sistema tutto interno” di interventi sui luoghi di lavoro, volti a “favorire” l’attuazione, all’interno dell’azienda, della disciplina antinfortunistica e prevenzionale (così come disciplinato nel settore dell’edilizia), recuperato, invece, nel nuovo testo.

Pertanto, dal confronto tra le due citate disposizioni (art. 7 della legge n. 123/2007 ed attuale art. 52, c. 6 dello schema di D. Lgs.) emerge, con evidenza, la diversa portata del nuovo potere attribuito agli OPT, di procedere a sopralluogo sul luogo di lavoro, la cui regolamentazione, peraltro, non essendo disciplinata direttamente dalla legge, è rimessa alla contrattazione collettiva: riemerge, quindi, anche in questo ambito, la centralità del ruolo affidato alle parti sociali, nel dettare modalità, composizione ed attribuzioni riconosciute ai soggetti di matrice sindacale che operano all’interno del sistema di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro (come i RLS, nelle loro diverse declinazione – aziendale, territoriale e di sito produttivo – e gli OPT).

 

Poteri e funzioni attribuite agli OPT dallo schema di D. Lgs. approvato dal CdM del 06.03.07

 

Passando all’analisi del Titolo I dello schema di decreto legislativo, tenterò di evidenziare gli aspetti innovativi introdotti dal legislatore.

Innanzitutto, già da una prima, veloce, lettura degli articoli emerge chiaramente lo sforzo del legislatore di rafforzare il ruolo riconosciuto agli OPT (così come, peraltro, richiestogli espressamente dalla delega), che li vede protagonisti nel rinnovato modello di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coinvolgendoli, infatti,

§ sia a livello istituzionale:

- contribuendo, per esempio, con le proprie indicazioni, alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi ed allo sviluppo del sistema informativo nazionale per la prevenzione (il SINP);

- nonché alla elaborazione di buone prassi (di cui all’art. 2, c. 1, lett. v) che, ricordiamo, si identificano con quelle “soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa antinfortunistica e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, attraverso la riduzione dei rischi ed il miglioramento delle condizioni di lavoro”..

§ che a livello aziendale, che si manifesta nel supporto che essi assicurano:

- sia ai lavoratori

a) attraverso, principalmente, la figura del RLST;

b) nonché garantendo, in collaborazione con il datore di lavoro, la formazione dei lavoratori e loro rappresentanti;

- che alle aziende, in particolare:

a) partecipando, assieme ad altri enti o soggetti abilitati, allo svolgimento di tutta una serie di attività di sostegno (informazione, formazione, promozione, assistenza, consulenza), in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare a favore delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni datoriali (così come peraltro espressamente ribadito nella legge delega n. 123/2007 che, infatti, sottolineava, all’art. 1, c. 2, lett. h), la necessità che gli OPT costituissero “strumenti di aiuto alle imprese nella individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro);

b) organizzando, per il tramite di persone o servizi esterni costituiti al suo interno, il servizio di prevenzione e protezione, per conto del datore di lavoro che, ad essi, eventualmente, si rivolga;

c) organizzando corsi di formazione per RSPP;

 

In conclusione, accanto ai due compiti “storici”, già attribuiti con il D. Lgs. n. 626/1994:

a) di orientamento e promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori e dei loro rappresentanti (cfr. attuale art. 37, c. 2);

b) e di conciliazione, nelle controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione

se ne aggiungono di ulteriori, particolarmente importanti, quali quelli di:

a. Elaborazione e raccolta di buone prassi (art. 2, c. 1, lett. ee)

L’adozione, volontaria, da parte del datore di lavoro, delle buone prassi, peraltro, viene incentivata dal legislatore che, tra l’altro, all’art. 11, c. 5, riconosce a favore di queste imprese, una priorità per l’accesso ai finanziamenti erogati dall’Inail

b. Fornire indicazioni alla Commissione consultiva permanente (di cui all’art. 6), in ordine alla individuazione dei settori e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (art. 27, c. 1),

c. Svolgere attività di sostegno, in particolare, nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole, delle PMI e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro (art. 27, c. 1)

d. Organizzare, per il tramite di persone o servizi esterni costituito al suo interno, il servizio di prevenzione e protezione, per conto del datore di lavoro che, ad essi si rivolga (art. 31, c. 1)

e. Organizzare i corsi di formazione per RSPP (art. 32, c. 4)

f. Autorizzare, previa segnalazione, l’accesso da parte del RLST, nei luoghi di lavoro, senza rispetto del termine di preavviso, in caso di infortunio grave (art. 48, cc. 4 e 5)

 

 

ORGANISMI PARITETICI

Tabella riepilogativa ragionata

 

 

Legge n. 123/2007

Schema di decreto legislativo

approvato dal C.d.M. del 06.03.2008

D. Lgs. n. 626/1994

Bozza TU Maroni

(del 24.11.2004)

 

DEFINIZIONE

 

 

Criterio della delega

 

Rivisitazione dell’istituto degli OPT (art. 1, c. 2, lett. h)

 

Organismi paritetici

: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 2, c. 1, lett. ee)

 

- costituiti a livello territoriale (art. 51, c. 1)

 

 

clausole di “salvaguardia” ed “equiparazione”

 

- sono fatti salvi gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali eventualmente costituiti per le finalità riconosciute agli OPT (art. 51, c. 4)

 

- agli effetti dell’articolo 9 del D. Lgs. n. 165/2001, gli OPT sono parificati ai soggetti titolari degli istituti della partecipazione di cui al medesimo articolo (art. 51, c. 5)

 

 

Organismi paritetici

- sono costituiti a livello territoriale (art. 20, c. 1)

 

- tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori (art. 20, c. 1)

 

 

clausole di “salvaguardia” ed “equiparazione”

 

- sono fatti salvi, ai fini dell’esercizio delle funzioni attribuite agli OPT, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali (art. 20, c. 2)

 

- agli effetti dell'art. 10 del D. Lgs. n. 29/1993, gli OPT sono parificati alla rappresentanza indicata nel citato articolo (art. 20, c. 3)

 

 

Enti bilaterali

: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative (art. 5, c. 1, lett. n)

 

 

 

 

clausole di “salvaguardia” ed “equiparazione”

 

- agli effetti dell’articolo 10 del D. Lgs. n. 29/1993, gli Enti bilaterali sono parificati alla rappresentanza indicata nel medesimo articolo (art. 27, c. 3)

 

 

ATTRIBUZIONI

 

Criteri nella delega

(art. 1, c. 2, lett. h)

 

1) rivisitazione e potenziamento delle funzioni degli OPT

 

2) supporto alle imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro

 

 

nella parte precettiva

Art. 7

Poteri degli OPT

 

1) possono effettuare (nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza) sopralluoghi finalizzati a valutare l'applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro (c. 1).

Degli esiti di tali sopralluoghi viene informata la competente autorità di coordinamento delle attività di vigilanza (c. 2).

 

2) possono chiedere alla competente autorità di coordinamento delle attività dì vigilanza di disporre l'effettuazione di controlli in materia di sicurezza sul lavoro mirati a specifiche situazioni (c. 3)

 

 

Compiti specifici

 

1) la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici (art. 2, c. 1, lett. ee);

 

2) lo sviluppo di azioni inerenti la salute e sicurezza sul lavoro (art. 2, c. 1, lett. ee);

 

3) l'assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia (art. 2, c. 1, lett. ee);

 

 

 

4) ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento (art. 2, c. 1, lett. ee)

 

5) svolgere attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro (art. 10)

 

6) fornire indicazioni alla Commissione consultiva permanente (di cui all’art. 6), in ordine alla individuazione dei settori e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati (art. 27, c. 1)

 

7) organizzare, per il tramite di persone o servizi esterni costituiti al suo interno, il servizio di prevenzione e protezione per conto del datore di lavoro che, ad essi, si rivolga (art. 31)

 

8) organizzare corsi di formazione per RSPP, nel rispetto dei limiti e delle specifiche modalità richieste (art. 32, c. 4)

 

9) collaborare con il datore di lavoro, nel garantire la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (art. 37, c. 12)

 

10) autorizzano, con la loro segnalazione, l’accesso del RLST, ai luoghi di lavoro, senza rispetto del termine di preavviso, previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento, in caso di infortunio grave (art. 48, cc. 4 e 5)

 

11) sono prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti, fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva (art. 51, c. 2)

 

12) possono supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 51, c. 3)

 

13) purché dispongano di personale con specifiche competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, possono effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza, sopralluoghi finalizzati al supporto dalle imprese nella individuazione di soluzioni tecniche e organizzative da implementare all’interno dei luoghi di lavoro (art. 51, c. 6)

 

 

 

Funzione di

 

1) orientamento e promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori (art. 20, c. 1)

 

2) prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti (art. 20, c. 1)

 

3) assicurare la formazione dei lavoratori, in collaborazione con il datore di lavoro (art. 22, c. 6)

 

4) organizzare corsi di formazione per RSPP (art. 8-bis, c. 3)

 

 

Funzione di

1) promozione di una occupazione regolare e di qualità (art. 5, c. 1, lett. n)

 

2) programmazione di attività formative e l’elaborazione di buone pratiche a fini prevenzionistici (art. 5, c. 1, lett. n)

 

3) sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro (art. 5, c. 1, lett. n)

 

4) ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento (art. 5, c. 1, lett. n)

 

5) orientamento e promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori e dei loro rappresentanti, purché dotati di struttura tecnica quale definita dai contratti collettivi nazionali (art. 27, c. 1)

 

6) prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sulla applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti in materia (art. 27, c. 2)

 

7) Nelle aziende che occupano fino a 100 dipendenti, gli Enti bilaterali possono, a richiesta dei datori di lavoro, effettuare sopralluoghi finalizzati a verificare l’applicazione in azienda delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro e rilasciare relativa certificazione. Gli organi di vigilanza in materia di sicurezza e salute tengono conto di tali certificazioni ai fini della programmazione delle attività ispettive di vigilanza (art. 27, c. 4)

 

8) formulare proposte negli ambiti di competenza della commissione consultiva di cui all’articolo 35, comma 6 (art. 27, c. 5)

 

 

 

ADEMPIMENTI

 

 

 

 

1) comunicano alle aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto il RLS (di cui all’articolo 48, c. 1, e non c. 2, come erroneamente indicato nel testo) ed agli organi di vigilanza territorialmente competenti, i nominativi dei RLST (artt. 48, c. 6 e 51, c. 9)

 

2) trasmettono al Comitato di cui all’articolo 7 una relazione annuale sull’attività svolta (art. 51, c. 7)

 

 

 

 

 

 

FINANZIAMENTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

art. 52

(Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità)

 

Presso l’INAIL è costituito il fondo di sostegno

a) alla piccola e media impresa

b) ai RLST

c) ed alla pariteticità.

 

Il fondo opera a favore delle realtà in cui la contrattazione nazionale (o integrativa) non preveda o costituisca sistemi di rappresentanza dei lavoratori e di pariteticità migliorativi o, almeno, di pari livello

 

Ha quali obiettivi il:

a) sostegno ed il finanziamento (in misura non inferiore al 50% delle disponibilità del Fondo), delle attività dei RLST, anche con riferimento alla formazione;

b) finanziamento della formazione

- dei datori di lavoro delle PMI,

- dei piccoli imprenditori (ex art. 2083 cc)

- dei lavoratori stagionali del settore agricolo

- e dei lavoratori autonomi;

c) sostegno delle attività degli OPT.

 

Il fondo è finanziato:

a) da un contributo delle aziende nel cui ambito non sia stato eletto o designato il RLS, in misura pari a due ore lavorative annue per lavoratore;

b) dalle entrate derivanti dall’irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto per la parte eccedente quanto riscosso a seguito dell’irrogazione delle sanzioni previste dalla previgente normativa abrogata dal presente decreto nel corso dell’anno 2007, incrementato del 10%;

c) con una quota, parte delle risorse derivanti dall’attività di consulenza alle aziende, resa dai soggetti autorizzati dall’ISPESL, dall’INAIL e dall’IPSEMA (v. art. 9, c. 3);

d) relativamente all’attività formative per le PMI di cui al comma 1, lettera b), anche dalle risorse di cui all’articolo 11, comma 2.

 

Le modalità di funzionamento del fondo, i criteri di riparto delle risorse, nonché il relativo procedimento amministrativo e contabile di alimentazione, verranno disciplinati con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, adottato, previa intesa con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.