Tribunale di Pordenone, GUP Piccin, 04 novembre 2002 - Tentativo di corruzione e responsabilità amministrativa dell'ente





N. 6864/01 R.G. N.R. N. 356/02 R.G. Sentenze N. 3938/02 R.G. GIP (stralcio da n.5163/01 GIP)


Vistata dal Procuratore Generale di Trieste il XXXXX


- SENTENZA DI APPLICAZIONE PENA SU RICHIESTA -


(artt. 444 ss. c.p.p.)


In nome del Popolo Italiano II Giudice dell'Udienza Preliminare del 4.11.2002, dott. Rodolfo Piccin, ha pronunciato la seguente


SENTENZA




nei confronti di:


XXXXXXX


"IMPRESA xxxxxxxxxxxxxx spa


- difesa dall'Aw. Bruno Malattia del Foro di Pordenone di fiducia.


IMPUTAZIONE E CONTESTUALE CONTESTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLA P.G.


Xxxxx Xxxxxxx (per il quale si è proceduto separatamente)


Art. 322 2° comma c.p., perché quale rappresentante della "IMPRESA xxxxxx SPA" per indurre O. L. sorvegliante idraulico del Genio Civile di Pordenone e, quindi, pubblico ufficiale, ad omettere atti del proprio ufficio -ovvero a non segnalare più all'Autorità le irregolarità ed i reati da lui commessi nell'esercizio dell'attività di escavazione e trasporto del materiale inerte, posta in essere in zona golenale del fiume Collina, in territorio soggetto alla vigilanza del suddetto sorvegliante , essendo egli già stato numerose volte denunciato dal suddetto ufficio del Genio Civile e, conseguentemente, condannato per fatti di tale specie- offriva all'O. uno "stipendio" di £.1.500.000 mensili; somma che, per il primo mese, provvedeva a consegnare al predetto pubblico ufficiale.


RECIDIVO REITERATO INFRAQUINQUENNALE. In Montereale Valcellina; arresto in flagranza il 11.10.2001.


IMPRESA XXXX SPA


Artt. 5 e 25 D.L.vo n.231/2001, perché il proprio legale rappresentante, XXXX, commetteva il delitto di tentata corruzione, sopra descritto, nell'evidente interesse e a fini di vantaggio della società da lui rappresentata ed amministrata. In Montereale Valcellina, arresto in flagranza il 11.10.2001


RICHIESTE DELLE PARTI


II difensore e procuratore speciale della XXXX SpA chiede l'applicazione della pena finale di Euro: 11.556,00 così determinata:


Previa comprova dell'avvenuto risarcimento del danno di Euro 1.000,00 patito dall'Ente Genio Civile di Pordenone e delle circostanze previste dall'ari 12, 2° co. lett.A) e B) D.to L.vo n.231:


Sanzione base Euro 260,00 X 200 quote pari ad Euro 52.000,00 ridotta Ex arti 2, 3° co. pari ad Euro 17.333,00, ridotta per il rito come richiesto. Il Pubblico Ministero presta il consenso.

FattoDiritto




Con decreto in data 29 aprile 2002, il GUP disponeva che la s.p.a. IMPRESA XXX in legale rappresentante pro tempore, per rispondere dell'illecito amministrativo ascrittole in rubrica fosse tratta all'udienza preliminare del 23 settembre 2002.


Nel corso della successiva udienza del 21 ottobre 2002, svoltasi nelle forme di rito, il difensore e procuratore speciale della società prevenuta richiedeva, ai sensi dell'art. 63 d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, l'applicazione della sanzione amministrativa di Euro 11.556,00 così determinata: stimate ricorrere le ipotesi di cui all'ari 12, secondo comma, lett. a) e b), d. Igs. n. 231/01, determinato l'importo della singola quota in €uro 260,00 ex art. 10, terzo comma, d. lgs. n. 231/01 - con il valore della moneta espresso in €uro ai sensi dell'art. 51 d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213 -, sanzione base €uro 260,00 per n. 200 quote, complessivamente pari ad Euro 52.000,00; sanzione quindi ridotta a mente dell'art.12, terzo comma, d. lgs. n. 231/01 sino alla soglia di €uro 17.333,00; sanzione indi ridotta per il rito come richiesto.


Nel corso dell'udienza del 4 novembre 2002 il difensore e procuratore speciale dell'ente imputato reiterava l'istanza sopra compendiata e forniva comprova dell'avvenuto integrale risarcimento del danno patito dalla persona offesa Genio Civile di Pordenone – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - , all'uopo dimettendo libretto di deposito a risparmio al portatore intestato alla persona offesa, acceso il 31 ottobre 2002 presso xxxx recante saldo attivo per €uro 1.000,67; il PM prestava il consenso ed il giudice pronunziava sentenza dando lettura di separato dispositivo.


Non deve essere pronunziata nei confronti della società prevenuta sentenza di proscioglimento a mente dell'ari. 129 c.p.p., attesa la sua evidente responsabilità amministrativa dipendente dal reato di cui all'art. 322, secondo comma, c.p., commesso a vantaggio dell'ente in data 11 ottobre 2001 da XXXXX all'epoca in cui egli ne era legale rappresentante prò tempore (cfr. art. 5 d. lgs. n. 231/01), desunta ex actis dai numerosi elementi probatori a suo carico, in particolare:


denuncia O. del 9 ottobre 2001, sua integrazione e p. v. sequestro banconote del giorno 11 ottobre 2001; annotazione di PG e s.i.t. O. del 12 ottobre 2001; interrogatorio XXX del 15 ottobre 2001.


E' corretta la qualificazione giuridica dei fatti per cui si è proceduto, siccome evidenziato dal materiale investigativo di sopra valutato che univocamente converge nel delineare che XXXXX, legale rappresentante prò tempore, della società imputata, offriva a O., pubblico ufficiale addetto alla sorveglianza idraulica presso il Genio Civile di Pordenone, la somma di lit. 1.500.000 mensili - consegnandogliene la mensilità ottobrina il dì 11 ottobre 2001 -al fine di indurre il pubblico ufficiale ad omettere atti del proprio ufficio: in particolare, si riprometteva xxxx di ottenere che l'O. trascurasse di segnalare le irregolarità ed i reati commessi dai responsabili della società XXXX nell'esercizio dell'attività di escavazione e trasporto degli inerti ritratti in zona goneale del fiume Cellina, sita in territorio soggetto alla vigilanza di quel sorvegliante idraulico, essendo stato l'istigatore nel passato già denunziato e condannato per analoghe irregolarità; ciò all'evidenza arrecando vantaggio all'ente rappresentato, che si sarebbe avvantaggiato di quelle omissioni per escavare aree goneali più vaste o con modalità più economi-che rispetto a quelle imposte dalla concessione, con corrispondente maggior guadagno.


Appare conforme a giustizia la concessione all'imputata società delle circostanze attenuanti di all'art. 12, secondo comma, lett. a) e b) d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, con conseguente determinazione a mente dell'art. 12, terzo comma, d. Igs. n. 231/01: invero, l'ente non solo ha integralmente risarcito il pregiudizio arrecato alla pubblica amministrazione, dimettendo libretto di deposito a risparmio recante somma ampiamente capiente del ristoro dei danni morali cagionati; ma anche ha comprovato l'adozione di modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di ulteriori reati, all'uopo dimettendo il 21 ottobre 2002 ampia documentazione donde risulta che la XXX s.p.a. ha allontanato xxx dall'amministrazione e dalla rappresentanza dell'ente, abbandonando definitivamente le condotte criminose che il suo legale rappresentante prò tempore aveva assunto per avvantaggiare la società.


E' inoltre ragionevole l'assunzione a base della richiesta di applicazione di sanzione prossima al minimo edittale (cfr. artt. 10, terzo comma, e 25, secondo comma, d. Igs. n. 231/01): va al riguardo apprezzato il buon comportamento processuale della prevenuta, che successivamente all'illecito ha manifestato ampia resipiscenza, dovendosi altresì tenere conto, ex art. 11 secondo comma, d. Igs. n. 231/01, delle non floride condizioni economiche e patrimoniali della società, che al 30 giugno 2002 registrava un perdita di €uro 581.253,77 (cfr. bilancio provvisorio dimesso il 21 ottobre 2002).


La sanzione infine applicata appare rispettosa del principio sancito dall'ari. 27 Cost., proporzionata ai canoni di cui all'ari. 133 c.p. e confacente alla gravita del fatto per cui si è proceduto, adeguata ad assicurare la funzione rieducatrice del precedente.


P.Q.M.




visti gli artt. 63 d. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, 444 ss. c.p.p., sull'accordo delle parti, applica


alla IMPRESA XXXXXXXX s.p.a., ritenute ricorrere le circostanze attenuanti di cui all'art. 12, secondo comma, lett. a) e b), d. Igs. 8 giugno 2001, n. 231, tenuto conto della diminuente di rito, la sanzione amministrativa di Euro 11.556,00.