Tipologia: Contratto collettivo di lavoro integrativo
Data firma: 18 novembre 1955
Validità: 01.01.1955 - 31.12.1956
Parti: Associazione Provinciale degli Industriali di Latina - Sezione Costruttori Edili e Camera Confederale del Lavoro, Unione Sindacale di Latina-Cisl, Camera Sindacale Provinciale-Uil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Operai, Latina

Sommario:

Art. 1. - Qualifiche e minimi di paga.
Art. 2. - Orario di lavoro.
Art. 3. - Lavori speciali disagiati.
Art. 4. - Lavori fuori zona.
Art. 5. - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività e modalità di attuazione.
Art. 6. - Indennità speciale.
Art. 7. - Multe e trattenute.
Art. 8. - Validità e durata.

Contratto collettivo di lavoro integrativo del contratto collettivo nazionale 18 dicembre 1954, per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia ed affini della provincia di Latina, 18 novembre 1955

In Latina, presso la Sede dell’Associazione Provinciale degli Industriali, addì 18 novembre 1955, tra l’Associazione Provinciale degli Industriali di Latina - Sezione Costruttori Edili [...] e la Camera Confederale del Lavoro di Latina e Provincia [...], la Unione Sindacale di Latina della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori [...], la Camera Sindacale Provinciale di Latina della Unione Italiana del Lavoro [...], viene stipulato il presente contratto collettivo di lavoro, integrativo del contratto nazionale di lavoro per gli operai addetti all’industria edilizia ed affini, stipulato in Roma il 18 dicembre 1954, da valere per tutto il territorio della provincia di Latina per le imprese della industria delle costruzioni edili, stradali, ferroviarie, tramviarie, idrauliche (bonifiche, idroelettriche ecc.), marittime, fluviali, lacuali, lagunari e industrie affini; imprese esecutrici di linee elettriche o telefoniche (aeree e sotterranee) nonché di opere per acquedotti, gas e fognature, e gli operai da esse dipendenti.

Art. 2. - Orario di lavoro.
In relazione al disposto dell’art. 8 del contratto collettivo nazionale di lavoro, l’orario normale di lavoro è di ore 8 giornaliere e 48 settimanali, con le deroghe e le eccezioni previste dalla legge.
L’orario di lavoro per gli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia è fissato in 60 ore settimanali e 10 giornaliere, salvo per i guardiani, portieri e custodi con alloggio nel cantiere o nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, per i quali vigono le norme di cui all’accordo interconfederale 23 maggio 1946.

Art. 3. - Lavori speciali disagiati.
Con riferimento all’art. 10 del contratto collettivo nazionale di lavoro, sono considerati lavori speciali disagiati i seguenti e gli operai che li compiono devono essere retribuiti con le percentuali di maggiorazione sulla retribuzione globale (paga e indennità di contingenza) indicate a fianco di ciascuno di essi:
1) lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) 12 %
2) lavori su scale aeree tipo Porta 12 %
3) lavori in pozzi neri preesistenti 25 %
4) lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 18 %
5) lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall’impresa, l’operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l’acqua o melma di altezza superiore ai 12 cm.) 14 %
6) spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a 3 metri 18 %
7) costruzione di pozzi a profondità:
а) da metri 3 % a 10 20 %
b) oltre i 10 metri 22 %
8) lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz’ora (compresa la prima mezz’ora) 3%
9) costruzioni di camini in muratura senza l’impiego di ponteggi esterni con lavorazioni di sopramano ed a partire dall’altezza di metri 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato al fabbricato stesso 13 %
10) costruzione di piani inclinati con pendenza del 60 % ed oltre 17 %
11) sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario 12 %
12) lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai metri 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 13 %
13) lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe 10 %
14) lavori in cassoni ad aria compressa:
а) da m. 0 a 10 30 %
b) da oltre m. 10 a 16 40 %
c) da oltre m. 16 a 22 65 %
d) oltre m. 22 so %
15) lavori di demolizione di strutture pericolanti 15 %
16) lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti, a tale titolo, uno speciale trattamento 10 %
9) lavori in galleria, per il personale addetto:
а) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale;
- ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio 20 %
b) ai lavori di rivestimento, di intonaco e di rifinitura di opere murarie;
- ai lavori per opere sussidiarie;
- al carico e ai trasporti nell’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione 16 %
c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 12 %
Al personale addetto ai lavori in galleria o pozzi attaccati dal basso in alto, con pendenza superiore al 60 %, sarà corrisposta, in aggiunta alle percentuali di cui al punto 17, una ulteriore indennità del 7 %
10) lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) 5 %
Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili e cioè la maggiore assorbe la minore; esse saranno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall’impresa, ove necessari, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d’opera nei casi e nelle condizioni previste dal presente articolo.

Art. 8. - Validità e durata.
Il presente contratto collettivo di lavoro è valido per tutto il territorio della provincia di Latina a decorrere dal 1° gennaio 1955, salvo quanto diversamente stabilito all’art. 1; esso avrà la durata e scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1954.
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