Tipologia: Contratto provinciale di lavoro
Data firma: 27 luglio 2009
Validità: 01.07.2009 - 31.12.2010
Parti: Associazione Costruttori Edili e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Teramo
Fonte: FILLEA-CGIL

Sommario:

Verbale di accordo per il rinnovo del contratto integrativo provinciale di lavoro
Premessa
Art. 1 - Occupazione locale
Art. 2 - Occupazione giovanile
Art. 3 - Omogeneizzazione prestazioni a livello regionale
Art. 4 - Ente Paritetico Unificato Formazione e Sicurezza (EFSE)
Art. 5 - Cassa Edile
Art. 6 - Trattamento economico per ferie e gratifica natalizia
Art. 7 - Quote di adesione contrattuale
Art. 8 - Orario di lavoro
Art. 9 - Cantieri in estensione/tempi di percorrenza
Art. 10 - Indennità territoriale di settore e premio di produzione
Art. 11 - Elemento economico territoriale operai e impiegati
Art. 12 - Anzianità professionale edile
Art. 13 - Lavori in zone disagiate
Art. 14 - Indennità di alta montagna
Art. 15 - Indennità trasporto casa- lavoro
Art. 16 - Trasferta
Art. 17 - Mensa ed indennità sostitutiva del servizio di mensa per gli operai
Art. 18 - Ferie
Art. 19 - Rappresentanti territoriali per la sicurezza e fondo
Art. 20 - DPI (Dispositivi di Protezione Individuale)
Art. 21 - Interventi per favorire la massima occupazione
Art. 22 - Contrattazione d’anticipo
Art. 23 - Validità e durata
Art. 24 - Disposizioni generale
Allegati
Allegato “A”

Contratto provinciale di lavoro integrativo al contratto collettivo nazionale per gli addetti all’industria edilizia ed affini, 27 luglio 2009

Verbale di accordo per il rinnovo del contratto integrativo provinciale di lavoro
Il giorno 27 luglio 2009 a Teramo presso la sede dell’Associazione Costruttori Edili della Provincia di Teramo (Ance Teramo) in via Brigiotti 12, tra l’Associazione Costruttori Edili della provincia di Teramo [...] ed, in ordine alfabetico, la Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno (Feneal) aderente all’Unione Italiana del lavoro della provincia di Teramo [...], la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini (Filca), aderente alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori della Provincia di Teramo [...], la Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industria Affini Estrattive (Fillea), aderente alla Confederazione Generale Italiana del lavoro [...], visti il CCNL 20 maggio 2004; l’accordo nazionale 29 gennaio 2002; il Contratto Integrativo provinciale di lavoro 23 febbraio 2004; l’accordo Ance - Flc del 23 marzo 2006 il decreto legge 25 marzo 1997 n. 67 convertito nella legge 23 maggio 1997 n. 135, si è convenuto quanto segue per la stipula del Contratto provinciale di lavoro, integrativo al Contratto Collettivo nazionale per gli addetti all’industria edilizia ed affini 20 maggio 2004, da valere per il territorio della Provincia di Teramo per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel richiamato CCNL e per i lavoratori da esse dipendenti.

Premessa
Il comparto delle costruzioni, che rappresenta uno dei più importanti settori economici della provincia per fatturato complessivo, occupati ed indotto, è stato investito in pieno dalla crisi finanziaria ed economica internazionale.
Nel 2009 la produzione edile in Italia è prevista in calo del 6,8% contro il decremento dell’1,5%, ipotizzato solo ad ottobre del 2008. Un crollo che mette a rischio 250mila posti di lavoro, considerando anche l’indotto ed il calo registrato negli ultimi mesi del 2008. In particolare crolla la produzione della nuova edilizia abitativa, (-9,2%), delle opere pubbliche, (-7,3%), delle costruzioni non residenziali private (-7%), e delle manutenzioni (-4%).
Sulla congiuntura negativa pesa anche la grande difficoltà di accesso al credito da parte delle imprese.
In provincia di Teramo, così come nel resto d’Italia, il settore è composto prevalentemente da micro aziende:
• il 65% di esse ha fino a 3 addetti;
• il 18% fino a 5;
• il 10% fino a 9;
• meno del 6% delle imprese hanno tra 10 e 19 lavoratori dipendenti.
È rilevante anche la presenza di lavoratori stranieri pari a circa il 30% che rappresenta, tra l’altro, la manodopera più giovane che sta sostituendo progressivamente i lavoratori italiani.
In provincia di Teramo 6 imprese su cento sono gestite da stranieri.
Gli affidamenti pubblici complessivi in Abruzzo si sono ridotti nel 2008 sul 2007 del 15%, passando quindi dai 318.248.000 di euro a 270.383.000.
In Provincia di Teramo sono diminuiti progressivamente nel corso degli anni; -57% nel 2006 sul 2005; una ulteriore diminuzione del 10% nel 2007 sul 2006; nel 2008 si è avuto un andamento in leggera controtendenza (+10,53% il numero degli affidamenti, +21% gli importi delle gare) purtroppo non confermato nel 2009.
Anche la stretta creditizia è un fenomeno che ha riflessi estremamente negativi sul tessuto produttivo soprattutto in ordine alla tenuta degli investimenti.
Ad essa si associa un cronico peggioramento dei tempi di pagamento alle imprese da parte della pubblica amministrazione. Una impresa su due denuncia ritardi medi di sei mesi; una su quattro di un anno.
Proprio al fine di contrastare la crisi è necessario investire nei quadri conoscitivi per avere quel bagaglio di informazioni sulle dinamiche territoriali che consentirebbero di verificare l’efficacia dell’attività di programmazione degli enti locali territoriali.
Da ciò, dalla capacità di progettare e di interpretare il territorio, dipende il flusso di investimenti pubblici e privati e di riflesso la capacità del settore di creare opportunità di sviluppo, lavoro, reddito e crescita.
La verifica deve essere estesa anche al monitoraggio dei tempi della burocrazia, spesso incompatibili con proiezioni di investimento che invece hanno bisogno di tempi rapidi per la loro attuazione.
Le attese norme sulla semplificazione amministrativa, anche in campo urbanistico, debbono essere sostenute con forza.
In tale ambito un ruolo deciso per la ripresa del settore può essere giocato dal “Piano casa” che consentirebbe l’attivazione di un numero considerevole di micro e medi investimenti da parte di investitori privati (le famiglie) e professionali (le imprese).
La scommessa è strettamente connessa alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente ed alla sua messa in sicurezza come ha chiaramente evidenziato il sisma del 6 aprile; tale attività passa inevitabilmente anche per lo sviluppo dell’edilizia di sostituzione degli immobili fatiscenti e senza alcun pregio storico-architettonico di cui sono piene le periferie urbane.
Il sostegno per la creazione di un Distretto industriale dell’edilizia ecosostenibile potrebbe consentire lo sviluppo di una filiera di soggetti altamente qualificati nella “green economy”.
La riqualificazione edilizia deve andare di pari passo con un miglioramento della propensione al controllo ed al monitoraggio del patrimonio edilizio privato e pubblico.
In tale ambito un ruolo importante può essere rivestito dal sistema degli enti paritetici edili che possono rappresentare una cerniera tra le imprese, gli enti pubblici e le professioni per sostenere scenari collaborativi anche attraverso l’ausilio di supporti informativi e campagne di sensibilizzazione verso il pubblico.
Gli enti paritetici, ormai pienamente coinvolti nella funzione pubblica di controllo della regolarità
contributiva delle imprese attraverso il Dure, ed in futuro attraverso la congruità contributiva e la premialità, assumeranno un ruolo sempre più centrale nel governo delle politiche di sviluppo, a partire dai servizi ed assistenze al lavoratore (prestazioni sanitarie e familiari), all’incrocio di domanda ed offerta di lavoro, per passare alla formazione professionale quale via principale di accesso al settore e per il miglioramento della qualità del lavoro e la capacità produttiva dell’impresa.
Proprio al fine di valorizzare il sistema degli enti paritetici le parti ritengono centrale il protocollo di intesa sugli organismi paritetici di settore (allegato Q del contratto) ed in particolare la necessità che il personale degli stessi enti venga assunto in base a principi di professionalità. L’Efse deve diventare l’ “agenzia formativa” di settore attraverso lo sviluppo dei seguenti settori:
• formazione per l’impiegabilità;
• formazione per la progressione professionale
• formazione per la sicurezza.
L’esperienza formativa del lavoratore e dell’imprenditore dovrà essere censita attraverso la certificazione delle competenze e dovrà confluire, successivamente, nel sistema informatico della Cassa edile per gli utilizzi compatibili con la promozione del lavoro e della professionalità nel settore.
L’Efse, altresì, dovrà sviluppare le competenze proprie dei comitati tecnici così come disposto dall’art. 109 del CCNL ed, in particolare ai sensi dell’Allegato “S” del CCNL, lo studio dei problemi inerenti la prevenzione degli infortuni ed il miglioramento dell’ambiente di lavoro.
Per fare ciò si avvale di personale tecnico una struttura tecnica per favorire l’attuazione delle norme di legge in tema di sicurezza nei cantieri attraverso visite nei luoghi di lavoro programmate o su richiesta dei rappresentanti dei lavoratori o delle imprese con lo scopo di fornire consulenza, valutazioni e sostegno alle organizzazioni produttive.
Tale forma di contatto con il settore produttivo viene giudicato fondamentale dalle parti al fine di migliorare la cultura della prevenzione e la sensibilità degli operatori verso il tema della sicurezza.
Le parti condividono l’attuale struttura dei contratti nazionale e provinciale e ribadiscono la necessità di negoziare a livello locale esclusivamente le materie indicate nell’art. 38 del CCNL 20 maggio 2004.

Art. 4 - Ente Paritetico Unificato Formazione e Sicurezza (EFSE)
Le attività dell’Ente sono disciplinate dal vigente CCNL ed in particolare dall’art. 109. Il contributo di funzionamento a totale carico delle imprese è allo 0,70 % degli elementi della retribuzione, di cui al punto 3) dell’art. 24 del CCNL 20 maggio 2004, per tutte le ore normali contrattuali di lavoro di cui agli artt. 5 e 6 del CCNL effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell’art. 17 del CCNL.
Il contributo come sopra determinato deve essere così ripartito:
0,50%, destinato alle attività di cui all’art. 91 ed all’allegato T del CCNL 20 maggio 2004;
0,20% finalizzato alle attività di cui all’art. 109 ed all’allegato S del CCNL 20 maggio 2004.

Art. 5 - Cassa Edile
Il contributo per la Cassa Edile è fissato nella misura del 2,86 %, a norma dell’art. 36 del CCNL 20 maggio 2004 il 2,38 % a carico dei datori di lavoro e lo 0,48 % a carico dei lavoratori, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 24 del CCNL 20 maggio 2004.
Il versamento dei contributi dovuti alla Cassa Edile deve essere effettuato nei termini previsti dagli accordi nazionali in materia di Durc.

Art. 8 - Orario di lavoro
Con riferimento e ad integrazione dell’art. 5 del CCNL 20 maggio 2004, si conviene che l’orario normale di lavoro per la Provincia di Teramo è di 40 ore settimanali per tutto il corso dell’anno. L’orario contrattuale sarà ripartito su cinque giorni per settimana in modo da rendere non lavorativo il sabato. Per quanto non previsto dal presente articolo si farà riferimento all’art. 5 del CCNL 20 maggio 2004.

Art. 13 - Lavori in zone disagiate
L’indennità per i lavori in zone disagiate viene stabilita nella misura del 18% sulla retribuzione globale (paga base, eventuali superminimi, contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale). Si intendono zone disagiate e pertanto soggette all’applicazione del presente articolo quelle zone nelle quali i lavoratori non possono godere dell’alloggio gratuito e delle mense. Ciò anche quando le mense e gli alloggi siano stati allestiti ma si rendano inusufruibili per particolari esigenze e dislocazione dei lavori. Si intendono inoltre pure zone disagiate, e pertanto viene istituita una indennità del 16% sulla paga globale (paga base, eventuali superminimi, contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale), tutti quei luoghi di lavoro dove, in considerazione di particolari esigenze dei cantieri, i lavoratori, tutti o in parte, debbono alloggiare in cantiere o in servizi pubblici esterni al cantiere per i quali l’azienda provvederà all’alloggio gratuito ed all’allestimento delle mense o al ricorso a servizi esterni secondo le norme e le leggi contrattuali.

Art. 14 - Indennità di alta montagna
Con riferimento all’art. 23 del CCNL 20 maggio 2004 l’indennità di alta montagna è stabilita in euro 0,33 per ogni ora di effettivo lavoro per prestazioni fornite in cantieri ubicati oltre i 1000 m.s.l.m.

Art. 17 - Mensa ed indennità sostitutiva del servizio di mensa per gli operai
L’impresa in relazione all’ubicazione ed alla durata dei cantieri, alle caratteristiche delle opere da eseguire, al luogo di residenza delle maestranze, su richiesta di almeno 15 dipendenti occupati in cantiere, provvederà affinché nel cantiere o nelle immediate vicinanze possa essere consumato un pasto caldo mediante il ricorso a servizi esterni o all’allestimento di un servizio di mensa nel cantiere. Ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni in relazione alla organizzazione ed alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione anche con la predisposizione di servizi comuni a più imprese. L’impresa concorre al costo complessivo dei pasti, fissato in € 11,00, annualmente revisionabili, nella misura del 90% per ciascun pasto consumato.
La disposizione di cui al comma precedente trova applicazione anche nei casi di allestimento del servizio mensa ai sensi dell’art. 88 del CCNL 20 maggio 2004.
Ove non si realizzi la previsione di cui al comma precedente, anche per la mancata richiesta dei dipendenti, è corrisposta una indennità sostitutiva pari a € 0,55, per ogni ora di lavoro ordinario prestato.
Nelle unità produttive con meno di 15 dipendenti, è corrisposta una indennità sostitutiva del servizio di mensa pari a € 0,55, per ogni ora di lavoro ordinario prestato.
[...]

Art. 19 - Rappresentanti territoriali per la sicurezza e fondo
Il finanziamento delle attività dei Rappresentanti Territoriali per la Sicurezza istituiti ai sensi dell’art. 31 del Contratto Integrativo Provinciale del 16 marzo 1998, sarà assicurato da un contributo, pari allo 0,30% degli elementi della retribuzione, di cui al punto 3) dell’art. 24 del CCNL, a carico delle imprese. Tale contributo confluirà in un fondo denominato “Fondo RLST”, istituito presso la Cassa Edile, che verrà utilizzato per la gestione delle attività dei RLST della provincia di Teramo. L’attività dei RLST sarà disciplinata, in base alle vigenti norme di legge e contrattuali, da un regolamento sottoscritto tra le parti firmatarie del presente CIPL.
Nelle aziende con più di 15 dipendenti nelle quali i lavoratori, ai sensi dell’art. 87 del CCNL 20 maggio 2004 e delle leggi vigenti, eleggono o designano il rappresentante per la sicurezza interno all’azienda, il datore di lavoro ha diritto al rimborso del suindicato contributo in base al regolamento che si allega sotto la lettera “A”.
La misura del contributo di cui sopra è suscettibile di revisione in relazione alle esigenze di gestione, pertanto le parti si impegnano a rimodularne la misura nell’ipotesi che questo non risulti confacente con le necessità di gestione.

Art. 20 - DPI (Dispositivi di Protezione Individuale)
Le parti convengono di mutualizzare la fornitura dei DPI e degli indumenti da lavoro ai dipendenti attraverso un contributo a carico delle imprese pari allo 0,30% degli elementi della retribuzione, di cui al punto 3) dell’art. 24 del CCNL. Tale contributo confluirà in un fondo denominato “Fondo Dispositivi di Protezione Individuale”.

Art. 22 - Contrattazione d’anticipo
Le parti convengono sulla opportunità che per i cantieri di opere pubbliche anche in concessione relativi a lavori di importo superiore a 15 milioni di euro, le parti firmatarie del presente accordo e le imprese aggiudicatarie definiscano un accordo quadro prima dell’apertura del cantiere.
Saranno oggetto di tale accordo le problematiche relative alla sicurezza, al controllo degli accessi ai cantieri, alle condizioni e all’ambiente di lavoro, nonché i particolari disagi di lavoro, di trasporto e di trasporto in galleria, le modalità di alloggiamento degli operai dell’impresa aggiudicataria e delle imprese subappaltatrici e la formazione erogata dall’EFSE eventualmente necessaria alle maestranze impegnate nell’opera. Tali accordi potranno riguardare anche le opere già aggiudicate ed avviate.

Art. 23 - Validità e durata
Il presente contratto integrativo del CCNL 20/05/2004 è valido per tutto il territorio della Provincia di Teramo, si applica a decorrere dalla data del 1° luglio 2009 e sarà valido fino al 31 dicembre 2010 o comunque nel rispetto delle norme che saranno stabilite, ai sensi del CCNL 18/06/2008, in materia di durata dei contratti integrativi provinciali che potranno anticiparne o posticiparne la scadenza.

Art. 24 - Disposizioni generale
Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto si rinvia al CCNL, agli accordi collettivi e, in via suppletiva, alle disposizioni di legge in quanto applicabili.
[...]

Allegato “A”
Le aziende in cui i lavoratori hanno eletto o designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza al loro interno, possono richiedere alla Cassa Edile la restituzione del contributo di cui all’art. 19 del presente Contratto Integrativo Provinciale a condizione che producano al medesimo Ente la seguente documentazione:
- dichiarazione attestante gli avvenuti adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 e dell’art. 87 del CCNL vigente;
- comunicazione preventiva relativa dello svolgimento dell’assemblea dei lavoratori per l’elezione del RLS e copia del verbale di elezione;
- copia dell’attestato del corso di formazione per RLS, ai sensi dell’art. 88 del CCNL vigente, da svolgere obbligatoriamente presso l’Ente Unico o altro ente paritetico di settore riconosciuto dal Formedil.
Le imprese per ottenere il rimborso di cui all’art. 1 del presente regolamento dovranno effettuare apposita richiesta alla Cassa Edile entro il termine perentorio del 31 gennaio di ogni anno, relativamente al periodo dal 1° ottobre - 30 settembre di ogni anno.
La presente normativa avrà decorrenza dall’annualità 01/10/2009 - 30/09/2010.
Le parti si impegnano a verificare ed eventualmente modificare il presente regolamento dopo averne accertato il funzionamento, l’efficacia e la sostenibilità economica entro il 31 gennaio di ogni anno.