Tipologia: Verbale di Accordo
Data firma: 20 ottobre 2009
Parti: Lega Cooperative, Confcooperative, Agci e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil
Settori: Edilizia, Cooperative, Parma
Fonte: parmaedile.it


Verbale di Accordo istitutivo dell’RLST nel settore edilizia cooperativa di Parma

Addì 20 ottobre 2009 presso la sede di Legacoop Parma, via Ciro Menotti, 3 Parma, tra Lega Cooperative di Parma [...], Confcooperative di Parma [...], Agci Parma [...] e la Fillea Cgil [...], la Filca Cisl [...], la Feneal Uil [...], con riferimento all’art. 47 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla sicurezza) ed all’art. 29 CCNL edilizia cooperativa, relativo alla nomina, per ciascuna impresa, di un rappresentante della sicurezza, ed alla facoltà, nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori, di individuarlo per più aziende in ambito territoriale o del comparto produttivo, si conviene di istituire nell’ambito provinciale il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) per le imprese del settore edile che occupano fino a 15 lavoratori e che si avvalgono della facoltà di non eleggere nel proprio ambito il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
1) L’elezione e designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Aziendale (RLSA) avviene alla presenza delle Organizzazioni Sindacali di categoria.
2) Fermo restando gli obiettivi, gli ambiti, le modalità operative, le attribuzioni, i requisiti inerenti l’istituto dell’RLST previsti dalla legge e dal contratto collettivo nazionale, a livello territoriale le parti provvederanno entro 5 giorni dalla firma del presente verbale a redigere un regolamento che disciplini aspetti applicativi ed organizzativi non oggetto di questa intesa.
3) L’RLST, conformemente a quanto disposto del testo unico sopra citato, dovrà possedere elevate competenze tecniche e professionali, acquisite attraverso apposita formazione, seguita da aggiornamenti periodici, da svolgere presso il CSE di Parma;
4) L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale è incompatibile con l’esercizio di altre funzioni sindacali operative;
5) Gli RLST avranno la propria sede di riferimento presso il CSE.
6) Il servizio RLST per la provincia di Parma sarà composto da 3 persone a tempo pieno.
7) Per fare fronte agli oneri derivanti dall’attivazione degli RLST le Imprese, che usufruiranno del servizio verseranno mensilmente, a partire dal 1° Ottobre 2009, in un apposito Fondo (Fondo RLST) costituito presso la Cassa Edile di un contributo pari allo 0,30% calcolato sul salario lordo, imponibile Cassa Edile, per ciascun operaio in forza.
Le Cooperative di Abitazione che intendono usufruire del servizio RLST verseranno mensilmente nel Fondo RLST presso CSE un contributo pari allo 0,30% calcolato sul salario lordo contrattuale per ciascun dipendente in forza.
8) Le risorse confluite nel Fondo, verranno mensilmente ripartite alle Organizzazioni Sindacali, secondo gli accordi tra esse intercorrenti per far fronte ai costi sostenuti per l’attivazione dell’RSLT.
9) Nelle imprese con più di 15 dipendenti, su espressa e congiunta volontà di azienda e lavoratori, di non potere procedere alla nomina dell’RLSA, sarà operante la figura dell’RLST e l’impresa sarà tenuta a versare il relativo contributo alla Cassa Edile.