Tipologia: Protocollo attuativo
Data firma: 12 gennaio 2012
Validità: 31.12.2014
Parti: Confartigianato Imprese Umbria, Cna Umbria, Casartigiani Umbria, Unione degli Artigiani della Regione Umbria-Claai e Cgil Umbria, Cisl Umbria, Uil Umbria
Settori: Artigianato, Umbria
Fonte: EBRAU

Sommario:

Premessa
1. Campo di applicazione
2. Organismi paritetici
3. Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza
4. Risorse
5 Disposizioni finali

Protocollo attuativo dell’Accordo Nazionale del 13 settembre 2011, applicativo del D.Lgs. 81/2008 e smi tra Confartigianato Imprese Umbria, Cna Umbria, Casartigiani Umbria, Unione degli Artigiani della Regione Umbria aderente Claai e Cgil Umbria, Cisl Umbria, Uil Umbria
premesso che
- in data 9 maggio 1997 è stato sottoscritto, dalle medesime Parti Sociali, un Accordo regionale applicativo dell’Accordo Interconfederale Nazionale del 3 settembre 1996 in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- il D.Lgs. 81/2008 e smi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ha introdotto significative innovazioni anche con riferimento alla rappresentanza dei lavoratori ed ai compiti e funzioni degli organismi paritetici (artt. 47, 48, 50 e 51);
- in data 23 luglio 2009 è stato firmato l’Accordo Interconfederale Nazionale applicativo dell’intesa 21 novembre 2008, sul sistema degli assetti contrattuali, delle relazioni sindacali e della bilateralità nell’artigianato;
- in data 12 maggio 2010 è stata assunta dal Comitato Esecutivo dell’EBNA (Ente Bilaterale Nazionale Artigianato), una delibera con la quale, alla lettera b) del punto 5, si determinano le risorse per il funzionamento della rappresentanza territoriale dei lavoratori per la sicurezza (RLST) e per la formazione in materia;
- in data 13 settembre 2011 è stato sottoscritto a livello nazionale, da Confartigianato, Cna, Casa, Claai e Cgil, Cisl e Uil, l’Accordo applicativo del D.Lgs. 81/2008 e smi (di seguito "Accordo nazionale");
considerato
- che il punto 2.1.3 dell’Accordo nazionale prevede la definizione di un "Protocollo di attuazione" da stipulare tra le Parti Sociali a livello regionale;
- che il sistema produttivo regionale è fortemente connotato da un tessuto di micro e piccole imprese, che assicurano un consistente apporto allo sviluppo del territorio sia in termini economici che occupazionali;
- che almeno nell’ultimo decennio sono maturate all’interno della pariteticità umbra esperienze particolarmente positive nonché importanti rapporti con Enti e Istituzioni, a partire da Inail Umbria, che è necessario consolidare ed estendere;
- che è esigenza comune consolidare e rafforzare l’attività paritetica per la crescita della cultura della sicurezza fra le imprese ed i lavoratori e per rendere più efficace la gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro;
- che le Parti assumono come prioritario l’impegno comune di elaborare e sviluppare politiche efficaci per il miglioramento continuo della prevenzione nei luoghi di lavoro;
si conviene quanto segue

1. Campo di applicazione
Per quanto attiene al campo di applicazione, definito dall’Accordo nazionale, le Parti firmatarie del presente protocollo, condividendo il fatto che la struttura paritetica regionale dell’artigianato è oggi robusta e qualificata e rappresenta già elemento di certezza e garanzia bilaterale, concordano che l’adesione al sistema paritetico delle imprese associate a Confartigianato, Cna, Casartigiani e Claai che non applicano i CCNL sottoscritti dalle Parti firmatarie del presente protocollo, debba avvenire non solo con mera richiesta unilaterale dell’impresa ma anche con esplicito consenso formale dei lavoratori, che nel caso non sia unanime sarà a maggioranza, e previa intesa delle Parti Sociali a livello interconfederale regionale.
L’organismo paritetico regionale (OPRA Umbria) individuerà le specifiche modalità e procedure con apposita delibera.

2. Organismi paritetici
Tenuto conto della limitata dimensione regionale le Parti condividono la necessità di derogare alle previsioni del punto 3.2.2 dell’Accordo nazionale, procedendo alla costituzione dell’OPRA senza forma giuridica propria ma come organismo dell’Ente Bilaterale Umbro.
Per contro, intendendo le Parti valorizzare compiti, funzioni ed autonomia dell’organismo paritetico, così come definiti dall’Accordo nazionale, assicurano all’OPRA la necessaria autonomia decisionale per la gestione delle risorse di cui al punto 5 b) della delibera EBNA del 12 maggio 2010.
In tale ottica il Comitato di Gestione dell’EBRAU darà massima disponibilità mettendo a disposizione dell’Organismo Paritetico tutte le informazioni e gli strumenti necessari al suo funzionamento.
Relativamente alla struttura organizzativa del sistema paritetico umbro le Parti condividono la necessità di derogare alle previsioni di cui al punto 3 dell’Accordo nazionale (riconfermando così la decisione già assunta con l’accordo interconfederale regionale del 10 marzo 2011) non procedendo alla costituzione degli OPTA, ma garantendo con l’OPRA l’esercizio dei compiti e delle funzioni di questi.
L’OPRA Umbria quindi garantirà i propri compiti e funzioni, nonché quelli previsti in capo agli OPTA dall’Accordo nazionale. L’Organismo paritetico regionale sarà composto da 12 membri designati da ciascuna Parte Sociale, anche in considerazione della propria rappresentanza territoriale (nello specifico due membri per ciascuna OO.SS., due cadauna per Cna e Confartigianato ed uno ciascuna per Casartigiani e Claai).
Le attività complessive dell’Organismo paritetico regionale saranno raccordate da due coordinatori, uno di parte datoriale e l’altro di parte sindacale, designati congiuntamente dalle rispettive parti.
Ai fini della costituzione dell’OPRA Umbria le Parti confederali regionali provvederanno ad inoltrare, all’Ebrau entro 15 giorni dalla firma del presente protocollo, i nominativi ed i recapiti dei componenti l’organismo e quelli dei coordinatori.
Entro i 30 giorni successivi l’OPRA Umbria provvederà ad elaborare il regolamento di funzionamento da sottoporre all’approvazione, a cura del Comitato di gestione dell’Ebrau, della prima assemblea utile dei soci. All’interno del regolamento dovranno essere previste la composizione e le modalità di funzionamento della commissione paritetica tecnicamente competente di cui ai punti 3.1.8 e 3.2.13 dell’Accordo nazionale.

3. Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza
Nell’ambito delle previsioni del punto 2.1 dell’Accordo nazionale, le Parti istituiscono nella regione Umbria i Rappresentanti territoriali dei lavoratori per la sicurezza (RLST).
Sulla base dei dati rilevati dall’Ebrau, relativi alle risorse direttamente afferenti la quota di cui al punto 5 b) della delibera EBNA del 12 maggio 2010, le OO.SS. firmatarie del presente protocollo individuano in n. 9 (nove) i RLST operanti nella regione ripartiti per ambiti territoriali comunali. Entro 15 giorni dalla firma del presente protocollo le OO.SS. regionali provvederanno a comunicare congiuntamente i nominativi dei RLST, i loro recapiti e i rispettivi ambiti comunali di competenza, all’OPRA e, per suo tramite, alle Associazioni datoriali.
I RLST oggi operanti, sulla base delle precedenti regolamentazioni, decadono automaticamente con la nomina dei nuovi RLST.
I RLST esercitano il loro mandato in via continuativa ed esclusiva; le OO.SS. con la comunicazione di cui sopra preciseranno quali rappresentanti eserciteranno il loro mandato a tempo pieno e quali eventualmente a tempo parziale.
Le OO.SS. regionali proporranno annualmente gli obiettivi minimi di attività dei RLST, ivi compresi gli accessi aziendali; di tali obiettivi i RLST terranno conto nella programmazione mensile della loro attività.
L’attività effettivamente svolta, in rapporto agli obiettivi, sarà oggetto di valutazione comune all’interno dell’OPRA.
I ruoli i compiti e le funzioni degli RLST e degli RLS sono quelli definiti dal paragrafo 2 dell’Accordo nazionale e dagli artt. da 47 a 50 del D.Lgs. 81/2008 e smi; nei casi di accesso aziendale il RLST ha titolo per incontrare i lavoratori; in occasione della convocazione, da parte del datore di lavoro, di una assemblea aziendale in materia di salute e sicurezza, alla stessa deve essere invitato il RLST oltre l’Associazione alla quale l’impresa è iscritta o alla quale ha conferito mandato.
Per quanto attiene le imprese fino a 15 addetti, ricadenti nella sfera di applicazione dell’Accordo nazionale e del presente protocollo, le Parti assumono l’impegno affinché la rappresentanza territoriale dei lavoratori per la sicurezza si attui nella generalità delle stesse imprese; la eventuale conferma del rappresentante aziendale oltre i termini previsti dall’Accordo nazionale, richiesta dai lavoratori interessati, potrà verificarsi solo previo accordo tra le Parti Sociali regionali.
In relazione a quanto sopra le Parti sanciscono l’obbligo per le imprese, aderenti al sistema paritetico, di comunicare all’OPRA Umbria il nominativo del RLS aziendale nonché la data di nomina o di elezione.
Nell’ambito dei compiti e delle funzioni assegnate dall’Accordo nazionale l’OPRA Umbria con propria delibera definirà le procedure di funzionamento ed i relativi termini e modalità.

4. Risorse
In riferimento al punto 4 dell’Accordo nazionale, tenuto conto della dimensione umbra e dell’assetto della struttura organizzativa necessario per garantire funzionalità al sistema paritetico, nonché di quanto previsto nel punto A) dell’Accordo Interconfederale regionale del 10 marzo 2011, le Parti concordano sulla seguente ripartizione, con effetto 1° gennaio 2012, delle risorse relative alla quota di cui al punto 5 b) della delibera EBNA del 12 maggio 2010:
- euro 13,00= al lordo dei costi di esazione, destinati al finanziamento delle attività dei RLST;
- euro 5,75= al lordo dei costi di esazione, destinati a garantire la funzionalità del sistema paritetico regionale, le attività formative e le iniziative di promozione e tutela della salute e sicurezza.
L’OPRA Umbria con propria delibera definirà modalità e termini per quanto attiene al punto 4.2.3 dell’Accordo nazionale.

5 Disposizioni finali
In armonia con le previsioni dell’Accordo nazionale, il presente protocollo ha validità sino al 31 dicembre 2014 e si intende tacitamente rinnovato qualora una delle Parti firmatarie non comunichi alle altre formale disdetta almeno tre mesi prima della scadenza.
Le Parti firmatarie del presente protocollo effettueranno monitoraggio continuo sull’attività sviluppata nonché valutazioni annuali sui risultati conseguiti.
Per qualunque altro aspetto non esplicitamente richiamato si fa riferimento all’Accordo nazionale che si intende qui interamente trascritto.

Perugia lì, 12 gennaio 2012