Tribunale di Milano,GIP Vanore, Ordinanza 23 aprile 2009 - Sequestro preventivo nei confronti dell'ente: non occorre accertare il periculum in mora


 

 

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

letti gli atti del procedimento penale contro:
Z.T., A.C., S.M., M.F.,
B.G., S.M. Sydney, C.A., P.G., M. Mario, B. Marzia, F.A., R.S., R.F. Francesco, BRUSADELLI Luca, M.W.F. e BRUTI Ludovica
per i seguenti reati: Capo A)
Z.T., nella sua qualità di funzionario di Deutsche Bank AG
A.C., nella sua qualità di funzionario di Deutsche Bank AG
B.G., nella sua qualità di funzionario di UBS Limited
S.M., nella sua qualità di funzionario di UBS Limited
F.A., nella sua qualità di funzionario di UBS Limited
C.A., nella sua qualità di funzionario di JP Morgan Chase Bank N.A.
M.F., nella sua qualità di funzionario di JP Morgan Chase Bank N.A.
R.S., nella sua qualità di funzionario di JP Morgan Chase Bank N.A.
S.M., nella sua qualità di funzionario di Depfa Bank Plc
M.W.F., nella sua qualità di funzionario di Depfa Bank Plc
P.G., nella sua qualità di Direttore Generale pro tempore del Comune di Milano
M.M., nella sua qualità di esperto esterno Componente della Commissione tecnica comunale preposta alla valutazione delle condizioni finali del prestito obbligazionario per la ristrutturazione del debito del Comune di Milano

del delitto p. e p. dagli artt. 640 c. II n. 1, 112 n. 1, 61 n. 7 c. p., e, per il P. ed il M. anche dall'art 61 n. 9, c. p., perché, in concorso e previo accordo tra loro, ciascuno nella qualità sopra indicata, dopo che i rispettivi Istituti bancari di riferimento erano stati selezionati quali Arranger dal Comune di Milano per un'emissione obbligazionaria in vista della ristrutturazione del debito dell'Ente territoriale, mediante artifizi e raggiri, i rappresentanti delle Banche:

-certificando falsamente, con loro comunicazioni del 3, 23 e 24 giugno 2005, la sussistenza delle condizioni, previste dall'art. 41 c. II L. 28 dicembre 2001 n. 488, di convenienza economica per l'Ente territoriale ai fini di un'emissione obbligazionaria per la ristrutturazione del debito comunale, in luogo della rinegoziazione dei mutui in essere ed in precedenza contratti, convenienza che ribadivano sussistere con ulteriore comunicazione in data 30 giugno 2005 -dolosamente omettendo, in particolare, di prendere in considerazione, ai fini del calcolo della riduzione del valore finanziario delle passività totali, l'esistenza di un contratto derivato, stipulato in data 5 marzo 2002 con UniCredito Italiano S.p.A., connesso a mutui in essere per l'importo complessivo di € 739.202.761,78 estinto in un momento successivo con un'autonoma operazione, a seguito della quale l'Ente si vedeva gravato di una passività effettiva per la sua chiusura pari ad un costo di € 96.328.000,00, corrispondente al valore di mercato del derivato all'atto della sua liquidazione, regolato con il pagamento "cash" della somma di € 20.000.000,00, e rinegoziato per la rimanente parte nella misura di € 48.164.000,00 con le stesse banche Arranger, e nella misura di € 28.164.000,00, con Unicredit Banca d'Impresa, con costi aggiuntivi per il relativo rifinanziamento nella misura rispettivamente di € 12.591.526,00 ed € 2.040.000,00 -dolosamente omettendo altresì di considerare, ai fini del calcolo della riduzione del valore finanziario delle passività totali, anche la somma di € 52.689.907,00, costituente il profitto realizzato complessivamente dalle controparti bancarie all'atto stesso della stipula dei negozi in appresso descritti e già deducibile dall'analisi della loro struttura, predisposta dalle stesse Banche -espandendosi in tal modo le passività totali del Comune da P.re all'esclusione delle condizioni di convenienza economica richieste dall'art. 41 sopra citato
-spogliando dolosamente il Comune di Milano, nella stipulazione del contratto regolato dalla normativa inglese vigente, della tutela dovutagli in forza della qualificazione di "intermediate customer" ad esso spettante, violando, in particolare, i doveri normativamente sussistenti in capo a loro circa le protezioni da assicurare ai clienti così classificati, protezioni espressamente indicate dalle norme del Conduct of Business Sourcebook, nonché dai Principles stabiliti nel Financial Services Authority Handbook ed ivi indicati ai n. 6 (Interessi del cliente) "Una società deve tenere in dovuta considerazione gli interessi dei suoi clienti e trattarli correttamente", 7 (Comunicazioni con i clienti) "Una società deve tenere in dovuta considerazione le necessità di informazione dei suoi clienti e deve comunicare informazioni in modo chiaro, corretto e non fuorviante", 8 (Conflitti di interesse) "Una società deve gestire correttamente i confitti di interesse sia che insorgano tra se stessa e i suoi committenti, o tra un cliente ed un altro cliente" e 9 (Clienti: rapporto di fiducia) "Una società deve assicurarsi in modo ragionevole di fornire pareri congrui e decisioni discrezionali ad ogni cliente avente il diritto di fare affidamento sul suo giudizio" -omettendo a tal fine, in aperta violazione delle norme di cui ai punti 4.1.4 e 4.1.12 del Conduct of Business Sourcebook, di comunicare per iscritto al Comune di Milano che stava per essere da loro considerato, con riferimento all'operazione finanziaria in appresso precisata, una paritetica controparte professionale e che, di conseguenza, avrebbe perso le protezioni sopra meglio descritte e dovutegli ai sensi della normativa inglese in materia, comunicazione che, per la sua efficacia, avrebbe dovuto ottenere l'espressa accettazione del Comune, così come specificamente previsto dalla vigente normativa inglese
-avanzando quindi congiuntamente una proposta di ristrutturazione del debito per la quale il Comune si impegnava a versare alle Banche contraenti quote annue di capitale per l'ammortamento del prestito obbligazionario, che le Banche avrebbero poi rimborsato, in unica soluzione, alla scadenza concordata del 29 giugno 2035, secondo la formula "bullet", oltre che a versare alle Banche stesse un importo variabile indicizzato al tasso Euribor a 12 mesi rilevato "in advance", oscillante, a mezzo di una struttura "collar", tra un minimo del 3.48% ed un massimo del 6.19% e ricevendone un tasso fisso del 4.019%, flussi percentuali calcolati su un importo nozionale di € 421.336.750,00 di importo capitale per ciascuna Banca
-affermando falsamente che tale specifica struttura da loro proposta, contenente lo swap d'ammortamento descritto, avrebbe consentito una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico dell'Ente nella misura di € 57.326.070,00, così prospettando tale proposta come conveniente per gli scopi di economia e riduzione dei costi che il Comune intendeva raggiungere quando in realtà la struttura, nei termini proposti, artatamente non rispettava il valore complessivamente nullo di uno swap all'atto della sua stipula secondo la costante prassi e l'uniforme condotta di mercato, mentre il valore attuale della posizione delle controparti bancarie a tale momento era invece di € 52.689.907,00, valore generato dalla differenza tra il valore attuale delle quote di capitale da versare annualmente alle Banche da parte del Comune e quello attuale del capitale da restituire al Comune da parte delle Banche in unica soluzione al 29 giugno 2035, cui deve sommarsi la differenza tra il valore attuale delle quote di interessi da versarsi da parte del Comune alle Banche e quello attuale delle quote di interessi da versarsi da parte delle Banche al Comune
-avendo il P. organizzato, controllato e coordinato l'operazione finanziaria sopra descritta -avendo il M., in sede di Commissione, nonché in sede di avanzamento della proposta, omettendo ogni verifica al riguardo, confermato le indicazioni provenienti dalle banche Arranger circa la convenienza economica per il Comune con riferimento al citato art. 41 L. 488/2001, nonché confermato, insieme con il P., al rappresentante del Comune nella persona di Elfo Butti, delegato per l'eventuale accettazione della proposta, la convenienza per l'Ente territoriale della struttura collar a tasso variabile così come proposta dalle Banche, nei termini sopra meglio precisati
-con comune apporto di condotte, nell'ambito delle rispettive competenze, inducevano dapprima in errore il Consiglio Comunale di Milano e, quindi, la Giunta Comunale di Milano che, dopo aver deliberato di procedere all'emissione obbligazionaria nei termini proposti dalle Banche Arranger, anche a seguito della ricezione delle comunicazioni del 24 giugno 2005 a firma di Antonia Cr. per JP Morgan Chase Bank, di Marco S. per Depfa Bank Plc, di Carlo Arosio e Tommaso Zi. per Deutsche Bank AG, nonché di Matteo Stassano e Gaetano Ba. per UBS Ltd ed indirizzate al Comune di Milano, nelle quali espressamente si confermava che la convenienza economica per l'Ente pubblico alla conclusione dell'operazione permaneva anche in presenza dello swap d'ammortamento a tasso variabile con la struttura collar sopra descritta, incaricava dell'esecuzione il Direttore Centrale Finanza, Patrimonio e Bilancio del Comune di Milano Elfo Butti, che, sottoscrivendo i relativi atti d'impegno con le Banche Arranger, procurava in capo a queste ultime, così come rappresentate, l'illecito profitto, definitivamente acquisito, da iscriversi in bilancio secondo i Principi Contabili Internazionali, e mantenuto occulto nei confronti dell'Ente territoriale, nella misura complessiva di € 52.689.907,00, dei quali € 3.972.606,00 costituenti il profitto incamerato da UBS Ltd, € 10.379.893,00 da Deutsche Bank AG, € 31.144.808,00 da JP Morgan Chase Bank N.A. ed € 7.192.601,00 da Depfa Bank Plc, con pari decremento patrimoniale del Comune di Milano, cui cagionavano danno di rilevante gravità In Milano ed altrove nel giugno 2005
Capo B)
Z.T., nella sua qualità di funzionario di Deutsche Bank AG
A.C., nella sua qualità di funzionario di Deutsche Bank AG
B.G., nella sua qualità di funzionario di UBS Limited
S.M., nella sua qualità di funzionario di UBS Limited
C.A., nella sua qualità di funzionario di JP Morgan Chase Bank N.A.
M.F., nella sua qualità di funzionario di JP Morgan Chase Bank N.A.
R.F. Francesco, nella sua qualità di funzionario di JP Morgan Chase Bank N.A.
S.M., nella sua qualità di funzionario di Depfa Bank Plc
M.W.F., nella sua qualità di funzionario di Depfa Bank Plc
P.G., nella sua qualità di Direttore Generale pro tempore del Comune di Milano

del delitto p. e p. dagli artt. 640 c. II n. 1, 112 n. 1, 61 n. 7 c. p., e, per il P., anche dall'art 61 n. 9, c. p., perché, in concorso e previo accordo tra loro, ciascuno nella qualità sopra indicata, dopo che i rispettivi Istituti bancari di riferimento erano stati selezionati quali Arranger dal Comune di Milano per un'emissione obbligazionaria in vista della ristrutturazione del debito dell'Ente territoriale, mediante artifizi e raggiri, i rappresentanti delle Banche:
-dolosamente omettendo di considerare, ai fini del calcolo della riduzione del valore finanziario delle passività totali, anche la somma di € 12.591.526,00, costituente il profitto realizzato complessivamente dalle controparti bancarie all'atto stesso della stipula dei negozi in appresso descritti e già deducibile dall'analisi della loro struttura, predisposta dalle stesse Banche -espandendosi in tal modo le passività totali del Comune da P.re all'esclusione delle condizioni di convenienza economica richieste dall'art. 41c. II L. 28 dicembre 2001 n. 488 -spogliando dolosamente il Comune di Milano, nella stipulazione del contratto regolato dalla normativa inglese vigente, della tutela dovutagli in forza della qualificazione di "intermediate customer" ad esso spettante, violando, in particolare, i doveri normativamente sussistenti in capo a loro circa le protezioni da assicurare ai clienti così classificati, protezioni espressamente indicate dalle norme del Conduct of Business Sourcebook, nonché dai Principles stabiliti nel Financial Services Authority Handbook ed ivi indicati ai n. 6 (Interessi del cliente) "Una società deve tenere in dovuta considerazione gli interessi dei suoi clienti e trattarli correttamente", 7 (Comunicazioni con i clienti) "Una società deve tenere in dovuta considerazione le necessità di informazione dei suoi clienti e deve comunicare informazioni in modo chiaro, corretto e non fuorviante", 8 (Conflitti di interesse) "Una società deve gestire correttamente i confitti di interesse sia che insorgano tra se stessa e i suoi committenti, o tra un cliente ed un altro cliente" e 9 (Clienti: rapporto di fiducia) "Una società deve assicurarsi in modo ragionevole di fornire pareri congrui e decisioni discrezionali ad ogni cliente avente il diritto di fare affidamento sul suo giudizio" -omettendo a tal fine, in aperta violazione delle norme di cui ai punti 4.1.4 e 4.1.12 del Conduct of Business Sourcebook, di comunicare per iscritto al Comune di Milano che stava per essere da loro considerato, con riferimento all'operazione finanziaria in appresso precisata, una paritetica controparte professionale e che, di conseguenza, avrebbe perso le protezioni sopra meglio descritte e dovutegli ai sensi della normativa inglese in materia, comunicazione che, per la sua efficacia, avrebbe dovuto ottenere l'espressa accettazione del Comune, così come specificamente previsto dalla vigente normativa inglese
-proponevano all'Ente di modificare il contratto in essere di cui al capo precedente, rinegoziando parte della passività per l'importo di € 48.164.000,00, dovuta alla necessaria chiusura di uno swap in essere con Unicredit Banca d'Impresa, che presentava un mark to market negativo per il Comune nella misura unitaria di € 96.328.000,00, modificando in conseguenza la struttura collar di cui al capo precedente nel senso di aumentare il floor al 3.70% ed il cap al 6.41%, ed aggiungendo uno spread di 22 punti base al tasso di riferimento Euribor a 12 mesi -così artatamente proponendo una struttura che non rispettava il valore necessariamente nullo di uno swap all'atto della sua stipula secondo la costante prassi e l'uniforme condotta di mercato, dovendosi invece calcolare in € 12.591.526,00 il valore finanziario complessivo della posizione delle controparti bancarie a tale momento, in ragione delle indicate modifiche -avendo il P. organizzato, controllato e coordinato l'operazione finanziaria descritta -inducevano in errore il Direttore Centrale Finanza, Patrimonio e Bilancio del Comune di Milano Elfo Butti, che, sottoscrivendo i relativi atti d'impegno con le Banche Arranger, procurava in capo a queste ultime, così come rappresentate, l'illecito profitto, definitivamente acquisito, da iscriversi in bilancio secondo i Principi Contabili Internazionali, e mantenuto occulto nei confronti dell'Ente territoriale, nella misura complessiva di € 12.591.526,00, dei quali € 9.434.481,00 costituenti il profitto pariteticamente conseguito, nella misura di € 3.144.827,00 ciascuna, rispettivamente da Deutsche Bank AG, da JP Morgan Chase Bank N.A. e da Depfa Bank Plc, ed € 3.157.045,00 da UBS, con pari decremento patrimoniale del Comune di Milano, cui così cagionavano danno di rilevante gravità

In Milano ed altrove, l'8.9.2005 ed il 20.10.2005


Capo C)
C.A., nella sua qualità di funzionario di JP Morgan Chase Bank N.A.
M.F., nella sua qualità di funzionario di JP Morgan Chase Bank N.A.
R.F. Francesco, nella sua qualità di funzionario di JP Morgan Chase Bank N.A.
S.M., nella sua qualità di funzionario di Depfa Bank Plc
M.W.F., nella sua qualità di funzionario di Depfa Bank Plc
P.G., nella sua qualità di Direttore Generale pro tempore del Comune di Milano

del delitto p. e p. dagli artt. 640 c. II n. 1, 110, 61 n. 7, c. p., e per il P. anche dall'art 61 n. 9, c. p., perché, in concorso e previo accordo tra loro, ciascuno nella qualità indicata, dopo che i rispettivi Istituti bancari di riferimento avevano concluso con il Comune di Milano il contratto di amortising swap con la struttura collar a tasso variabile descritta al capo a), successivamente modificata, mediante artifizi e raggiri, i rappresentanti delle banche:
-dolosamente omettendo di considerare, ai fini del calcolo della riduzione del valore finanziario delle passività totali, anche la somma di € 7.538.218,00, costituente il profitto realizzato complessivamente dalle controparti bancarie all'atto stesso della stipula dei negozi in appresso descritti e già deducibile dall'analisi della loro struttura, predisposta dalle stesse Banche
-espandendosi in tal modo le passività totali del Comune da P.re all'esclusione delle condizioni di convenienza economica richieste dall'art. 41 c. IIL. 28 dicembre 2001 n. 488 -spogliando dolosamente il Comune di Milano, nella stipulazione del contratto regolato dalla normativa inglese vigente, della tutela dovutagli in forza della qualificazione di "intermediate customer" ad esso spettante, violando, in particolare, i doveri normativamente sussistenti in capo a loro circa le protezioni da assicurare ai clienti così classificati, protezioni espressamente indicate dalle norme del Conduct of Business Sourcebook, nonché dai Principles stabiliti nel Financial Services Authority Handbook ed ivi indicati ai n. 6 (Interessi del cliente) "Una società deve tenere in dovuta considerazione gli interessi dei suoi clienti e trattarli correttamente", 7 (Comunicazioni con i clienti) "Una società deve tenere in dovuta considerazione le necessità di informazione dei suoi clienti e deve comunicare informazioni in modo chiaro, corretto e non fuorviante", 8 (Conflitti di interesse) Una società deve gestire correttamente i confitti di interesse sia che insorgano tra se stessa e i suoi committenti, o tra un cliente ed un altro cliente" e 9 (Clienti: rapporto di fiducia) "Una società deve assicurarsi in modo ragionevole di fornire pareri congrui e decisioni discrezionali ad ogni cliente avente il diritto di fare affidamento sul suo giudizio" -a tal fine, in aperta violazione della norma di cui ai punti 4.1.4 e 4.1.12 del Conduct of Business Sourcebook, omettevano di avvertire per iscritto il Comune di Milano che stava per essere da loro considerato, con riferimento all'operazione finanziaria in appresso precisata, una paritetica controparte professionale e che in conseguenza avrebbe perso le protezioni sopra descritte, ad esso dovute ai sensi della normativa inglese in materia, comunicazione che, per la sua efficacia, avrebbe dovuto ottenere l'espressa accettazione del Comune, così come specificamente previsto dalla vigente normativa inglese
-avendo l'Ente territoriale valutato l'esigenza di modificare ulteriormente la struttura collar dell'amortising swap, per adeguarla alle mutate condizioni di mercato con l'obiettivo di conseguire un risparmio circa la misura degli interessi da corrispondere alle Banche, anche con riferimento ad un previsto rialzo dei tassi, ne proponevano la modifica, in particolare, tra l'altro, prevedendo una struttura a scaglioni per il floor nella misura del 3.65% sino al 2013, poi del 3.80% sino al 2015, successivamente del 3.92% sino al 2020 ed infine del 3.97% sino al 2035, prospettando artatamente tale proposta come conveniente per gli scopi di economia e riduzione dei costi che il Comune intendeva raggiungere, proposta che non rispettava il valore complessivamente nullo di uno swap all'atto della sua stipula secondo la costante prassi e l'uniforme condotta di mercato, mentre il valore attuale della posizione delle controparti bancarie a tale momento era di € 7.538.218,00, valore generato dalla differenza tra il valore attuale delle quote di interessi da versarsi da parte del Comune alle Banche e quello attuale delle quote di interessi da versarsi da parte delle Banche al Comune
-inducevano in errore il Direttore Centrale Finanza, Patrimonio e Bilancio del Comune di Milano Elfo Butti, che, sottoscrivendo i relativi atti d'impegno con le Banche Arranger, procurava in capo a queste ultime, così come rappresentate, l'illecito profitto, definitivamente acquisito, da iscriversi in bilancio secondo i Principi Contabili Internazionali, e mantenuto occulto nei confronti dell'Ente territoriale, nella misura complessiva di € 7.538.218,00, pariteticamente conseguito nella misura di € 3.769.109,00 ciascuna da JP Morgan Chase Bank N.A. e da Depfa Bank Plc, con pari decremento patrimoniale del Comune di Milano, cui cagionavano danno di rilevante gravità -avendo il P. organizzato, controllato e coordinato l'operazione finanziaria descritta
In Milano ed altrove, il 1° marzo 2006


Capo D)
Z.T., nella sua qualità di funzionario di Deutsche Bank AG
A.C., nella sua qualità di funzionario di Deutsche Bank AG
B. Cinzia, nella sua qualità di funzionario di Deutsche Bank AG
P.G., nella sua qualità di Direttore Generale pro tempore del Comune di Milano

del delitto p. e p. dagli artt. 640 c. II n. 1, 110, 61 n. 7, c. p., e per il P. anche dall'art 61 n. 9, c. p., perché, in concorso e previo accordo tra loro, ciascuno nella qualità indicata, dopo che, nelle circostanze di cui al capo a), era stato concluso, anche da parte di Deutsche Bank AG, con il Comune di Milano il contratto di amortising swap con la struttura collar a tasso variabile ivi descritta, successivamente modificata, mediante artifizi e raggiri, attraverso i quali i rappresentanti della Banca:
-volutamente omettendo di considerare, ai fini del calcolo della riduzione del valore finanziario delle passività totali, anche la somma di € 8.799.932,00, costituente il profitto realizzato complessivamente dalla controparte bancaria all'atto stesso della stipula del negozio in appresso descritto e già deducibile dall'analisi della sua struttura, predisposta dalla stessa Banca -espandendosi in tal modo le passività totali del Comune da P.re all'esclusione delle condizioni di convenienza economica richieste dall'art. 41 c. IIL. 28 dicembre 2001 n. 488 -spogliando dolosamente il Comune di Milano, nella stipulazione del contratto regolato dalla normativa inglese vigente, della tutela dovutagli in forza della qualificazione di "intermediate customer" ad esso spettante, violando, in particolare, i doveri normativamente sussistenti in capo a loro circa le protezioni da assicurare ai clienti così classificati, protezioni espressamente indicate dalle norme del Conduct of Business Sourcebook, nonché dai Principles stabiliti nel Financial Services Authority Handbook ed ivi indicati ai n. 6 (Interessi del cliente) "Una società deve tenere in dovuta considerazione gli interessi dei suoi clienti e trattarli correttamente", 7 (Comunicazioni con i clienti) "Una società deve tenere in dovuta considerazione le necessità di informazione dei suoi clienti e deve comunicare informazioni in modo chiaro, corretto e non fuorviante", 8 (Conflitti di interesse) "Una società deve gestire correttamente i confitti di interesse sia che insorgano tra se stessa e i suoi committenti, o tra un cliente ed un altro cliente" e 9 (Clienti: rapporto di fiducia) "Una società deve assicurarsi in modo ragionevole di fornire pareri congrui e decisioni discrezionali ad ogni cliente avente il diritto di fare affidamento sul suo giudizio" -a tal fine, in aperta violazione della norma di cui ai punti 4.1.4 e 4.1.12 del Conduct of Business Sourcebook, omettevano di avvertire per iscritto il Comune di Milano che stava per essere da loro considerato, con riferimento all'operazione finanziaria in appresso precisata, una paritetica controparte professionale e che in conseguenza avrebbe perso le protezioni sopra descritte, ad esso dovute ai sensi della normativa inglese in materia, comunicazione che, per la sua efficacia, avrebbe dovuto ottenere l'espressa accettazione del Comune, così come specificamente previsto dalla vigente normativa inglese
-avendo l'Ente territoriale valutato l'esigenza, anche al fine di ottenere risparmi in relazione al pagamento di tassi di interesse, di trasferire a Deutsche Bank AG un contratto di swap stipulato in precedenza tra il Comune ed Unicredit Banca d'Impresa in data 12 marzo 2003, con un importo nozionale in ammortamento di € 215.718.328,23 e con scadenza finale al 31 novembre 2011, a mezzo di una ulteriore modifica dell'amortising swap in essere con Deutsche Bank AG, descritto ai capi precedenti
-artatamente proponevano una struttura che prospettavano come conveniente per gli scopi di economia e riduzione dei costi che il Comune intendeva raggiungere, e che non rispettava il valore complessivamente nullo di uno swap all'atto della sua stipula, secondo la costante prassi e l'uniforme condotta di mercato, mentre il valore attuale della posizione della controparte bancaria a tale momento era di € 8.799.932,00, valore generato poiché, pur modificando le modalità di rilevazione degli interessi in advance, eliminando lo spread esistente di 22 punti base ed il floor della struttura collar, riducendo il cap al 3.90%, tuttavia introducevano due pagamenti addizionali da parte del Comune al 29 giugno 2006 e 29 giugno 2007, e calcolavano le quote di interessi dovute non più su un importo nominale in via di ammortamento, al momento pari ad € 134.556.801,63, che quindi si riduceva, bensì su un nominale costante pari a € 421.336.750,00,
- così inducendo in errore il Direttore Centrale Finanza, Patrimonio e Bilancio del Comune di Milano Elfo Butti, che, sottoscrivendo il relativo contratto, procurava in capo alla Banca, così come rappresentata, in conseguenza di ciò, l'illecito profitto, definitivamente acquisito, da iscriversi in bilancio secondo i Principi Contabili Internazionali, e mantenuto occulto nei confronti dell'Ente territoriale, nella misura complessiva di € 8.799.932,00 con pari decremento patrimoniale del Comune di Milano, cui così cagionavano danno di rilevante gravità
- avendo il P. organizzato, controllato e coordinato l'operazione finanziaria descritta

In Milano ed altrove, il 26 maggio 2006


Capo E)
C.A., nella sua qualità di funzionario di JP Morgan Chase Bank N.A. M.F., nella sua qualità di funzionario di JP Morgan Chase Bank N.A. R.F. francesco, nella sua qualità di funzionario di JP Morgan Chase Bank N.A. Brusadelli Luca, nella sua qualità di funzionario di JP Morgan Chase Bank N.A. S.M., nella sua qualità di funzionario di Depfa Bank Plc M.W.F., nella sua qualità di funzionario di Depfa Bank Plc

del delitto p. e p. dagli artt. 640 c. II n. 1, 110, 61 n. 7, c.p., perché, in concorso e previo accordo tra loro, e con ciascuno nella qualità indicata, dopo che i rispettivi Istituti bancari di riferimento avevano concluso con il Comune di Milano il contratto di amortising swap con la struttura collar a tasso variabile descritta ai capi precedenti, mediante artifizi e raggiri, i rappresentanti delle banche:
-volutamente omettendo di considerare, ai fini del calcolo della riduzione del valore finanziario delle passività totali, anche la somma di € 8.959.550,00, costituente il profitto realizzato complessivamente dalle controparti bancarie all'atto stesso della stipula dei negozi in appresso descritti e già deducibile dall'analisi della loro struttura, predisposta dalle stesse Banche - espandendosi in tal modo le passività totali del Comune da P.re all'esclusione delle condizioni di convenienza economica richieste dall'art. 41 c. II L. 28 dicembre 2001 n. 488
- spogliando dolosamente il Comune di Milano, nella stipulazione del contratto regolato dalla normativa inglese vigente, della tutela dovutagli in forza della qualificazione di "intermediate customer" ad esso spettante, violando, in particolare, i doveri normativamente sussistenti in capo a loro circa le protezioni da assicurare ai clienti così classificati, protezioni espressamente indicate dalle norme del Conduct of Business Sourcebook, nonché dai Principles stabiliti nel Financial Services Authority Handbook ed ivi indicati ai n. 6 (Interessi del cliente) "Una società deve tenere in dovuta considerazione gli interessi dei suoi clienti e trattarli correttamente", 7 (Comunicazioni con i clienti) "Una società deve tenere in dovuta considerazione le necessità di informazione dei suoi clienti e deve comunicare informazioni in modo chiaro, corretto e non fuorviante", 8 (Conflitti di interesse) "Una società deve gestire correttamente i confitti di interesse sia che insorgano tra se stessa e i suoi committenti, o tra un cliente ed un altro cliente" e 9 (Clienti: rapporto di fiducia) "Una società deve assicurarsi in modo ragionevole di fornire pareri congrui e decisioni discrezionali ad ogni cliente avente il diritto di fare affidamento sul suo giudizio"
- a tal fine, in aperta violazione della norma di cui ai punti 4.1.4 e 4.1.12 del Conduct of Business Sourcebook, omettevano di avvertire per iscritto il Comune di Milano che stava per essere da loro considerato, con riferimento all'operazione finanziaria in appresso precisata, una paritetica controparte professionale e che in conseguenza avrebbe perso le protezioni sopra descritte, ad esso dovute ai sensi della normativa inglese in materia, comunicazione che, per la sua efficacia, avrebbe dovuto ottenere l'espressa accettazione del Comune, così come specificamente previsto dalla vigente normativa inglese
- avendo l'Ente territoriale valutato l'esigenza di modificare ulteriormente la struttura collar dell'amortising swap, per far fronte ad un previsto rialzo dei tassi d'interesse, con l'obiettivo di ridurre il costo dell'indebitamento ed un conseguente risparmio in conto interessi
- artatamente proponevano una modifica della struttura contrattuale in essere che innalzava progressivamente il floor nella misura del 3.88% sino al 2013, del 4.10% sino al 2015, del 4.30% sino al 2020 e del 4.40% sino al 2035, e rendeva mensili e non più annuali le scadenze dei versamenti delle quote di capitale da parte del Comune per il piano d'ammortamento, così da non rispettare il valore complessivamente nullo di uno swap all'atto della sua stipula, secondo la costante prassi e l'uniforme condotta di mercato, essendo il valore attuale della posizione delle controparti bancarie a tale momento di € 8.959.550,00
- così inducendo in errore il Direttore Centrale Finanza, Tributi e Partecipate del Comune di Milano Angela Cas., che, sottoscrivendo il relativo contratto procurava in capo alle Banche, così come rappresentate, in conseguenza di ciò, l'illecito profitto, definitivamente acquisito, da iscriversi in bilancio secondo i Principi Contabili Internazionali, e mantenuto occulto nei confronti dell'Ente territoriale, nella misura di € 8.959.550,00 pariteticamente conseguito nella misura di € 4.479.775,00 ciascuna da JP Morgan Chase Bank N. A. e da Depfa Bank Plc, con pari decremento patrimoniale del Comune di Milano, cui così cagionavano danno di rilevante gravità

In Milano ed altrove, il 20 ottobre 2006


Capo F)
Z.T., nella sua qualità di funzionario di Deutsche Bank AG A.C., nella sua qualità di funzionario di Deutsche Bank AG
B. Cinzia, nella sua qualità di funzionario di Deutsche Bank AG B.G., nella sua qualità di funzionario di UBS Limited S.M., nella sua qualità di funzionario di UBS Limited C.A., nella sua qualità di funzionario di JP Morgan Chase Bank N.A. M.F., nella sua qualità di funzionario di JP Morgan Chase Bank N.A. R.F. Francesco, nella sua qualità di funzionario di JP Morgan Chase Bank N.A. Brusadelli Luca, nella sua qualità di funzionario di JP Morgan Chase Bank N.A. S.M., nella sua qualità di funzionario di Depfa Bank Plc M.W.F., nella sua qualità di funzionario di Depfa Bank Plc Bruti Ludovica, nella sua qualità di funzionario di Depfa Bank Plc

del delitto p. e p. dagli artt. 640 c. II n. 1, 112 n.1, 61 n. 7, c.p., perché, in concorso e previo accordo tra loro, ciascuno nella qualità indicata, dopo che i rispettivi Istituti bancari di riferimento avevano concluso con il Comune di Milano il contratto di amortising swap con la struttura collar a tasso variabile descritta ai capi precedenti, mediante artifizi e raggiri, i rappresentanti delle banche sopra indicati:
- volutamente omettendo di considerare, ai fini del calcolo della riduzione del valore finanziario delle passività totali, anche la somma di € 10.547.854,00 costituente il profitto realizzato complessivamente dalle controparti bancarie all'atto stesso della stipula del negozio in appresso descritto e già deducibile dall'analisi della sua struttura, predisposta dalle stesse Banche
- espandendosi in tal modo le passività totali del Comune da P.re all'esclusione delle condizioni di convenienza economica richieste dall'art. 41 c. II L. 28 dicembre 2001 n. 488
- spogliando dolosamente il Comune di Milano, nella stipulazione del contratto regolato dalla normativa inglese vigente, della tutela dovutagli in forza della qualificazione di "intermediate customer" ad esso spettante, violando, in particolare, i doveri normativamente sussistenti in capo a loro circa le protezioni da assicurare ai clienti così classificati, protezioni espressamente indicate dalle norme del Conduct of Business Sourcebook, nonché dai Principles stabiliti nel Financial Services Authority Handbook ed ivi indicati ai n. 6 (Interessi del cliente) "Una società deve tenere in dovuta considerazione gli interessi dei suoi clienti e trattarli correttamente", 7 (Comunicazioni con i clienti) "Una società deve tenere in dovuta considerazione le necessità di informazione dei suoi clienti e deve comunicare informazioni in modo chiaro, corretto e non fuorviante", 8 (Conflitti di interesse) "Una società deve gestire correttamente i confitti di interesse sia che insorgano tra se stessa e i suoi committenti, o tra un cliente ed un altro cliente" e 9 (Clienti: rapporto di fiducia) "Una società deve assicurarsi in modo ragionevole di fornire pareri congrui e decisioni discrezionali ad ogni cliente avente il diritto di fare affidamento sul suo giudizio"
- a tal fine, in aperta violazione della norma di cui ai punti 4.1.4 e 4.1.12 del Conduct of Business Sourcebook, omettevano di avvertire per iscritto il Comune di Milano che stava per essere da loro considerato, con riferimento all'operazione finanziaria in appresso precisata, una paritetica controparte professionale e che in conseguenza avrebbe perso le protezioni sopra descritte, ad esso dovute ai sensi della normativa inglese in materia, comunicazione che, per la sua efficacia, avrebbe dovuto ottenere l'espressa accettazione del Comune, così come specificamente previsto dalla vigente normativa inglese
- avendo le banche Arranger proposto al Comune di Milano di migliorare le condizioni finanziarie connesse all'amortising swap in essere descritto ai capi precedenti, prospettando, tra l'altro, una maggiore remunerazione per l'Ente territoriale dei fondi accantonati, stipulavano con il Comune un contratto avente ad oggetto un prodotto finanziario derivato denominato Credit Default Swap, con il quale il Comune di Milano vendeva protezione alle Banche acquirenti in ordine ad eventi di default della Repubblica Italiana, dedotti nel contratto, che avessero diminuito il valore di titoli della Repubblica Italiana posseduti dalle Banche, per un importo di copertura pari alle somme loro versate dal Comune, nel corso del rapporto, per il rimborso del capitale in relazione all'amortising swap, versando in corrispettivo all'Ente territoriale la somma di € 14.000.000,00 - così inducendo in errore il Direttore Centrale Finanza, Tributi e Partecipate del Comune di Milano Angela Cas., che, sottoscrivendo il relativo contratto, procurava in capo alle Banche, così come rappresentate, in conseguenza di ciò, l'illecito profitto, definitivamente acquisito, da iscriversi in bilancio secondo i Principi Contabili Internazionali, e mantenuto occulto nei confronti dell'Ente territoriale, nella misura complessiva di € 10.547.854,00, pari alla differenza tra quanto versato dalle Banche per l'acquisto della protezione sopra descritta ed il suo effettivo valore al momento della stipula del negozio derivato, profitto rispettivamente conseguito nella misura di € 2.859.036,00 ciascuna da UBS Limited e Deutsche Bank AG, e di € 2.414.891,00 ciascuna da JP Morgan Chase Bank N.A. e Depfa Bank Plc, con pari decremento patrimoniale del Comune di Milano, cui cagionavano danno di rilevante gravità

In Milano ed altrove, il 10 ottobre 2007


nonché nei confronti delle persone giuridiche Deutsche Bank AG, UBS Limited, JP Morgan Chase Bank N.A. e Depfa Bank Plc, con riferimento ai seguenti illeciti amministrativi:


Capo G)

Deutsche Bank AG

Responsabile degli illeciti amministrativi p. e p. dagli artt. 5 comma 1 lettera A), 21, 24 commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 nr. 231, in relazione agli art. 640 comma 2 nr. 1, 61 nr. 7 c.p., per non avere, prima della commissione dei fatti ascritti e contestati alle persone, meglio indicate nei copi di imputazione sotto trascritti e che si intendono qui richiamati, che hanno agito in virtù di un rapporto di immedesimazione organica con l'ente, adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi, con ciò traendo dalla condotta delittuosa dei predetti, i quali hanno agito per conto dell'interesse dell'ente, un profitto di rilevante entità
In Milano ed altrove nel giugno 2005, l'8 ed il 20 ottobre 2005, il 26 maggio 2006 ed il 10 ottobre
2007


Capo H)

UBS Limited
Responsabile degli illeciti amministrativi p. e p. dagli artt. 5 comma 1 lettera A), 21, 24 commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 nr. 231, in relazione agli art. 640 comma 2 nr. 1, 61 nr. 7 c.p., per non avere, prima della commissione dei fatti ascritti e contestati alle persone, meglio indicate nei copi di imputazione sotto trascritti e che si intendono qui richiamati, che hanno agito in virtù di un rapporto di immedesimazione organica con l'ente, adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi, con ciò traendo dalla condotta delittuosa dei predetti, i quali hanno agito per conto dell'interesse dell'ente, un profitto di rilevante entità
In Milano ed altrove nel giugno 2005, l'8 ed il 20 ottobre 2005, ed il 10 ottobre 2007


Capo I)

JP Morgan Chase Bank N. A.

Responsabile degli illeciti amministrativi p. e p. dagli artt. 5 comma 1 lettera A), 21 , 24 commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 nr. 231, in relazione agli art. 640 comma 2 nr. 1, 61 nr. 7 c.p., per non avere, prima della commissione dei fatti ascritti e contestati alle persone, meglio indicate nei copi di imputazione sotto trascritti e che si intendono qui richiamati, che hanno agito in virtù di un rapporto di immedesimazione organica con l'ente, adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi, con ciò traendo dalla condotta delittuosa dei predetti, i quali hanno agito per conto dell'interesse dell'ente, un profitto di rilevante entità
In Milano ed altrove nel giugno 2005, l'8 ed il 20 ottobre 2005, il 1° marzo 2006, il 20 ottobre 2006 ed il 10 ottobre 2007


Capo L)

Depfa Bank Plc

Responsabile degli illeciti amministrativi p. e p. dagli artt. 5 comma 1 lettera A), 21 , 24 commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 nr. 231, in relazione agli art. 640 comma 2 nr. 1, 61 nr. 7 c.p., per non avere, prima della commissione dei fatti ascritti e contestati alle persone, meglio indicate nei copi di imputazione sotto trascritti e che si intendono qui richiamati, che hanno agito in virtù di un rapporto di immedesimazione organica con l'ente, adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi, con ciò traendo dalla condotta delittuosa dei predetti, i quali hanno agito per conto dell'interesse dell'ente, un profitto di rilevante entità
In Milano ed altrove nel giugno 2005, l'8 ed il 20 ottobre 2005, il 1° marzo 2006, il 20 ottobre 2006 ed il 10 ottobre 2007 letta la richiesta del Pubblico Ministero depositata in data 16 marzo 2009, di emissione del sequestro preventivo:
1. ai sensi degli artt. 19 e 53 del D. L.vo 8 giugno 2001 n. 231, con riferimento agli artt. 5 comma 1 lettera A), 21, 24 commi 1 e 2 del medesimo, ed in relazione agli art. 640 comma 2 nr. 1, 61 n° 7 c.p., su beni, quali denaro, azioni, obbligazioni, beni mobili ed immobili, quote societarie o altri cespiti, nella disponibilità di:
• Deutsche Bank AG per un importo pari ad € 84.629.219,00
• JP Morgan Chase N.A. per un importo pari ad € 92.327.055,00
• Depfa Plc per un importo pari ad € 92.327.055,00
• UBS Limited, per un importo pari ad € 75.829.287,00

2. ai sensi degli artt. 640 quater e 322 ter c.p., in relazione agli artt. 640 comma 2 nr. 1e 61 n° 7 c.p., 321 c.p.p. su beni, quali denaro, azioni, obbligazioni, beni mobili ed immobili, quote societarie o altri cespiti, nella disponibilità di:
• P.G., per l'importo di € 81.619.583,00, corrispondente al profitto di cui ai
capi A), B), C) e D)
• M. Mauro, per l'importo di € 52.689.907,00, corrispondente al profitto di cui al capo A)
lette le osservazioni formulate dal pubblico ministero a sostegno della richiesta, di seguito testualmente riportate:

"Il Legislatore ha inteso dettare, con l'art. 41 della L. 28 dicembre 2001 n° 448, una specifica e cogente disciplina di strumenti di gestione del debito, con riferimento alla finanza degli Enti territoriali.
Al comma II dell'indicata norma sono previste le regole che si attagliano al caso di specie, per le quali i Comuni possono emettere titoli obbligazionari con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza, formula nota nel linguaggio finanziario come "bullet", previa costituzione, al momento dell'emissione, di un fondo di ammortamento del debito o previa conclusione di "swap" per l'ammortamento del debito.
Il limite invalicabile per queste operazioni è costituito dalla necessità che le condizioni di rifinanziamento consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli Enti, passività da calcolarsi al netto delle commissioni e dell'eventuale retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del D. L.vo 1° aprile 1996 n. 239. Ne consegue che ogni operazione che non rispetti questo esplicito divieto sarebbe posta in essere in violazione di una norma imperativa.
Tanto premesso, la Giunta del Comune di Milano approva, in data 3 maggio 2005, una delibera (all.1) con la quale avvia le procedure per la ristrutturazione del debito in essere dell'Ente territoriale attraverso l'emissione di un prestito obbligazionario, ovviamente " a condizione che il valore finanziario delle nuove passività sia inferiore a quello delle passività originarie".
Motivando l'operazione con la possibilità di ottenere notevoli risparmi, avuto riguardo al conseguente mancato pagamento, alla scadenza prevista, delle rate dei mutui in essere, la delibera prosegue con l'affermare "fermo restando il vantaggio finanziario complessivo dell'intera operazione".
Infine, nella parte dispositiva, si indica l'avvio delle procedure per l'individuazione di uno o più Arranger per un'emissione obbligazionaria ai fini della ristrutturazione del debito, "inclusa l'eventuale ristrutturazione delle operazioni di swap in essere", Arranger poi individuati, attraverso una gara, in Deutsche Bank AG, UBS Ltd, Depfa Bank Plc e JP Morgan Chase Bank N.A. .
In data 16 giugno 2005 il Consiglio Comunale di Milano delibera (all. 2) di procedere all'emissione di titoli obbligazionari, come sopra precisato, "a condizione che il valore finanziario delle nuove passività sia inferiore a quello delle passività originarie" e precisando che "l'emissione dei Titoli viene decisa sul presupposto che l'emissione stessa comporti una riduzione del valore _ finanziario delle passività totali".
Il Consiglio dà atto che "dalla Relazione degli Arrangers, acquisita dal Comune, emerge la convenienza in termini finanziari per il Comune di procedere al rifinanziamento....". La delibera, infine, dispone che gli Organi comunali, nell'ambito delle proprie competenze, verifichino "che le condizioni dei titoli consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico del Comune", riduzione e conseguente convenienza già, come visto, valutate come sussistenti dalle Banche "Arranger". Tale valutazione venne trasmessa al Comune di Milano con lettera del 3 giugno 2005, recante in calce i loghi delle quattro banche ed a firma di Tommaso Zi. per Deutsche Bank, di Gaetano Ba. per UBS, di Fulvio Molvetti e Antonia Cr. per JP Morgan (all. 3), ed aveva ad oggetto l'analisi degli Arranger sulla fattibilità e convenienza economica dell'operazione di rifinanziamento sopra richiamata, con specifico riferimento al calcolo di convenienza economica.
In questo documento si legge che "La strategia suggerita dagli Arranger consiste nel rifinanziamento della totalità dei mutui oggetto d'analisi attraverso un'emissione obbligazionaria bullet a 30 anni per un ammontare di circa € 1.8 miliardi. Il calcolo di convenienza economica per il rifinanziamento dei mutui è stato effettuato secondo le disposizioni dell'art. 41 legge 448/01".
Dopo aver rilevato che "Tale operazione rappresenterebbe la più grande emissione da parte di un Comune Europeo sul mercato internazionale dei capitali", gli Arranger indicano la misura della convenienza economica, avendo effettuato il calcolo ai sensi dell'art. 41 citato, in "circa 55 milioni di Euro."
Precisano, inoltre, che da parte loro il calcolo di tale importo è stato effettuato avendo provveduto a verificare la congruità degli importi relativi "prima mutuo per mutuo come implicitamente richiesto dalla legge-si veda anche a tale proposito la tabella allegata- e poi in forma aggregata"
La Giunta Comunale, in data 21 giugno 2005, delibera (all.4) di procedere all'esecuzione dell'operazione indicandone la fattibilità "solo e soltanto laddove perduri la condizione di ottenere una riduzione del valore _ finanziario delle passività totali a carico del Comune "
L'operazione di emissione del prestito obbligazionario e del connesso swap di ammortamento si concludevano rispettivamente in data 24 e 27 giugno 2005 (all. 5, 6, 7, 8, 9 e 9a). Tuttavia, appena qualche settimana dopo, e precisamente in data 26 luglio 2005, la Giunta dà atto (all. 10) dell'esistenza attuale di un contratto in derivati stipulato con UBI in data 5 marzo 2002, riferibile a mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti, nonostante tali mutui fossero stati rinegoziati od estinti proprio in riferimento all'emissione del prestito obbligazionario. La Giunta, dopo aver affermato di ritenere che "la ristrutturazione della posizione in derivati oggetto della presente deliberazione sia direttamente correlata e a completamento dell'operazione di emissione del prestito obbligazionario, anche come richiesto dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 389/03", delibera in conseguenza di procedere a tale ristrutturazione complessiva.
In esecuzione di tale delibera, il Direttore di Settore del Comune, con determinazione dirigenziale dell'8 settembre 2005 (all. 11), dato atto dell'avvenuta stipula con UBI, in data 5 marzo 2002, di un contratto in derivati su mutui della Cassa depositi e prestiti per un importo complessivo iniziale di 739 milioni di Euro, contratto poi modificato in data 25 luglio 2003, e premesso che le Banche Arranger sono state selezionate "per un'emissione obbligazionaria ai fini della ristrutturazione del debito del Comune di Milano (da gestire tramite l'estinzione ed il rifinanziamento) inclusa l'eventuale ristrutturazione delle operazioni di swap in essere del Comune di Milano",definisce la modalità unitaria di conclusione dell'operazione in derivati in essere.
La necessità della chiusura dei derivati connessi ai mutui estinti discende direttamente dal decreto ministeriale citato, che, al comma III dell'art. 3, prevede espressamente che le operazioni in derivati sono consentite esclusivamente in quanto connesse a passività effettivamente dovute, com'è ovvio avuto riguardo alla loro funzione di copertura del rischio, espressamente indicata nel decreto.
Non può, pertanto, esistere un derivato senza la sua corrispondente passività: se questa viene meno, contestualmente deve essere chiuso anche il derivato ad essa connesso. Tale concetto è sottolineato anche alla lettera f) del comma II del citato art. 3, ove si precisa che le operazioni in derivati finalizzate alla ristrutturazione del debito non possono avere una scadenza posteriore a quella della sottostante passività.
Ai fini di evidenziare la continuità dell'indirizzo di prudente gestione in tema di risorse degli Enti pubblici, si vuole qui richiamare l'art. 1, comma 736, L. 27 dicembre 2006 n. 296, che testualmente recita : "le norme del presente comma costituiscono princìpi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Le operazioni di gestione del debito tramite utilizzo di strumenti derivati, da parte delle regioni e degli enti di cui al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, devono essere improntate alla riduzione del costo finale del debito e alla riduzione dell'esposizione ai rischi di mercato. Gli enti possono concludere tali operazioni solo in corrispondenza di passività effettivamente dovute, avendo riguardo al contenimento dei rischi di credito assunti."
La chiusura di un'operazione in derivati, tuttavia, comporta la necessità di calcolarne il cd. mark to market, ossia il valore di mercato al momento della chiusura, che, ovviamente, può essere positivo o negativo.
Questo valore, così reso liquido, deve essere contabilizzato in bilancio, se in capo ad una persona giuridica, e, se positivo, si tramuterà in un'entrata di cassa, altrimenti comporterà l'obbligo del pagamento della somma corrispondente.
Nel caso di specie le operazioni in derivati che erano connesse ai mutui sopra descritti, come sopra detto, presentavano un valore negativo pari ad € 96.328.000,00
Con il provvedimento dirigenziale dell'8 settembre 2005 (all.11), come visto, viene chiuso il derivato in essere, in parte mediante la quota accantonata al "fondo ammortamento swap" del Bilancio comunale per un importo pari ad € 20.000.000,00, e, per la rimanente parte, trasferendo alle banche Arranger, mediante sottoscrizione di appositi contratti, una porzione di valore negativo nella misura di € 48.164.000,00 (all. 12, 13, 14 e 15) e ristrutturando con UBI la residua quota di € 28.164.000,00
Ad una prima lettura, il costo effettivo da sostenersi da parte del Comune sembrerebbe essere pari al mark to market negativo del derivato, per l'importo di € 96.328.000,00
Il derivato, infatti, deve essere chiuso per l'intero suo valore, e non è divisibile o frazionabile. Questa uniforme ed omogenea prassi di mercato è imposta dalla intrinseca pericolosità del prodotto finanziario derivato, dal momento che le fluttuazioni del mercato, anche immediate, causerebbero comunque imP.nti effetti negativi sul valore della porzione non ceduta, vuoi nell'ipotesi di aumento di valore della porzione ceduta vuoi in quello di diminuzione di essa. La chiusura del derivato nella sua interezza risponde pertanto a necessità di copertura del rischio.
Ed è proprio questa necessità che è sottolineata nel documento di provenienza UBI in atti dell'8 settembre 2005 indirizzato ad Angela Cas., e che motiva, in piena coerenza con i principi esposti, l'esigenza dell'UBI di definizione dell'intero derivato, affermando, al riguardo, che "la politica di hedging è _ fortemente correlata" (v. all. 16) L'Ente territoriale, non disponendo della liquidità necessaria per la chiusura del derivato, adempie la propria obbligazione nel modo satisfattivo sopra richiamato, a mezzo del versamento della somma accantonata in bilancio di Euro 20.000.000,00, ed estinguendo invece la parte residua a mezzo di novazioni, con un ulteriore costo per il finanziamento di tale debito così contratto, rispettivamente di € 12.591.526,00 per la novazione della porzione di valore negativo pari ad € 48.164.000,00, (v. all. 17, consulenza Prof. Fusai da p. 47 a 50), e di € 2.040.000,00 per la novazione della residua quota di € 28.164.000,00 (con riferimento all'utile conseguito da UBI con riferimento a tale novazione, come esplicitamente affermato dagli stessi funzionari dell'UBI che hanno seguito e perfezionato l'operazione, si veda l'all. 18, ove è trascritto il contenuto di una conversazione telefonica all'epoca registrata tramite strutture interne della stessa Banca, come tutte quelle concernenti le trattative inerenti i contratti "finanziari", ai fini del loro valore probatorio) .
Il costo complessivo sopP.to dal Comune di Milano per la chiusura ed il pagamento del mark to market negativo del derivato di cui sopra, pertanto, è stato di € 110.959.526,00. A tacere per ora di un ulteriore profilo rilevante sul piano penalistico dell'operazione, di cui si riparlerà, si vuole qui ora evidenziare il fatto che l'esistenza di tale derivato, con la conseguente necessità della sua chiusura, non è stata minimamente presa in considerazione ai fini del calcolo della riduzione del valore finanziario delle passività totali, condizione imposta dall'art. 41 sopra citato, ed anzi può affermarsi che sia stata dolosamente omessa, così che la violazione dolosa della norma imperativa citata sostanzi un artifizio.
Invero, se, a questo fine, fosse stato considerato e valutato il derivato in essere, sarebbe stata evidente la mancanza di convenienza economica imposta dalla citata norma quale condizione imprescindibile per poter effettuare la ristrutturazione della situazione debitoria del Comune, così come proposta ed eseguita dalle banche Arranger.
Anche a voler condividere acriticamente le stesse valutazioni proposte dalle Banche circa la misura della convenienza economica, che viene da esse indicata nella misura di € 57.328.070, (v. all. 19) dal raffronto con il costo della obbligata chiusura del derivato in essere sopra indicato si evince un aumento delle passività totali a carico del Comune per l'importo di € 53.631.456,00.
Ciò, si sottolinea, a tacere di un ulteriore costo artatamente non considerato dalle banche Arranger, di cui si dirà più precisamente in seguito.
La piena consapevolezza delle banche Arranger e dell'allora Direttore Generale P. dell'esistenza della posizione in derivati connessa a taluni dei mutui estinti è ampiamente provata da documenti in atti.
Invero, l'esistenza della posizione in derivati connessi con i mutui in essere nell'ambito della ristrutturazione del debito dell'Ente, è discussa e trattata in modo articolato nei documenti provenienti da JP Morgan del gennaio 2005 (all. 20), reperiti presso gli uffici comunali, nonché nel documento del 18 marzo 2005 a firma di Antonia Cr. ed Antonio Polverino (all. 21), e nel documento del 23 marzo 2005 (all. 22), questi ultimi due entrambi indirizzati esclusivamente a Giorgio P., all'epoca Direttore Generale del Comune di Milano. In tali documenti si ipotizzano in modo articolato, come detto, le possibili modalità di estinzione del derivato in essere e della ristrutturazione complessiva del debito del Comune, ben prima della gara per la scelta degli Arranger, che, si noti, vedrà tra i vincitori proprio JP Morgan, e, si noti ancora, la soluzione che sarà prescelta dal Comune di Milano è già ivi indicata.
Inoltre, come affermato nelle dichiarazioni rese alla P.G. in data 31 ottobre 2008 dall'attuale Direttore Centrale Finanza, Bilancio, Tributi e Partecipate del Comune di Milano Cas. Angela Antonella (all. 23), le Banche hanno analizzato, ai fini dell'emissione del prestito obbligazionario, i bilanci di previsione ed i rendiconti di gestione del Comune a far data dal 2002, con le connesse relazioni, ove, ovviamente, si dà conto dettagliatamente dell'esistenza della posizione in derivati in essere con UBI.
Infine, le stesse Banche, ad esempio nel documento avente ad oggetto "analisi sulla fattibilità e convenienza economica di una operazione di rifinanziamento dei mutui onerosi contratti con la Cassa DD.PP ed altri istituti bancari", a firma di Zi., Ba., Molvetti e Cr., su carta con loghi delle quattro banche, ed indirizzata a Giorgio P., Elfo Butti ed Angela Cas. in data 3 giugno 2005, (v. all. 3) con riferimento all'affermazione della sussistenza della convenienza economica per il Comune, danno conto, a tal fine, di "aver provveduto a verificare (prima mutuo per mutuo come implicitamente richiesto dalla legge e poi in forma aggregata)..."
Nelle prospettazioni ufficiali inviate dalle Banche al Comune, invece, l'esistenza dei derivati viene dolosamente taciuta.
Può quindi affermarsi che l'esecuzione della delibera di Giunta del 21giugno 2005, la quale prevede che l'operazione di ristrutturazione del debito mediante emissione obbligazionaria e swap di ammortamento potrà essere eseguita e conclusa dal Direttore Centrale Finanza, Patrimonio e Bilancio, "solo e soltanto laddove'" (v. all. 4) perduri la condizione relativa alla riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico del Comune, previa attestazione da parte delle banche Arranger, è pertanto frutto di un inganno da parte di queste ultime, posto in essere mediante false attestazioni.
E' questo un passaggio necessario per rendere possibile la ristrutturazione del debito attraverso l'emissione del prestito obbligazionario, che a sua volta rende possibile la strutturazione di connesse operazioni in derivati, vero obiettivo delle Banche, che così, con la complicità del P. e del M., potranno modularle a proprio esclusivo favore con pari danno patrimoniale del Comune.
Di un ulteriore costo si deve tuttavia tenere conto, ai fini del calcolo di convenienza economica.
Nel prospetto, reperito presso il Comune di Milano, e trasmesso in data 24 giugno via fax da JP Morgan Chase Bank, a firma di Omissis (v. all. 19) risulta indicato il valore dell'emissione in € 1.685.347.209, mentre il valore attuale di mercato dell'importo del bond, ricavato dalla somma dei valori indicati nelle colonne intestate rispettivamente "pv capitale" (€ 884.734.754) e "pv interesse" (€ 833.516.196), è superiore al valore nominale e risulta pari a € 1.718.250.950. La differenza tra queste due cifre (€ 1.718.250.950 ed € 1.685.347.209), che è di € 32.903.950, e che non è espressa in modo chiaro, corretto e non fuorviante, dovrebbe pertanto ritenersi l'effettivo valore attuale del bond sul mercato per effetto dello swap.
Va detto però che questa cifra non corrisponde all'effettivo profitto incamerato dalle banche che in realtà è da considerarsi nella misura definitiva di € 52.689.907,00, come si può verificare dal relativo calcolo effettuato dal consulente dell'Ufficio (v. pag. da 44 a 47 della consulenza, all. 17).
Tale somma, pertanto, costituisce un guadagno per le banche ed il correlativo costo per il Comune.
Non è inopportuno evidenziare ancora il fatto che questo profitto non è chiaramente espresso e che comunque quello implicitamente ricavabile, come visto, dal prospetto inviato dalle banche (v. all. 19) non corrisponde alla realtà.
Queste due condizioni confermano appieno l'esistenza del dolo in capo alle Banche sul punto. Infine, si ritiene necessario richiamare l'attenzione sull'esiguità del compenso richiesto dalle Banche per costruire l'emissione ed il collocamento del bond, compenso la cui misura è dello 0,01% del nozionale dello stesso bond, emesso per l'importo di 1.685.347.000,00 di Euro, così che a ciascuna delle Banche va il corrispettivo nella misura di un quarto di tale importo, pari
ad € 42.133,67
Alla luce di quanto sopra, appare pertanto evidente che non è stato certamente l'ottenimento dell'incarico di strutturare l'emissione del prestito l'obiettivo finale delle Banche: è stato solo il primo passo. L'operazione truffaldina è molto articolata, e proiettata a concludere ulteriori e future operazioni in derivati, che dovranno essere orientate all'esclusivo vantaggio delle Banche: obiettivo da esse raggiunto, aggirando la volontà espressa al riguardo dall'Ente comunale.
Invero, con la delibera Prot. Gen. 607421/2005 del 21 giugno 2005, n. 1511 (v. all. 4), la Giunta comunale di Milano esprime la chiara volontà, in adesione a doverosi principi di prudente gestione, di affidarsi agli Arranger per la strutturazione dello swap di ammortamento previsto dalla legge, i quali dovranno agire "senza esporre l'Amministrazione ai rischi di variazione dei tassi e di comportamenti speculativi sul mercato".
Ed è alla luce di questa inequivoca dichiarazione che va letta l'affermazione, posta nelle premesse nella delibera sopra citata, riferita alla decisione del Consiglio comunale v. all. 4) di
dar "corso ad un'operazione in strumentifinanziari derivati di gestione del rischio derivante dal tasso di interesse pagabile dal Comune di Milano in linea con il disposto del decreto ministeriale 389/03"
Le Banche, tuttavia, pongono in essere artatamente un comportamento del tutto contrario alla tutela degli interessi dell'Ente pubblico.
Per meglio comprendere quest'affermazione, occorre precisare che al momento della stipula del contratto di swap, che, com'è noto, consiste in uno scambio di flussi di somme di danaro, le parti, devono essere in posizione di parità finanziaria, così che il valore di mercato dello swap sia uguale a zero, secondo la costante ed omogenea prassi internazionale degli affari che regola questo mercato (v. in dottrina: Hull, McDonald, Mattiello, Jarrow, Rubinstein, Jorion, Albanese e Campolieti, v. all. 24. Si precisa che la produzione di tali estratti in lingua inglese si deve intendere limitata alla riproduzione delle copertine dei testi ed alla parte di testo per ciascun estratto evidenziata) .
Alla stipula quindi, attualizzando il valore delle posizioni dei contraenti ai tassi correnti di mercato, il risultato dovrebbe essere pari a zero, così versandosi in una situazione di equilibrio finanziario. Nel caso in cui, invece, l'attualizzazione rivelasse una differenza tra loro, non dichiarata e quindi non compensata con il versamento di una somma che riconduca a parità le condizioni, così che la posizione di una parte avesse un valore maggiore dell'altra, ci troveremmo in presenza di un cd. "costo implicito", ossia di un profitto non giustificabile, acquisito a danno dell'altra parte. L'acquisizione di tale profitto è immediata all'atto della chiusura del contratto, e deve essere iscritta al conto economico, della Banca nel caso di specie, sulla base dei Principi contabili internazionali, di cui si dirà meglio in appresso: esso costituisce un guadagno occulto a danno dell'altra parte, definitivamente acquisito. Il "costo implicito", si sottolinea, non costituisce una perdita dovuta ad uno sfavorevole andamento del mercato, ma è acquisito in modo "clandestino" a danno di una parte, che subisce la perdita del correlativo valore economico. Per ripristinare il diritto violato, occorre che la parte che ha acquisito il profitto effettui un pagamento all'altra parte, cd "up front", pari alla differenza di valore delle prestazioni, riequilibrando così lo swap .
Possiamo ora meglio comprendere quanto accaduto all'atto della stipula dei contratti, aventi ad oggetto derivati, conclusi tra le Banche Arranger ed il Comune di Milano nell'ambito della ristrutturazione del debito dell'Ente.
Effettuato il collocamento sul mercato dell'emissione obbligazionaria, gli accordi sopra richiamati prevedevano l'obbligo per il Comune di versare alle Banche Arranger, con cadenza annuale, quote di capitale per l'ammortamento del prestito, che esse dovranno poi direttamente rimborsare ai sottoscrittori alla scadenza nel 2035, secondo la formula denominata "bullet". Il relativo swap di ammortamento, previsto dalla legge, era strutturato nel senso che ciascuna delle Banche avrebbe versato al Comune un tasso fisso del 4.019% su un nominale di riferimento di 421.336.750,00, mentre il Comune avrebbe versato alle Banche un importo variabile indicizzato al tasso Euribor a 12 mesi, contenuto in una fascia di oscillazione (cd. "collar") compresa tra un tasso minimo di 3.48% (cd. "floor") ed un tasso massimo di 6.19% (cd: "cap").

Questa strutturazione del derivato sottostante all'emissione del bond è prospettata dalle Banche, alle quali il Comune si era pienamente affidato per la costruzione e la gestione dell'intera operazione, come rispondente ai requisiti ed alle condizioni posti dall'Ente a tutela del pubblico interesse, mentre al contrario l'adozione di una struttura "collar" di siffatto tipo presenta livelli di cap e di floor che non hanno alcun riflesso diretto nella prospettiva di tutela dal rischio perseguita dal Comune, ed appaiono anzi contrari ad ogni criterio di prudente gestione, come in seguito si preciserà.
Invero le Banche, peraltro anche in violazione di obblighi specifici, come poi si dirà, artatamente tacciono all'Ente che, all'atto ed a causa dell'adozione della struttura così definita, hanno già conseguito, in modo definitivo e non dipendente dall'andamento del contratto, un profitto occulto complessivo nella misura di 52.698.907,00 Euro, con pari decremento patrimoniale del Comune, calcolato "attualizzando" il valore della posizione finanziaria delle Banche al momento della stipula del contratto, valore che costituisce un immediato profitto da acquisire al bilancio della Banche al cd. "fair value", secondo i principi contabili internazionali citati, sui quali appare ora opportuno soffermarsi.
La necessità, nell'interesse pubblico europeo, di assicurare nell'ambito dell'Unione l'adozione e l'uso di principi contabili omogenei, per evidenti esigenze di uniformità nel trattamento di una materia così articolata e complessa, è stata soddisfatta con l'emanazione del Regolamento n° 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio d'Europa, del 19 luglio 2002 (v. all. 25), relativo all'applicazione di principi contabili internazionali, gli International Accounting Standards, meglio conosciuti con l'acronimo IAS.
Successivamente, la Commissione delle Comunità Europee, ai sensi del Trattato istitutivo della Comunità, ha normato ulteriormente la materia dapprima con il Regolamento n° 20 86/2004 (v. all. 26), poi con il Regolamento n°1751/2005 (v. all. 27) ai quali sono succedute ulteriori modifiche, non rilevanti ai fini della ricostruzione dei fatti per cui è procedimento.
E' appena il caso di precisare che il Regolamento, mediante la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Il principio contabile internazionale afferente il caso di specie è il Principio 39, nel testo allegato al citato Regolamento 2086/2004, che definisce le modalità di rilevazione e valutazione degli strumenti finanziari.
Al punto 9) il Principio stabilisce: "I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati: Definizione di un derivato
"Un derivato è uno strumento finanziario o altro contratto che rientra nell'ambito di applicazione del presente Principio con le tre seguenti caratteristiche:
a) il suo valore cambia in relazione al cambiamento in un tasso di interesse ...
b) non richiede un investimento netto iniziale...
c) è regolato a data futura

Definizioni delle quattro categorie di strumenti finanziari
Un'attività o una passività _ finanziaria al _ fair value (valore equo) rilevato a conto economico è un'attività o una passività finanziaria che soddisfa una delle seguenti condizioni.
a) E' classificata come posseduta per negoziazione. Un'attività o una passività finanziaria è classificata come _posseduta_per negoziazione se è: (i)... (ii)... O (iii) un derivato...

L'indicazione univoca fornita dal principio contabile è nel senso di prevedere che un derivato deve essere classificato nella categoria delle attività e passività finanziarie, rilevate al conto economico al fair value.
Tale appostazione in bilancio si applica ai bilanci di esercizio di società quotate che hanno inizio al 1° gennaio 2005, come precisato dal Regolamento 1751/2005.

Definizioni relative alla rilevazione ed alla valutazione
Par. 43 "Quando un'attività o passività è inizialmente rilevata, un'entità deve misurarla al suo _ fair value
Par. 46 "Dopo la rilevazione iniziale l'entità deve valutare le attività finanziarie, inclusi i derivati che costituiscono attività ai loro _ fair value"
Par. 47 "Dopo la rilevazione iniziale, un'entità deve misurare tutte le passività _ finanziarie al costo ammortizzato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo, ad eccezione di: a) Passività finanziarie al fair value rilevato a conto economico.
Tali passività, inclusi i derivati che sono passività, devono essere valutati al _ fair value..." Par. 55 "Un utile (o una perdita) derivante da una variazione di fair value (valore equo) di un'attività o di una passività finanziaria che non costituisce parte di una relazione di copertura deve essere rilevato come segue.
a) Un utile (o una perdita) relativo ad un'attività o passività finanziaria classificata al fair value (valore equo) rilevato a conto economico deve essere rilevato a conto economico".

Dalla lettura delle disposizioni sopra richiamate si evince come gli strumenti derivati non di copertura vadano sempre rilevati in bilancio al fair value e che le variazioni del fair value relative ai derivati così definiti vadano sempre rilevate al conto economico, che è il conto deputato ad accogliere gli incrementi netti del patrimonio dell'azienda.
Ancora al punto 9), ove si danno le definizioni relative alla rilevazione ed alla valutazione si legge: "Il fair value è il corrispettivo al quale un'attività potrebbe essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli ed indipendenti". Infine, nel successivo paragrafo ove si disciplina il momento della rilevazione iniziale, al punto 14) si precisa che "Un'entità deve rilevare nel proprio stato patrimoniale un'attività o una passività finanziaria quando, e solo quando, l'entità diviene parte nelle clausole contrattuali dello strumento".
Per completezza, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sul fatto che i paragrafi AG64 e da AG69 ad AG82 dell'Appendice A al testo normativo sinora richiamato, contengono le tecniche di stima del fair value, che non sono altro che i criteri ritenuti necessari per individuare il "corrispettivo al quale un'attività potrebbe essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e indipendenti" (cfr par. 9 IAS 39) Premesso che, come detto, i Regolamenti europei sopra citati obbligano immediatamente tutti gli Stati membri, si vuole qui rilevare che anche i principi contabili statunitensi sono del medesimo tenore, come si evince dall'esame del testo del Fas 133 degli US-Gaap, (v. all. 28), oltre a sottolineare il fatto che l'organo britannico deputato ad emettere gli UK Accounting Standards, l'Accounting Standards Board, nell'ambito del processo di convergenza sulla adozione di principi standard internazionali, nel dicembre 2004 ha emendato il principio FRS 26 (Financial Reporting Standards) (v. all. 29) che ha per scopo la compiuta implementazione dello IAS 39 in modo omogeneo all'interno della diversificata realtà politica ed istituzionale britannica.
Infine, si allegano anche le modifiche introdotte per implementare lo IAS 39 nel sistema regolatorio di contabilità, recepite nella Guida operativa per la transizione ai principi contabili internazionali redatta dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), dell'ottobre 2005 (v. all.
30).
Il sistema contabile europeo e quello statunitense appaiono pertanto del tutto omogenei con riferimento al momento di rilevazione ed alla effettività dei profitti nascenti da prodotti finanziari derivati, ed alla loro conseguente iscrizione al conto economico ed allo stato patrimoniale: si può pertanto affermare che il valore del derivato costituisce un netto, ben individuato, e contabilmente realizzato, incremento del patrimonio.
In concreto, infine, si deve rilevare che le quattro banche, nei cui confronti è procedimento, hanno doverosamente adottato i criteri ed i principi contabili relativi ai prodotti finanziari derivati sopra esposti nella redazione dei propri bilanci, come si può verificare nelle relative schede allegate a far data dall'esercizio 2005 (v. all. 31 , 32 , 33 e 34 ). Il profitto di cui si è sinora discusso, mantenuto occulto, è dovuto allo squilibrio, dolosamente perseguito dalle Banche, tra le prestazioni reciproche delle controparti.
Squilibrio iniziale che avrebbe dovuto essere ricondotto ad equità, con riferimento alla struttura in concreto adottata, a mezzo del versamento al Comune della somma complessiva di 52.698.907,00 Euro da parte delle Banche, (versamento che, peraltro, sarebbe stato anch'esso in violazione dell'art. 3 c. II lett. f) del DM 389/03) ovvero mediante l'opportuna modifica della struttura.
Precisamente questo importo costituisce il profitto illecito del delitto di truffa e correlativamente il decremento patrimoniale subito dal Comune di Milano. Anche il profitto realizzato dalle Banche con riferimento a ciascuno degli accordi successivi con il Comune, richiamati nelle specifiche imputazioni, presenta il medesimo carattere di effettività ed illiceità, come si preciserà in appresso.
Ai fini della verifica della sussistenza dell'elemento psicologico del dolo, estrinsecatosi in un raggiro, essenziale per la configurazione del delitto di truffa, e con specifico riferimento alle imputazioni contestate, si vogliono qui evidenziare alcune circostanze, che, in modo univoco, appaiono sintomatiche del dolo che ha improntato i comportamenti degli indagati. Va subito osservato che i contratti per cui è procedimento sono regolati dalla legge inglese, per espressa volontà dei rappresentanti delle Banche. Circostanza, questa, che appare di per sè gravida di difficoltà per l'Ente territoriale in relazione alla propria tutela giurisdizionale, con riferimento particolare all'ipotesi di eventuali contestazioni da avanzare circa la conclusione o l'esecuzione dei contratti.
Preso atto pertanto che la cornice giuridica che definisce i termini contrattuali è quella prevista dall'Ordinamento inglese, va notato che le modalità di azione delle Banche con riferimento a negozi come quelli in concreto da esse stipulati con il Comune di Milano, sono normate dall'Autorità specificamente preposta alla regolazione dei mercati finanziari, la Financial Services Authority, che nel prosieguo sarà indicata come FSA, sigla con cui per brevità è denominata in genere nella documentazione inglese di riferimento. L'FSA, già Securities and Investments Board (SIB), successivamente disciplinata dal Financial Services and Markets Act 2000, ha emanato una normativa regolatoria complessiva dei mercati finanziari articolata in Principi, ed implementata a mezzo di specificazioni contenute in ulteriori snodi normativi, tra i quali il manuale "Conduct of Business", in prosieguo indicato come COB per le medesime ragioni dianzi richiamate, che regola in dettaglio la materia che ci occupa per il tramite sia di norme vere e proprie, denominate "rules" sia di linee guida cui devono adeguarsi i comportamenti degli operatori, denominate "guidance".
Tali norme e linee guida sono contenute nell'FSA Handbook, continuamente aggiornato ed accessibile sul Web, ove è pubblicato ufficialmente, tramite collegamento via Internet.
Non è inopportuno sottolineare che le entità, nel nostro caso le Banche, i cui comportamenti sono regolati dall'FSA, sono obbligate al pieno rispetto sia dei Principi che delle norme e delle indicazioni fornite dalle linee guida descritte nel COB, essendo soggette, in caso di loro violazione, a sanzioni irrogate dalla stessa FSA.
Prima di proseguire, si vuole ancora sottolineare che non si intende qui articolare un profilo di carattere giuridico-comparatistico, ma individuare e descrivere alcune violazioni di grande imP.nza, poste in essere dagli indagati, alla normativa cogente di diritto inglese richiamata, che sono sintomatiche dell'esistenza del dolo in capo ai medesimi.
Si intende ora fornire un quadro sintetico di tali violazioni, richiamando, per una più compiuta e specifica descrizione di esse, la relazione del consulente dell'Ufficio, David Dobell, a formare parte integrante della presente richiesta. (v. all. 35 e 35a).
La normativa inglese prevede una procedura per la classificazione del cliente da parte dell'entità il cui comportamento è regolato, e precisa, al punto del COB 4.1.3, che l'entità regolata deve classificare i soggetti con i quali o per conto dei quali intenda condurre affari di pertinenza, al fine di ottenere una appropriata applicazione delle regole previste nello stesso
COB.
Il suo scopo è garantire il fatto che i clienti siano classificati appropriatamente, cosicché le protezioni del sistema regolatorio siano focalizzate su quelle categorie di clienti che ne abbiano maggiore bisogno, mentre consentono un approccio diverso con una controparte professionalmente omogenea.
Al successivo punto 4.1.4, si prevede che l'entità regolata deve fare ogni ragionevole passo per stabilire se il cliente sia un cliente, un cliente intermedio, o una controparte omogenea, secondo le definizioni proprie dell'FSA. Sempre tale normativa prevede che un ente territoriale, quale il Comune di Milano, essendo una "local authority" debba essere ritenuto un cliente intermedio, un "intermediate customer", avente pertanto pieno diritto a godere delle protezioni offerte dal sistema regolatorio, protezioni che in appresso si preciseranno. La normativa, tuttavia, prevede la possibilità, da parte dell'ente regolato, di classificare un ente territoriale come "market counterparty", ossia come una controparte professionale omogenea, purché si rispetti una precisa procedura prevista a tutela del cliente.
Invero, ai sensi della regola prevista dal COB punto 4.1.12, il soggetto regolato, prima che l'affare abbia inizio, sulla base di questa diversa e nuova classificazione del cliente che intende effettuare, è obbligato: a) ad avvertire per iscritto il cliente che questi sta per essere classificato come una controparte professionale omogenea; b) a notificare per iscritto al cliente che egli perderà le protezioni per lui previste dall'ordinamento, in particolare dal COB e dai Principi 6 (interessi dei clienti), 8 (conflitti di interesse), 9 (relazioni di fiducia con i clienti), e 7 (sulla qualità delle comunicazioni con i clienti).
Più specificamente va detto che il contenuto dei "Principles", i quali costituiscono vere e proprie "rules", è indicato al punto 2.1.1 dell' FSA Handbook. In particolare, il Principio 6 dispone che il soggetto regolato deve avere il dovuto riguardo agli interessi dei propri clienti e trattarli in modo adeguato. Il Principio 7 dispone che il soggetto regolato deve avere il dovuto riguardo alle necessità di informazione dei propri clienti e comunicarle loro in modo che sia chiaro, appropriato, e non fuorviante. Il Principio 8 dispone che il soggetto regolato deve gestire i conflitti di interesse in modo congruo, sia quelli tra sé ed i propri clienti, che quelli tra un cliente ed un altro. Il Principio 9 dispone che il soggetto regolato deve avere ogni ragionevole cura per assicurare la congruità dei propri consigli e delle proprie decisioni discrezionali per ogni cliente che abbia titolo per fare affidamento sulle sue valutazioni. La regola COB 4.1.12 prevede che, una volta posta in essere questa specifica procedura, necessaria e pregiudiziale, in riferimento ad un cliente che sia una autorità locale, qual è il
Comune di Milano, deve fare i ragionevoli passi per assicurarsi che gli avvisi scritti richiesti dai precedenti punti a) e b) siano stati consegnati ad una persona legittimata a prendere tale decisione per il cliente, prevedendo inoltre che debba altresì ottenere il consenso scritto del cliente, o comunque essere in grado di dimostrare in altro modo che tale consenso sia stato prestato. Infine, l'entità regolata dovrà avvertire il cliente che si applicheranno ai loro rapporti le regole relative alla condotta professionale tra parti omogenee.
Il sistema regolatorio presta molta attenzione alla classificazione del cliente ed alle sue conseguenze in termini di tutela del medesimo. Prevede infatti al punto COB 4.1.15 che questa classificazione debba essere rivista almeno una volta all'anno per assicurarsi che rimanga appropriata in relazione agli affari concordati che il soggetto regolato conduca con, o per, quel cliente. Per sottolineare la completezza del sistema, va richiamato il fatto che il punto COB 4.1.16 prevede che il soggetto regolato debba tenere una documentazione della classificazione decisa per ciascun cliente ai sensi della normativa citata, che includa sufficienti informazioni per supportare la classificazione. E' previsto che tale documentazione debba essere conservata dal soggetto regolato per un periodo non inferiore a 3 anni.
Appare pertanto, alla luce di quanto sopra, di solare evidenza il fatto che se le Banche avessero uniformato i propri comportamenti, come sarebbe stato doveroso, alla normativa dell'FSA, non avrebbero mai potuto stipulare né i negozi relativi all'amortising swap con la struttura collar iniziale né le integrazioni successive.
Invero, avrebbero dovuto comunicare per iscritto al Comune, prima della stipula dei contratti di cui alle imputazioni, (v. pag. 51 all. 35, COB 4.1.12 R, n°2) il fatto che l'Ente, se si fosse determinato a concluderli, avrebbe perso le protezioni per esso previste dall'ordinamento inglese regolatore della materia ed alle quali ha diritto, e ciò, peraltro, a fronte di nessun vantaggio da ottenere per l'Ente pubblico in corrispettivo del fatto che si sarebbe trovato spogliato d'ogni tutela dei propri diritti.
Nessun pubblico funzionario e nessun organo politico o amministrativo dell'Ente territoriale, essendo obbligato ad improntare la propria azione amministrativa ai criteri di efficacia ed economicità, nonché, in particolare, di sana e prudente gestione del danaro pubblico, avrebbe mai potuto accettare una simile proposta.
Di mera proposta infatti si tratta, essendo la controparte libera di accettare o meno un azzeramento della tutela dei propri diritti prevista dall'ordinamento.
Ne è conseguita la necessità per le Banche di porre in essere il raggiro del silenzio sul punto, violando il preciso ed articolato obbligo di informazione a loro carico previsto dalla legge inglese, così stracciando i diritti e calpestando gli interessi dell'Ente pubblico. Obbligo che le stesse Banche riconoscono implicitamente di avere, allorché esplicitamente dichiarano nei loro atti di essere soggette alla normativa FSA sinora citata: si veda, tra l'altro ed a mero titolo di esempio, la documentazione da esse presentata al Comune per la rimodulazione o ristrutturazione dei negozi in essere, e precisamente gli allegati 9) ed 11) al verbale di sommarie informazioni rese da Cas. Angela Antonella alla P.G., in data 31 ottobre 2008 (v. all. 23).
Con riferimento alla concreta fattispecie dell'induzione in errore, vanno sottolineate anche le dichiarazioni rese all'Ufficio da Butti Elfo, all'epoca dei fatti Direttore Centrale del settore Ragioneria, Finanza, Patrimonio e Tributi del Comune di Milano, che in tale qualità ebbe a firmare, impegnando così l'Ente territoriale, in data 24 giugno 2005, il contratto iniziale con le Banche, oltre che successive rinegoziazioni, nonché quelle rese da Cas. Angela Antonella, che, nella qualità di Direttore Centrale Finanza, Bilancio, Tributi e Partecipate del Comune di Milano, firmò gli accordi con le Banche in data 20, 23 ottobre 2006 e 10 ottobre 2007.
Invero, nel corso dell'audizione del 24 luglio 2008, (v. all. 36) il Butti ha dichiarato all'Ufficio, a specifica domanda, " Per quanto mi concerne direttamente, affermo che non sono affatto un esperto in operazioni in strumenti derivati. Non ho mai trattato questa materia e non sarei in grado di farlo tuttora", precisando poi, a domande, "Non sono in grado di interloquire in lingua inglese, dal momento che le mie conoscenze al riguardo risalgono ai tempi della scuola"..."Avevo informato il dott. P. del fatto che non avevo alcuna conoscenza in materia di derivati e che non parlavo l'inglese". Questi mi rispose che ciò non costituiva un problema".
Tali affermazioni vengono ribadite ed ulteriormente precisate dal Butti nel corso dell'audizione del 28 luglio 2008, (v. all. 37) allorché questi afferma: "Dissi con molta chiarezza sin dall'inizio, a Tommaso Zi., a Gaetano Ba., a Marco S. ed a Antonia Cr., oltre che ad altri esponenti delle Banche arranger che ho visto nel corso dell'operazione, ed al Direttore P., che io non conoscevo l'inglese e che non avevo alcuna conoscenza in materia di prodotti derivati _ finanziari".
Con riferimento alla questione della convenienza economica, appare opportuno richiamare le dichiarazioni rese dal Butti in data 24 luglio 2008, a domande dell'Ufficio ( v. all. 36):
"E'evidente che bisognava effettuare il calcolo sulla convenienza economica dell'operazione di emissione del bond, ai sensi dell'art. 41 della L. 448/01. Questi calcoli furono effettuati dalle quattro Banche incaricate quale advisor per la collocazione del bond, alle quali ritengo siano stati consegnati tutti i documenti necessari, adempimento per il quale era responsabile la dott.ssa Cas.. Ritengo sia stata consegnata anche la documentazione relativa al derivato all'epoca già esistente con Unicredit Banca d'Impresa e connesso con un mutuo poi estinto. Presumo che tale documentazione fu consegnata, in quanto io non avevo ancora assunto il mio incarico. Quello che posso dire con certezza è che nei calcoli _ fatti dalle Banche ai fini della convenienza economica, queste ultime non avevano tenuto conto del derivato UBI. Dai loro conti, senza che abbiano considerato tale derivato, emergeva la convenienza economica per il Comune, e quindi l'operazione venne portata a termine. Dell'esistenza di tale swap era a conoscenza anche il dott. P., il quale neppure mi disse nulla".
"Per quanto è a mia conoscenza diretta, le operazioni in derivati, con particolare riferimento alla strutturazione dello swap con pagamento da parte del Comune di rate a tasso variabile, ed invece di rate a tasso fisso da parte delle Banche, è stata proposta dalle Banche medesime, ed è stata valutata come conveniente per il Comune di Milano da parte del dott. Mario M., esperto esterno del Comune. Il M. ha fatto parte della Commissione tecnica sull'operazione relativa al prestito obbligazionario, su proposta del Direttore Generale dott. P., il quale mi disse che si trattava di un esperto di finanza di fiducia del Sindaco Albertini".
"Con riferimento alla scelta del pagamento del tasso variabile da parte del Comune, Le posso solo dire che questa strutturazione ci venne proposta durante una riunione a Londra cui, oltre a me, furono presenti il dott. P., la Cas., l'Assessore T. ed il dott. M.. Il dott. M., in particolare, in qualità di membro della Commissione di cui ho detto. Eravamo presso la sede di una delle quattro Banche, che in questo momento non ricordo con precisione, ma ritengo che fosse la sede dell'UBS. Non ricordo i nomi delle persone presenti per conto delle Banche. Credo ci fosse la dott.ssa Cr. e forse il dott. S.. In quella sede Zi., certamente presente, propose di strutturare un derivato con tasso variabile a carico del Comune, indicandoci la relativa banda di oscillazione. Io non ero in grado di interloquire, come ho detto, sul punto, quindi mi affidai alla valutazione del dott. M.. La proposta del tasso variabile e della sua concreta articolazione non mi era mai stata fatta in precedenza, e venne prospettata per la prima volta in quella sede. Il dott. M. disse immediatamente che andava bene, e sia P. che T. e la Cas. assentirono." "La proposta di regolamentare il contratto secondo la legge inglese fu fatta dall'Assessore T. e dal dott. P.".
La Cas., nel corso dell'audizione del 31 ottobre 2008 (v. all. 23) ha dichiarato che il "calcolo della convenienza economica fu eseguito dalle quattro banche con cui il Comune di Milano perfezionò l'emissione del prestito obbligazionario", precisando che le banche avevano evidenza documentale dell'esistenza dello swap stipulato nel 2002 tra il Comune di Milano e UBI.
Nel corso dell'audizione del 19 gennaio 2009 (v. all.38), la Cas. ha ulteriormente dichiarato:
" Confermo che, per quanto a mia diretta conoscenza, il dott. Butti non conosce l'inglese né la materia dei prodotti _ finanziari derivati".
"Confermo che la struttura collar con la misura degli interessi ci fu indicata per la prima volta a Londra il 24 giugno 2005, presso gli uffici della Deutsche Bank, se non ricordo male". ... Non ricordo chi, delle banche, ci comunicò i dati precisi che definivano il collar. Il M. ed il P., oltre che l'Assessore T., dissero che per loro andava bene, e così in quel momento venne chiusa l'operazione.
... "I rappresentanti delle banche mi hanno sempre rappresentato ogni operazione come conveniente per il Comune, sottolineando sempre, ora me ne rendo conto, soltanto gli aspetti vantaggiosi di breve termine. Per tutto quello che concerneva la misura degli interessi da corrispondere durante lo svolgimento del contratto, hanno sempre glissato, limitandosi a darmi generiche assicurazioni e dicendo che il problema si sarebbe presentato in corso di manutenzione del prodotto derivato, sempre evidenziando la convenienza finanziaria per il Comune, a loro dire, delle singole ristrutturazioni. Intendo dire che le banche mi hanno sempre prospettato, per ogni singola operazione, il fatto che il Comune avrebbe pagato nel complesso sempre meno interessi. Hanno sempre affermato che il Comune, alla fine dei trent'anni, avrebbe comunque risparmiato. Non mi hanno mai prospettato un problema relativo alla possibilità di un mark to market negativo. Preciso che non hanno mai fornito ragguagli circa la convenienza economica delle singole rinegoziazioni ai sensi dell'art. 41 della Finanziaria 2002".
"Non mi è stato mai prospettato che il valore di partenza dello swap, in ogni operazione, fosse a svantaggio del Comune. I rappresentanti delle banche hanno anzi sempre affermato che le posizioni di partenza tra loro ed il Comune erano paritarie, ribadendomi che tra il tasso fisso da loro corrisposto e quello variabile corrisposto dal Comune vi era e vi sarebbe stata equivalenza per tutto il corso del rapporto. Quando ho parlato con il P. ed il M. di queste specifiche affermazioni ciascuno di essi mi ha confermato quanto dettomi dai rappresentanti delle banche circa la posizione paritaria _ finanziaria".
"Con riferimento al derivato all'epoca in essere con Unicredit Banca d'Impresa per l'importo originario di circa 739 milioni di euro, voglio precisare che dello stesso e dei costi per la sua estinzione non se ne è tenuto conto nei calcoli di convenienza economica. Voglio precisare che io posi questo specifico problema nel corso di una riunione con Zi., Cr., Ba., S. ed il P., esponendo loro la necessità di definire anche questa posizione in derivati che il Comune aveva in essere. Tutti però mi dissero che non era necessario farlo in quel momento, e che tale posizione sarebbe stata sistemata in un secondo tempo, dicendomi di non menzionare questa situazione nei documenti che avrei dovuto predisporre per il prosieguo dell'operazione di _ finanziamento. Anche il M. era certamente a conoscenza dell'esistenza del derivato perché indicato nella documentazione in suo possesso, ma neppure lui mi fece alcun accenno a questo problema".
"Con riferimento all'operazione di chiusura del derivato, devo dire che la stessa è stata gestita dalle quattro banche arranger, che nell'occasione sono state il nostro advisor, nel senso specifico che hanno interloquito con UBI, rappresentando il Comune e rinegoziando per suo conto. Le banche mi dissero che il derivato doveva essere chiuso nella sua totalità, e che non poteva essere chiuso soltanto in parte."
"Il dott. P., come ho detto, ha voluto questa operazione, l'ha diretta, coordinata e velocizzata. Posso certamente affermare che la gestione complessiva dell'operazione hafatto certamente capo a lui in tutti i suoi aspetti".
Con riferimento alle ulteriori rinegoziazioni poste in essere dalle Banche Arranger con il Comune di Milano, va osservato che gli artifici e raggiri sopra descritti sono stati reiterati in ogni singola operazione, sia in relazione all'omissione del calcolo di convenienza economica per il Comune che con riguardo alla violazione degli obblighi imposti alle Banche dalla normativa inglese, con la specificità che sarà in appresso precisata in riferimento alla vendita di protezione alle Banche da parte del Comune, con il contratto stipulato in data 10 ottobre 2007 ed avente ad oggetto la negoziazione di un prodotto finanziario derivato relativo ad un Credit Default Swap.
Tanto premesso, si vuole ora descrivere sinteticamente la genesi del profitto illecito realizzato dalle Banche per ciascuna operazione, qui richiamando le ragioni dianzi espresse a sostegno della natura definitiva e reale di tale profitto, e della sua sostenuta illiceità. La prima ristrutturazione contrattuale avviene in data 8 settembre 2005 (perfezionatasi per la sola UBS in data 20 ottobre) (v. all. 12, 13, 14 e 15), e nasce dall'esigenza di chiudere il derivato tuttora in essere con UBI, non preso in considerazione, come visto, ai fini del calcolo di convenienza economica. E' opportuno ricordare che il mark to market del derivato era di € 96.328.000,00, e venne chiuso con il pagamento di € 20.000.000.,00 in contanti, rinegoziato con UBI per l'importo di € 28.164.000,00 e, per l'importo residuo di € 48.164.000,00, rinegoziato con le quattro Banche arranger.
La struttura proposta dalle Banche prevede un aumento dello spread di 22 punti base rispetto al valore dell'Euribor a 12 mesi, con un innalzamento del floor al 3.70% e del cap al 6.41%. Tali modifiche della sola "gamba variabile" dello swap, modificano il valore attuale della posizione finanziaria delle Banche, consentendo loro, a causa specifica di ciò, di acquisire un profitto immediato e complessivo nella misura di € 12.591.526,00.
Con l'operazione del 1° marzo 2006, (v. all. 39) veniva ancora modificata e resa più articolata la misura e la modalità di corresponsione degli interessi da parte del Comune, essendo stata proposta dalle Banche contraenti l'adozione di una struttura a scaglioni per il floor con pagamento del 3.65% sino al 2013, del 3.80% sino al 2015, del 3.92% sino al 2020 e del 3.97% sino alla scadenza (v. consulenza, all.17, da p. 50), cui si accompagnava un innalzamento del cap al 7.05%. La conseguenza dell'adozione di tale struttura è che il Comune pagherà interessi minori per i primi anni, sino al 2013, ma ben maggiori per gli anni successivi, così da far acquisire alle Banche contraenti, per effetto di tale modifica, un profitto immediato e complessivo nella misura di € 7.538.218,00
Con l'operazione del 26 maggio 2006 (v. all. 40), effettuata dalla sola Deutsche Bank, vi è un'ulteriore modifica delle condizioni contrattuali dello swap in essere sull'emissione obbligazionaria del Comune di Milano. La Banca prospetta al Comune la possibilità di "ottenere risparmi per circa 5,7 milioni di euro per il periodo 2006-2010", riducendo sia lo spread sull'Euribor che la misura dei tassi attualmente pagati dal Comune, estinguendo anche un derivato stipulato con UBI, in data 12 marzo 2003, con un nozionale in ammortamento di € 215.718.328,23. La rinegoziazione modifica radicalmente la struttura attuale dello swap (v. consulenza, all. 17 da p. 54), e prevede, tra l'altro, due pagamenti aggiuntivi a carico del Comune per l'importo di € 13.200.129,00 al 29 giugno 2006 e di € 13.520.521,00 al 29 giugno 2007.
Prevede altresì che la quota di interessi che il Comune dovrà pagare sarà calcolata su un importo nominale fisso, che quindi non si riduce per effetto dell'ammortamento, pari al valore del bond emesso in data 24 giugno 2005 per la quota assunta da Deutsche, nella misura di €421.336.750,00.
Per effetto, in particolare, di tale modifica, com'è evidente, il Comune sarà tenuto ad effettuare pagamenti più onerosi. In conseguenza diretta di quanto sopra, la Banca contraente così acquisisce un profitto immediato nella misura di € 7.538.218,00 (v. consulenza, all. 17 p. cit.). La rinegoziazione del 20 ottobre 2006 (v. all. 41) viene modellata su quella già effettuata in data 1° marzo 2006, dal momento che viene motivata essenzialmente con l'esigenza di ridurre il costo dell'indebitamento ed articolata con l'innalzamento degli scaglioni progressivi del floor, cui si aggiunge il pagamento delle quote di capitale da parte del Comune non più annualmente ma mensilmente.

Le Banche contraenti, per effetto diretto di tale modifica, acquisiscono un profitto immediato e complessivo nella misura di € 8.959.550,00 (v. consulenza all.17, da p. 56). Infine, con il contratto stipulato tra le quattro Banche arranger ed il Comune di Milano, in data 10 ottobre 2007, (v. all. 42, 43, 44, 45 e 45a) si conviene che il Comune venda loro protezione su eventi di default della Repubblica Italiana.
Le Banche possono quindi acquistare titoli emessi dallo Stato Italiano, quali Bot o Cct, e trasferire il relativo rischio sul Comune, che in corrispettivo riceve da esse la somma di € 14.000.000,00.
A tacere del fatto che il Comune stipula un contratto del tutto incompatibile con i criteri di corretta e prudente gestione del patrimonio pubblico, si deve rilevare che in realtà il valore della protezione è superiore di € 10.547.855,00 al prezzo incassato. (v. consulenza, all. 17, da p. 60).
Questa differenza non versata ed acquisita dalle Banche costituisce il profitto complessivamente da esse illecitamente acquisito."

vista
la documentazione e le informazioni trasmesse dal pubblico ministero in data 26 marzo 2009 a seguito di specifica richiesta: all. 11bis, 11 ter, 11 quater e all. 46;

ritenuto

con riferimento alla richiesta di sequestro preventivo avanzata ai sensi degli artt. 19 e 53 del D. L.vo 8 giugno 2001 n. 231, con riferimento agli artt. 5 comma 1 lettera A), 21, 24 commi 1 e 2 del medesimo, ed in relazione agli art. 640 comma 2 nr. 1, 61 n° 7 c.p.:

- che l'art. 19 del D. Lgs. 231/2001 (introduttiva della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, derivante da reato) prevede una speciale ipotesi di confisca obbligatoria a carico dell'ente, laddove sancisce che "nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato" e che "quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato" ;
- che l'art. 53 del D. Lgs. 231/2001 sancisce che "il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'art. 19. Si osservano le disposizioni di cui agli artt. 321, commi 3, 3 bis e 3 ter, 322, 322 bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili" ;
- che le disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001 sono applicabili anche nei confronti delle persone giuridiche aventi sede all'estero, qualora presupposto dell'illecito amministrativo sia un reato commesso in Italia. A dette conclusioni si giunge alla luce del combinato disposto degli artt. 36e4D. Lgs. 231/2001 e dell'applicazione dei principi che governano la competenza nell'ambito del diritto penale. Invero, l'art. 36 attribuisce la competenza a decidere sulla responsabilità amministrativa dell'ente all'A.G. del luogo ove viene commesso il reato presupposto, indipendentemente dal luogo ove ha sede l'ente, sia esso in Italia che all'estero. Differentemente, l'art. 4 prevede in caso di reato commesso all'estero l'applicabilità della normativa esclusivamente all'ente avente la sede principale in Italia. Dalle suddette disposizioni si desume, pertanto che il criterio che radica la competenza è quello del luogo di commissione del reato e non di commissione dell'illecito amministrativo né di sede dell'ente e che l'art. 36 costituisce una deroga a detto principio, consentendo di procedere anche per i reati commessi all'estero ma solo nei confronti degli enti aventi la sede principale in Italia;

con riferimento alla richiesta di sequestro preventivo avanzata ai sensi degli artt. degli artt. 640 quater e 322 ter c.p., in relazione agli artt. 640 comma 2 nr. 1e 61 n° 7 c.p., 321 c.p.p.:
- che l'art. 322 ter c.p. introdotto con legge 300/2000 e richiamato dall'art. 640 quater c.p., prevede una speciale ipotesi di confisca, stabilendo che "nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti.... è sempre è sempre ordinata al confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale prezzo ";
- che, per il combinato disposto degli artt. 321 c.p.p. e degli artt. 322 ter e 640 quater c.p., il giudice può disporre, nella fase delle indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, il sequestro preventivo delle cose suddette;

con riferimento ad entrambe le richieste:

- che l'ammissibilità del sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca non è subordinata all'accertamento della possibile situazione di pericolo (aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato ovvero agevolazione della commissione d'altri reati) generata dalla libera disponibilità delle cose, accertamento necessario, invece, ai sensi del comma 1 dell'art. 321 c.p.p., per le cose pertinenti al reato non confiscabili;
- che, tra le condizioni legittimanti l'adozione della misura cautelare reale, non è prevista la sussistenza di "gravi indizi di colpevolezza", atteso che l'articolo 273, comma 1, c.p.p. è disposizione che concerne le sole misure cautelari personali;
- che alle medesime conclusioni deve giungersi in ordine alle condizioni legittimanti l'adozione del sequestro nei confronti dell'ente, atteso che l'art. 53 D. Lgs. 231/2001 non contiene alcun riferimento specifico ad indizi a carico dell'ente, a differenza di quanto previsto dall'art. 45 del medesimo testo di legge per l'adozione delle misure interdittive;
- che, di conseguenza, l'ordinanza che dispone il sequestro preventivo ai sensi degli artt. 19¬53 D. Lgs. 231/2001 o degli art. 321 c.p.p.-322 ter c.p., non deve motivare sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza, ma sull'ipotizzabilità in astratto della sussistenza del reato, rilevabile attraverso la pendenza del procedimento penale e la sussistenza di una preliminare imputazione, nonché, con riferimento all'art. 19 D. Lgs. 231/2001, l'ipotizzabilità dell'illecito amministrativo rilevabile attraverso la pendenza del procedimento nei confronti dell'ente a seguito di iscrizione ex art. 55 LD. Lgs. 231/200
- che, in altre parole, requisito indispensabile per l'ammissione del provvedimento è la sola astratta configurabilità del reato e del correlato illecito amministrativo, espressione riferentesi ad una fattispecie tipica, ipotizzabile non soltanto in base ad un eventuale successivo sviluppo delle indagini, ma ad una teorica possibilità, pur sempre collegata con elementi processuali già acquisiti in atti;

-che le argomentazioni formulate dal pubblico ministero siano condivisibili e la richiesta debba pertanto trovare accoglimento. Invero nella ricostruzione prospettata dalla pubblica accusa si ravvisano, allo stato attuale delle indagini, le fattispecie di reato ipotizzate ai capi da A) ad F), come qualificate e circostanziate dalla pubblica accusa, in ragione della configurabilità degli elementi costitutivi del reato di truffa, commesso in danno del Comune di Milano, in alcuni casi, specificamente contestati, con il concorso dei funzionari del comune Giorgio P. e M.M.. In particolare, in tutte le fattispecie di reato ipotizzate sono identificabili i medesimi profili fattuali che integrano gli artifici o raggiri, l'induzione in errore nonchè il conseguimento di un ingiusto profitto, con conseguente danno della persona offesa, Comune di Milano.
Richiamando, per la puntuale ricostruzione della vicenda ed in particolare per le responsabilità a titolo di concorso dei funzionari del comune di Milano Giorgio P. e Mario M. , le osservazioni del pubblico ministero sopra riportate, in questa sede è necessario sottolineare alcuni profili.
Gli artifici e raggiri sono ravvisabili, in primo luogo, in ragione della qualifica di "arranger" assunta dalle banche coinvolte nell'operazione, che operavano pertanto nei rapporti con il comune nella qualità di veri e propri consulenti, oltre che di controparti contrattuali, e che in tale veste erano tenuti ad osservare le condizioni poste dal Comune di Milano per la realizzazione dell'operazione, in conformità con la normativa vigente (art. 41 c. 2 L. 448/2001). La principale di dette condizioni era la "riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico dell'ente" e proprio per verificare tale profilo alle banche era stata fornita la documentazione attinente alle passività totali a carico del Comune. Ciononostante le banche formulavano la loro proposta di rinegoziazione del debito senza prendere in considerazione il contratto derivato stipulato dal Comune di Milano con Unicredito Italiano S.p.a. in data 5 marzo 2002, che doveva essere invece necessariamente valutato e chiuso, in quanto correlato ai mutui rinegoziati.
Questa circostanza, ovvero il silenzio serbato sulla esistenza del contratto derivato e sul coinvolgimento necessario dello stesso nell'operazione di rinegoziazione, assume, alla luce del valore di mercato del derivato al momento della chiusura e dell'aggravio di spesa per il comune -che doveva essere calcolato ai fini della valutazione della riduzione del valore finanziario delle passività totali-, rappresenta il primo significativo artificio commesso in danno del Comune di Milano, con la complicità del funzionario Giorgio P..
Altro artificio significativo è rappresentato dalla struttura collar adottata nello swap per l'ammortamento del debito, correlato all'emissione dei titoli obbligazionari del Comune Milano. Detta struttura, come rilevato dal consulente tecnico del pubblico ministro prof. Gianluca Fusai, già all'atto della stipula del contratto, determinava uno squilibrio delle posizioni dei due contraenti a favore delle banche, dell'ammontare di euro 52.689.907,00, che il consulente indica con il termine di costo implicito e che definisce come "la perdita finanziaria dovuta a condizioni contrattuali che avvantaggiano una delle parti a danno dell'altra" . Per prassi consolidata dei mercati finanziari alla stipula del contratto le due controparti devono essere nelle medesime condizioni, ossia il valore di mercato dello swap deve essere pari a zero; se invece già al momento iniziale il valore attuale delle prestazioni non è pari a zero, per determinare una posizione di equilibrio, la parte che si avvantaggerebbe dovrebbe effettuare un pagamento all'altra parte, pari alla differenza di valore delle prestazioni.
Ebbene, come evidenziato dal consulente, un costo implicito, non conforme alle prassi dei mercati finanziari, è ravvisabile sia in relazione alla stipulazione del contratto di amortising swap risalente al 24 giugno 2005, sia in relazione alle successive ristrutturazioni del contratto di swap avvenute l'8 settembre 2005 (con JP Morgan, Deutsche Bank, e Depfa Bank Plc), e il 20 ottobre 2005 (con UBS Limited), ed analogamente nelle successive ristrutturazioni descritte ai capi di incolpazione sub C), D) ed E). Parimenti un costo implicito è ravvisabile nel contratto di "Credit Default Swap" stipulato tra le medesime parti contraenti il 10 ottobre 2007.
Per quanto emerge dagli atti di indagine portati all'attenzione di questo ufficio, il costo implicito, determinato da un valore di mercato dello swap al momento della stipula del contratto diverso da zero, rappresenta una perdita finanziaria a carico di una parte contraente e quindi un profitto dell'altra parte contraente. Detto profitto, secondo i principi della finanza internazionale richiamati dal pubblico ministero, costituisce un valore effettivo che come tale deve essere iscritto in bilancio dall'ente che lo ha conseguito, e che determina i suoi effetti sull'andamento del contratto di swap in relazione alle successive oscillazioni del mercato, nel senso che i successivi guadagni della parte contraente che ha subito la perdita finanziaria iniziale, determinati da un andamento favorevole del mercato, saranno sempre ridotti nella misura del costo implicito.
Si tratta, pertanto del conseguimento di un effettivo profitto per le banche, con pari perdita finanziaria, e quindi danno effettivo, per il comune di Milano.
La qualificazione del profitto come ingiusto discende da molteplici profili, alcuni dei quali già esaminati.
Invero, come rilevato dal consulente tecnico del P.M., rispetto alla rappresentazione fornita nella prima proposta di rinegoziazione formulata dalle banche, già era ravvisabile un costo implicito per il comune pari ad euro 52.689.907,00, anzichè il vantaggio complessivo di circa 55 milioni di euro ventilato dalle banche.
È evidente che, per questa specifica operazione , il profitto conseguito può già ritenersi ingiusto in quanto conseguito fraudolentemente, non solo serbando il silenzio sulla esistenza di un costo implicito ma anche attraverso il raggiro consistente nella falsa rappresentazione della realtà. In un ulteriore profilo comune a tutte le operazioni poste in essere è ravvisabile l'ingiustizia del profitto. Invero, nei rapporti con il comune le banche, in quanto operatori finanziari, hanno violato i doveri di correttezza che erano tenute ad osservare, in ragione della clausola contrattuale posta dalle stesse banche nei contratti in esame e che ne determinava la regolamentazione degli stessi da parte della legge inglese (cfr. "Schedule" integrante i contratti parte 4 punto h)), posti dai principi dell'F.S.A. ( Financial Services Autorithy), indicati nel C.O.B. (Conduct of Business) e derivanti dalla qualifica di "intermediate customer" spettante al comune di Milano, in quanto ente pubblico territoriale. Da tale qualifica del comune di Milano, che nelle operazioni in esame era certamente sussistente, in assenza di diverse classificazioni possibili solo attraverso una articolata procedura prevista dal C.O.B. punto 4.1.12 (si richiama sul punto la relazione del consulente tecnico del P.M. David D.) - procedura che le banche si son ben guardate dall'attivare-, discende il diritto del comune di godere delle protezioni offerte dal C.O.B. e dai principi riportati nell'F.S.A. Handbook numeri da 6 a 9, che di seguito sii sintetizzano e che sono stati evidentemente violati dalle banche. In particolare esaminandoli nella logica successione finalizzata alla valutazione della comportamento delle banche nelle fattispecie in esame: i Principi 7 e 9 dispongono che il soggetto regolato, ovvero l'operatore finanziario, deve informare i propri clienti in modo adeguato, ovvero chiaro, appropriato, e non fuorviante (7) e deve assicurare la congruità dei propri consigli e delle proprie decisioni discrezionali per ogni cliente che abbia titolo per fare affidamento sulle sue valutazioni (9). Questi doveri di corretta informazione e congruità delle scelte consigliate e delle decisioni assunte principio sono stati evidentemente violati dalle banche, sia nella fase iniziale del rapporto con il comune, allorchè non valutavano fraudolentemente l'esistenza del contratto derivato con l'Unicredit, sia successivamente all'atto della stipula dei contratti, allorchè non informavano il comune dell'esistenza di costi impliciti derivanti dai valori di mercato attuali delle rispettive prestazioni. I Principi 6 ed 8 dispongono che l'operatore finanziario debba tener conto degli interessi del cliente, trattandoli in modo adeguato (6) e gestendo i conflitti di interesse in modo congruo, tra sé ed i propri clienti, in modo congruo (8). Questi principi sono stati violati per la scelta di una struttura collar nella realizzazione del derivato, caratterizzata per altro da una posizione di squilibrio delle condizioni di partenza.

- che allo stato attuale delle indagini sussistono le condizioni per ravvisare la responsabilità amministrativa degli enti JP Morgan, Deutsche Bank, Depfa Bank Plc e UBS Limited, ai sensi degli artt. 24 e 5 c. 1 lett. a9) D. L.vo 231/2001, in quanto i reati risultano commessi da persone che rivestono funzioni di rappresentanza dell'ente, o comunque che esercitano funzioni di gestione, nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso;
-che in applicazione dei principi in materia di concorso di persone nel reato, il provvedimento di sequestro, in quanto finalizzato alla successiva confisca, anche per equivalente, del profitto dei reati può essere disposto nei confronti di uno qualsiasi tra i concorrenti per l'intero importo del profitto del reato, anche se lo stesso non sia affatto transitato, o sia transitato in minima parte, nel suo patrimonio e sia stato, invece, materialmente appreso da altri

- che competente alla nomina del custode e alle determinazione delle modalità di conservazione e gestione dei beni oggetto del provvedimento di sequestro sia l'ufficio del pubblico ministero, nella cui disponibilità sono i beni stessi (Cass. Pen. Sez. V 4.10.2000 Dalle Carbonare).


P.Q.M.


visti gli artt. 53 del D. L.vo 8 giugno 2001 n. 231, 640 quater e 322 ter c.p., 321 e ss. c.p.p., 104
att. c.p.p.,
DISPONE

il sequestro preventivo di beni (quali denaro, azioni, obbligazioni, mobili ed immobili, quote societarie o altri cespiti nella disponibilità degli indagati) per i seguenti importi corrispondenti al valore dei contratti indebitamente ottenuti, con riferimento agli istituti bancari, ed alle fattispecie di reato in cui hanno concorso, con riferimento alle persone fisiche:
-euro 84.629.219,00 nei confronti di Deutsche Bank AG, con riferimento all'illecito amministrativo sub G), in relazione ai reati presupposti di cui capi d'incolpazione sub A), B), D) ed F)
-euro 75.829.287,00 nei confronti di UBS Limited con riferimento all'illecito amministrativo sub H), in relazione ai reati presupposti di cui capi d'incolpazione sub A), B) ed F)
-euro 92.327.055,00 nei confronti di JP Morgan Chase Bank N.A. e Depfa Bank Plc, con riferimento rispettivamente agli illeciti amministrativi sub I) e L), in relazione ai reati presupposti di cui capi d'incolpazione sub A), B), C), E) e F)
-euro 81.619.583,00 nei confronti di P.G., con riferimento ai capi d'incolpazione sub A),
B), C) e D)
-euro 52. 689.907,00 nei confronti di M.M., con riferimento al capo d'incolpazione sub A).


DISPONE

trasmettersi il presente decreto di sequestro preventivo al pubblico ministero richiedente perché ne curi l'esecuzione e le notificazioni.

Così deciso in Milano il 23 aprile 2009
Il giudice per le indagini preliminari dott. Giuseppe VANORE